Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05643/2025REG.PROV.COLL.
N. 02895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2025, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione quarta, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate dalle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra -OMISSIS- appuntato della Guardia di Finanza in attesa di transito nel personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze in quanto giudicata non idonea, per motivi di salute, al servizio militare incondizionato nel Corpo di appartenenza, ricorreva innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto contro gli atti e i provvedimenti di esclusione della dipendenza da causa di servizio delle sue infermità, le determinazioni tese al recupero delle poste stipendiali erogate in via temporanea nel periodo di aspettativa e la decisione del Comandante Interregionale di rigetto del ricorso gerarchico dalla stessa proposto contro gli atti predetti.
2. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r., accoglieva il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento della determinazione del Comando regionale Veneto della Guardia di Finanza del 21 settembre 2023, n. 360315, nella parte in cui questa aveva stabilito il recupero delle somme corrisposte a titolo di indennità per infermità, per metà, dal 14 giugno al 13 dicembre 2021 e, per l’intero, dal 14 dicembre 2021 al 13 giugno 2022, e respingeva le altre domande.
3. – Avverso la decisione di primo grado il Ministero dell’economia e delle finanze ha interposto appello, circoscritto esclusivamente alla questione della legittimità della ripetizione dell’indebito.
4. – L’appellata si è costituita in giudizio depositando memoria per chiedere il rigetto dell’appello.
5. – Alla camera di consiglio del 6 maggio 2025 l’appellante ha rinunciato all’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale con l’appello, ed è stata fissata la data di trattazione della causa nel merito.
6. – Alla pubblica udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Con un primo motivo di appello, il Ministero si duole che il T.a.r non abbia accolto l’eccezione d’irricevibilità del ricorso sollevata con riferimento al fatto che la notifica del ricorso era avvenuta il 17 febbraio 2024, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.
La doglianza si riferisce al capo della sentenza dove si afferma quanto segue:
« 8.3. Quanto al rilievo di irricevibilità del ricorso per tardività delle censure proposte avverso il provvedimento che ha escluso la dipendenza delle infermità da causa di servizio, e della connessa eccezione di inammissibilità per originaria carenza di interesse a contestare i provvedimenti consequenziali (id est la determinazione n. 360315 del 21.9.2023, di recupero delle poste stipendiali provvisoriamente erogate), trattandosi di questioni comunque insuscettibili di estendersi alla ricevibilità e/o all’ammissibilità dell’intero gravame, come s’è detto articolato in più domande, se ne tratterà in prosieguo decidendo i singoli profili controversi ».
In tal modo, il giudice di primo grado ha correttamente tenuto presente la necessità di tener separate le diverse domande proposte in giudizio, tra le quali la domanda rivolta contro il provvedimento di recupero delle somme, vale a dire di accertamento negativo del diritto dell’amministrazione, parte datrice di lavoro, alla ripetizione degli assegni non dovuti nella misura erogata, per carenza dei relativi presupposti, riguarda un atto paritario non soggetto al termine decadenziale di impugnazione.
Poiché è questa l’unica domanda che è stata accolta dal T.a.r., il motivo di appello è infondato.
8. – Con un secondo motivo di appello, il Ministero difende la legittimità dell’attività di ripetizione dell’indebito conseguente al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dell’appellata.
Il motivo è infondato.
Tale attività è stata giudicata illegittima dal T.a.r. perché tra la data di collocamento in aspettativa e la definizione del procedimento relativo alla causa di servizio risulta decorso un periodo superiore al biennio indicato dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (secondo il quale “ non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa ”).
Il primo giudice, infatti, ha ritenuto che quella disposizione fosse applicabile anche al caso della ricorrente, pur rientrando quest’ultima, siccome collocata in aspettativa per infermità a seguito di temporanea inidoneità al servizio in modo assoluto, nella previsione di cui al successivo comma 4, che, invece, non contempla alcuna ipotesi di impedimento nella ripetizione delle somme.
Ciò sulla base dell’espressa adesione da parte del T.a.r. (che l’ha ritenuta “ maggiormente rispettosa del dettato costituzionale ”) all’opzione ermeneutica seguita dalla giurisprudenza più recente di questo Consiglio, la quale, valorizzando il rinvio del comma 4 dell’art. 39 cit. a “ le disposizioni di maggior favore ” ed evidenziando che l’interpretazione letterale dei commi 3 e 4 dell’articolo in parola condurrebbe a un trattamento differenziato per situazioni omogenee nei loro effetti, è pervenuta alla conclusione che anche nel caso d’inidoneità assoluta di cui al comma 4 occorra verificare, ai fini del recupero delle somme erogate, se sia stata rispettata la tempistica di ventiquattro mesi imposta dal legislatore (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 maggio 2024, nn. 4845 e 4848, le cui ragioni sono riprese verbatim nella motivazione della sentenza ora appellata).
Ebbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento, tanto più che il motivo d’appello ora in esame prescinde del tutto dal confronto con quelle ragioni, diffusamente esposte nei suddetti precedenti, preferendo richiamare direttamente e solo la giurisprudenza più risalente.
9. – Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere respinto.
10. – In considerazione della peculiarità della controversia sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.