TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/06/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR AS Presidente rel.
PR RG CE
Sonia Piccinni CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 552 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(PALERMO (PA) 22/08/1981, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FLORIANA CORSETTI;
e
(ROMA (RM) 10/12/1979, C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SILVIA CERFEDA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/02/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito indicate:
1. coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Pomezia, Via Giuseppe Zanardelli n. 24, di proprietà esclusiva della Sig.ra -da cui il Sig. si è già allontanato il giorno Parte_1 Controparte_1
01.02.2025- resta assegnata alla medesima ed in essa vivrà la prole unitamente alla mamma.
3. I mobili arredanti la casa coniugale restano in godimento alla moglie, la quale provvederà, altresì, in via esclusiva, al pagamento del mutuo afferente alla stessa e pari ad € 475,00 mensili.
- 1 - 4. I minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_1 Per_2 della L. 54/2006 in materia di affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. È onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli e convivranno con la madre presso l'abitazione coniugale ove Per_1 Per_2 manterranno la loro residenza anagrafica;
il padre trascorrerà con i figli i fine settimana alternati e, precisamente, preleverà i minori dalla casa materna il venerdì alle ore 16,00
(all'uscita di scuola oppure, nel periodo estivo, presso la casa della mamma e/o dei nonni al mare ) e li riaccompagnerà a casa della Sig.ra la domenica sera, Parte_1 prima di cena, alle ore 19:00, nonché due pomeriggi a settimana e precisamente il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sempre prelevandoli da scuola oppure, nei periodi estivi, dalla casa materna e/o dei nonni e riaccompagnandoli presso la loro residenza.
Quanto alle vacanze estive, i genitori avranno diritto di trascorrere con i figli un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il
30 maggio di ogni anno.
Per ciò che attiene le festività Natalizie, i minori trascorreranno alternativamente, di anno in anno, con i genitori rispettivamente la settimana di Natale (dal 23.12 alle ore 10.00 - quando il padre preleverà i figli dalla casa della madre, al 30.12 alle ore 21.00 -quando il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre) o quella di Capodanno (dal 30.12 alle ore
21 al 6 gennaio alle ore 21.00); le ulteriori festività quali, ad esempio, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre saranno trascorse dai minori, in alternanza con i genitori, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dopo cena.
Lo stesso dicasi per le festività Pasquali che i figli, ad anni alterni, trascorreranno con un genitore o con l'altro dal Venerdì Santo alle ore 10.00 alla Domenica di Pasqua fino alle ore
21.00, e il lunedì dell'Angelo dalle ore 9.30 fino alle ore 21.00; con riferimento, al compleanno dei minori, i genitori avranno facoltà di festeggiarlo insieme oppure alternandosi di anno in anno;
i minori trascorreranno, inoltre, il giorno del compleanno di
- 2 - ciascun genitore con il genitore che compie gli anni e infine, la giornata della festa del papà con il Sig. e quella della mamma con la Sig.ra , Controparte_1 Parte_1 prescindendo dal calendario di visite.
6. Ciascuno dei genitori fornirà ai figli vitto e alloggio nel tempo in cui avrà gli stessi presso di sé, sostenendone anche ogni spesa legata alla convivenza.
7. Il Sig. a titolo di concorso al mantenimento della prole, corrisponderà Controparte_1 alla Sig.ra la somma mensile di complessivi euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) – 200 euro per ciascun figlio, oltre alla quota di sua spettanza di assegno unico erogato dall'Inps che la moglie avrà diritto di richiedere direttamente all'ente per l'intero ammontare (rinunciando il marito al percepimento della sua metà).
Successivamente, quando il Sig. avrà reperito nuova e/o occupazione Controparte_1 aggiuntiva disponendo di una maggiore retribuzione rispetto a quella attuale, egli stesso provvederà al mantenimento dei minori nella misura superiore di € 500,00 mensili (€
250,00 per ciascun figlio) da corrispondersi, sempre, in favore della Sig.ra Parte_1
, fermo l'assegno unico che verrà percepito, nel suo intero ammontare, sempre da
[...] quest'ultima, anche, per la quota del padre, come sopra specificato.
Il Sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese Controparte_1 mediche non coperte dal SSN, scolastiche (compresa la mensa) e sportive occorrende per i minori, da concordare preventivamente con la Sig.ra ; per la Parte_1 suddivisione per le spese straordinarie e ordinarie si terrà conto del protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
8. La somma mensile di cui al precedente punto 7) sarà aggiornata alla data del 1^ gennaio di ogni anno -a far data dal 2026- in misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel precedente periodo annuale;
la somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, già a far data dal mese di Marzo 2025; il padre si
è allontanato dalla casa coniugale in data 01.02.2025, prelevando i suoi effetti personali e beni propri.
9.Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autonomi economicamente.
10. L'autovettura targata GN339EM, di proprietà della Sig.ra , rimarrà Parte_1 nel possesso ed utilizzo esclusivo del Sig. il quale provvederà a saldare, in Controparte_1 riferimento alla stessa: la rata di finanziamento fino all' estinzione del medesimo;
il premio di assicurazione per la responsabilità civile;
il bollo;
nonché eventuali multe/sanzioni
- 3 - amministrative/cartelle di pagamento e nulla escluso afferente la circolazione del mezzo;
il
Sig. manleverà la Sig.ra da ogni costo afferente l'autovettura, avendone CP_1 Parte_1 egli stesso l'uso esclusivo.
11. La rata dell'impianto fotovoltaico afferente alla casa coniugale ed intestata al Sig. verrà pagata, ogni mese, dallo stesso (fino ad estinzione) per il relativo Controparte_1 importo di € 125,00 che la Sig.ra si impegna a rimborsargli a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese (fino alla sua estinzione).
12. La rata della Tari degli anni pregressi, per la quale la famiglia aveva richiesto ed ottenuto dal Comune di Pomezia una dilazione di pagamento, verrà saldata interamente dalla Sig.ra che rinuncia a richiedere l'importo per la metà al Sig.ra Parte_1
altrettanto dicasi per l'assicurazione del cagnolino dei bambini della quale Controparte_1 si farà carico dell'intero suo costo la Sig.ra che provvederà, altresì, Parte_1 anche ad ogni altra spesa afferente allo stesso, rinunciando a richiedere la metà dell'importo al Sig. Controparte_1
13. La Sig.ra provvederà ad effettuare le volture delle utenze Parte_1 domestiche della casa coniugale che rimarranno a suo esclusivo carico (a far data dal
01.03.2025) ivi comprese le spese per internet ed abbonamenti telefonici, anche, delle utenze dei figli;
ad esclusivo carico della Sig.ra rimarrà, altresì, la rata Parte_1 afferente al pagamento della auto aziendale in suo uso e che Ella sostiene.
14. I coniugi si danno atto di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi reciprocamente l'uno dall'altra e viceversa.
15. i ricorrenti sin da ora si danno altresì reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio e del passaporto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 02/06/2011; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 04/01/2013 e il 07/06/2017. Per_1 Per_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è
- 4 - del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte 2, serie A, atto n. 6).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR AS
- 5 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR AS Presidente rel.
PR RG CE
Sonia Piccinni CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 552 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(PALERMO (PA) 22/08/1981, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FLORIANA CORSETTI;
e
(ROMA (RM) 10/12/1979, C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SILVIA CERFEDA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/02/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito indicate:
1. coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Pomezia, Via Giuseppe Zanardelli n. 24, di proprietà esclusiva della Sig.ra -da cui il Sig. si è già allontanato il giorno Parte_1 Controparte_1
01.02.2025- resta assegnata alla medesima ed in essa vivrà la prole unitamente alla mamma.
3. I mobili arredanti la casa coniugale restano in godimento alla moglie, la quale provvederà, altresì, in via esclusiva, al pagamento del mutuo afferente alla stessa e pari ad € 475,00 mensili.
- 1 - 4. I minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_1 Per_2 della L. 54/2006 in materia di affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. È onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli e convivranno con la madre presso l'abitazione coniugale ove Per_1 Per_2 manterranno la loro residenza anagrafica;
il padre trascorrerà con i figli i fine settimana alternati e, precisamente, preleverà i minori dalla casa materna il venerdì alle ore 16,00
(all'uscita di scuola oppure, nel periodo estivo, presso la casa della mamma e/o dei nonni al mare ) e li riaccompagnerà a casa della Sig.ra la domenica sera, Parte_1 prima di cena, alle ore 19:00, nonché due pomeriggi a settimana e precisamente il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sempre prelevandoli da scuola oppure, nei periodi estivi, dalla casa materna e/o dei nonni e riaccompagnandoli presso la loro residenza.
Quanto alle vacanze estive, i genitori avranno diritto di trascorrere con i figli un periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il
30 maggio di ogni anno.
Per ciò che attiene le festività Natalizie, i minori trascorreranno alternativamente, di anno in anno, con i genitori rispettivamente la settimana di Natale (dal 23.12 alle ore 10.00 - quando il padre preleverà i figli dalla casa della madre, al 30.12 alle ore 21.00 -quando il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre) o quella di Capodanno (dal 30.12 alle ore
21 al 6 gennaio alle ore 21.00); le ulteriori festività quali, ad esempio, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre saranno trascorse dai minori, in alternanza con i genitori, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dopo cena.
Lo stesso dicasi per le festività Pasquali che i figli, ad anni alterni, trascorreranno con un genitore o con l'altro dal Venerdì Santo alle ore 10.00 alla Domenica di Pasqua fino alle ore
21.00, e il lunedì dell'Angelo dalle ore 9.30 fino alle ore 21.00; con riferimento, al compleanno dei minori, i genitori avranno facoltà di festeggiarlo insieme oppure alternandosi di anno in anno;
i minori trascorreranno, inoltre, il giorno del compleanno di
- 2 - ciascun genitore con il genitore che compie gli anni e infine, la giornata della festa del papà con il Sig. e quella della mamma con la Sig.ra , Controparte_1 Parte_1 prescindendo dal calendario di visite.
6. Ciascuno dei genitori fornirà ai figli vitto e alloggio nel tempo in cui avrà gli stessi presso di sé, sostenendone anche ogni spesa legata alla convivenza.
7. Il Sig. a titolo di concorso al mantenimento della prole, corrisponderà Controparte_1 alla Sig.ra la somma mensile di complessivi euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) – 200 euro per ciascun figlio, oltre alla quota di sua spettanza di assegno unico erogato dall'Inps che la moglie avrà diritto di richiedere direttamente all'ente per l'intero ammontare (rinunciando il marito al percepimento della sua metà).
Successivamente, quando il Sig. avrà reperito nuova e/o occupazione Controparte_1 aggiuntiva disponendo di una maggiore retribuzione rispetto a quella attuale, egli stesso provvederà al mantenimento dei minori nella misura superiore di € 500,00 mensili (€
250,00 per ciascun figlio) da corrispondersi, sempre, in favore della Sig.ra Parte_1
, fermo l'assegno unico che verrà percepito, nel suo intero ammontare, sempre da
[...] quest'ultima, anche, per la quota del padre, come sopra specificato.
Il Sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese Controparte_1 mediche non coperte dal SSN, scolastiche (compresa la mensa) e sportive occorrende per i minori, da concordare preventivamente con la Sig.ra ; per la Parte_1 suddivisione per le spese straordinarie e ordinarie si terrà conto del protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
8. La somma mensile di cui al precedente punto 7) sarà aggiornata alla data del 1^ gennaio di ogni anno -a far data dal 2026- in misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel precedente periodo annuale;
la somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, già a far data dal mese di Marzo 2025; il padre si
è allontanato dalla casa coniugale in data 01.02.2025, prelevando i suoi effetti personali e beni propri.
9.Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autonomi economicamente.
10. L'autovettura targata GN339EM, di proprietà della Sig.ra , rimarrà Parte_1 nel possesso ed utilizzo esclusivo del Sig. il quale provvederà a saldare, in Controparte_1 riferimento alla stessa: la rata di finanziamento fino all' estinzione del medesimo;
il premio di assicurazione per la responsabilità civile;
il bollo;
nonché eventuali multe/sanzioni
- 3 - amministrative/cartelle di pagamento e nulla escluso afferente la circolazione del mezzo;
il
Sig. manleverà la Sig.ra da ogni costo afferente l'autovettura, avendone CP_1 Parte_1 egli stesso l'uso esclusivo.
11. La rata dell'impianto fotovoltaico afferente alla casa coniugale ed intestata al Sig. verrà pagata, ogni mese, dallo stesso (fino ad estinzione) per il relativo Controparte_1 importo di € 125,00 che la Sig.ra si impegna a rimborsargli a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese (fino alla sua estinzione).
12. La rata della Tari degli anni pregressi, per la quale la famiglia aveva richiesto ed ottenuto dal Comune di Pomezia una dilazione di pagamento, verrà saldata interamente dalla Sig.ra che rinuncia a richiedere l'importo per la metà al Sig.ra Parte_1
altrettanto dicasi per l'assicurazione del cagnolino dei bambini della quale Controparte_1 si farà carico dell'intero suo costo la Sig.ra che provvederà, altresì, Parte_1 anche ad ogni altra spesa afferente allo stesso, rinunciando a richiedere la metà dell'importo al Sig. Controparte_1
13. La Sig.ra provvederà ad effettuare le volture delle utenze Parte_1 domestiche della casa coniugale che rimarranno a suo esclusivo carico (a far data dal
01.03.2025) ivi comprese le spese per internet ed abbonamenti telefonici, anche, delle utenze dei figli;
ad esclusivo carico della Sig.ra rimarrà, altresì, la rata Parte_1 afferente al pagamento della auto aziendale in suo uso e che Ella sostiene.
14. I coniugi si danno atto di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi reciprocamente l'uno dall'altra e viceversa.
15. i ricorrenti sin da ora si danno altresì reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio e del passaporto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 02/06/2011; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 04/01/2013 e il 07/06/2017. Per_1 Per_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è
- 4 - del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte 2, serie A, atto n. 6).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR AS
- 5 -