Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
06 081 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE MOM VI DI RICORSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G.N. 23175/99 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Cron.17678 Rep. 1358 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.13/02/02 Consigliere Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia-studio dal Sig. ble sul ricorso proposto da: per diritti L. 1.55 2.6.APR. 2002 ET NN, EN MA, NG EN IL CANCELLIERE GISELDA, CO AM, CARBONI CO AURORA, EF, RA UI, RIBICHINI MARIO, RUMORI 0.77 11500 CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 252, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CAPUTO, difesi dall'avvocato ANTONIO BORGOGNONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
TO DI NN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato2002 220 MARIO CAPPELLERI, che 10 difende, giusta delega in -1- atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 418/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 06/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nel giugno del 1981 NN RI RA, proprietaria di due appartamenti all'ultimo piano dell'edificio sito in Anco- na, al n. 58 di via Giordano Bruno, affermò che l'assemblea condominiale aveva deliberato, in data 23 settembre 1979, per porre rimedio ai danni pro- dotti dal terremoto del 1972, di eseguire i lavori di ristrutturazione del fab- bricato previsti da un progetto approvato dal Genio Civile;
che però tale progetto non era stato poi interamente eseguito, in particolare che non era stata realizzato un solaio in cemento armato all'ultimo piano, essenziale per rendere antisismico l'intero edificio. E convenne quindi i condomini NN OR, IN OL, LD NG OL, EL PA, Au- RO ON, MA IC, AN RU e GI AZ innanzi al Tri- bunale di Ancona, chiedendo che fossero condannati ad eseguire tutte le o- pere del detto progetto, in particolare il solaio in cemento armato all'ultimo piano. I convenuti si costituirono ed eccepirono che in un'assemblea successiva di solo cinque giorni a quella indicata dall'attrice il condominio aveva deciso di non realizzare il solaio in cemento armato all'ultimo piano, accogliendo una espressa richiesta della stessa attrice;
e che la realizzazione di tale solaio non era necessaria per la stabilità dell'edificio. Chiesero dun- que il rigetto della domanda. Istruita la causa, ed acquisita una consulenza tecnica disposta d'ufficio, il Tribunale, con sentenza del 14 novembre 1995, accolse la do- manda. Osservò in particolare, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico, che la realizzazione del solaio in cemento armato all'ultimo piano 3 del fabbricato era indispensabile per adeguarlo alla normativa antisismica, e che essendo quest'ultima inderogabile, la seconda deliberazione assemblea- re di cui innanzi si è detto, ponendosi in contrasto con essa, era affetta da nullità assoluta. NN OR, IN OL, LD NG OL, EL PA, AuRO ON PA, MA IC, AN RU e GI AZ proposero appello, e chiesero la riforma di tale decisione, soste- nendo che il solaio in cemento armato preteso da NN RI RA non era necessario per assicurare la conformità del fabbricato alla normativa an- tisismica, per le ragioni tecniche nel dettaglio esposte. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza indicata in epi- grafe, ha affermato, facendo propri gli accertamenti, le valutazioni e le con- clusioni del consulente tecnico di ufficio, l'esatto contrario, ed ha rigettato il gravame. NN OR, IN OL, LD NG OL, EL PA, AuRO ON PA, MA IC, AN RU e GI AZ hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per un solo motivo. NN RI RA ha resistito con controricorso. Ha poi depo- sitato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del loro ricorso NN OR, IN OL, LD NG OL, EL PA, AuRO ON PA, MA IC, AN RU e GI AZ ripropongono la stessa tesi difensiva proposta in appello, e sostengono che a ben vedere essa ha il con- : } forto nei rilievi effettuati dal consulente tecnico, per le ragioni tecniche nel dettaglio esposte. La censura è inammissibile. Con essa i ricorrenti propongono una lettura della relazione del consulente tecnica di ufficio (i cui contenuti non hanno contestato in appello e non contestano con il ricorso) diversa da quella che ne ha dato la Corte d'appello di Roma, senza dimostrare l'intrinseca erroneità di quest'ultima, e senza tener conto del fatto che la motivazione della sentenza impugnata consiste essenzialmente nella trascrizione letterale dei suoi incisi più signifi- cativi. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna NN OR, IN OL, LD NG OL, EL PA, AuRO ON PA, MA IC, AN RU e GI AZ a rifondere ad NN RI . p RA le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 200,00 euro, oltre 2000,00 euro per onorari. Roma, 13 febbraio 2002 Il presidente (Ugo Riggio) Ags briggit 0 5 8 L'estensore (Carlo Cioffiд IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T 2911 Roma 6. APR 2002 WCELLIEREC 4567 2066 Francesco Catania TOT. 149,77