Sentenza 8 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2001, n. 10948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10948 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPULO ITALIAN1 0343 01 LA CORTE SUPI EMAD Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
divisione azienda familiare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 11211/98 - - - - Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 12825/98 Cron. 23568 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 26/04/01 1 ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: MO NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VLE presso lo studio dell'avvocatoDELLE MILIZIE 38, MANCINI ANDREA, che lo rappresenta e difende FILIPPIN ALBERTO, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
MO IO, GAVA MARGHERITA, MO MARIAGRAZIA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 12825/98 proposto da: MO IO anche quale erede di CESCHIN EMMA, GAVA 2001 MARGHERITA, MO MARIA GRAZIA, elettivamente 2000 -1- domiciliati in ROMA, C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato RICCI PIETRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIESURA NICOLA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MO NT;
- intimato avverso la sentenza n. 1701/97 del Tribunale di TREVISO, depositata il 27/10/97 R.G.N. 2663/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CHIESURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso 1 jer rigetto dec ricorsa principale e rigetto incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di riassunzione del 18 novembre 1993 davanti al Pretore di Treviso, IN LO esponeva che il Tribunale della stessa città aveva dichiarato con sentenza la propria incompetenza in ordine ad una controversia iniziata contro di lui da LI LO ed altri suoi familiari ed avente ad oggetto il sequestro giudiziario di alcuni beni mobili, nonché in ordine ad altra controversia da lui iniziata contro altra familiare, MA IA GA, per lo scioglimento della comunione su alcuni buoni ordinari del tesoro. Tanto esposto, il LO chiedeva il rigetto delle pretese rivolte contro di l'accoglimento delle proprie relativamente lui e scioglimento allo dell'impresa familiare, già esercitata insieme ai suddetti. Costituitisi i convenuti, i quali chiedevano in riconvenzionale il risarcimento del danno, imputabile all'attore, da ritardata vendita di alcuni animali appartenenti all'impresa, ed il espletata una consulenza tecnica d'ufficio, di scioglimento Pretore riteneva trattarsi dell'impresa di cui all'art. 230 bis cod. civ. e liquidava la porzione spettante all'attore con decisione del 5 dicembre 1995. 3 Tale porzione veniva ridotta dal Tribunale, su appello di entrambe le parti, con sentenza del 27 ottobre 1997. Il collegio Osservava preliminarmente doversi dividere soltanto gli utili derivati dall'esercizio dell'impresa familiare ossia dall'azienda agricola, con conseguente esclusione dei redditi personali dei diversi componenti, eventualmente conseguiti per lavoro extra moenia. Quanto al periodo da considerare, а quello calcolato dal Pretore andava aggiunto l'anno 1967, ma sottratto il 1985, anno in cui il LO era uscito dalla famiglia per matrimonio. La somma ricavata dal noleggio a terzi di macchine agricole non poteva essere calcolata poiché l'interessato non aveva assolto l'onere di provarne l'ammontare. Neppure l'ammontare dei buoni ordinari del tesoro, intestati al LO e ad altra componente della famiglia, poteva essere calcolato poiché il consulente tecnico l'aveva già incluso nel complesso degli utili da dividere. Ciò valeva anche per gli incrementi dell'azienda, mobiliari e immobiliari, dei quali il consulente aveva tenuto conto nella determinazione 4 delle quote di ammortamento e reintegra dei capitali. Agli utili complessivi andava sottratta la spesa sostenuta dalla famiglia per il mantenimento del LO, nonché una somma di trenta milioni di lire, da lui ricavata per lavoro esterno, prestato con macchine agricole di proprietà della famiglia, e della quale egli aveva diritto di trattenere soltanto la sua quota. Alla quota spettante dovevano essere raggiunti rivalutazione e interessi ex art. 429 cod. proc. civ.; questi ultimi andavano calcolati sul capitale già rivalutato. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione viain via principale IN LO e in incidentale LI LO e gli altri qui indicati in epigrafe, che sono anche controricorrenti. Memoria di questi ultimi. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. principale Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 e 230 bis cod. civ., notando che, affermata dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di incompetenza la 5 ravvisabilità di un'impresa familiare, non poteva il medesimo organo giudiziario, con la sentenza qui impugnata, liquidare la quota spettante al singolo componente della famiglia includendo nel dividendo solo i redditi da lavoro e non anche gli incrementi dell'azienda e l'avviamento. Il motivo non è fondato. Il richiamo all'art. 2909 cod. civ. in- ammissibile poiché la ravvisabilità, nel caso di specie, dell'impresa familiare è pacifica né sorge in proposito alcuna questione attinente alla regiudicata. Quanto agli incrementi di capitale ( 1 ) all'avviamento, non vero che il Tribunale li abbia trascurati giacché esso, attenendosi alla consulenza tecnica d'ufficio, li ha considerati in sede di calcolo delle quote necessarie al loro ammortamento e reintegra. Col secondo motivo il ricorrente principale lamenta ancora la violazione dell'art. 230 bis cit. e vizi di motivazione. Egli sostiene che i giudici d'appello avrebbero dovuto comprendere nel dividendo anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia per lavoro prestato al di fuori dell'impresa. Ma la censura è priva di fondamento 6 poiché, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte nella sent. 4 gennaio 1995 n. 89, l'art. 230 bis considera titolo per partecipare res9 all'impresa familiare la prestazione, Vin modo continuativo, dell'attività di lavoro nella famiglia, la quale prestazione può tradursi in una partecipazione agli utili ed agliquota di incrementi aziendali solo in relazione all'accrescimento di produttività dell'impresa e in proporzione all'entità dell'apporto, e dunque con irrilevanza del lavoro esterno. Con altra censura il ricorrente lamenta che il Tribunale lo abbia considerato come receduto dall'impresa a causa di matrimonio nell'anno 1985, senza tener conto del sub perdurante apporto lavorativo, ma la censura è inammissibile giacché l'accertamento sul fatto della cessazione del lavoro nell'impresa è incensurabile in questa sede di legittimità. Il ricorrente denunzia ancora errori, da lui ritenuti, nel calcolo del reddito complessivo dell'impresa. Tali errori, che si tradurrebbero in sarebbero dati vizi di motivazione della sentenza, da: -non avere incluso il ricavo da noleggio а 7 terzi di macchine agricole per difetto di prova, senza far ricorso a "presunzioni statistiche"; -non avere incluso la somma di trenta milioni di lire, ricavata dall'attuale ricorrente grazie a lavoro esterno, eseguito con macchine agricole della famiglia;
-non aver tenuto conto della rendita dei b.o.t.; -non aver tenuto conto di redditi da pensione;
-aver detratto le spese per consumi in misura eguale per tutti i componenti la famiglia. Ma le denunzie si rivelano prive di fondamento, considerando chet -rientra nell'incensurabile potere di valutazione spettante al giudice di merito il ritenere, di fronte al difetto di prova, di non poter ricorrere a non meglio precisate "presunzioni statistiche"; -la somma di trenta milioni di lire, ricavata dall'attuale ricorrente extra moenia, non è stata inclusa del dividendo semplicemente perché egli, lungi dal conferirla in comune, l'aveva trattenuta per sé; -non dice il ricorrente come gli risulti che il tribunale, parlando dei b.o.t., non si sia riferito 8 anche alla loro rendita;
-per i redditi da pensione, ossia non da lavoro nell'impresa, vale quanto già qui detto a proposito della prima censura;
-non dice il ricorrente la ragione per cui le spese per consumi della famiglia non avrebbero dovuto comprendere i consumi di tutti i componenti e in parti eguali, come ha incensurabilmente ritenuto il Tribunale. In conclusione il ricorso principale dev'essere rigettato. Va invece accolto l'unico motivo del ricorso incidentale (violaz. dell'art. 429 cod. proc. civ.) poiché gli interessi sui crediti di lavoro debbano essere calcolati, come hanno affermato le Sezioni Unite della Corte con la sentenza 28 gennaio 2001 n. 38, sul capitale periodicamente rivalutato alla fine del periodo preso in considerazione. Cassata sul punto la sentenza impugnata e non occorrendo nuovi accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.. Per questo giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenza, mentre per i due gradi di merito si confermano le statuizioni dei rispettivi 9 giudici.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e accoglie quello incidentale;
cassa in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna gli attuali ricorrenti incidentali a glipagare interessi sul capitale via via rivalutato;
conferma le statuizioni dei giudici di merito sulle spese;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di questa fase di legittimità in Lire..56000 oltre а lire duemilioni per onorario. Così deciso in Roma il 26 aprile 2001. il Presidente: fr Wins si II Cons. estensore: Tedics Rolli IL CANCELLIERE - Depositata in Cancelleria 8 AGO, 201 Oggi, A DI CA M E IL CANCELLIERE V R P I U Th D S 0 , 1 E I 3 O 3 R L 5 O L A G E T L N E I G A S E E D L R L O E D 10