Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3548/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3548/2019 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato presso lo studio del difensore avv. Vincenzo Schettino in Latina al
Corso della Repubblica 224 dal quale è rappresento e difeso in virtù di procura agli atti;
- Opponente-
E
(P. Iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Raffaele Zurlo e dell'avv.. Andrea Ornati del Foro di La Spezia dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti;
- Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: cfr. le conclusioni precisate mediante il deposito delle note in sostituzione d'udienza del 18.07.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO
Con tempestivo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Pt_1
ha proposto opposizione verso il decreto ingiuntivo n. 2181/2018
[...] depositato dal Tribunale di Latina il 07.09.2018. Il predetto decreto ingiuntivo è stato emesso per il mancato pagamento delle rate di n. 2 rapporti di finanziamento stipulati originariamente con Parte_2
, crediti poi ceduti, attraverso varie cessioni, ad , per
[...] CP_2 l'importo complessivo di € 5.761,69. Alla base della sua opposizione, l'odierno opponente ha dedotto la inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dei termini ex art. 644 c.p.c., la mancata
preventiva costituzione in mora del debitore ed infine la inefficacia della cessione ex art. 58 tub.
Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso CP_2 dedotto, svolgendo analitiche controdeduzioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies comma 1 cpc (vecchio rito) assegnati addì
17.9.2024 ( cfr. relativa ordinanza) dopo la precisazione cartolare delle conclusioni
IN DIRITTO
L'opposizione è tempestiva ma va rigettata per i seguenti motivi.
Sulla legittimazione attiva di parte opposta.
Sulla eccezione sollevata da parte opponente in merito alla mancata notifica della cessione del credito l'argomento è irrilevante in quanto “ la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ”. (Cass. civ. 1770\14).
Sulla inosservanza dell'art. 644 cpc.
Va altresì rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto:
“la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” ( cfr. Cass. civ. 951/13).
Dai riscontri documentali emerge in effetti che la notifica del decreto ingiuntivo opposto all'odierno opponente è stata iniziata addì 21.9.2018 a
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fronte di un decreto ingiuntivo emesso addì 7.9.2018. Tale notifica a mezzo posta non si è perfezionata, o quanto meno manca la prova del perfezionamento, ai sensi dell'art. 8 legge 890/82. La successiva notifica del 15.5.2019 ha avuto invece esito positivo e rispetto ad essa si è incardinato l'odierno giudizio. A tanto consegue la irripetibilità delle spese della fase monitoria ma non anche l'accoglimento in rito dell'opposizione.
Sulla dedotta improcedibilità per mancato avvio della mediazione
La deduzione introdotta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale è tardiva e ad ogni modo infondata in quanto non è stata richiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di causa, dovendosi quindi applicare la disposizione ex art. 5 comma 4 d.lg 28/10 ratione temporis vigente
Nel merito.
Giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso concreto la società opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento del garante odierno opponente delle rate previste nei contratti di finanziamento in atti depositando, già nel procedimento monitorio, i contratti di finanziamento e l'estratto conto. Tale
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documentazione non è stata oggetto di contestazione da parte dell'odierno opponente.
Sulla mancata costituzione in mora dell'opponente
Parte opponente, inoltre, ha dedotto la mancata costituzione in mora del debitore quale requisito di procedibilità della domanda. La deduzione in mancanza di ulteriori deduzioni non può essere delibata.
Procedendo alla riqualificazione della domanda quale doglianza per la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, carenza dalla quale deriverebbe l'inesigibilità del credito vantato in via monitoria in quanto credito non liquido, certo ed esigibile si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (Cass. 24330/2011, Cass. civ. 20042/20)
È fatta salva la possibilità per l'opponente di far valere le sue ragioni sulla insussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 1186 codice civile che, nel caso in esame, non risultano essere state provate.
Questo giudice non ignora l'impatto che la pronuncia. Cass., SS.UU., n. 9479/2023 ha sulla controversia in esame. La natura di consumatore dell'opponente deve presumersi e pertanto spetta d'ufficio al giudice procedere allo scrutinio della esistenza o meno di clausole abusive nei rapporti contrattuali in atti, se tale verifica non è stata compiuta in sede monitoria. Cionondimeno alcuna riflessione sul tema è stata posta dell'opponente in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale (pur potendo trattandosi di sopravvenienza giuridica), dovendosi pertanto la deduzione officiosa eseguita ritenersi consapevolmente rinunciata dal consumatore. (cfr. CE, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon; ed ancora CGUE, 13.9.2018, C-176/17, ProfiCredit Polska).
Alla luce di quanto appena esposto, è possibile concludere che parte opposta ha assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa indicando
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l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale del credito, mentre parte opponente non ha dato prova del fondamento delle sue contestazioni.
Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza della opponente con conseguente refusione, secondo valori inferiori ai medi, per la semplicità della controversia, in favore della opposta, ai sensi del dm 55\14 e successive modifiche, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata.
Le deduzioni sulla inosservanza dell'art. 644 cpc danno invece il diritto all'opponente di non corrispondere le spese di lite della fase monitoria.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2181/2018 emesso dal Tribunale di Latina addì 07.09.2018 che dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si quantificano in complessivi euro 2.540, oltre accessori di legge;
• accerta la irripetibilità delle spese della fase monitoria.
Latina, 06.04.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
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