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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17574 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5855/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 19/9/2025 e promosso da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, P.le Parte_1 CodiceFiscale_1
Don IG TU n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Mannucci, da cui è difeso e rappresentato in virtù di delega depositata telematicamente ed allegata al ricorso
ATTORE contro on sede in Roma, Piazza Anco Marzio n. 7 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Fideiussione – azione di rilievo
CONCLUSIONI per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti in cui premessa, contrariis reiectis, Nel merito:
- dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata dal Sig. per tutti i Parte_1 motivi di cui in narrativa.
- condannare, accertati i requisiti di legge di cui all'art. 1953 cc, il debitore Parte_2 in persona della propria amministratrice a liberar
[...] Controparte_2 dalla garanzia prestata a mezzo d le del debito al creditore con Parte_1 rmine per l'adempimento ai sensi dell'art. 614 bis cpc;
- condannare, il debitore a prestare idonea garanzia che assicuri al fideiussore il soddisfacimento delle sue buone ragioni in successive ed eventuali azioni di regresso, con fissazione di termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
- Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale il Giudice adito ritenga operativa ed efficace la garanzia prestata e fondato il diritto di credito vantato dall'odierna attrice, si chiede sin da ora che venga condannata la società a manlevare il Sig. da ogni Controparte_1 Parte_1 pretesa creditoria fatta valere n vvero, accertare e iritto di quest'ultimo ad agire in regresso nei confronti delle predette società per il recupero di qualsiasi somma venisse condannato a pagare nei confronti della creditrice odierna opposta”
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/1/2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 esponendo:
- che, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo a rogito del notaio Persona_1 del 19/10/2004, rep. n. 5314/3229, tra la convenuta e la Controparte_3
amministratore della mutuataria deceduto il 12/11/2020 e al quale si era Controparte_4 avvicendata nella suddetta carica la figlia e l'odierno attore avevano prestato Controparte_2 fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Controparte_1 verso la banca mutuante;
- che la aveva contratto il suddetto mutuo al fine di edificare l'immobile sito Controparte_1 in Roma, loc. Ostia Lido, Via della Marina, censito al catasto terreni di Roma al foglio 1085, particella 53, ente urbano, a. 9.20, particella 52, ente urbano a. 4.60, attualmente censito, altresì, al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 1085, particella 53, sub. 1, zc. 7, cat. D/3, al foglio 1085, particella 53, sub. 2, zc. 7, cat. C/l, cl. 10, mq. 18, r.c. euro 646,09;
- che non era più socio della dal 2017, avendo ceduto le Parte_1 Controparte_1 relative quote, non condividendo le modalità di gestione della società da parte di CP_4
e cui era stata imputata la mancata suddivisione dei dividendi
[...] Controparte_2 derivanti dalla vendita degli immobili e dall'incasso dei canoni di affitto;
- che nel 2022, senza alcun avviso sulla situazione economica della società e nonostante fosse certo della solidità della stessa per fatti concludenti, a era stato notificato, quale Parte_1 fideiussore, un atto di precetto con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di €
502.478,59 a titolo di mancato pagamento dei ratei di mutuo da parte della Controparte_1 resasi inadempiente nonostante le reiterate richieste di pagamento da parte della mutuante, tanto che il 21/9/2020 era stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine.
Tanto premesso, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 1953, punti 1) e 2) Parte_1
c.c. per l'azione di rilievo del fideiussore, rappresentando che la morosità nel pagamento delle rate del mutuo da parte della convenuta erano dipese dalla mala gestio della società da parte dell'amministratore, considerato che la godeva delle risorse per il pagamento Controparte_1 delle rate del mutuo, considerato che, negli anni 2000, aveva edificato l'immobile sito in Roma, loc. Ostia Lido, Via della Marina n. 34-38, in cui erano stati realizzati sedici appartamenti e due
2 locali commerciali siti al piano terra, tutti venduti al prezzo medio di circa € 700.000,00, oltre a essere titolare di un locale sito in Roma, loc. Ostia Lido, Via della Marina, concesso in locazione all' a fronte del canone annuo di circa € 248.000,00; Controparte_5
- che, nonostante le cospicue risorse di cui sopra, la mala gestio dell'amministratore aveva provocato lo stato di decozione della società, cui era seguita la notificazione di un atto di pignoramento da parte dell' per debiti pari a complessivi € 557.019 e di un Controparte_5 atto di pignoramento immobiliare da parte della per Controparte_3 complessivi € 502.478,52, situazione celata all'odierno attore.
2. La seppur ritualmente citata a comparire, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 quindi ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 16/6/2023. In seguito, assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
8. Quanto alla causa petendi, agisce in giudizio avverso la per Parte_1 Controparte_1 il rilievo ex artt. 1953 c.c., chiedendo, in primis, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla convenuta verso la
[...] con il contratto di mutuo stipulato con rogito del notaio Controparte_3 Per_1 del 19/10/2004, rep. n. 5314/3229.
[...]
La domanda è infondata.
Non sono state esplicitate le ragioni della nullità della fideiussione sottese alla relativa domanda principale dell'attore, né si evincono dalle deduzioni attoree, non potendosi far derivare tale patologia genetica del contratto dalla prospettata mala gestio della da parte Controparte_1 dell'organo amministrativo, avuto riguardo alle ipotesi previste ex lege di nullità dei negozi giuridici.
E' del pari priva di pregio la dedotta inefficacia della fideiussione, che non può derivare dalla cessione delle quote sociali da parte del atteso che la sua fuoriuscita dalla compagine Pt_1 societaria non ha effetti estintivi della garanzia prestata.
Non vi è prova, inoltre, dell'applicabilità della causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1956 c.c., secondo cui il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza sua speciale autorizzazione, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del
3 credito. Invero, non vi è prova che la fideiussione prestata dal sia stata prestata per Pt_1 obbligazioni future. Al contrario, premessa la mancata produzione della fideiussione, dall'atto di precetto notificato dalla anche al emerge che la Controparte_3 Pt_1 garanzia prestata da quest'ultimo fino alla concorrenza di € 3.600.000,00 era specifica, in quanto relativa al mutuo fondiario stipulato tra la suddetta banca e la il 19/10/2004, Controparte_1 rep. n. 5314/3229, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1956 c.c..
9. chiede, alternativamente, la condanna della convenuta a liberarlo dalla suddetta Parte_1 fideiussione o a prestare idonea garanzia che assicuri all'attore il soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso.
La domanda, da qualificarsi come azione di rilievo del fideiussore, è fondata.
Giova premettere che, a norma del citato art. 1953 c.c., il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per ottenere la liberazione dalla garanzia o imporre a quest'ultimo di prestare le garanzie necessarie per la soddisfazione delle eventuali ragioni di regresso nelle seguenti ipotesi: 1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
La nozione di insolvenza di cui all'art. 1953 c.c., per costante giurisprudenza, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 del R.D. n. 267/1942 (L.Fall.), ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c. ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione (cfr. Cass. civ. n. 17362 del 16/06/2023).
Deve, quindi, valutarsi la sussistenza dei presupposti della citata disposizione normativa e in particolare se, alla stregua delle emergenze processuali, possa ritenersi sussistente il peggioramento delle condizioni patrimoniali della SHS s.r.l..
4 Ebbene, risulta dagli atti che al quale fideiussore, è stato notificato un atto di precetto Pt_1 con cui gli è stato intimato il pagamento, in solido con la debitrice principale Controparte_1
e con a sua volta garante, della somma di € 502.478,59, oltre agli interessi Parte_3 maturati e maturandi, nei limiti della soglia d'usura, di cui € 464.866,61 per capitale residuo, €
37.562,58 per rate scadute e rimaste insolute ed € 49,40 per interessi di mora, con contestuale dichiarazione di decadenza della mutuataria dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. a causa della sua inadempienza.
Ricorrono, dunque, i presupposti dell'azione di rilievo di cui al citato art. 1953, nn. 1 e 2 c.c., avuto riguardo all'atto di precetto intimato al ed alla grave morosità della debitrice Pt_1 principale, che ha condotto alla sua decadenza dal beneficio del termine.
La convenuta deve essere, quindi, condannata a procurare la liberazione di dalla Parte_4 garanzia prestata o a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso.
Deve pronunciarsi l'astreinte invocata dalla ricorrente, al fine di rafforzare il presente dictum giudiziale, trattandosi di un facere inidoneo all'esecuzione coattiva e, tenuto conto del valore delle garanzie e delle circostanze del caso concreto, si ritiene equo fissarla in misura pari ad €
200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna, a far tempo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Trattasi di istituto che ricalca l'analoga misura francese denominata astreinte (dal latino adstringere ossia costringere) e si sostanzia in una misura accessoria al provvedimento di condanna principale, inflitta al debitore, che lo obbliga a pagare una somma di denaro per ogni giorno (o diversa unità di tempo) di ritardo nell'adempimento del provvedimento, oppure a versare una somma fissa per ogni singola violazione dell'obbligazione al beneficiario della suddetta somma che si identifica nel creditore.
Tale misura è applicabile nei soli casi, come nella specie, in cui non si possa ricorrere ad esecuzione diretta e si abbia ad oggetto una prestazione infungibile ed ha, inoltre, natura rafforzativa, atteggiandosi a strumento volto ad ottenere più velocemente la soddisfazione del diritto e l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore.
Il rimedio di cui all'art. 614-bis c.p.c. è demandato al giudice della cognizione, allo scopo precipuo di far sì che l'attuazione del precetto del giudice avvenga spontaneamente: ed invero, come statuito dalla giurisprudenza di merito, la misura prevista dall'art. 614-bis c.p.c. è volta ad assicurare l'attuazione sollecitata del provvedimento e, come per la condanna, è funzionale, innanzi tutto, a favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e,
5 conseguentemente, ad evitare o limitare la produzione del danno;
in secondo luogo la misura assicura l'esigenza di garantire un serio ristoro di fronte al perdurare dell'inadempimento (cfr.
Trib. Cagliari 19/10/2009).
All'accoglimento dell'azione di rilievo consegue l'assorbimento della domanda attorea di condanna della convenuta a manlevare il da ogni pretesa creditoria azionata nei suoi Pt_1 confronti della Controparte_3
Non è fondata, invece, la domanda attorea di regresso.
Ed invero, la disciplina dell'azione di regresso di cui all'art. 1950 c.c. impone, quale presupposto per il suo esercizio, il previo pagamento della somma garantita. Trattasi di una norma inderogabile, in quanto mira ad evitare l'ingiustificato arricchimento del garante che, dopo aver preteso dal debitore principale il pagamento del massimale garantito prima del pagamento, qualora non fosse poi escussa la garanzia da lui prestata, realizzerebbe un'ingiusta locupletazione. Ne consegue che il diritto del garante di agire in via di regresso nei confronti del debitore principale postula l'intervenuto pagamento per effetto dell'escussione della garanzia, non essendo, dunque, ammissibile una condanna in prevenzione al regresso condizionata all'effettivo pagamento della somma garantita da parte del fideiussore.
La fattispecie costitutiva del diritto di “regresso” del fideiussore, così come previsto dall'art. 61, comma 2, L.Fall., è, dunque, più complessa di come e di quanto in precedenza opinato, essendo, in realtà, formata non semplicemente dalla fideiussione stipulata anteriormente alla dichiarazione di fallimento del debitore, ma anche dal pagamento successivo (e integrale) da parte del garante in favore del creditore, con la conseguenza che, ai fini del suo perfezionamento giuridico, con l'attribuzione del relativo diritto, non basta la fideiussione ma occorre anche il pagamento integrale da parte del garante in favore del creditore comune. Tale pagamento, pertanto, non si configura come una mera condizione d'efficacia che, all'esterno della fattispecie costitutiva, influisce unicamente sull'an ed il quando dei relativi effetti, ma ne è elemento costitutivo, la cui mancanza, in definitiva, non condiziona solo l'esigibilità di un diritto che, per tutti gli altri profili, è giuridicamente esistente, ma, a ben vedere, l'esistenza stessa del diritto, nel senso che, in difetto, tale diritto non esiste e non può essere, come tale, ammesso al passivo: “il pagamento del debito garantito non è condizione di esigibilità, ma presupposto per la stessa esistenza del credito di regresso del fideiussore” (Cass. civ. n. 5964 del 6/3/2025; Cass. civ. n. 22382 del
6/9/2019). Ne consegue il rigetto della domanda attorea di regresso.
6 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 18/1/2023 da avverso la in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, ON la a procurare la Controparte_1 liberazione di dalla fideiussione da lui prestata a garanzia delle obbligazioni Parte_1 assunte dalla verso la con il contratto di Controparte_1 Controparte_3 mutuo a rogito del notaio del 19/10/2004, rep. n. 5314/3229 ovvero a prestare le Persona_1 garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso;
PONE a carico della la somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo Controparte_1 nell'esecuzione della condanna, a far tempo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
DICHIARA assorbita la domanda di manleva proposta da avverso la Parte_1 [...]
CP_1
RIGETTA la domanda di regresso proposta da avverso la Parte_1 Controparte_1
ON la al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 12/12/2025.
Il Giudice
OM UC
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5855/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 19/9/2025 e promosso da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, P.le Parte_1 CodiceFiscale_1
Don IG TU n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Mannucci, da cui è difeso e rappresentato in virtù di delega depositata telematicamente ed allegata al ricorso
ATTORE contro on sede in Roma, Piazza Anco Marzio n. 7 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Fideiussione – azione di rilievo
CONCLUSIONI per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertati i fatti in cui premessa, contrariis reiectis, Nel merito:
- dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata dal Sig. per tutti i Parte_1 motivi di cui in narrativa.
- condannare, accertati i requisiti di legge di cui all'art. 1953 cc, il debitore Parte_2 in persona della propria amministratrice a liberar
[...] Controparte_2 dalla garanzia prestata a mezzo d le del debito al creditore con Parte_1 rmine per l'adempimento ai sensi dell'art. 614 bis cpc;
- condannare, il debitore a prestare idonea garanzia che assicuri al fideiussore il soddisfacimento delle sue buone ragioni in successive ed eventuali azioni di regresso, con fissazione di termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
- Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale il Giudice adito ritenga operativa ed efficace la garanzia prestata e fondato il diritto di credito vantato dall'odierna attrice, si chiede sin da ora che venga condannata la società a manlevare il Sig. da ogni Controparte_1 Parte_1 pretesa creditoria fatta valere n vvero, accertare e iritto di quest'ultimo ad agire in regresso nei confronti delle predette società per il recupero di qualsiasi somma venisse condannato a pagare nei confronti della creditrice odierna opposta”
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/1/2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 esponendo:
- che, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo a rogito del notaio Persona_1 del 19/10/2004, rep. n. 5314/3229, tra la convenuta e la Controparte_3
amministratore della mutuataria deceduto il 12/11/2020 e al quale si era Controparte_4 avvicendata nella suddetta carica la figlia e l'odierno attore avevano prestato Controparte_2 fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Controparte_1 verso la banca mutuante;
- che la aveva contratto il suddetto mutuo al fine di edificare l'immobile sito Controparte_1 in Roma, loc. Ostia Lido, Via della Marina, censito al catasto terreni di Roma al foglio 1085, particella 53, ente urbano, a. 9.20, particella 52, ente urbano a. 4.60, attualmente censito, altresì, al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 1085, particella 53, sub. 1, zc. 7, cat. D/3, al foglio 1085, particella 53, sub. 2, zc. 7, cat. C/l, cl. 10, mq. 18, r.c. euro 646,09;
- che non era più socio della dal 2017, avendo ceduto le Parte_1 Controparte_1 relative quote, non condividendo le modalità di gestione della società da parte di CP_4
e cui era stata imputata la mancata suddivisione dei dividendi
[...] Controparte_2 derivanti dalla vendita degli immobili e dall'incasso dei canoni di affitto;
- che nel 2022, senza alcun avviso sulla situazione economica della società e nonostante fosse certo della solidità della stessa per fatti concludenti, a era stato notificato, quale Parte_1 fideiussore, un atto di precetto con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di €
502.478,59 a titolo di mancato pagamento dei ratei di mutuo da parte della Controparte_1 resasi inadempiente nonostante le reiterate richieste di pagamento da parte della mutuante, tanto che il 21/9/2020 era stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine.
Tanto premesso, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 1953, punti 1) e 2) Parte_1
c.c. per l'azione di rilievo del fideiussore, rappresentando che la morosità nel pagamento delle rate del mutuo da parte della convenuta erano dipese dalla mala gestio della società da parte dell'amministratore, considerato che la godeva delle risorse per il pagamento Controparte_1 delle rate del mutuo, considerato che, negli anni 2000, aveva edificato l'immobile sito in Roma, loc. Ostia Lido, Via della Marina n. 34-38, in cui erano stati realizzati sedici appartamenti e due
2 locali commerciali siti al piano terra, tutti venduti al prezzo medio di circa € 700.000,00, oltre a essere titolare di un locale sito in Roma, loc. Ostia Lido, Via della Marina, concesso in locazione all' a fronte del canone annuo di circa € 248.000,00; Controparte_5
- che, nonostante le cospicue risorse di cui sopra, la mala gestio dell'amministratore aveva provocato lo stato di decozione della società, cui era seguita la notificazione di un atto di pignoramento da parte dell' per debiti pari a complessivi € 557.019 e di un Controparte_5 atto di pignoramento immobiliare da parte della per Controparte_3 complessivi € 502.478,52, situazione celata all'odierno attore.
2. La seppur ritualmente citata a comparire, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 quindi ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 16/6/2023. In seguito, assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
8. Quanto alla causa petendi, agisce in giudizio avverso la per Parte_1 Controparte_1 il rilievo ex artt. 1953 c.c., chiedendo, in primis, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla convenuta verso la
[...] con il contratto di mutuo stipulato con rogito del notaio Controparte_3 Per_1 del 19/10/2004, rep. n. 5314/3229.
[...]
La domanda è infondata.
Non sono state esplicitate le ragioni della nullità della fideiussione sottese alla relativa domanda principale dell'attore, né si evincono dalle deduzioni attoree, non potendosi far derivare tale patologia genetica del contratto dalla prospettata mala gestio della da parte Controparte_1 dell'organo amministrativo, avuto riguardo alle ipotesi previste ex lege di nullità dei negozi giuridici.
E' del pari priva di pregio la dedotta inefficacia della fideiussione, che non può derivare dalla cessione delle quote sociali da parte del atteso che la sua fuoriuscita dalla compagine Pt_1 societaria non ha effetti estintivi della garanzia prestata.
Non vi è prova, inoltre, dell'applicabilità della causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1956 c.c., secondo cui il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza sua speciale autorizzazione, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del
3 credito. Invero, non vi è prova che la fideiussione prestata dal sia stata prestata per Pt_1 obbligazioni future. Al contrario, premessa la mancata produzione della fideiussione, dall'atto di precetto notificato dalla anche al emerge che la Controparte_3 Pt_1 garanzia prestata da quest'ultimo fino alla concorrenza di € 3.600.000,00 era specifica, in quanto relativa al mutuo fondiario stipulato tra la suddetta banca e la il 19/10/2004, Controparte_1 rep. n. 5314/3229, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1956 c.c..
9. chiede, alternativamente, la condanna della convenuta a liberarlo dalla suddetta Parte_1 fideiussione o a prestare idonea garanzia che assicuri all'attore il soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso.
La domanda, da qualificarsi come azione di rilievo del fideiussore, è fondata.
Giova premettere che, a norma del citato art. 1953 c.c., il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per ottenere la liberazione dalla garanzia o imporre a quest'ultimo di prestare le garanzie necessarie per la soddisfazione delle eventuali ragioni di regresso nelle seguenti ipotesi: 1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
La nozione di insolvenza di cui all'art. 1953 c.c., per costante giurisprudenza, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 del R.D. n. 267/1942 (L.Fall.), ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c. ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione (cfr. Cass. civ. n. 17362 del 16/06/2023).
Deve, quindi, valutarsi la sussistenza dei presupposti della citata disposizione normativa e in particolare se, alla stregua delle emergenze processuali, possa ritenersi sussistente il peggioramento delle condizioni patrimoniali della SHS s.r.l..
4 Ebbene, risulta dagli atti che al quale fideiussore, è stato notificato un atto di precetto Pt_1 con cui gli è stato intimato il pagamento, in solido con la debitrice principale Controparte_1
e con a sua volta garante, della somma di € 502.478,59, oltre agli interessi Parte_3 maturati e maturandi, nei limiti della soglia d'usura, di cui € 464.866,61 per capitale residuo, €
37.562,58 per rate scadute e rimaste insolute ed € 49,40 per interessi di mora, con contestuale dichiarazione di decadenza della mutuataria dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. a causa della sua inadempienza.
Ricorrono, dunque, i presupposti dell'azione di rilievo di cui al citato art. 1953, nn. 1 e 2 c.c., avuto riguardo all'atto di precetto intimato al ed alla grave morosità della debitrice Pt_1 principale, che ha condotto alla sua decadenza dal beneficio del termine.
La convenuta deve essere, quindi, condannata a procurare la liberazione di dalla Parte_4 garanzia prestata o a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso.
Deve pronunciarsi l'astreinte invocata dalla ricorrente, al fine di rafforzare il presente dictum giudiziale, trattandosi di un facere inidoneo all'esecuzione coattiva e, tenuto conto del valore delle garanzie e delle circostanze del caso concreto, si ritiene equo fissarla in misura pari ad €
200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna, a far tempo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Trattasi di istituto che ricalca l'analoga misura francese denominata astreinte (dal latino adstringere ossia costringere) e si sostanzia in una misura accessoria al provvedimento di condanna principale, inflitta al debitore, che lo obbliga a pagare una somma di denaro per ogni giorno (o diversa unità di tempo) di ritardo nell'adempimento del provvedimento, oppure a versare una somma fissa per ogni singola violazione dell'obbligazione al beneficiario della suddetta somma che si identifica nel creditore.
Tale misura è applicabile nei soli casi, come nella specie, in cui non si possa ricorrere ad esecuzione diretta e si abbia ad oggetto una prestazione infungibile ed ha, inoltre, natura rafforzativa, atteggiandosi a strumento volto ad ottenere più velocemente la soddisfazione del diritto e l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore.
Il rimedio di cui all'art. 614-bis c.p.c. è demandato al giudice della cognizione, allo scopo precipuo di far sì che l'attuazione del precetto del giudice avvenga spontaneamente: ed invero, come statuito dalla giurisprudenza di merito, la misura prevista dall'art. 614-bis c.p.c. è volta ad assicurare l'attuazione sollecitata del provvedimento e, come per la condanna, è funzionale, innanzi tutto, a favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e,
5 conseguentemente, ad evitare o limitare la produzione del danno;
in secondo luogo la misura assicura l'esigenza di garantire un serio ristoro di fronte al perdurare dell'inadempimento (cfr.
Trib. Cagliari 19/10/2009).
All'accoglimento dell'azione di rilievo consegue l'assorbimento della domanda attorea di condanna della convenuta a manlevare il da ogni pretesa creditoria azionata nei suoi Pt_1 confronti della Controparte_3
Non è fondata, invece, la domanda attorea di regresso.
Ed invero, la disciplina dell'azione di regresso di cui all'art. 1950 c.c. impone, quale presupposto per il suo esercizio, il previo pagamento della somma garantita. Trattasi di una norma inderogabile, in quanto mira ad evitare l'ingiustificato arricchimento del garante che, dopo aver preteso dal debitore principale il pagamento del massimale garantito prima del pagamento, qualora non fosse poi escussa la garanzia da lui prestata, realizzerebbe un'ingiusta locupletazione. Ne consegue che il diritto del garante di agire in via di regresso nei confronti del debitore principale postula l'intervenuto pagamento per effetto dell'escussione della garanzia, non essendo, dunque, ammissibile una condanna in prevenzione al regresso condizionata all'effettivo pagamento della somma garantita da parte del fideiussore.
La fattispecie costitutiva del diritto di “regresso” del fideiussore, così come previsto dall'art. 61, comma 2, L.Fall., è, dunque, più complessa di come e di quanto in precedenza opinato, essendo, in realtà, formata non semplicemente dalla fideiussione stipulata anteriormente alla dichiarazione di fallimento del debitore, ma anche dal pagamento successivo (e integrale) da parte del garante in favore del creditore, con la conseguenza che, ai fini del suo perfezionamento giuridico, con l'attribuzione del relativo diritto, non basta la fideiussione ma occorre anche il pagamento integrale da parte del garante in favore del creditore comune. Tale pagamento, pertanto, non si configura come una mera condizione d'efficacia che, all'esterno della fattispecie costitutiva, influisce unicamente sull'an ed il quando dei relativi effetti, ma ne è elemento costitutivo, la cui mancanza, in definitiva, non condiziona solo l'esigibilità di un diritto che, per tutti gli altri profili, è giuridicamente esistente, ma, a ben vedere, l'esistenza stessa del diritto, nel senso che, in difetto, tale diritto non esiste e non può essere, come tale, ammesso al passivo: “il pagamento del debito garantito non è condizione di esigibilità, ma presupposto per la stessa esistenza del credito di regresso del fideiussore” (Cass. civ. n. 5964 del 6/3/2025; Cass. civ. n. 22382 del
6/9/2019). Ne consegue il rigetto della domanda attorea di regresso.
6 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 18/1/2023 da avverso la in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, ON la a procurare la Controparte_1 liberazione di dalla fideiussione da lui prestata a garanzia delle obbligazioni Parte_1 assunte dalla verso la con il contratto di Controparte_1 Controparte_3 mutuo a rogito del notaio del 19/10/2004, rep. n. 5314/3229 ovvero a prestare le Persona_1 garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso;
PONE a carico della la somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo Controparte_1 nell'esecuzione della condanna, a far tempo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
DICHIARA assorbita la domanda di manleva proposta da avverso la Parte_1 [...]
CP_1
RIGETTA la domanda di regresso proposta da avverso la Parte_1 Controparte_1
ON la al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 12/12/2025.
Il Giudice
OM UC
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