TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9764 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5685/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 ottobre 2025 innanzi al giudice RO RA, assistita dall'addetta al processo
TT RT, sono comparsi: per parte attrice l'avv. AS MARA;
nessuno è comparso per le controparti.
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RO RA
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5685/2020 promossa da:
, c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f.: , anche in qualità di genitori di
[...] C.F._2 [...]
, elett.te dom.ti in Napoli alla via Belvedere n.87, presso lo studio dell'avv. Per_1
AS MARA, c.f.: , che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Persona_1 C.F._4
Via Belvedere N.87 presso lo studio dell'avv. Mara Grasso, c.f. , che lo C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di intervento volontario.
TO TA
NONCHE' con sede in Reggio Calabria Via Crisafi 6/a P.IVA Controparte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Via P.IVA_1
Arghillà N.62 Villa San Giuseppe, Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Falcone
Giacomo, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._5 calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
- CONVENUTA
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , anche in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori del minore , hanno convenuto in giudizio la Persona_1 Controparte_2
in qualità di proprietaria del Villaggio Club la Feluca, dove gli attori avevano
[...] soggiornato dal 28.07.2018 all'11.08.2018, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata e dei danni subiti dal minore a causa del sinistro occorso a quest'ultimo, in data 06.08.2018, alle ore 18.30 circa, allorquando, nel corso di una partita di calcetto, presso il campo sportivo del villaggio, al fine di recuperare il pallone finito fuori dal campo, cadeva a terra a causa di una sconnessione del terreno e sbatteva la mano destra su un tombino lucernaio in vetrocemento che, a causa della sua rottura, gli cagionava un profondo taglio all'altezza del polso “con interessamento dei tendini e frattura chiusa del carpo”, come diagnosticato dall'ospedale “Pugliese- Ciaccio” di Catanzaro, dove era stato trasportato, successivamente ad un primo accesso, con ambulanza, all'ospedale di Soverato.
Costituitasi in giudizio la in p.l.r.p.t. ha eccepito l'infondatezza della Controparte_1
domanda deducendo che il sinistro non si è verificato secondo le modalità dedotte dalla parte attrice e, contestata, altresì, la misura della pretesa risarcitoria ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda ed, in subordine, condannare la in p.l.r.p.t., di cui ha chiesto la Controparte_3
chiamata in causa, a tenerla indenne di quanto sarà condannata a corrispondere agli attori.
Autorizzata la chiamata in causa, in persona del l.r.p.t., anche se Controparte_3
regolarmente citata, è rimasta contumace.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale sulla persona di . Persona_1
Nelle more del giudizio, si è costituito , divenuto maggiorenne. Persona_1
Venendo al merito, la domanda risarcitoria va ricondotta all'azione di cui all'art 2051 c.c. perché parte attrice ha posto a fondamento della stessa la posizione di custode del villaggio turistico, dove sarebbe avvenuta la caduta, della società convenuta.
pagina 3 di 7 Giova premettere che la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per tale ragione, ove il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
In ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode, al danneggiato spetta l'onere di provare la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto, e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale (in ordine a tale ultimo aspetto occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo oppure di insidiosità insorte nella cosa), inoltre, deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra la cosa ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito, cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
In effetti la considerazione della condotta del danneggiato che, entri in interazione con la cosa,
è imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto pagina 4 di 7 evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
In applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227, comma 1, c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa. Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che , nell'intento di Persona_1 recuperare il pallone finito fuori dal campo, durante una partita di calcetto, cadeva a terra a causa di una sconnessione del terreno, sbattendo la mano destra su un tombino lucernaio in vetrocemento.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo il suolo di calpestio di un terreno, parte attrice avrebbe dovuto allegare, soprattutto a fronte della mancata produzione fotografica del luogo del sinistro, i due dedotti presupposti, vale a dire l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione e, nella fattispecie, non solo non viene fornita alcuna descrizione della pagina 5 di 7 “sconnessione” non essendo stato specificato in cosa consistesse, se ad esempio, si trattava di una buca, di un dosso, di un avvallamento, e tanto meno la sua estensione, precludendo la valutazione della sua pericolosità, ma non ha neanche dedotto che la lamentata “sconnessione” non fosse visibile o i motivi per cui non lo era.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma anche volendo superare il ridetto vizio deduttivo in ordine all'eccessiva genericità dell'esposizione dei fatti nell'atto di citazione, dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di
[...]
. Per_1
Infatti, parte attrice ha dedotto che la caduta è avvenuta “al di fuori del campo di calcio” in un
“terreno” in ordine al quale è prevedibile che il piano di calpestio non sia lineare ma presenti sconnessioni ed avvallamenti che, al momento del fatto, erano da considerarsi visibili tenuto conto che il sinistro è avvenuto alle ore 18.30 del mese di agosto, quindi, in un momento di piena luce per cui, in ragione della visibilità della denunciata “sconnessione”, è possibile affermare che la stessa fosse prevedibile e, quindi, evitabile se avesse Persona_1
prestato la dovuta cautela nel percorrere il tratto di terreno funzionale a recuperare il pallone.
La prevedibilità e l'evitabilità della caduta consentono di concludere che, nella fattispecie, ricorre l'esimente del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. alla responsabilità della convenuta.
Alla mancanza di responsabilità consegue che alcun addebito da vacanza rovinata può essere imputato alla . Controparte_1
In virtù del criterio della soccombenza, condanna , Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente
[...] Parte_3
grado di giudizio, in favore di in p.l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo Controparte_1
tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato pagina 6 di 7 disposto il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del
30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 10.05.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di e Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro, con il conseguente diritto di
[...] Parte_3 Controparte_1 in p.l.r.p.t., di ripetere dalla parte attrice le somme eventualmente già versate, ivi
[...] compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nonché nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di in p.l.r.p.t., così provvede: Controparte_1
1. rigetta la domanda;
2.condanna e e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di
[...]
in p.l.r.p.t che si liquidano in 2.958,90 euro per compensi, oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
10.05.2024, a carico esclusivo di e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/10/2025
Il giudice
RO RA
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 ottobre 2025 innanzi al giudice RO RA, assistita dall'addetta al processo
TT RT, sono comparsi: per parte attrice l'avv. AS MARA;
nessuno è comparso per le controparti.
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
L'avv. conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RO RA
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5685/2020 promossa da:
, c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f.: , anche in qualità di genitori di
[...] C.F._2 [...]
, elett.te dom.ti in Napoli alla via Belvedere n.87, presso lo studio dell'avv. Per_1
AS MARA, c.f.: , che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Persona_1 C.F._4
Via Belvedere N.87 presso lo studio dell'avv. Mara Grasso, c.f. , che lo C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di intervento volontario.
TO TA
NONCHE' con sede in Reggio Calabria Via Crisafi 6/a P.IVA Controparte_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Via P.IVA_1
Arghillà N.62 Villa San Giuseppe, Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv. Falcone
Giacomo, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._5 calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
- CONVENUTA
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , anche in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori del minore , hanno convenuto in giudizio la Persona_1 Controparte_2
in qualità di proprietaria del Villaggio Club la Feluca, dove gli attori avevano
[...] soggiornato dal 28.07.2018 all'11.08.2018, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata e dei danni subiti dal minore a causa del sinistro occorso a quest'ultimo, in data 06.08.2018, alle ore 18.30 circa, allorquando, nel corso di una partita di calcetto, presso il campo sportivo del villaggio, al fine di recuperare il pallone finito fuori dal campo, cadeva a terra a causa di una sconnessione del terreno e sbatteva la mano destra su un tombino lucernaio in vetrocemento che, a causa della sua rottura, gli cagionava un profondo taglio all'altezza del polso “con interessamento dei tendini e frattura chiusa del carpo”, come diagnosticato dall'ospedale “Pugliese- Ciaccio” di Catanzaro, dove era stato trasportato, successivamente ad un primo accesso, con ambulanza, all'ospedale di Soverato.
Costituitasi in giudizio la in p.l.r.p.t. ha eccepito l'infondatezza della Controparte_1
domanda deducendo che il sinistro non si è verificato secondo le modalità dedotte dalla parte attrice e, contestata, altresì, la misura della pretesa risarcitoria ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda ed, in subordine, condannare la in p.l.r.p.t., di cui ha chiesto la Controparte_3
chiamata in causa, a tenerla indenne di quanto sarà condannata a corrispondere agli attori.
Autorizzata la chiamata in causa, in persona del l.r.p.t., anche se Controparte_3
regolarmente citata, è rimasta contumace.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale sulla persona di . Persona_1
Nelle more del giudizio, si è costituito , divenuto maggiorenne. Persona_1
Venendo al merito, la domanda risarcitoria va ricondotta all'azione di cui all'art 2051 c.c. perché parte attrice ha posto a fondamento della stessa la posizione di custode del villaggio turistico, dove sarebbe avvenuta la caduta, della società convenuta.
pagina 3 di 7 Giova premettere che la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per tale ragione, ove il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
In ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode, al danneggiato spetta l'onere di provare la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto, e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale (in ordine a tale ultimo aspetto occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo oppure di insidiosità insorte nella cosa), inoltre, deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra la cosa ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito, cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
In effetti la considerazione della condotta del danneggiato che, entri in interazione con la cosa,
è imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto pagina 4 di 7 evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
In applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227, comma 1, c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa. Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che , nell'intento di Persona_1 recuperare il pallone finito fuori dal campo, durante una partita di calcetto, cadeva a terra a causa di una sconnessione del terreno, sbattendo la mano destra su un tombino lucernaio in vetrocemento.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo il suolo di calpestio di un terreno, parte attrice avrebbe dovuto allegare, soprattutto a fronte della mancata produzione fotografica del luogo del sinistro, i due dedotti presupposti, vale a dire l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione e, nella fattispecie, non solo non viene fornita alcuna descrizione della pagina 5 di 7 “sconnessione” non essendo stato specificato in cosa consistesse, se ad esempio, si trattava di una buca, di un dosso, di un avvallamento, e tanto meno la sua estensione, precludendo la valutazione della sua pericolosità, ma non ha neanche dedotto che la lamentata “sconnessione” non fosse visibile o i motivi per cui non lo era.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma anche volendo superare il ridetto vizio deduttivo in ordine all'eccessiva genericità dell'esposizione dei fatti nell'atto di citazione, dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di
[...]
. Per_1
Infatti, parte attrice ha dedotto che la caduta è avvenuta “al di fuori del campo di calcio” in un
“terreno” in ordine al quale è prevedibile che il piano di calpestio non sia lineare ma presenti sconnessioni ed avvallamenti che, al momento del fatto, erano da considerarsi visibili tenuto conto che il sinistro è avvenuto alle ore 18.30 del mese di agosto, quindi, in un momento di piena luce per cui, in ragione della visibilità della denunciata “sconnessione”, è possibile affermare che la stessa fosse prevedibile e, quindi, evitabile se avesse Persona_1
prestato la dovuta cautela nel percorrere il tratto di terreno funzionale a recuperare il pallone.
La prevedibilità e l'evitabilità della caduta consentono di concludere che, nella fattispecie, ricorre l'esimente del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. alla responsabilità della convenuta.
Alla mancanza di responsabilità consegue che alcun addebito da vacanza rovinata può essere imputato alla . Controparte_1
In virtù del criterio della soccombenza, condanna , Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente
[...] Parte_3
grado di giudizio, in favore di in p.l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo Controparte_1
tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato pagina 6 di 7 disposto il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del
30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 10.05.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di e Parte_1 Parte_2
e in solido tra loro, con il conseguente diritto di
[...] Parte_3 Controparte_1 in p.l.r.p.t., di ripetere dalla parte attrice le somme eventualmente già versate, ivi
[...] compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nonché nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di in p.l.r.p.t., così provvede: Controparte_1
1. rigetta la domanda;
2.condanna e e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di
[...]
in p.l.r.p.t che si liquidano in 2.958,90 euro per compensi, oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
10.05.2024, a carico esclusivo di e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/10/2025
Il giudice
RO RA
pagina 7 di 7