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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1222/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1222/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 maggio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per l'avv. Benucci Daniela CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1222/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura non inferiore al 4% derivante dall'infortunio sul lavoro subito in data 2.8.2019 (infortunio rispetto al quale l'ente previdenziale non ha riconosciuto alcun postumo permanente), da unificarsi ai postumi riportati per un evento precedente riconosciuto nella misura del 3%, e dunque per una percentuale non inferiore al 6%, salva la diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2. Si è costituito in giudizio l' che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
3. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
5. Il CTU ha accertato che parte ricorrente <<…è affetta da trauma contusivo distorsivo piede destro con pregressa frattura astragalo scafoidea destra. Adesso presenta limitazione funzionale dei movimenti dorsiflessione del piede Dx. La valutazione Tabellare n. 297 delle menomazioni secondo l'articolo 13 del D. Lgs n. 38 del 2000, in relazione a questa a valutazione peritale, cita: “Esiti di frattura dell'astragalo apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale….Fino a 5 %”.
Per tali motivi la menomazione è ormai da considerare stabilizzata e non più suscettibile d'evoluzione migliorativa.
1 In ogni modo, questo evento è da mettere in relazione di causa-effetto con trauma sul lavoro in oggetto valutando attentamente modalità, entità e decorso clinico.
In conclusione, ritengo che Il danno permanente è quantizzabile nella misura del 03% ( ) con Parte_2 inabilità lavorativa 90 giorni.
Già il 20.11.2003, Deficit movimento di estensione P2, chiusura a pugno della mano incompleta pinza iperergica CP_ grado accertato: 03% e grado complessivo 03% per infortunio professionale riconosciuto in ambito 1° e 2° dito mano sinistra.
In relazione ai quesiti richiesti dall'Ill.mo Giudice del lavoro, ritengo nel caso specifico di procedere all'unificazione dei postumi attraverso il “Metodo a scalare di Balthazard”.
Calcolo:
. 100% frazione soggetto sano CP_
. Già primo danno permanente 3% con capacità residua pari al 97%
. 3% il danno permanete attuale Tabellato
Proporzione 3 : 100 = n. : 97
n. = 3 x 97: 100 = 2,91 circa 3
Unificazione dei postumi è nella misura globale del 06% (Sei Percento)>>.
6. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6%, oltre accessori di legge.
7. Il riconoscimento, con riferimento alla malattia di cui è causa, di un grado di invalidità inferiore a quello indennizzabile, consente la compensazione nella misura della metà delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità complessivamente riconosciuto) tra € 5200,00 ed € 26.000,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte mediante espletamento di CTU medico-legale.
8. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi di legge;
2 - condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite, che si liquidano di € 1350,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1222/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 maggio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per l'avv. Benucci Daniela CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1222/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura non inferiore al 4% derivante dall'infortunio sul lavoro subito in data 2.8.2019 (infortunio rispetto al quale l'ente previdenziale non ha riconosciuto alcun postumo permanente), da unificarsi ai postumi riportati per un evento precedente riconosciuto nella misura del 3%, e dunque per una percentuale non inferiore al 6%, salva la diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2. Si è costituito in giudizio l' che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
3. La causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
5. Il CTU ha accertato che parte ricorrente <<…è affetta da trauma contusivo distorsivo piede destro con pregressa frattura astragalo scafoidea destra. Adesso presenta limitazione funzionale dei movimenti dorsiflessione del piede Dx. La valutazione Tabellare n. 297 delle menomazioni secondo l'articolo 13 del D. Lgs n. 38 del 2000, in relazione a questa a valutazione peritale, cita: “Esiti di frattura dell'astragalo apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale….Fino a 5 %”.
Per tali motivi la menomazione è ormai da considerare stabilizzata e non più suscettibile d'evoluzione migliorativa.
1 In ogni modo, questo evento è da mettere in relazione di causa-effetto con trauma sul lavoro in oggetto valutando attentamente modalità, entità e decorso clinico.
In conclusione, ritengo che Il danno permanente è quantizzabile nella misura del 03% ( ) con Parte_2 inabilità lavorativa 90 giorni.
Già il 20.11.2003, Deficit movimento di estensione P2, chiusura a pugno della mano incompleta pinza iperergica CP_ grado accertato: 03% e grado complessivo 03% per infortunio professionale riconosciuto in ambito 1° e 2° dito mano sinistra.
In relazione ai quesiti richiesti dall'Ill.mo Giudice del lavoro, ritengo nel caso specifico di procedere all'unificazione dei postumi attraverso il “Metodo a scalare di Balthazard”.
Calcolo:
. 100% frazione soggetto sano CP_
. Già primo danno permanente 3% con capacità residua pari al 97%
. 3% il danno permanete attuale Tabellato
Proporzione 3 : 100 = n. : 97
n. = 3 x 97: 100 = 2,91 circa 3
Unificazione dei postumi è nella misura globale del 06% (Sei Percento)>>.
6. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6%, oltre accessori di legge.
7. Il riconoscimento, con riferimento alla malattia di cui è causa, di un grado di invalidità inferiore a quello indennizzabile, consente la compensazione nella misura della metà delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità complessivamente riconosciuto) tra € 5200,00 ed € 26.000,00 ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte mediante espletamento di CTU medico-legale.
8. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 d. lgs 38/2000 in ragione CP_1 Parte_1 dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 6% oltre interessi di legge;
2 - condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite, che si liquidano di € 1350,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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