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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2024
Tribunale Ordinario di Cremona SEZIONE CIVILE
Oggi 20/02/2025 alle ore 12.08, innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, sono comparsi: per l'avv. VAGO PAOLO FRANCESCO anche in sostituzione Parte_1 dell'avv. FERMI;
per , l'avv. DI POMPEO LAURA. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano come da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e note autorizzate.
In particolare, l'avv. Vago si riporta anche alle contestazioni sull'entità del precetto, essendo indicati interessi non dovuti e partendo da un capitale che nella esecuzione precedente era stato indicato in maniera erronea, nonché facendo presente l'incertezza che derivava, al momento dell'introduzione del presente giudizio, dalla pendenza in Cassazione della causa instaurata per la revocatoria ordinaria.
L'avv. Di Pompeo ritiene la tardività delle nuove contestazioni relative al capitale da cui si è partiti nel calcolo delle somme ancora dovute, nonché all'entità degli interessi esposti in precetto.
Indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio;
alle ore 15.30, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi R.G. N. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
C.F. ), assistita dall'avv. VAGO PAOLO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), assistita dall'avv. DI POMPEO LAURA Parte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice opponente ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il precetto notificatogli ad opera di allegando quale motivo di opposizione Parte_2 l'esistenza di una complessa operazione finanziaria volta esclusivamente ad acquisire il patrimonio immobiliare originariamente in comproprietà tra i soci della società di fatto AR ( e ed a riversare solo su quest'ultimo (unico debitore formale) Persona_1 Pt_1 gli effetti della surrogazione avvenuta nel momento in cui l'odierna opposta avrebbe onorato il debito nei confronti della primigenia creditrice Banca Popolare di Lodi. Inoltre, l'opponente ha sostenuto di avere già onorato (pur coattivamente) oltre la metà del debito oggetto di surrogazione, onde le pretese della surrogante dovrebbero essere rivolte all'altro socio per la restante quota.
Ha, per gli stessi motivi, chiesto la pronuncia di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615, comma 1, c.p.c. Costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della istanza di Parte_2 sospensione, sostenendo che il contratto di mutuo (che, a seguito dell'adempimento con surrogazione, costituisce il titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto) sarebbe stato stipulato dal solo (essendo solo terzo datore d'ipoteca), onde l'esercizio Pt_1 Per_1 dell'azione esecutiva nei confronti di quest'ultimo ben sarebbe legittimo, per l'intera somma ancora dovuta, nonostante la parziale soddisfazione già ottenuta attraverso altra esecuzione immobiliare già conclusasi.
Con ordinanza resa in data 25.03.2024, questo Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre con quella resa in data 13.09.2024 ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, non essendo necessaria alcuna istruttoria orale o acquisizione di prova costituenda.
* * *
L'opposizione è infondata, per i motivi di cui infra.
con il precetto qui oggetto di opposizione, ha dichiarato di agire in forza Parte_2 dell'adempimento del terzo ex art. 1180 e 1201 c.c., avendo adempiuto integralmente il debito contratto con il creditore originario ed avendo dichiarato di surrogarsi nei diritti di quest'ultimo.
Per questo ritiene, correttamente, di poter agire per l'intero.
Infatti, a differenza del condebitore solidale che adempia nell'interesse di tutti i debitori al comune debito (il quale, ex art. 1299 c.c., può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi), il terzo che abbia adempiuto per l'intero un debito altrui, facendosi surrogare ex art. 1201 c.c. nella posizione dell'originario creditore, ben può agire per l'intero nei confronti dell'originario debitore formale.
Come già anticipato nell'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale che sostiene il precetto notificato all'odierno opponente, non possono in questa sede rilevare le questioni personali e sostanziali che la difesa del ha cercato di valorizzare sin dall'atto di citazione, poiché le stesse non Pt_1 sono state accompagnate da una espressa eccezione volta a far dichiarare la nullità, la simulazione o la frode alla legge in relazione all'atto di surrogazione in forza del quale agisce che dunque ha ben diritto di agire (come avrebbe potuto fare l'originario Parte_2 creditore Banca Popolare di Lodi) nei confronti del debitore per l'intero, dato che essendo subentrata nella posizione dello per quanto riguarda la dazione d'ipoteca a garanzia Per_1 del debito contratto formalmente dal solo verso la banca erogatrice del mutuo ha Pt_1 diritto di agire per l'intero e non pro quota.
Infine, anche l'eccezione volta a contestare gli importi precettati “non solo perché non dovuti dall'opponente, ma anche perché errati nel conteggio degli interessi applicati, in gran parte perfino prescritti” (così, testualmente, a pagina 10 dell'atto di citazione), si palesa eccessivamente generica per poter essere presa in considerazione in questa sede, anche e nonostante le deduzioni svolte tardivamente all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto, sotto un primo profilo, della celebrazione del sub-procedimento innescato dall'istanza di sospensione e, al contrario, dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria, data la modalità di emissione della sentenza.
Non si rinvengono, di contro, comportamenti processuali tali da sostenere la richiesta di parte opposta di condanna dell'opponente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
- condanna a rifondere a le spese di questo giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2 in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 20/02/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi
Tribunale Ordinario di Cremona SEZIONE CIVILE
Oggi 20/02/2025 alle ore 12.08, innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, sono comparsi: per l'avv. VAGO PAOLO FRANCESCO anche in sostituzione Parte_1 dell'avv. FERMI;
per , l'avv. DI POMPEO LAURA. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano come da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi e note autorizzate.
In particolare, l'avv. Vago si riporta anche alle contestazioni sull'entità del precetto, essendo indicati interessi non dovuti e partendo da un capitale che nella esecuzione precedente era stato indicato in maniera erronea, nonché facendo presente l'incertezza che derivava, al momento dell'introduzione del presente giudizio, dalla pendenza in Cassazione della causa instaurata per la revocatoria ordinaria.
L'avv. Di Pompeo ritiene la tardività delle nuove contestazioni relative al capitale da cui si è partiti nel calcolo delle somme ancora dovute, nonché all'entità degli interessi esposti in precetto.
Indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio;
alle ore 15.30, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi R.G. N. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
C.F. ), assistita dall'avv. VAGO PAOLO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), assistita dall'avv. DI POMPEO LAURA Parte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice opponente ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso il precetto notificatogli ad opera di allegando quale motivo di opposizione Parte_2 l'esistenza di una complessa operazione finanziaria volta esclusivamente ad acquisire il patrimonio immobiliare originariamente in comproprietà tra i soci della società di fatto AR ( e ed a riversare solo su quest'ultimo (unico debitore formale) Persona_1 Pt_1 gli effetti della surrogazione avvenuta nel momento in cui l'odierna opposta avrebbe onorato il debito nei confronti della primigenia creditrice Banca Popolare di Lodi. Inoltre, l'opponente ha sostenuto di avere già onorato (pur coattivamente) oltre la metà del debito oggetto di surrogazione, onde le pretese della surrogante dovrebbero essere rivolte all'altro socio per la restante quota.
Ha, per gli stessi motivi, chiesto la pronuncia di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615, comma 1, c.p.c. Costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della istanza di Parte_2 sospensione, sostenendo che il contratto di mutuo (che, a seguito dell'adempimento con surrogazione, costituisce il titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto) sarebbe stato stipulato dal solo (essendo solo terzo datore d'ipoteca), onde l'esercizio Pt_1 Per_1 dell'azione esecutiva nei confronti di quest'ultimo ben sarebbe legittimo, per l'intera somma ancora dovuta, nonostante la parziale soddisfazione già ottenuta attraverso altra esecuzione immobiliare già conclusasi.
Con ordinanza resa in data 25.03.2024, questo Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre con quella resa in data 13.09.2024 ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, non essendo necessaria alcuna istruttoria orale o acquisizione di prova costituenda.
* * *
L'opposizione è infondata, per i motivi di cui infra.
con il precetto qui oggetto di opposizione, ha dichiarato di agire in forza Parte_2 dell'adempimento del terzo ex art. 1180 e 1201 c.c., avendo adempiuto integralmente il debito contratto con il creditore originario ed avendo dichiarato di surrogarsi nei diritti di quest'ultimo.
Per questo ritiene, correttamente, di poter agire per l'intero.
Infatti, a differenza del condebitore solidale che adempia nell'interesse di tutti i debitori al comune debito (il quale, ex art. 1299 c.c., può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi), il terzo che abbia adempiuto per l'intero un debito altrui, facendosi surrogare ex art. 1201 c.c. nella posizione dell'originario creditore, ben può agire per l'intero nei confronti dell'originario debitore formale.
Come già anticipato nell'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale che sostiene il precetto notificato all'odierno opponente, non possono in questa sede rilevare le questioni personali e sostanziali che la difesa del ha cercato di valorizzare sin dall'atto di citazione, poiché le stesse non Pt_1 sono state accompagnate da una espressa eccezione volta a far dichiarare la nullità, la simulazione o la frode alla legge in relazione all'atto di surrogazione in forza del quale agisce che dunque ha ben diritto di agire (come avrebbe potuto fare l'originario Parte_2 creditore Banca Popolare di Lodi) nei confronti del debitore per l'intero, dato che essendo subentrata nella posizione dello per quanto riguarda la dazione d'ipoteca a garanzia Per_1 del debito contratto formalmente dal solo verso la banca erogatrice del mutuo ha Pt_1 diritto di agire per l'intero e non pro quota.
Infine, anche l'eccezione volta a contestare gli importi precettati “non solo perché non dovuti dall'opponente, ma anche perché errati nel conteggio degli interessi applicati, in gran parte perfino prescritti” (così, testualmente, a pagina 10 dell'atto di citazione), si palesa eccessivamente generica per poter essere presa in considerazione in questa sede, anche e nonostante le deduzioni svolte tardivamente all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto, sotto un primo profilo, della celebrazione del sub-procedimento innescato dall'istanza di sospensione e, al contrario, dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria, data la modalità di emissione della sentenza.
Non si rinvengono, di contro, comportamenti processuali tali da sostenere la richiesta di parte opposta di condanna dell'opponente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
- condanna a rifondere a le spese di questo giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2 in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 20/02/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi