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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 3.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18974 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to GAMBARDELLA ALESSANDRO Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to MARRA GIADA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.09.2024 la ricorrente esponeva:
CP_
- che in data 16.11.2022 aveva presentato all' la domanda per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento, senza avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
- di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva accertato la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata a far data dal 1.09.2023;
- che, in assenza di formulazione di tempestivo atto di dissenso, il 24.04.2024 era intervenuta la CP_ omologa favorevole, poi notificata all' in data 29.04.2024.
CP_ Ciò premesso, l'istante lamentava che l' aveva provveduto a porre in pagamento l'indennità di accompagnamento solo a far data dal mese di giugno 2024, senza tuttavia corrispondere gli arretrati, e dunque i ratei maturati dal 1/9/2023 al 31/05/2024. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il suo diritto a percepire i predetti arretrati, oltre interessi legali;
il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
CP_ L' si costituiva in giudizio dichiarando che i ratei arretrati dovuti a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.09.2023 al 31.05.2024 erano stati liquidati con modello TE08 e che il relativo importo sarebbe stato accreditato sull'Iban indicato dalla ricorrente nel mese di GIUGNO 2024, pertanto chiedeva disporsi congruo rinvio per consentire la verifica dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, ed all'esito della disposta udienza di rinvio, dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
CP_ La causa era rinviata alla udienza del 3.07.2025 tenutasi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per consentire all' di documentare in atti il pagamento degli arretrati oggetto di causa, ed alla parte ricorrente di prendere precisa posizione in merito a detto programmato pagamento. La difesa della parte ricorrente nelle note di trattazione depositate in vista della udienza del 3.07.2025 ha dato atto dell' effettivo intervenuto pagamento degli arretrati per cui è causa in data 3 giugno 2025 ed ha anch'essa chiesto dichiararsi cessata la materia del materia del contendere, con vittoria delle spese;
la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In considerazione della liquidazione dei ratei arretrati per cui è causa nelle more del presente giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa e l'obbligo del giudice di pronunziarsi sulla fondatezza della domanda.
CP_ Residua il governo delle spese di lite. Le stesse, liquidate in euro 1.400,00 vanno poste a carico dell' condannato alla rifusione delle con attribuzione in favore del procuratore anticipatario sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto che il pagamento degli arretrati è avvenuto tardivamente e ben oltre CP_ i 120 gg dalla notifica dell'omologa e dall'inoltro via pec del modello AP70 all' intervenute nelle date di cui sopra (come risulta dalla produzione di parte ricorrente);
P.Q.M.
CP_ Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro
1.400,00 oltre iva, cpa e rimborsi con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Gambardella anticipatario.
Napoli, in esito alla udienza del 3 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 3.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18974 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to GAMBARDELLA ALESSANDRO Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to MARRA GIADA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.09.2024 la ricorrente esponeva:
CP_
- che in data 16.11.2022 aveva presentato all' la domanda per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento, senza avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
- di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva accertato la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata a far data dal 1.09.2023;
- che, in assenza di formulazione di tempestivo atto di dissenso, il 24.04.2024 era intervenuta la CP_ omologa favorevole, poi notificata all' in data 29.04.2024.
CP_ Ciò premesso, l'istante lamentava che l' aveva provveduto a porre in pagamento l'indennità di accompagnamento solo a far data dal mese di giugno 2024, senza tuttavia corrispondere gli arretrati, e dunque i ratei maturati dal 1/9/2023 al 31/05/2024. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il suo diritto a percepire i predetti arretrati, oltre interessi legali;
il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
CP_ L' si costituiva in giudizio dichiarando che i ratei arretrati dovuti a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1.09.2023 al 31.05.2024 erano stati liquidati con modello TE08 e che il relativo importo sarebbe stato accreditato sull'Iban indicato dalla ricorrente nel mese di GIUGNO 2024, pertanto chiedeva disporsi congruo rinvio per consentire la verifica dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, ed all'esito della disposta udienza di rinvio, dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
CP_ La causa era rinviata alla udienza del 3.07.2025 tenutasi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per consentire all' di documentare in atti il pagamento degli arretrati oggetto di causa, ed alla parte ricorrente di prendere precisa posizione in merito a detto programmato pagamento. La difesa della parte ricorrente nelle note di trattazione depositate in vista della udienza del 3.07.2025 ha dato atto dell' effettivo intervenuto pagamento degli arretrati per cui è causa in data 3 giugno 2025 ed ha anch'essa chiesto dichiararsi cessata la materia del materia del contendere, con vittoria delle spese;
la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In considerazione della liquidazione dei ratei arretrati per cui è causa nelle more del presente giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa e l'obbligo del giudice di pronunziarsi sulla fondatezza della domanda.
CP_ Residua il governo delle spese di lite. Le stesse, liquidate in euro 1.400,00 vanno poste a carico dell' condannato alla rifusione delle con attribuzione in favore del procuratore anticipatario sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto che il pagamento degli arretrati è avvenuto tardivamente e ben oltre CP_ i 120 gg dalla notifica dell'omologa e dall'inoltro via pec del modello AP70 all' intervenute nelle date di cui sopra (come risulta dalla produzione di parte ricorrente);
P.Q.M.
CP_ Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro
1.400,00 oltre iva, cpa e rimborsi con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Gambardella anticipatario.
Napoli, in esito alla udienza del 3 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Annamaria Lazzara