Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
La presentazione della richiesta introduttiva del procedimento di esecuzione non comporta la sospensione dell'esecuzione del giudicato penale, stante l'inapplicabilità della disciplina della sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato di cui all'art. 588, comma primo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2010, n. 35823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35823 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/09/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1197
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 45907/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia;
Terme nel procedimento nei confronti di:
LO O\, nato a *Crotone il 9 Dicembre 1972*;
Avverso la ordinanza in data 18 Novembre 2009 del Tribunale di Lamezia Terme, che ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal Pubblico Ministero in sede.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RILEVA
Con provvedimento in data 24 Maggio 2007 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha emesso una ingiunzione a demolire nei confronti del Sig. \T EN esecuzione all'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale in sede il 5 Dicembre 2006 e divenuta irrevocabile il 21 Aprile 2007. Attesa la mancata ottemperanza all'ingiunzione da parte del Sig. \T\, la Procura della Repubblica in data 16 Novembre ha dato avvio alle operazioni volte ad eseguire la demolizione, disponendo subito dopo la sospensione delle attività a seguito del formale impegno del Sig. \T\ a dare immediata esecuzione alla ingiunzione;
nelle more la Difesa del Sig. \T\ ha presentato incidente di esecuzione avanti il Tribunale in sede avverso l'ordine di demolizione e contemporanea istanza al Pubblico Ministero e al Giudice delle indagini preliminari di sospensione dell'esecuzione. Il Giudice delle indagini preliminari con l'ordinanza oggi impugnata ha accolto l'istanza di sospensione in attesa della deliberazione circa l'incidente di esecuzione, e ciò applicando in via analogica le regole fissate per le impugnazioni dall'art. 588 c.p.p., comma 1. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme.
Con ampia e dettagliata motivazione il ricorrente, dopo avere ricostruito la normativa primaria e secondaria applicabile all'esecuzione delle disposizioni contenute nella sentenza di condanna o di applicazione della pena, evidenzia che in capo al Pubblico Ministero sussiste una diretta responsabilità per l'esecuzione dell'ordine impartito dal giudicante sulla base di un potere autonomo di disporre la demolizione.
Ciò premesso, il ricorrente evidenzia che l'ordinanza impugnata ha errato nel mutuare la regola da applicare al caso concreto da quelle fissate per le impugnazioni, in specie l'art. 588 c.p.p.; ed infatti, come può desumersi anche dalla motivazione del precedente giurisprudenziale richiamato dal Giudice delle indagini preliminari, la materia dell'esecuzione del giudicato conosce una disciplina autonoma mediante gli artt. 656 e ss. c.p.p., e tali disposizioni non prevedono in alcun caso che la mera presentazione dell'incidente da parte del privato comporti la sospensione dell'esecuzione del giudicato penale.
OSSERVA
Il ricorso del Pubblico Ministero deve essere accolto. La Corte condivide, in primo luogo, la puntuale ricostruzione del dato normativo che regola la materia dell'incidente in sede esecutiva e considera evidente l'errore in cui è incorso il Giudice dell'esecuzione allorché ha ritenuto di applicare la disciplina prevista dall'art. 588 c.p.p., comma 1, in tema di impugnazioni e non, come avrebbe dovuto, quella dell'art. 666 c.p.p. in tema di procedimento di esecuzione.
A tale proposito deve rilevarsi che la disciplina in tema di controversie sorte in sede esecutiva trova nell'art. 666 c.p.p., comma 7 l'affermazione di una regola in tema di sospensione del provvedimento profondamente diversa da quella generale che presiede il sistema delle impugnazioni come fissata dall'art. 588 c.p.p., comma 1. Osserva, poi, la Corte che la disciplina fissata dall'art. 666 c.p.p. ha conosciuto specifiche applicazioni con riferimento alla materia della demolizione delle opere edilizie abusive e agli effetti della presentazione di una domanda di condono, e istanze assimilate, volta ad ottenere la sanatoria dell'abuso.
La giurisprudenza formatasi sul punto ha ribadito che, in presenza di una decisione irrevocabile che disponga la demolizione delle opere, la esistenza di una procedura volta alla sanatoria dell'abuso e dei suoi effetti e lo stesso rilascio di provvedimenti amministrativi favorevoli alla parte non costituiscono, di regola, elemento sufficiente perché il giudice sospenda o revochi l'ordine di demolizione (si vedano le chiare motivazioni delle pronunce di questa Sezione n. 12746 del 2008, rv 239346, con riferimento alla sopravvenuta dichiarazione di compatibilità ambientale, e n. 14329 del 2008, rv 239708, in tema di rilascio di concessione in sanatoria). Sul punto si rinvia, infine, alla dettagliata individuazione dei presupposti che il giudice dell'esecuzione deve accertare prima di disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione contenuta nella motivazione della sentenza n. 15210 del 2008, rv 239606, della Quarta Sezione Penale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che l'errata individuazione della disciplina applicabile al caso in esame comporti l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Gli atti vengono restituiti al Tribunale di Lamezia Terme per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010