Versione
19 gennaio 1878
19 gennaio 1878
Art. 3.
Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di cui all'articolo precedente.
Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di cui all'articolo precedente.