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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10792 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
GI EL presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
GI EL presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli il 25/06/2005, dalla cui unione nascevano i figli ( nato a [...], il [...]) e ( nata a Persona_1 Persona_2
Napoli il 19.04.2008) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ affidare i figli minori ad entrambi
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- prevedersi in capo al sig. CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo € 700.00
[...] mensili da pagarsi entro il giorno cinque di ciascun mese - a mezzo bonifico bancario alla sig.ra
- da rivalutarsi come per legge in rapporto alle eventuali variazioni annuali dell'indice Pt_1
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
- in relazione al regime di affidamento dei figli minori si osserva che al sig. sarà permesso di vedere i figli per due volte a Controparte_1 settimana, martedì e giovedì, prelevandole da scuola e accompagnandole la sera alle 21, o in orario comodo e concordato tra i ricorrenti, e, ogni 15 giorni il sabato o la domenica dalle 16,00 alle 20.30; - la minore trascorrerà, inoltre, con il padre, la metà delle vacanze Natalizie e
Pasquali, alternando ogni anno con la madre, il Natale e il Capodanno e la Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; - Per l'estate i minori passerà un periodo continuativo di 15 gg con il padre nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il primo giugno di ciascun anno e previo consenso della stessa. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove portano la minore. Qualora ciascun genitore decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne notizia all'altro con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno e così viceversa;
- ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico, inoltre le stesse trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà e del compleanno dello stesso. - I coniugi avranno
l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito anche telefonico. Gli stessi dovranno comunicare gli eventuali spostamenti, anche temporanei, in altre località quando hanno con i figli;
- I coniugi, prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, il Tribunale evidenzia che le pattuizioni in merito all'affido e al diritto di visita devono intendersi con riferimento solo a ( nata a Persona_2
Napoli il 19.04.2008), essendo ( nato a [...], il [...]) ormai Persona_1 maggiorenne, dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento della figlia minore, poteri di visita, assegni di mantenimento e
2 assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.95, parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2005) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Rosaria Gatti Dott. Immacolata Cozzolino
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