Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10124 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025, con concessione dei termini ex art
190 c.p.c.;
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Stanga;
Parte_1
attore
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Di Lucca;
Controparte_1
convenuta
Oggetto: occupazione sine titulo.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperito l'obbligatorio procedimento di mediazione per assenza della convenuta, Pt_1
ha citato in giudizio per chiedere in via principale
[...] Controparte_1
l'accertamento della proprietà ex art. 948 c.c. dell'appartamento sito nel comune di San
Nicola La Strada (Ce), alla via Manzoni snc – Parco delle Magnolie – Fabbricato A, secondo piano, interno 9 della scala A, nonché del garage e del posto auto al piano seminterrato, ed in via subordinata la condanna della convenuta al rilascio dei citati immobili essendo occupati abusivamente da quest'ultima, oltre al riconoscimento del risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Rappresentava di aver acquistato da in Controparte_1
data 3.6.2014, per atto del notar rep. 119.388, racc. n. 25.429, la quota Persona_1
pari ad ½ del diritto di proprietà dei citati immobili siti in San Nicola La Strada (CE), alla via
Manzoni snc – Parco delle Magnolie, e successivamente in data 28.4.2015 la restante parte
25.713. Specificava altresì che nonostante la cessione della proprietà, la convenuta ha continuato ad occupare l'immobile, rifiutandosi peraltro di consegnare le chiavi dell'appartamento e del box auto. Successivamente in data 24.6.2016 era stato stipulato tra le parti in causa un atto transattivo, con il quale si era impegnata a Controparte_1
rilasciare gli immobili, occupati abusivamente insieme alla madre , ed a Per_2
consegnare le chiavi a , entro e non oltre 6 mesi dalla stipula. Parte_1
Contravvenendo a tale ultimo accordo la convenuta aveva continuato ad occupare abusivamente l'immobile, senza nulla corrispondere ne a titolo di canone né di oneri condominiali.
Si è costituita tardivamente, dopo essere stata dichiarata contumace dal precedente giudice istruttore, la convenuta eccependo l'infondatezza della domanda di Controparte_1
risarcimento del danno da occupazione senza titolo sia in fatto che in diritto.
La causa, istruita con le produzioni documentali e con l'espletamento di interrogatorio formale della convenuta, è stata presa in decisione all'udienza del 20.2.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
La domanda principale di accertamento della proprietà ex art. 948 c.c. va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
L'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948 c.c. è esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”. Tale azione ha una duplice finalità: accertare la titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore; recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
Come espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite: “l'azione personale di restituzione
è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”
(Cass. SS. UU. 7305/2014; conf. Cass. 2505/2018).
In relazione all'onere della prova, in conformità all'art. 2697 c.c., chi agisce in rivendicazione ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà: peraltro, se l'acquisto della proprietà non è a titolo originario, il titolare deve dimostrare il proprio titolo d'acquisto (derivativo) ed il titolo dei suoi danti causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), e ciò poiché l'acquisto a titolo derivativo rivela esclusivamente che è avvenuto un atto di trasferimento del diritto di cui era titolare il dante causa, sicché, posto il principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, la produzione del titolo derivativo da parte del rivendicante non dimostra l'effettiva titolarità del diritto di proprietà, bensì esclusivamente la legittimazione a possedere, vantata anche dal suo predecessore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio” (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n.
5131/2009).
Nel caso di specie parte attrice pur avendo dato prova del proprio titolo d'acquisto a titolo derivativo (cfr.: doc. 1 e 2, allegati atto di citazione - atto per notar del Persona_1
3.6.2014 rep. 119.388, racc. n. 25.429 e atto per notar del 28.4.2015 Persona_1
rep. 119.829, racc. n. 25.713-) e di quello del suo dante causa, sempre a titolo derivativo
(cfr.: doc. 5, allegato atto di citazione -atto per notar del 21.2.1979, rep. Persona_3
14900, racc. 8394-), non è riuscita a giungere ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica).
Risulta invece accoglibile la domanda subordinata di rilascio e di condanna al risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
L'attore ha prodotto i titoli di proprietà degli immobili oggetto di causa, comprovando la propria legittimazione attiva, mentre d'altra parte la convenuta non ha dedotto né provato alcun titolo che la legittimi alla occupazione del citato immobile
Ne consegue che la detenzione del bene immobile da parte di , vada Controparte_1
qualificata "senza titolo".
Va ribadito il principio giurisprudenziale stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite secondo cui "in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta" (Cass. SU n° 7305 del 28.03.2014; da ultimo
Cassazione n. 19872/2022).
Nel caso in esame parte convenuta, come sopra già rilevato, non ha in alcun modo contestato la proprietà di parte attrice né i titoli posti a fondamento della stessa. Oltretutto quanto descritto nell'atto di citazione, ed ovvero che occupa Controparte_1 illegittimamente l'immobile di proprietà dell'attore, è stato confermato dalla stessa convenuta in sede di interrogatorio formale, tenutosi alla udienza del 18.11.2021 (“…Sul successivo capo 4, devo fare una premessa: sono stata costretta da circostanze avverse
(malattia incurabile di mio figlio, poi deceduto) a vendere a prezzo vile i miei diritti sul compendio immobiliare che forma oggetto della casa. Avendo impellente necessità di procurarmi denaro liquido, aderii all'offerta del dott. ed ho anche sottoscritto la Pt_1
transazione (oltre ai due atti notarili menzionati nel capo), ma in realtà ancora oggi continuo ad occupare l'appartamento e non ho dato le chiavi al perché quest'ultimo non mi Pt_1
ha pagato tutto quello che mi aveva promesso. In particolare, si era impegnato a darmi circa novantamila euro ma me ne ha dati solo cinquantamila euro o poco più, si vedano gli assegni. Riconosco che il dott. , per una sua scelta, sta pagando gli oneri Pt_1
condominiali. Tuttavia faccio presente che nel prendersi questo impegno il dott. Pt_1 disse: faremo i conti alla fine delle varie cause…”). Ne consegue la condanna di all'immediato rilascio dell'immobile per Controparte_1
cui è causa.
Quanto alla richiesta di condanna per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, va ribadito il principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (Cassazione civile sez. un., 15/11/2022,
n.33645).
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato di essersi attivata per concedere l'immobile ad un terzo dietro corrispettivo, rilevando sul punto la comunicazione fatta dalla società immobiliare “Obiettivo Immobiliare s.r.l.s” avente ad oggetto “valore locativo immobile sito in San Nicola La Strada (Ce)” (cfr.: doc. 3 allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c., depositate telematicamente il 29.6.20).
Stabilito il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione abusiva, ne va stabilito l'esatto ammontare.
In merito la Suprema Corte di Cassazione con un suo recentissimo disposto del 2024, rievocando un precedente del 2022 delle Sezioni Unite ha stabilito che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr.: Cassazione civile sez. II, 18/07/2024,
n.19849, in senso conforme alle Sezioni Unite, Cass. Civ., n. 33645 del 2022).
Alla luce del citato principio giurisprudenziale, il giudice, tenuto conto dell'allegazione di parte attrice circa il valore locativo dell'immobile quantificato in € 600,00 mensili, ritiene equo ridurlo ad € 300,00 in considerazione della rendita catastale nonché del prezzo di acquisto pari ad € 95.000,00 ed alla vetustà del bene, realizzato alla fine degli anni '70.
Ne consegue la condanna di al pagamento di € Controparte_1
32.400,00 con accessori (€ 300,00 x 108 mensilità, come richiesto da parte attrice nella comparsa conclusionale) a , quale risarcimento del danno da Parte_1
occupazione senza titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di accertamento della proprietà avanzata da;
Parte_1
2. In accoglimento della domanda di rilascio presentata in via subordinata da parte attrice, accertato che occupa senza titolo l'appartamento sito Controparte_1 nel comune di San Nicola La Strada (Ce), alla via Manzoni snc – Parco delle
Magnolie – Fabbricato A, secondo piano, interno 9 della scala A, nonché del garage e del posto auto al piano seminterrato, ordina alla convenuta il rilascio immediato del predetto immobile libero da persone e cose;
3. Condanna a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 32.400,00 quale risarcimento del danno da occupazione senza titolo, con interessi fino all'effettivo soddisfo
4. condanna a rifondere al procuratore di parte appellata Avv. Controparte_1
Domenico Stanga dichiaratosi antistatario, le spese di lite quantificate in € 3.809,00 per compensi professionali (IV scaglione, D.M. n. 147 del 13/08/2022, in base al criterio del decisum e con applicazione dei minimi stante il rigetto della domanda principale) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 11.6.2025
Il Giudice
dr Salvatore Scalera