Articolo 3 della Legge 31 dicembre 1877, n. 4221
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 gennaio 1878
Art. 3.

Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di cui all'articolo precedente.

Entrata in vigore il 19 gennaio 1878