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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 10305 dell'anno 2018, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Martano (LE), via San Giorgio n. 15, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Gianluca GR De
AS e OV GR presso il cui studio legale in Lecce alla P.zza Mazzini
n. 56 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– ATTRICE–
E
P.IVA: ), con sede in Lecce alla D.T. Controparte_1 P.IVA_2
Albanese n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Paladini presso il cui studio legale in Lecce alla via Lo
Rè n. 6 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
1 – CONVENUTA –
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
IA VA presso il cui studio legale in Lecce alla via Luigi Sturzo n.
13 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
(c.f.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
procuratore speciale dott. con sede in Roma alla via Cesare Controparte_4
Pavese n. 385, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Simeoni come da procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, Repertorio Persona_1
88267 - Raccolta 25207, del 14.6.2018, e elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Leonardo Maiorano in Corigliano d'Otranto (LE) n. 42, come da procura in atti;
già (P.IVA: Controparte_5 Controparte_6
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_4
Bologna alla via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Bello presso il studio legale in Lecce alla via S. Trinchese n. 61 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– RZ CH –
All'udienza del 16.10.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 18.10.2018, la società conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la fondatezza dei fatti innanzi esposti e, quindi,
l'esistenza di gravi difetti nella esecuzione da parte di dei Controparte_1
lavori di impermeabilizzazione presso il cantiere sito in Otranto c/o il residence edilizio comparto C3-5 del Comune di Otranto di proprietà di
[...]
oggetto del contratto di subappalto del 04/04/2015 Controparte_7
sottoscritto con (già Parte_1 Controparte_8
);
[...]
2) accertare e dichiarare che i lavori di realizzazione delle impermeabilizzazioni subappaltati a in virtù di contratto di subappalto del Controparte_1
04/04/2015 sottoscritto con (già Parte_1 Controparte_8
) sono stati eseguiti non a regola d'arte;
[...]
3) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di per Controparte_1
aver eseguito non a regola d'arte, i lavori subappaltati e, quindi, la responsabilità della stessa per i danni verificatisi in virtù della prescrizione contrattuale del 04/04/2015 sottoscritta con (già Controparte_8
secondo cui “in caso di lavori non eseguiti a regola d'arte o
[...]
senza seguire le previste indicazioni la responsabilità è a carico del subappaltatore che assume l'obbligo di risarcire l'eventuale danno”;
4) accertare e dichiarare, in ogni caso, la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c. di per i gravi difetti di costruzione Controparte_1
3 riscontrati sulle impermeabilizzazioni eseguite in virtù del contratto di subappalto del 04/04/2015 sottoscritto con (già Parte_1 [...]
); Controparte_8
5) accertare e dichiarare l'esistenza del danno come innanzi declinato subito dal
consistente nel costo dei lavori di demolizione e ripristino del Parte_1
pacchetto impermeabilizzante e di riparazione dei danni verificatisi a causa delle infiltrazioni, periziato in € 125.187,73, IVA ed accessori di legge compresi;
nonché nel danno contestato alla dalla Società Parte_1 [...]
per mancato guadagno a causa della inagibilità Controparte_7
della struttura durante le infiltrazioni ed i lavori di riparazione, pari ad €
38.952,00 nonché per maggiori oneri dovuti sia alla Direzione Lavori sia al geometra responsabile della sicurezza di cantiere, per l'assistenza prestata durante i lavori di riparazione delle impermeabilizzazioni, pari ad € 10.440,00
(€ 11.980,00 iva ed accessori di legge compresi), per un totale di € 50.892,80
IVA ed accessori di legge compresa richiesto da Controparte_7
a titolo di risarcimento nei confronti di
[...] Parte_1
6) accertare e dichiarare la responsabilità di al risarcimento Controparte_1
del danno subito da per le cause innanzi, pari ad € 125.187,73, Parte_1
IVA ed accessori di legge compresi per lavori di riparazione e spese tecniche di perizia, e pari ad € 50.892,80 IVA ed accessori di legge compresa a titolo di rivalsa per il danno subito da per Controparte_7
cui la stessa ha intimato il risarcimento nei confronti di per Parte_1
un totale di € 176.080,53 IVA ed accessori di legge compresi, ovvero
4 corrispondente alla maggiore o minore somma che l'on.le Tribunale vorrà riconoscere all'attrice all'esito dell'istruttoria;
7) condannare a risarcire il danno in favore di Controparte_1 Parte_1
per le cause di cui innanzi, mediante la corresponsione dell'importo di €
[...]
176.080,53 IVA ed accessori di legge compresi, di cui € 125.187,73 per lavori di riparazione e spese tecniche di perizia, ed € 50.892,80 a titolo di rivalsa per il danno subito da , ovvero della Controparte_7
maggiore o minore somma che l'on.le Tribunale vorrà riconoscere all'attrice all'esito dell'istruttoria;
8) condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi Controparte_1
di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della propria domanda, la società attrice deduceva che:
- in data 16.6.2014 stipulava con la committente Controparte_9
un contratto di appalto per la realizzazione di un complesso immobiliare ad uso alberghiero in Otranto (LE), da eseguirsi sotto la direzione tecnica dell'arch. CP_2
- in data 4.4.2015 subappaltava i lavori di impermeabilizzazione dei piazzali del predetto complesso alla convenuta che otteneva dalla Controparte_1
società il rilascio di una polizza fideiussoria Controparte_3
per i “danni materiali e diretti cagionati a terzi e per i costi di riparazione
e/o rifacimento derivanti da errori o difetti di installazione o posa in opera dei pacchetti impermeabilizzanti”;
5 - eseguiti i lavori subappaltati, nel mese di aprile 2017 la committente denunciava la sussistenza di vizi e difetti dell'opera e, in particolare, la presenza di infiltrazioni di acqua meteorica proveniente dal piazzale impermeabilizzato oggetto dei lavori subappaltati;
- la società attrice provvedeva all'eliminazione dei vizi eseguendo una nuova impermeabilizzazione;
ciononostante nel mese di ottobre 2017 la committente denunciava nuove infiltrazioni di acqua piovana;
- con comunicazione del 16.10.2017 l'attrice contestava l'accaduto alla subappaltatrice-convenuta, che negava la propria responsabilità in merito da imputare alla condotta delle imprese chiamate ad operare sul cantiere oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.1.2019, la società convenuta si opponeva alle domande formulate da parte attrice, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendone quindi il rigetto in quanto infondate in fatto come in diritto;
chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa del direttore dei lavori arch. e della compagnia CP_2 [...]
per manleva rispetto alle somme eventualmente oggetto di Controparte_3
condanna di pagamento a suo carico all'esito del presente giudizio.
Il terzo chiamato si costituiva in giudizio con apposita comparsa, CP_2
depositata il 7.06.2019, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto come in diritto;
chiedeva a sua volta di essere
6 autorizzato alla chiamata in causa della società a Controparte_6
scopo di garanzia.
Con memoria depositata il 24.6.2019, si costituiva in giudizio la terza chiamata contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla convenuta nei suoi confronti e, in via subordinata, di contenere la condanna entro i limiti del massimale di polizza, applicando le relative franchigie oggetto di pattuizione, con vittoria in ogni caso delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata il 25.10.2019, si costituiva in giudizio la società terza chiamata contestando quanto ex Controparte_6
adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla convenuta in quanto infondata in fatto e diritto;
in via subordinata chiedeva di contenere la condanna in manleva entro i limiti previsti dal contratto di polizza professionale, previa detrazione della relativa franchigia.
In sede istruttoria, la causa è stata istruita con prova per interpello e per testi nonché con una consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica tecnica dell'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione subappaltati, con eventuale quantificazione dei danni derivanti da errata esecuzione degli stessi pe rle infiltrazioni denunciate dalla committente e con specifica verifica delle attività svolte in merito dal direttore dei lavori.
All'udienza del 16.10.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
7 **********
1 – In via principale la società attrice ha chiesto che sia accertata e dichiarata l'esistenza di gravi difetti nell'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione oggetto del contratto di subappalto.
Tale domanda non è fondata e deve quindi essere rigettata.
Il nominato consulente tecnico ing. , alle cui verifiche il Giudicante Persona_2
aderisce senza riserve in quanto congruamente condotte e motivate e frutto di un procedimento peritale scevro da errori od omissioni di carattere logico e/o metodologico, ha chiarito che le problematiche denunciate dalla committenza tali da determinare fenomeni di infiltrazione meteorica, possono “discendere da altre concause… non sono esclusivamente riconducibili all'esecuzione del manto impermeabile (ricostruito per ben due volte), bensì anche alle condizioni al contorno delle aree di copertura dei piazzali, alla natura e modalità di posa della pavimentazione dei piazzali (mattonelle di pietra di carparo), alla verifica dell'adeguatezza dimensionale della rete di smaltimento delle acque meteoriche, soprattutto in concomitanza di consistenti ricorrenti eventi piovosi (“bombe
d'acqua”)”; il ctu ha quindi concluso sostenendo che non è possibile imputare il danno all'intervento eseguito dalla società (pagg. 11 e 12 della CP_1
relazione del ctu) sulla base delle dirimenti considerazioni che da un lato i lavori venivano verificati dalla società attrice-subcommittente oltre che dalla direzione dei lavori senza alcun tipo di contestazione o riserva e, dall'altro, che le restanti opere edilizie necessarie per l'ultimazione del complesso edilizio venivano eseguite interessando “le superfici impermeabilizzate anche come piano di
8 appoggio di attrezzature e strumentazioni di lavoro che verosimilmente hanno localmente danneggiato il manto impermeabile precedentemente posato” (pag.
11 della c.t.u.).
A conferma della mancanza del nesso di causalità tra i paventati (ma non riscontrati dal ctu) vizi di posa in opera della guaina impermeabilizzante sulla copertura del piano interrato del complesso alberghiero va evidenziato che tali infiltrazioni continuavano a persistere nonostante la stessa società attrice avesse provveduto, dopo le prime contestazioni della committente, al rifacimento dell'impermeabilizzazione con autonomo appalto affidato ad un'altra impresa specializzata, con applicazione di una seconda guaina sovrapposta alla prima;
tale circostanza confermerebbe, come ipotizzato dal ctu, che la causa delle infiltrazioni non poteva certamente essere individuata nei lavori affidati all'impresa convenuta, essendo invece verosimilmente riconducibile alla complessiva struttura del manufatto su cui la guaina era stata applicata.
Occorre peraltro evidenziare che la società eseguiva la posa Controparte_1
in opera della guaina attenendosi alle specifiche indicazioni impartite dalla società attrice e sotto vigilanza tecnica del direttore dei lavori e del responsabile della società attrice;
circostanza questa confermata dallo stesso direttore dei lavori nonché dai testi e;
in particolare, Testimone_1 Testimone_2
quest'ultimo, escusso all'udienza del 11.2.2022, ha dichiarato che “io o il
davamo le indicazioni alla per la posa della guaina”. Persona_3 CP_1
9 Dal complessivo esame delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, non risulta quindi provata alcuna ipotesi di responsabilità imputabile alla società in ordine a quanto lamentato dall'attrice. Controparte_1
Ne consegue il rigetto della domanda principale e delle domande di manleva spiegate nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. anche con riferimento alle società terze chiamate, derivando tali chiamate dalla domanda proposta nel presente giudizio dalla società attrice;
spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis.
Analogamente le spese della c.t.u. devono essere poste in via definitiva a carico della società attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda formulata dalla società nei Parte_1
confronti della società così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda della società attrice;
2) condanna la società attrice alla refusione in favore della società convenuta e delle società terze chiamate delle spese di lite che liquida complessivamente in favore di ciascuna in euro 13.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
10 3) pone le spese di CTU, già liquidate in via provvisoria con separato decreto, definitivamente a carico della società attrice.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 17.10.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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