CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19279 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: E' SA nato a [...] il [...], - L.R. E A.U. PAPINIANO 48 SRL E L.R. E' LO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Presidente;
sentite le conclusioni del PG GIULIO MONFERINI che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili e degli avv.ti FABIO TODARELLO E ALBERTO SIRANI, difensori di UR, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20 gennaio 2026, il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, in riforma della decisione del GIP del Tribunale di Milano, dispose il sequestro preventivo "dell'area sulla quale insiste l'edificio in corso di costruzione sito in Milano, v.le AN n. 48, identificato presso N.C.T./N.C.E.U. al fg. 434, mappali 349,355 e 356 di proprietà della AN 48 S.r.l.". 1.1 È opportuno premettere che UR, legale rappresentante della Papiano 48 S.r.l., società proprietaria dell'area, e della società esecutrice dei lavori, la MU Costruzioni S.r.l., è indagato, in concorso con AU BO, indicato quale progettista e direttore dei lavori, per i reati di: Penale Sent. Sez. 3 Num. 19279 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 14/05/2026 lottizzazione abusiva, per aver proceduto alla realizzazione di un intervento di demolizione di un edificio cielo terra e di ricostruzione di un fabbricato residenziale di otto piani in assenza di un valido titolo abitativo, costituito da un permesso di costruire preceduto da un piano attuativo o da una lottizzazione convenzionata, in ragione del superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 41-quinquies, comma 6, della L. 1150/1942, risultando, pertanto, irrilevante la SCIA intervenuta, non essendo qualificabile l'intervento quale ristrutturazione (capo a); esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire e prosecuzione degli stessi nonostante un ordine di sospensione emesso dal Comune di Milano in data 21 maggio 2024 (capo b). Il procedimento cautelare era stato avviato con un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal Pubblico Ministero in data 11 novembre 2025. Il GIP del Tribunale di Milano, con provvedimento del 21 novembre 2025, aveva rigettato sia la richiesta di convalida del sequestro d'urgenza sia la contestuale richiesta di sequestro preventivo rilevando che: in relazione al reato di lottizzazione abusiva, sussisteva il fumus commissi delicti sotto il profilo oggettivo, risultando l'intervento edilizio in palese contrasto con la norma inderogabile di cui all'art. 41-quinquies, comma 6, L. 1150/1942, non superabile neanche in caso di "lotto intercluso", ma non sotto quello soggettivo, apparendo la condotta degli indagati sorretta da buona fede, riconducibile a un errore scusabile sulla legge penale (art. 5 c.p.), determinato da una "prassi comunale altalenante e dal contrasto giurisprudenziale" in materia;
in relazione al reato di cui al capo b), non sussisteva il fumus del reato, poiché l'ordine di sospensione dei lavori era divenuto inefficace per decorso del termine di 45 giorni e non vi era prova di una sua violazione. 1.2 Avverso tale provvedimento di rigetto, il Pubblico Ministero proponeva appello, che veniva accolto dal Tribunale del Riesame con l'ordinanza qui impugnata Il Tribunale, riformando la decisione del GIP, ha ritenuto la sussistenza del fumus per entrambi í reati contestati, nonché del periculum in mora, disponendo conseguentemente il sequestro preventivo dell'area. Il Tribunale del Riesame, in relazione al fumus, ha articolato il proprio ragionamento su argomenti strettamente connessi. 1.2.1 In primo luogo, ha osservato che l'edificio in progetto, in quanto supera sia il limite di altezza di 25 metri sia quello di densità fondiaria di 3 mc/mq, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 41-quinquies, comma 6, della I. n. 1150/1942, per cui sarebbe stato necessaria l'adozione di un piano attuativo, siccome precisato da questa Corte con la sentenza n. 26620/2025. Ha, inoltre, escluso, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3809 del 5 maggio 2025, che l'opposta tesi interpretativa potesse trovare sostegno nella giurisprudenza 2 amministrativa relativa al lotto intercluso, discostandosi l'edificio dalle norme morfologiche del Piano di governo del territorio. 1.2.2 In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la demolizione di un preesistente fabbricato (laboratorio) e la successiva edificazione di un nuovo palazzo residenziale di otto piani fuori terra e due interrati non potesse essere ricondotta alla categoria della "ristrutturazione edilizia". Si è rilevato, infatti, che vi era una "totale discontinuità" tra l'organismo edilizio preesistente e quello di nuova realizzazione, tale da escludere un'operazione di "recupero" e configurare, invece, una "nuova costruzione". 1.2.3 Dalle due premesse precedenti discende, come corollario logico, l'illegittimità del titolo edilizio utilizzato. In quanto l'intervento era una "nuova costruzione" che necessitava di piano attuativo, esso non poteva essere assentito tramite una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), neanche nella sua forma "alternativa" al permesso di costruire (ex art. 23 e 23 bis d.P.R. 380/2001). Il titolo corretto era, quindi, il permesso di costruire preceduto dall'adozione del piano attuativo o di lottizzazione convenzionata. La SCIA presentata era, pertanto, radicalmente inidonea e inefficace. La carenza di un valido titolo edilizio aveva, in conclusione, secondo il Riesame, determinato l'integrazione di entrambi i reati configurati dalla Procura della Repubblica. Il Tribunale, a differenza del GIP, ha ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo del reato, escludendo l'operatività della scusante dell'errore sulla legge penale (art. 5 c.p.). L'ordinanza individua un preciso momento temporale in cui l'affidamento incolpevole degli indagati non sarebbe più logicamente configurabile: il 30 maggio 2024. A quella data, il Comune di Milano ha comunicato che l'intervento non poteva prescindere dall'emanazione di un piano attuativo disponendo la sospensione dei lavori. Secondo il Tribunale, da quel momento in poi, gli indagati, in quanto operatori economici e tecnici esperti, non potevano più fare affidamento sulla legittimità del titolo e avrebbero dovuto astenersi dal proseguire i lavori, essendo sorto un fondato dubbio sulla liceità dell'operazione. Si aggiunge, evocando Sezioni Unite n. 8154/1994, che, in presenza di un dubbio interpretativo sulla liceità di un'operazione, il professionista qualificato ha il dovere di astenersi o di compiere tutte le verifiche necessarie per dirimere l'incertezza. La prosecuzione dei lavori dopo il maggio 2024 è stata, quindi, interpretata come una scelta consapevole di agire nonostante l'incertezza giuridica, integrando così il dolo o, quantomeno, una colpa grave incompatibile con la buona fede. A riprova della consapevolezza della irregolarità dell'intervento, viene rilevato che il 6/8/2025 venne depositata un'istanza di conversione della SCIA in permesso di costruire convenzionato. 1.2.4 In relazione al periculum, il Tribunale ha ritenuto il requisito integrato dal rischio che i lavori, sebbene "spontaneamente" sospesi, potessero essere ripresi N N) 3 in qualsiasi momento, portando a compimento un'opera ritenuta illegittima e aggravando così le conseguenze del reato. La motivazione fa leva su una prognosi negativa circa la condotta futura degli indagati, desunta anche dal fatto che in passato i lavori erano proseguiti nonostante un ordine di sospensione comunale. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, AU BO e OR UR, quest'ultimo "in qualità di legale rappresentate e amministratore unico di AN 48 S.r.l. e della MU Costruzioni S.r.l. 2.1 II ricorso di MU, con il primo motivo, denuncia la "violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p. in relazione all'art. 41-quinquies, comma 6, I. 1150/42" sostanzialmente contestando, ai fini del fumus, che l'intervento di v.le AN 48 dovesse essere preceduto da un piano attuativo. Sono, quindi, esposte le ragioni, prospettanti la non pertinenza degli atti comunali richiamati dal Tribunale (la disposizione di servizio n. 4/24 e la comunicazione del 30 maggio 2024) e l'irrilevanza o la non corretta interpretazione delle sentenze di questa Corte (n. 26620/2025) e del Consiglio di Stato (n. 8270/2019 e n. 3809/2025), richiamate nell'ordinanza, così da pervenire alla conclusione che l'intervento, insistendo su un'area pienamente urbanizzata, non necessitava di un piano attuativo e, conseguentemente, non erano configurabili i reati delineati nella preliminare rubrica del PM. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione "dell'art. 321, comma 1, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 30 e 44 DPR 380/01 nella parte in cui l'ordinanza ha ritenuto integrato il fumus dell'elemento oggettivo del reato di lottizzazione sotto lo specifico aspetto della qualifica dell'opera come ristrutturazione". In primo luogo, la difesa osserva che gli atti interni amministrativi, nei quali l'edificio in corso di realizzazione era qualificato in termini di nuova costruzione, non erano conoscibili dall'indagato. Viene, poi, contesta in radice tale qualificazione dell'intervento, sottolineandosi a tal fine la portata innovativa dell'art. 10 del D.L. 76/2020, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la "violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 5 c.p., nella parte in cui il Tribunale del Riesame ha escluso la buona fede e la rilevanza dell'errore su legge extrapenale". La difesa sostiene che il Tribunale, nel riformare la decisione del GIP, aveva omesso di considerare una serie convergente di elementi fattuali e giuridici che, complessivamente, rendevano l'errore dell'indagato sulla necessità del piano attuativo non solo possibile ma inevitabile e scusabile. Assumerebbero rilievo a sostegno di tale tesi: a) l'affidamento generato da una prassi amministrativa consolidata e da un orientamento giurisprudenziale unanime relative all'inapplicabilità alle aree urbanizzate di Milano dell'art. 41-quinquies, comma 6, della L. n. 1150/1942 b) l'affidamento derivante dagli atti formali dell'Amministrazione comunale. La SCIA presentata per l'intervento in v.le AN 48 era divenuta pienamente efficace il 29 maggio 2023 e la sua validità ed efficacia non era intaccata dalla disposizione di servizio n. 4 del 20 marzo 2024 e dalla delibera di Giunta n. 199 del 22 febbraio 2024, la cui applicazione, per espressa volontà del Comune, era limitata ai soli procedimenti ancora in corso e per i quali i titoli edilizi non fossero stati già emessi;
c) l'applicabilità dei principi sull'errore scusabile. Il ricorso richiama i principi enunciati dalla Corte costituzionale (sent. n. 364/1988) e dalle Sezioni Unite penali (sent. n. 8154/1994) per accreditare la tesi della buona fede dell'indagato. 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 321 c.p.p. nella parte in cui la motivazione dell'ordinanza è del tutto assente con riguardo al pericolo di aggravio del carico urbanistico". Si contesta al Tribunale del Riesame di aver omesso qualsiasi valutazione concreta e specifica sull'effettivo aggravio del carico urbanistico, limitandosi a un'affermazione generica e apodittica legata al cambio di destinazione d'uso. 2.5 Con il quinto motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 321 c.p.p. nella parte in cui l'ordinanza ha solo apparentemente motivato in ordine alla concretezza ed all'attualità del periculum". Il Tribunale, sostiene la difesa, aveva desunto il pericolo di prosecuzione dei lavori in modo astratto e presuntivo, basandosi sulla pregressa ripresa dei lavori dopo una sospensione, senza tuttavia analizzare il contesto e la legittimità di tale condotta e, soprattutto, ignorando il comportamento attuale dell'indagato. 3. Il ricorso proposto da AU BO si articola in cinque motivi. 3.1 Con il primo, si denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 44 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 40, comma 2, c.p. in relazione 'agli artt. 42 e 43 c.p.; violazione di legge per omesso esame di un punto decisivo della difesa riguardante la distinzione dei ruoli professionali e la successione cronologica degli incarichi". Il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame abbia omesso di analizzare la sua specifica posizione soggettiva, estendendo indebitamente la responsabilità per l'ipotizzata lottizzazione abusiva. Si sottolinea che il ricorrente è subentrato nell'incarico di Direttore dei Lavori e progettista solo nel dicembre 2023, oltre due anni dopo la presentazione della SCIA (maggio 2021) e dopo che il Comune di Milano aveva emesso un atto di "riconoscimento di efficacia" della stessa (maggio 2023). 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia "violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 325 c.p.p. per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 e dell'art. 41-quinquies, comma 6, I. 1150/1942.Nullità dell'ordinanza per motivazione apparente e omessa valutazione delle condizioni di urbanizzazione del comparto quale limite all'obbligo di pianificazione attuativa". Il ricorso contesta l'affermazione del Tribunale, definita apodittica, circa la necessità di un piano attuativo per il solo superamento dei limiti dimensionali (altezza superiore a 25 metri e volumetria superiore a 3 mc/mq) con argomenti del tutto simili a quelli esposti nel ricorso UR. 3.3 Con il terzo motivo, si denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c.p., in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. e all'art. 27, comma 1, Costituzione, nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. per vizio di motivazione apparente e omessa valutazione dell'affidamento incolpevole indotto dalla pubblica amministrazione". Il ricorrente sostiene di aver agito in una situazione di affidamento incolpevole, indotto da una prassi amministrativa consolidata del Comune di Milano (formalizzata nella Circolare 1/2023) e, soprattutto, dal provvedimento di "riconoscimento di efficacia" della SCIA del 29 maggio 2023. 3.4 Con il quarto motivo, se denuncia la "violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 325 c.p.p. per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 d.p.r. 380/2001, come novellati dall'art. 10 d.l. 76/2020 (conv. in I. 120/2020).Nullità dell'ordinanza per motivazione apparente e travisamento del concetto giuridico di ristrutturazione edilizia rispetto alla nuova costruzione. Il ricorso contesta la qualificazione dell'intervento come "nuova costruzione" anziché "ristrutturazione edilizia". Gli argomenti proposti risultano simili a quelli esposti nel ricorso di UR richiamando le modifiche introdotte dal d.l. 76/2020. 3.5 Con il quinto e ultimo motivo, si denuncia la "violazione di legge... in relazione all'art. 325 c.p.p. per inosservanza e falsa applicazione dell'art. 321 c.p.p. e degli artt. 125, comma 3, e 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (quale motivazione apparente). Omessa valutazione della carenza del periculum in mora alla luce della condotta di interruzione volontaria dei lavori e dell'assenza di offensività concreta.". La difesa denuncia la totale assenza di una motivazione autonoma, concreta e attuale sulla sussistenza del periculum in mora. Il ricorrente sottolinea che i lavori erano stati spontaneamente interrotti dalla proprietà e dal Direttore dei Lavori non appena emerso il mutato orientamento degli uffici comunali, ben prima del sequestro d'urgenza disposto dal P.M. 4. Gli avv.ti Sirani e Todarello hanno trasmesso una memoria con cui riprendono alcuni degli argomenti del ricorso e sottolineano che i rilievi mossi al provvedimento impugnato trovano autorevole avallo nella sentenza TAR Milano in data 11/4/2026, allegata all'atto difensivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' pacifico che l'area in sequestro sia di proprietà della AN 48 S.r.l. UR, inoltre, dall'intestazione dell'impugnazione, risulta ricorrere contro l'ordinanza in qualità di legale rappresentate e amministratore delle società AN 48 S.r.l. e della MU Costruzioni S.r.l. Non risulta che le predette società siano indagate nel procedimento penale. Trova pertanto applicazione il consolidato l'orientamento secondo il quale è "inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo " (Sez. 1, 04/05/2012, Bellinvia, Rv. 253081; Sez. 6, 07/02/2013, Calò, Rv. 256124; Sez. 3, n. 14249 del 12/2/2026, Ruggiero;
Sez. 5, ord. n. 13311 del 12/2/2026, Onorato). Il principio vale anche per l'impugnazione avverso la decisione dell'appello in materia cautelare reale, disciplinata, al pari della impugnazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame reale, dal medesimo art. 325 c.p.p. ( Sez. 1, n. 52112 del 2/10/2018, Marchetti). Come osservato da Sez. 2, n. 2718 del 17/12/2025, dep.2026, Breshak, "la posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto d'impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, la quale è richiesta solo con riferimento agli atti cosiddetti personalissimi. Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggetti espressamente indicati dall'articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art. 100 cod. proc. pen. secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto è previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.". 2. Nel caso in esame, dall'esame del fascicolo processuale risulta che il 13/11/2025, OR UR, "persona sottoposta ad indagini- nella propria qualità di legale rappresentante e amministratore unico di Papiano 48 S.r.l. e di legale 7 rappresentante di MU Costruzioni", nominò "quali propri difensori di fiducia ex art. 96 c.p.p., gli avv.ti Alberto Siriani e Fabio Todarello". Dunque, non solo l'atto richiama l'art. 96 c.p.p., per cui, già dal punto di vista formale, dimostra che non si è in presenza di una procura speciale, ma, soprattutto, non fa riferimento alcuno a poteri conferiti ai difensori in ordine alla misura cautelare richiesta dal PM e, men che meno, alla proposizione dei ricorsi per cassazione in valutazione. Richiamando le posizioni della Cassazione civile (da ultimo: Sez. L., 02/11/2021, n. 31191, Rv. 662994 - 01), va quindi rilevato che la nomina in esame non legittimava la proposizione dei ricorsi in valutazione, mancando qualunque riferimento al provvedimento del tribunale del riesame o, anche solamente, alla volontà di impugnare per cassazione eventuali provvedimenti sfavorevoli;
ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi, che, afferendo alla legittimazione degli avvocati firmatari, deve essere dichiara d'ufficio. Va, per completezza, aggiunto che non risultano depositate procure successive a quella in esame, avendo gli stessi avvocati Todarello e Sirani, all'odierna udienza, confermato che OR UR, nella qualità di legale rapp.te delle predette s.r.I., non ha rilasciato procure successive a quella in valutazione confluite nell'incarto procedimentale. 2.1 Va, ancora, rimarcato che la nomina risulta versata nell'incarto processuale il 13/11/2025. Anche tale risultanza costituisce ostacolo all'ammissibilità del ricorso. È stato precisato che "in tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato dev'essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale, che non può essere rilasciata antecedentemente all'emissione del provvedimento da impugnare, posto che l'interesse all'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deve essere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata (Sez. 2, n. 6724 del 05/02/2026, [...], Rv. 289488 01 che richiama Sez. 4, n. 11362 del 08/02/1988, [...], Rv. 179775 - 01; Sez. 4, n. 12344 del 12/12/1985, [...], Rv. 174209 - 01). Ne consegue che la procura rilasciata agli avv.ti Todarello e Sirani non abilitava i medesimi a proporre ricorso per cassazione nell'interesse delle società AN 48 S.r.l. e della MU Costruzioni S.r.l., terzi interessati rispetto al procedimento che vede indagato il loro amministratore. 3. Benché l'intestazione indichi chiaramente che i ricorsi nono stati proposti da UR nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della AN 48 S.r.l. e della MU costruzioni S.r.l., in ogni caso, anche a voler ritenere che agisca anche quale indagato, il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile per carenza di interesse. e- 8 È la stessa prospettazione difensiva che rivela che UR, quale persona fisica, non è proprietario dell'area per cui è stato disposto il sequestro né ha sulla medesima la titolarità di diritti reali o personali di godimento. Nei ricorsi, inoltre, non è stato prospettato che l'indagato sia titolare di situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento che conferiscano lui il diritto alla restituzione dei beni delle società amministrate. È noto che sul tema sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). La sentenza, richiamando i principi generali, ha osservato che, anche in relazione ai provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione è ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. L'interesse, chiarisce la sentenza, deve, quindi, riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. Le Sezioni Unite hanno, ancora, precisato che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene;
in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce. La sentenza, quindi, dopo aver dato conto della difficoltà a definire con precisione una casistica in grado di individuare le prospettive di vantaggio diverse dalla restituzione del bene in grado di integrare l'interesse ad impugnare, individua, come osservato da Sez. 3, n. 11805 del 12/3/2026, [...], il dato essenziale nel fatto che dal dissequestro discenda per l'impugnante una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità. In particolare, le Sezioni unite escludono che il requisito possa essere ravvisato nell'interesse dell'imputato "che presenti impugnazione in proprio a fronte del sequestro di beni societari, ove l'impugnazione non sia correlata alla prospettazione di uno specifico e concreto interesse riferibile ad una propria diretta e riconoscibile posizione soggettiva". 3.1 Venendo al caso in esame, MU, nella veste di indagato, non ha allegato alcun interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sui beni della società. La mancata allegazione della situazione di vantaggio perseguita dal predetto quale persona fisica esclude che l'impugnazione, a voler ritenere che sia stata anche proposta nell'interesse della persona fisica, superi il vaglio di ammissibilità. 4. Le considerazioni svolte nel punto precedente spiegano i loro effetti anche in ordine al ricorso proposto da BO, risultando evidente da ricorso che l'unico interesse perseguito dall'indagato è quello di ottenere una pronuncia che riconosca la legittimità dell'intervento o, comunque, l'irrilevanza penale del ruolo svolto nella vicenda. 5. In disparte ogni considerazione in ordine alla fondatezza, nel merito dei motivi proposti, risultando gli stessi in palese contrasto con principi, da questa Corte anche di recente affermati, in ordine alla nozione di ristrutturazione edilizia e agli interventi a essa riconducibili (Sez. 3, n. 1670 del 06/10/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284056 — 01) e alla necessità della preventiva adozione dello strumento urbanistico attuativo, ai sensi dell'art. 41-quinquies, comma 6, legge 17 agosto 1942, n. 1150, per la realizzazione di opere con volume superiore a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile o con altezza superiore a venticinque metri nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione ( Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025, [...], Rv. 288367 — 02), i ricorsi delle società MU Costruzioni S.r.l. e AN 48 S.r.l. e quello di AU BO debbono essere dichiarati inammissibili. 6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
10 Il Consigliere estensore EN Ant(2 nio CA 1..._ Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
sentite le conclusioni del PG GIULIO MONFERINI che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili e degli avv.ti FABIO TODARELLO E ALBERTO SIRANI, difensori di UR, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20 gennaio 2026, il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, in riforma della decisione del GIP del Tribunale di Milano, dispose il sequestro preventivo "dell'area sulla quale insiste l'edificio in corso di costruzione sito in Milano, v.le AN n. 48, identificato presso N.C.T./N.C.E.U. al fg. 434, mappali 349,355 e 356 di proprietà della AN 48 S.r.l.". 1.1 È opportuno premettere che UR, legale rappresentante della Papiano 48 S.r.l., società proprietaria dell'area, e della società esecutrice dei lavori, la MU Costruzioni S.r.l., è indagato, in concorso con AU BO, indicato quale progettista e direttore dei lavori, per i reati di: Penale Sent. Sez. 3 Num. 19279 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 14/05/2026 lottizzazione abusiva, per aver proceduto alla realizzazione di un intervento di demolizione di un edificio cielo terra e di ricostruzione di un fabbricato residenziale di otto piani in assenza di un valido titolo abitativo, costituito da un permesso di costruire preceduto da un piano attuativo o da una lottizzazione convenzionata, in ragione del superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 41-quinquies, comma 6, della L. 1150/1942, risultando, pertanto, irrilevante la SCIA intervenuta, non essendo qualificabile l'intervento quale ristrutturazione (capo a); esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire e prosecuzione degli stessi nonostante un ordine di sospensione emesso dal Comune di Milano in data 21 maggio 2024 (capo b). Il procedimento cautelare era stato avviato con un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal Pubblico Ministero in data 11 novembre 2025. Il GIP del Tribunale di Milano, con provvedimento del 21 novembre 2025, aveva rigettato sia la richiesta di convalida del sequestro d'urgenza sia la contestuale richiesta di sequestro preventivo rilevando che: in relazione al reato di lottizzazione abusiva, sussisteva il fumus commissi delicti sotto il profilo oggettivo, risultando l'intervento edilizio in palese contrasto con la norma inderogabile di cui all'art. 41-quinquies, comma 6, L. 1150/1942, non superabile neanche in caso di "lotto intercluso", ma non sotto quello soggettivo, apparendo la condotta degli indagati sorretta da buona fede, riconducibile a un errore scusabile sulla legge penale (art. 5 c.p.), determinato da una "prassi comunale altalenante e dal contrasto giurisprudenziale" in materia;
in relazione al reato di cui al capo b), non sussisteva il fumus del reato, poiché l'ordine di sospensione dei lavori era divenuto inefficace per decorso del termine di 45 giorni e non vi era prova di una sua violazione. 1.2 Avverso tale provvedimento di rigetto, il Pubblico Ministero proponeva appello, che veniva accolto dal Tribunale del Riesame con l'ordinanza qui impugnata Il Tribunale, riformando la decisione del GIP, ha ritenuto la sussistenza del fumus per entrambi í reati contestati, nonché del periculum in mora, disponendo conseguentemente il sequestro preventivo dell'area. Il Tribunale del Riesame, in relazione al fumus, ha articolato il proprio ragionamento su argomenti strettamente connessi. 1.2.1 In primo luogo, ha osservato che l'edificio in progetto, in quanto supera sia il limite di altezza di 25 metri sia quello di densità fondiaria di 3 mc/mq, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 41-quinquies, comma 6, della I. n. 1150/1942, per cui sarebbe stato necessaria l'adozione di un piano attuativo, siccome precisato da questa Corte con la sentenza n. 26620/2025. Ha, inoltre, escluso, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3809 del 5 maggio 2025, che l'opposta tesi interpretativa potesse trovare sostegno nella giurisprudenza 2 amministrativa relativa al lotto intercluso, discostandosi l'edificio dalle norme morfologiche del Piano di governo del territorio. 1.2.2 In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la demolizione di un preesistente fabbricato (laboratorio) e la successiva edificazione di un nuovo palazzo residenziale di otto piani fuori terra e due interrati non potesse essere ricondotta alla categoria della "ristrutturazione edilizia". Si è rilevato, infatti, che vi era una "totale discontinuità" tra l'organismo edilizio preesistente e quello di nuova realizzazione, tale da escludere un'operazione di "recupero" e configurare, invece, una "nuova costruzione". 1.2.3 Dalle due premesse precedenti discende, come corollario logico, l'illegittimità del titolo edilizio utilizzato. In quanto l'intervento era una "nuova costruzione" che necessitava di piano attuativo, esso non poteva essere assentito tramite una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), neanche nella sua forma "alternativa" al permesso di costruire (ex art. 23 e 23 bis d.P.R. 380/2001). Il titolo corretto era, quindi, il permesso di costruire preceduto dall'adozione del piano attuativo o di lottizzazione convenzionata. La SCIA presentata era, pertanto, radicalmente inidonea e inefficace. La carenza di un valido titolo edilizio aveva, in conclusione, secondo il Riesame, determinato l'integrazione di entrambi i reati configurati dalla Procura della Repubblica. Il Tribunale, a differenza del GIP, ha ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo del reato, escludendo l'operatività della scusante dell'errore sulla legge penale (art. 5 c.p.). L'ordinanza individua un preciso momento temporale in cui l'affidamento incolpevole degli indagati non sarebbe più logicamente configurabile: il 30 maggio 2024. A quella data, il Comune di Milano ha comunicato che l'intervento non poteva prescindere dall'emanazione di un piano attuativo disponendo la sospensione dei lavori. Secondo il Tribunale, da quel momento in poi, gli indagati, in quanto operatori economici e tecnici esperti, non potevano più fare affidamento sulla legittimità del titolo e avrebbero dovuto astenersi dal proseguire i lavori, essendo sorto un fondato dubbio sulla liceità dell'operazione. Si aggiunge, evocando Sezioni Unite n. 8154/1994, che, in presenza di un dubbio interpretativo sulla liceità di un'operazione, il professionista qualificato ha il dovere di astenersi o di compiere tutte le verifiche necessarie per dirimere l'incertezza. La prosecuzione dei lavori dopo il maggio 2024 è stata, quindi, interpretata come una scelta consapevole di agire nonostante l'incertezza giuridica, integrando così il dolo o, quantomeno, una colpa grave incompatibile con la buona fede. A riprova della consapevolezza della irregolarità dell'intervento, viene rilevato che il 6/8/2025 venne depositata un'istanza di conversione della SCIA in permesso di costruire convenzionato. 1.2.4 In relazione al periculum, il Tribunale ha ritenuto il requisito integrato dal rischio che i lavori, sebbene "spontaneamente" sospesi, potessero essere ripresi N N) 3 in qualsiasi momento, portando a compimento un'opera ritenuta illegittima e aggravando così le conseguenze del reato. La motivazione fa leva su una prognosi negativa circa la condotta futura degli indagati, desunta anche dal fatto che in passato i lavori erano proseguiti nonostante un ordine di sospensione comunale. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, AU BO e OR UR, quest'ultimo "in qualità di legale rappresentate e amministratore unico di AN 48 S.r.l. e della MU Costruzioni S.r.l. 2.1 II ricorso di MU, con il primo motivo, denuncia la "violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p. in relazione all'art. 41-quinquies, comma 6, I. 1150/42" sostanzialmente contestando, ai fini del fumus, che l'intervento di v.le AN 48 dovesse essere preceduto da un piano attuativo. Sono, quindi, esposte le ragioni, prospettanti la non pertinenza degli atti comunali richiamati dal Tribunale (la disposizione di servizio n. 4/24 e la comunicazione del 30 maggio 2024) e l'irrilevanza o la non corretta interpretazione delle sentenze di questa Corte (n. 26620/2025) e del Consiglio di Stato (n. 8270/2019 e n. 3809/2025), richiamate nell'ordinanza, così da pervenire alla conclusione che l'intervento, insistendo su un'area pienamente urbanizzata, non necessitava di un piano attuativo e, conseguentemente, non erano configurabili i reati delineati nella preliminare rubrica del PM. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione "dell'art. 321, comma 1, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 30 e 44 DPR 380/01 nella parte in cui l'ordinanza ha ritenuto integrato il fumus dell'elemento oggettivo del reato di lottizzazione sotto lo specifico aspetto della qualifica dell'opera come ristrutturazione". In primo luogo, la difesa osserva che gli atti interni amministrativi, nei quali l'edificio in corso di realizzazione era qualificato in termini di nuova costruzione, non erano conoscibili dall'indagato. Viene, poi, contesta in radice tale qualificazione dell'intervento, sottolineandosi a tal fine la portata innovativa dell'art. 10 del D.L. 76/2020, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la "violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 5 c.p., nella parte in cui il Tribunale del Riesame ha escluso la buona fede e la rilevanza dell'errore su legge extrapenale". La difesa sostiene che il Tribunale, nel riformare la decisione del GIP, aveva omesso di considerare una serie convergente di elementi fattuali e giuridici che, complessivamente, rendevano l'errore dell'indagato sulla necessità del piano attuativo non solo possibile ma inevitabile e scusabile. Assumerebbero rilievo a sostegno di tale tesi: a) l'affidamento generato da una prassi amministrativa consolidata e da un orientamento giurisprudenziale unanime relative all'inapplicabilità alle aree urbanizzate di Milano dell'art. 41-quinquies, comma 6, della L. n. 1150/1942 b) l'affidamento derivante dagli atti formali dell'Amministrazione comunale. La SCIA presentata per l'intervento in v.le AN 48 era divenuta pienamente efficace il 29 maggio 2023 e la sua validità ed efficacia non era intaccata dalla disposizione di servizio n. 4 del 20 marzo 2024 e dalla delibera di Giunta n. 199 del 22 febbraio 2024, la cui applicazione, per espressa volontà del Comune, era limitata ai soli procedimenti ancora in corso e per i quali i titoli edilizi non fossero stati già emessi;
c) l'applicabilità dei principi sull'errore scusabile. Il ricorso richiama i principi enunciati dalla Corte costituzionale (sent. n. 364/1988) e dalle Sezioni Unite penali (sent. n. 8154/1994) per accreditare la tesi della buona fede dell'indagato. 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 321 c.p.p. nella parte in cui la motivazione dell'ordinanza è del tutto assente con riguardo al pericolo di aggravio del carico urbanistico". Si contesta al Tribunale del Riesame di aver omesso qualsiasi valutazione concreta e specifica sull'effettivo aggravio del carico urbanistico, limitandosi a un'affermazione generica e apodittica legata al cambio di destinazione d'uso. 2.5 Con il quinto motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 321 c.p.p. nella parte in cui l'ordinanza ha solo apparentemente motivato in ordine alla concretezza ed all'attualità del periculum". Il Tribunale, sostiene la difesa, aveva desunto il pericolo di prosecuzione dei lavori in modo astratto e presuntivo, basandosi sulla pregressa ripresa dei lavori dopo una sospensione, senza tuttavia analizzare il contesto e la legittimità di tale condotta e, soprattutto, ignorando il comportamento attuale dell'indagato. 3. Il ricorso proposto da AU BO si articola in cinque motivi. 3.1 Con il primo, si denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 44 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 40, comma 2, c.p. in relazione 'agli artt. 42 e 43 c.p.; violazione di legge per omesso esame di un punto decisivo della difesa riguardante la distinzione dei ruoli professionali e la successione cronologica degli incarichi". Il ricorrente lamenta che il Tribunale del Riesame abbia omesso di analizzare la sua specifica posizione soggettiva, estendendo indebitamente la responsabilità per l'ipotizzata lottizzazione abusiva. Si sottolinea che il ricorrente è subentrato nell'incarico di Direttore dei Lavori e progettista solo nel dicembre 2023, oltre due anni dopo la presentazione della SCIA (maggio 2021) e dopo che il Comune di Milano aveva emesso un atto di "riconoscimento di efficacia" della stessa (maggio 2023). 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia "violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 325 c.p.p. per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 e dell'art. 41-quinquies, comma 6, I. 1150/1942.Nullità dell'ordinanza per motivazione apparente e omessa valutazione delle condizioni di urbanizzazione del comparto quale limite all'obbligo di pianificazione attuativa". Il ricorso contesta l'affermazione del Tribunale, definita apodittica, circa la necessità di un piano attuativo per il solo superamento dei limiti dimensionali (altezza superiore a 25 metri e volumetria superiore a 3 mc/mq) con argomenti del tutto simili a quelli esposti nel ricorso UR. 3.3 Con il terzo motivo, si denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c.p., in relazione agli artt. 42 e 43 c.p. e all'art. 27, comma 1, Costituzione, nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. per vizio di motivazione apparente e omessa valutazione dell'affidamento incolpevole indotto dalla pubblica amministrazione". Il ricorrente sostiene di aver agito in una situazione di affidamento incolpevole, indotto da una prassi amministrativa consolidata del Comune di Milano (formalizzata nella Circolare 1/2023) e, soprattutto, dal provvedimento di "riconoscimento di efficacia" della SCIA del 29 maggio 2023. 3.4 Con il quarto motivo, se denuncia la "violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 325 c.p.p. per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 d.p.r. 380/2001, come novellati dall'art. 10 d.l. 76/2020 (conv. in I. 120/2020).Nullità dell'ordinanza per motivazione apparente e travisamento del concetto giuridico di ristrutturazione edilizia rispetto alla nuova costruzione. Il ricorso contesta la qualificazione dell'intervento come "nuova costruzione" anziché "ristrutturazione edilizia". Gli argomenti proposti risultano simili a quelli esposti nel ricorso di UR richiamando le modifiche introdotte dal d.l. 76/2020. 3.5 Con il quinto e ultimo motivo, si denuncia la "violazione di legge... in relazione all'art. 325 c.p.p. per inosservanza e falsa applicazione dell'art. 321 c.p.p. e degli artt. 125, comma 3, e 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (quale motivazione apparente). Omessa valutazione della carenza del periculum in mora alla luce della condotta di interruzione volontaria dei lavori e dell'assenza di offensività concreta.". La difesa denuncia la totale assenza di una motivazione autonoma, concreta e attuale sulla sussistenza del periculum in mora. Il ricorrente sottolinea che i lavori erano stati spontaneamente interrotti dalla proprietà e dal Direttore dei Lavori non appena emerso il mutato orientamento degli uffici comunali, ben prima del sequestro d'urgenza disposto dal P.M. 4. Gli avv.ti Sirani e Todarello hanno trasmesso una memoria con cui riprendono alcuni degli argomenti del ricorso e sottolineano che i rilievi mossi al provvedimento impugnato trovano autorevole avallo nella sentenza TAR Milano in data 11/4/2026, allegata all'atto difensivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' pacifico che l'area in sequestro sia di proprietà della AN 48 S.r.l. UR, inoltre, dall'intestazione dell'impugnazione, risulta ricorrere contro l'ordinanza in qualità di legale rappresentate e amministratore delle società AN 48 S.r.l. e della MU Costruzioni S.r.l. Non risulta che le predette società siano indagate nel procedimento penale. Trova pertanto applicazione il consolidato l'orientamento secondo il quale è "inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo " (Sez. 1, 04/05/2012, Bellinvia, Rv. 253081; Sez. 6, 07/02/2013, Calò, Rv. 256124; Sez. 3, n. 14249 del 12/2/2026, Ruggiero;
Sez. 5, ord. n. 13311 del 12/2/2026, Onorato). Il principio vale anche per l'impugnazione avverso la decisione dell'appello in materia cautelare reale, disciplinata, al pari della impugnazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di riesame reale, dal medesimo art. 325 c.p.p. ( Sez. 1, n. 52112 del 2/10/2018, Marchetti). Come osservato da Sez. 2, n. 2718 del 17/12/2025, dep.2026, Breshak, "la posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto d'impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, la quale è richiesta solo con riferimento agli atti cosiddetti personalissimi. Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggetti espressamente indicati dall'articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art. 100 cod. proc. pen. secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto è previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.". 2. Nel caso in esame, dall'esame del fascicolo processuale risulta che il 13/11/2025, OR UR, "persona sottoposta ad indagini- nella propria qualità di legale rappresentante e amministratore unico di Papiano 48 S.r.l. e di legale 7 rappresentante di MU Costruzioni", nominò "quali propri difensori di fiducia ex art. 96 c.p.p., gli avv.ti Alberto Siriani e Fabio Todarello". Dunque, non solo l'atto richiama l'art. 96 c.p.p., per cui, già dal punto di vista formale, dimostra che non si è in presenza di una procura speciale, ma, soprattutto, non fa riferimento alcuno a poteri conferiti ai difensori in ordine alla misura cautelare richiesta dal PM e, men che meno, alla proposizione dei ricorsi per cassazione in valutazione. Richiamando le posizioni della Cassazione civile (da ultimo: Sez. L., 02/11/2021, n. 31191, Rv. 662994 - 01), va quindi rilevato che la nomina in esame non legittimava la proposizione dei ricorsi in valutazione, mancando qualunque riferimento al provvedimento del tribunale del riesame o, anche solamente, alla volontà di impugnare per cassazione eventuali provvedimenti sfavorevoli;
ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi, che, afferendo alla legittimazione degli avvocati firmatari, deve essere dichiara d'ufficio. Va, per completezza, aggiunto che non risultano depositate procure successive a quella in esame, avendo gli stessi avvocati Todarello e Sirani, all'odierna udienza, confermato che OR UR, nella qualità di legale rapp.te delle predette s.r.I., non ha rilasciato procure successive a quella in valutazione confluite nell'incarto procedimentale. 2.1 Va, ancora, rimarcato che la nomina risulta versata nell'incarto processuale il 13/11/2025. Anche tale risultanza costituisce ostacolo all'ammissibilità del ricorso. È stato precisato che "in tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato dev'essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale, che non può essere rilasciata antecedentemente all'emissione del provvedimento da impugnare, posto che l'interesse all'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deve essere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata (Sez. 2, n. 6724 del 05/02/2026, [...], Rv. 289488 01 che richiama Sez. 4, n. 11362 del 08/02/1988, [...], Rv. 179775 - 01; Sez. 4, n. 12344 del 12/12/1985, [...], Rv. 174209 - 01). Ne consegue che la procura rilasciata agli avv.ti Todarello e Sirani non abilitava i medesimi a proporre ricorso per cassazione nell'interesse delle società AN 48 S.r.l. e della MU Costruzioni S.r.l., terzi interessati rispetto al procedimento che vede indagato il loro amministratore. 3. Benché l'intestazione indichi chiaramente che i ricorsi nono stati proposti da UR nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della AN 48 S.r.l. e della MU costruzioni S.r.l., in ogni caso, anche a voler ritenere che agisca anche quale indagato, il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile per carenza di interesse. e- 8 È la stessa prospettazione difensiva che rivela che UR, quale persona fisica, non è proprietario dell'area per cui è stato disposto il sequestro né ha sulla medesima la titolarità di diritti reali o personali di godimento. Nei ricorsi, inoltre, non è stato prospettato che l'indagato sia titolare di situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento che conferiscano lui il diritto alla restituzione dei beni delle società amministrate. È noto che sul tema sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). La sentenza, richiamando i principi generali, ha osservato che, anche in relazione ai provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione è ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. L'interesse, chiarisce la sentenza, deve, quindi, riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. Le Sezioni Unite hanno, ancora, precisato che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene;
in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce. La sentenza, quindi, dopo aver dato conto della difficoltà a definire con precisione una casistica in grado di individuare le prospettive di vantaggio diverse dalla restituzione del bene in grado di integrare l'interesse ad impugnare, individua, come osservato da Sez. 3, n. 11805 del 12/3/2026, [...], il dato essenziale nel fatto che dal dissequestro discenda per l'impugnante una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità. In particolare, le Sezioni unite escludono che il requisito possa essere ravvisato nell'interesse dell'imputato "che presenti impugnazione in proprio a fronte del sequestro di beni societari, ove l'impugnazione non sia correlata alla prospettazione di uno specifico e concreto interesse riferibile ad una propria diretta e riconoscibile posizione soggettiva". 3.1 Venendo al caso in esame, MU, nella veste di indagato, non ha allegato alcun interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sui beni della società. La mancata allegazione della situazione di vantaggio perseguita dal predetto quale persona fisica esclude che l'impugnazione, a voler ritenere che sia stata anche proposta nell'interesse della persona fisica, superi il vaglio di ammissibilità. 4. Le considerazioni svolte nel punto precedente spiegano i loro effetti anche in ordine al ricorso proposto da BO, risultando evidente da ricorso che l'unico interesse perseguito dall'indagato è quello di ottenere una pronuncia che riconosca la legittimità dell'intervento o, comunque, l'irrilevanza penale del ruolo svolto nella vicenda. 5. In disparte ogni considerazione in ordine alla fondatezza, nel merito dei motivi proposti, risultando gli stessi in palese contrasto con principi, da questa Corte anche di recente affermati, in ordine alla nozione di ristrutturazione edilizia e agli interventi a essa riconducibili (Sez. 3, n. 1670 del 06/10/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284056 — 01) e alla necessità della preventiva adozione dello strumento urbanistico attuativo, ai sensi dell'art. 41-quinquies, comma 6, legge 17 agosto 1942, n. 1150, per la realizzazione di opere con volume superiore a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile o con altezza superiore a venticinque metri nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione ( Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025, [...], Rv. 288367 — 02), i ricorsi delle società MU Costruzioni S.r.l. e AN 48 S.r.l. e quello di AU BO debbono essere dichiarati inammissibili. 6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
10 Il Consigliere estensore EN Ant(2 nio CA 1..._ Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso