Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'aver agito per motivi abietti è sussistente quando il delitto è stato finalizzato al conseguimento di un incontrastato controllo criminale sulle attività economiche che si svolgevano nel territorio da parte dell'associazione di stampo mafioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2007, n. 13689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13689 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/02/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 273
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 043296/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN OR, N. IL 26/04/1962;
2) INDELICATO FORTUNATO, N. IL 14/05/1970;
3) IA OR, N. IL 24/11/1966;
4) SE MAURIZIO, N. IL 24/09/1962;
avverso SENTENZA del 20/04/2006 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso del TT e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi i difensori Avv. CIOTTI, D'ANNA e GIRALDI.
OSSERVA
Il procedimento giunto all'esame di questa Corte riguarda episodi delittuosi avvenuti in Catania attribuiti ad appartenenti a sodalizi mafiosi che si muovevano nell'orbita del clan TA. Si tratta dell'omicidio di SA NI, trafficante di droga vicino al contrapposto clan detto dei RS, ucciso con colpi di pistola cal. 9x21 intorno alle ore 18 del 18/8/92, mentre si trovava nell'area di un distributore di benzina sito nel quartiere Villaggio Sant'Agata, da un uomo giunto a bordo di una motocicletta guidata da un complice;
dell'omicidio dell'imprenditore AT AR, ucciso il 23/7/92 con colpi di revolver cal. 38 vicino alla sua abitazione in zona Vaccarino;
e del tentato omicidio di IT EP avvenuto il 31/3/98.
Degli attuali quattro ricorrenti, giudicati con rito abbreviato, IN AT e TO FO sono stati incriminati rispettivamente per concorso quale esecutore materiale nell'omicidio dell'AT e per concorso quale esecutore materiale nel tentato omicidio del IT, fatti per i quali hanno reso confessione, e TT AT e AR MA sono stati incriminati rispettivamente, sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, per concorso quale esecutore materiale nell'omicidio del SA e per concorso quale esecutore materiale nell'omicidio dell'AT.
Per l'omicidio del SA in esito a giudizio ordinario sono stati condannati con sentenza 27/9/02 della Corte di assise di Catania - confermata nei loro confronti con sentenza 6/7/04 della locale Corte di assise di appello divenuta irrevocabile in seguito al rigetto dei ricorsi degli imputati con sentenza 18/10/05 della 2^ Sezione di questa Corte - TT TO, fratello dell'attuale ricorrente e capo del sodalizio mafioso che operava nel quartiere Villaggio Sant'Agata, quale mandante e OP NI quale esecutore materiale.
In esito al giudizio abbreviato, con sentenza emessa il 17/11/04 dal GUP del Tribunale di Catania gli attuali ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti unificati nel vincolo della continuazione e condannati, con la diminuente per la scelta del rito: TT a 30 anni di reclusione per concorso nell'omicidio pluriaggravato del SA e in strumentali violazioni delle leggi sulle armi (capi D-E); AR M. a 30 anni di reclusione e IN S., al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, a 13 anni e 4 mesi di reclusione, ed entrambi in solido al risarcimento dei danni cagionati ai prossimi congiunti della vittima costituitisi parte civile, per concorso nell'omicidio pluriaggravato dell'AT e in strumentali violazioni delle leggi sulle armi e ricettazione di autovettura (capi A-B-C); TO, al quale pure è stata riconosciuta l'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, a 8 anni e 1 mese di reclusione per concorso nel tentato omicidio pluriaggravato del IT e in strumentali violazioni delle leggi sulle armi (capi F-G).
Proposto gravame dagli imputati, con sentenza in data 20/4/06 la Corte di assise di appello di Catania ha ridotto la pena per il IN S., previa concessione anche delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, a 7 anni di reclusione;
ha ridotto la pena per l'TO a 5 anni e 6 mesi di reclusione;
ha confermato la pronuncia di primo grado nei confronti del TT S. e del AR M..
Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del TT s., con due distinti atti, il difensore del AR M. e il IN S. e l'TO personalmente.
I gravami di questi ultimi, che contengono solo doglianze in ordine al trattamento sanzionatono, devono essere dichiarati senz'altro inammissibili, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. L'TO, confesso in ordine alla partecipazione al tentato omicidio in danno del IT, lamenta che non gli siano state concesse le attenuanti generiche, pur ritenute in astratto compatibili con la riconosciuta attenuante premiale. La censura è manifestamente priva di fondamento, essendo il diniego delle suddette attenuanti stato dalla Corte territoriale giustificato con ineccepibile motivazione in cui si evidenziano le modalità particolarmente feroci, rivelatrici di spiccata capacità criminale, con cui è stato posto in essere il reiterato tentativo di omicidio cui l'TO ha preso parte compiuto, con finalità punitive, prima con armi da fuoco e poi arrotando la vittima con un'autovettura.
Quanto al IN S., come già detto confesso in ordine alla partecipazione all'omicidio dell'AT e che ha tenuto atteggiamento collaborativo, la Corte territoriale ha già fatto operare nei confronti di questo imputato con notevole ampiezza l'attenuante premiale (stabilendo in 15 anni la pena/base per il delitto, punibile con l'ergastolo, del quale è stato ritenuto responsabile) e non è censurabile in questa sede, trattandosi di valutazione di merito effettuata tenendo conto dell'incidenza sul piano probatorio del contributo del predetto, il fatto, costituente l'unica ragione di doglianza, che il suo apporto non sia stato ritenuto di così eccezionale rilevanza da comportare addirittura la massima diminuzione possibile.
Anche il ricorso proposto nell'interesse del AR MA, con il quale si mette in via principale in discussione l'affermazione di responsabilità dell'imputato, deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.. Sono invero di puro merito e manifestamente prive di fondamento le censure che investono - per lo più attraverso la mera riproposizione di questioni di fatto dedotte con i motivi di appello cui il giudice di secondo grado ha dato puntuali ed esaurienti risposte con riferimento alla plausibilità delle circostanze riferite dai collaboratori e anche a possibili piste alternative, delle quali è stata dimostrata l'inconsistenza - la valutazione di attendibilità delle plurime, nel nucleo esenziale pienamente convergenti, indicazioni del predetto AR M. come partecipe alla fase esecutiva con ruolo di componente del gruppo di fuoco. Si tratta di un quadro accusatorio molto consistente, poiché l'affermazione di responsabilità del ricorrente per l'omicidio dell'AT, eliminato perché intralciava i piani dell'organizzazione per il mantenimento del monopolio degli appalti per i servizi di pulizia e giardinaggio della base N.A.T.O. di Sigonella, è stata fondata sulle dichiarazioni rese, la maggior parte per scienza diretta e non de relato come si sostiene nel ricorso, da alcuni dei protagonisti dell'episodio: Di RA LE, confesso di avere, per incarico ricevuto da TA AT, dato mandato di compiere l'azione ai gruppi capeggiati da TT TO e dal fratello del ricorrente AR LE;
ER NI, confesso di avere sparato insieme allo stesso AR MA;
La AN LF, confesso di avere pedinato la vittima e di avere avvertito i correi quando era uscita da casa;
ed inoltre il già menzionato IN AT, confesso di avere svolto compiti di supporto, e Di OL DO che pure avrebbe dovuto partecipare all'azione e aveva poi ricevuto notizie da OP NI uomo di fiducia di TT TO.
Manifestamente privi di fondamento sono anche i motivi di ricorso riguardanti la mancata esclusione dell'aggravante della premeditazione, correttamente ritenuta per la evidenziata remota programmazione del delitto, di quella dei motivi abietti della quale sono stati del pari correttamente ritenuti gli estremi per essere il delitto stesso finalizzato al conseguimento di un incontrastato controllo criminale sulle attività economiche che si svolgevano nel territorio (cfr. al riguardo Sez. 1^ 20/1/00, Ferrara e altri, rv. 215.504; Sez. 2^, 10/11/00, Gianfreda e altri, rv. 218.598; Sez. 2^, 8/7/04, Alcamo e altri, rv. 230.243) nonché dell'aggravante, incontrovertibile alla stregua della ricostruzione in fatto, del numero delle persone e di quella di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.7 della quale, in quanto prevista solo per i delitti punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, non si è tenuto agli effetti sanzionatoli nessun conto.
Non ha alcuna ragion d'essere infine pure la doglianza per il diniego delle attenuanti generiche, ineccepibilmente giustificato con le connotazioni dell'episodio criminoso da cui risulta come l'imputato fosse inserito nell'ambito della più feroce criminalità organizzata.
Resta da trattare la posizione del TT AT, la cui affermazione di responsabilità per l'omicidio del SA A. è stata fondata principalmente sulle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori ER NI, confesso di avere svolto nell'azione compiti di supporto, e IN AT, che ha riferito di avere assistito a questo episodio criminoso dal balcone della casa della madre.
Con i motivi di ricorso si contesta la valutazione di attendibilità di queste dichiarazioni e la loro idoneità a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del TT AT e si censura inoltre l'uso condizionante che il giudice di secondo grado avrebbe fatto ai fini della decisione, si sostiene senza un apparato motivazionale autonomo in violazione dell'art. 238 bis c.p.p., della sentenza 18/10/05 della 2^ Sezione di questa Corte che ha reso irrevocabile la pronuncia di condanna nei confronti del TT TO e del OP, che si vuole basata su un diverso compendio probatorio in quanto non sarebbero state valutate le dichiarazioni rese il 19/7/02 dal La AN al P.M. (che però risultano citate alla pag. 35 della sentenza della 2^ Sezione).
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il ricorso proposto nell'interesse del TT AT deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Va detto anzitutto che il fatto che la Corte di assise di appello abbia, nel proprio percorso argomentativo, richiamato anche l'esito ormai definitivo del procedimento svoltosi con rito ordinario a carico dei correi del TT AT non ha determinato alcuna violazione dei limiti posti dall'art. 238 bis c.p.p. all'utilizzabilità delle sentenze divenute irrevocabili e dell'obbligo sulla Corte medesima incombente di fornire una propria motivazione in ordine posizione del suddetto imputato. La sentenza impugnata non si è invero affatto limitata a recepire la valutazione di attendibilità delle fonti di prova espressa nel procedimento già definito ma le ha sottoposte ad autonomo ed esauriente vaglio, nel pieno rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, pervenendo a conclusione positiva che si sottrae in questa sede a censura in quanto immune da vizi di logicità.
Ha evidenziato in particolare il giudice di secondo grado, come solida base della ricostruzione che ha condotto alla pronuncia di condanna del TT AT, la chiamata in correità diretta formulata dal ER A., già appartenente al gruppo denominato "Zia Lisa" facente capo al AR LE, che dell'episodio criminoso ha reso il racconto più completo.
Risulta da tale racconto che l'eliminazione del SA A., vicino come già detto al contrapposto clan dei RS e considerato soggetto pericoloso, era stata decisa dal TT TO e dallo stesso AR LE i quali si erano con lui intrattenuti nell'area del distributore sino all'arrivo degli esecutori materiali da loro stessi avvertititi;
che per costringere la vittima a utilizzare per spostarsi il ciclomotore si era incaricato tale NA NO di rompere il parabrezza della veloce auto di cui disponeva;
che esecutori materiali erano stati il TT AT, che si era posto alla guida di una motocicletta, e OP NI, che aveva sparato;
e che vari compiti di supporto erano stati svolti dal ER A. medesimo, da AR MA e da HI NI e IN OR.
Ha poi evidenziato la Corte territoriale come il IN S. abbia per parte sua dichiarato di avere visto il TT AT e il OP, muniti di caschi, partire su una moto e poi giungere nell'area di servizio dove il secondo aveva materialmente commesso l'omicidio e come le versioni dei due collaboratori, entrambe rese per conoscenza diretta, fossero perfettamente idonee a reciprocamente riscontrarsi.
E sono stati dalla Corte di assise di appello valorizzati anche gli apporti, questi de relato, forniti da altri collaboratori: LI AN, che ha riferito di avere appreso dal OP che era stato lui a sparare e che tra gli esecutori del delitto vi era anche il TT AT;
FR NI, il quale pure ha dichiarato di avere appreso dal HI che tra gli esecutori vi era il ricorrente;
e Di RA LE che ha dichiarato di avere appreso dal TT TO che a guidare la motocicletta era stato suo fratello e che a sparare era stato il OP.
La verifica dell'attendibilità intrinseca delle componenti di questo insieme di elementi è stato dalla Corte territoriale effettuata in modo esauriente, con analitica motivazione che è fatta oggetto nei motivi di ricorso di critiche di puro merito in quanto tendenti a evidenziare lacune, inverosimiglianze e contrasti nelle versioni dei collaboratori che sono stati invece nella sentenza impugnata argomentatamente ritenuti inesistenti o marginali o comunque non tali da inficiare la ricostruzione accusatoria.
Il giudice di secondo grado non ha mancato a quest'ultimo riguardo di affrontare la distonia rispetto alle plurime indicazioni del TT AT come colui che guidava la motocicletta dalla quale era sceso lo sparatore OP, aspetto su cui soprattutto si sono appuntati i motivi di appello ed ancora i motivi di ricorso, delle dichiarazioni del FR, secondo cui il HI gli avrebbe detto di essere stato lui a esplodere i colpi mortali, e soprattutto di quelle del già menzionato La AN, il quale ha riferito di avere visto il HI e il IN O. poco prima del fatto seguire su un motomezzo il SA e di averli poi sentiti rimproverare dal TT TO per come era stata condotta l'azione. La risposta della Corte di merito a questo rilievo, il più consistente tra quelli formulati dalla difesa, si sottrae a censura articolandosi in tutt'altro che illogiche considerazioni - legittime, ancorché opinabili, in quanto dirette non già a costruire in via congetturale elementi su cui fondare la ricostruzione accusatoria, il che non sarebbe ammissibile, ma solo a evidenziare come gli elementi portanti di tale ricostruzione non avessero trovato insuperabile smentita - circa il diverso modo e grado di acquisizione da parte dei dichiaranti delle notizie sulle circostanze e sui numerosi protagonisti del fatto, circa la possibilità di equivoci e di confusioni con altri episodi criminosi da parte di chi come il FR D. non ha parlato per scienza diretta e soprattutto circa la incompatibilità delle diverse versioni, avendo anche il ER A. menzionato il HI e il IN O. tra coloro che avevano preso parte alla fase esecutiva dell'omicidio nella quale ben potevano essere stati impiegati più motomezzi e potevano esservi stati scambi tra i passeggeri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di IN S., TO F. e AR M.; rigetta il ricorso di TT S. e condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e IN S., TO F. e AR M. al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2007