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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD BE ZO, Presidente
NA LE, RE
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 486/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Comune di Albenga - Piazza S. Michele N. 17 - Albenga 17031 Albenga SV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 18/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107 2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'assoggettamento a IMU di un complesso immobiliare ubicato in Albenga, già ex Nominativo_1 , oggetto di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2018. Il Comune ha richiesto alla società Resistente_1. S.r.l. il pagamento dell'imposta in misura piena, mentre la contribuente ha sostenuto che l'immobile era da lungo tempo inagibile e inutilizzabile, e quindi soggetto alla riduzione del 50% prevista dalla legge.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della società ritenendo provata l'inagibilità sulla base del verbale di sopralluogo del 12 gennaio 2023, rilasciato nel 2024, rilevando anche un comportamento non collaborativo del Comune.
Nell'appello il Comune contesta questa ricostruzione affermando che il verbale del 2023 non può provare la situazione dell'immobile nel 2018, essendo riferito a un periodo molto successivo;
ritiene quindi errato che la sentenza abbia attribuito all'Ente mala fede per non averlo prodotto in primo grado, trattandosi di documento non pertinente al periodo oggetto di accertamento.
Sostiene inoltre che la contribuente non abbia mai fornito adeguata prova dell'inagibilità per l'anno 2018, né abbia impugnato i precedenti dinieghi comunali alla riduzione dell'imposta, e che non abbia mai versato neppure la quota del 50% dell'IMU, comunque dovuta anche in caso di riconoscimento dello stato di inagibilità.
Il Comune aggiunge poi che il giudice avrebbe dovuto rideterminare la pretesa nei limiti ritenuti corretti, anziché annullare integralmente l'avviso, in applicazione del principio del giudizio tributario come impugnazione–merito.
La società resistente replica che l'appello è infondato perché lo stato di inagibilità dell'immobile non è un fatto nuovo, ma circostanza nota al Comune da molti anni, come dimostrato dalle perizie tecniche, dalla documentazione fotografica e dalle ripetute richieste di sopralluogo rimaste inevase dal 2021. Sottolinea che il verbale del 2023 conferma una condizione di degrado strutturale presente da oltre un decennio e quindi certamente esistente anche nell'anno 2018.
Evidenzia inoltre la condotta omissiva e dilatoria del Comune, che ha rilasciato il verbale solo dopo una sentenza del TAR, a distanza di oltre un anno e mezzo dal sopralluogo.
Richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la riduzione del 50% spetta anche senza formale istanza quando l'Ente è già a conoscenza dello stato dell'immobile, e che non può essere richiesto al contribuente di provare fatti già documentati dall'amministrazione stessa. Infine, ribadisce l'illegittimità delle sanzioni per mancanza dell'elemento soggettivo, per obiettiva incertezza normativa e per violazione dell'istituto della continuazione, già riconosciuto per annualità precedenti.
Sul piano processuale, si precisa che l'istanza per procedere con AD (Udienza a distanza) era stata depositata tardivamente in data 27.1.2026, quando era già scaduto il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza (fissata al 2.2.2026), previsto dall'art. 34-bis d.lgs. 546/1992.
Pertanto, l'odierna udienza di trattazione è stata svolta in presenza, secondo le norme di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Albenga non merita accoglimento, fatta eccezione per la parte in cui la sentenza impugnata ha annullato integralmente l'avviso di accertamento. Alla luce degli elementi acquisiti agli atti, deve essere confermata la spettanza della riduzione dell'IMU al 50% per l'anno d'imposta 2018, mentre devono essere eliminate le sanzioni irrogate, per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'immobile oggetto di imposizione versa da molti anni in condizioni di oggettiva inagibilità e inabitabilità, essendo disabitato da tempo risalente e privo degli impianti e delle dotazioni minime per renderlo utilizzabile. Tale stato è stato confermato dal verbale di sopralluogo del 12 gennaio 2023, rilasciato dall'Ente l'8 agosto 2024, documento che, pur successivo all'annualità in contestazione, attesta un degrado strutturale non riconducibile a un evento improvviso e sopravvenuto, ma manifestazione di una condizione persistente e già presente negli anni precedenti, come peraltro evidenziato dalla stessa documentazione fotografica e dalle perizie prodotte dalla contribuente.
In tale contesto, risulta corretta la valutazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) del d.l. 201/2011, dai quali deriva la riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50%.
Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, non rileva la mancata presentazione di una specifica istanza formale, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la riduzione spetti anche quando l'inagibilità risulti documentalmente nota all'Ente impositore e non sia contestata nella sua oggettività.
Deve pertanto confermarsi la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'imposta in misura piena.
Non può invece essere condivisa la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha annullato integralmente l'avviso di accertamento. Il processo tributario è strutturato quale giudizio di impugnazione– merito;
pertanto, ove la pretesa risulti solo parzialmente infondata, il giudice deve rideterminarla nella misura corretta.
Ne consegue che l'avviso deve essere annullato limitatamente alla parte eccedente il 50% dell'imposta, dovendosi riconoscere come dovuta la residua quota corrispondente alla metà della base imponibile prevista dalla normativa vigente.
Quanto alle sanzioni, ne va confermata l'eliminazione. Infatti, il protratto comportamento del Comune – caratterizzato da ritardi nel rilascio degli atti richiesti e da una complessiva incertezza in ordine ai presupposti applicativi dell'agevolazione – integra una situazione di obiettiva incertezza normativa, che esclude la colpevolezza della contribuente ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 472/1997 e dell'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Alla luce di quanto esposto, l'appello del Comune può essere accolto parzialmente nei limiti sopra indicati, con conferma nel resto della sentenza impugnata relativamente alla riduzione dell'imposta al 50% e alla eliminazione delle sanzioni.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la totale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello dichiara l'IMU dovuta nella misura del 50% e conferma nel resto l'impugnata sentenza. Spese del grado compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD BE ZO, Presidente
NA LE, RE
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 486/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Comune di Albenga - Piazza S. Michele N. 17 - Albenga 17031 Albenga SV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 112/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 18/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107 2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l'assoggettamento a IMU di un complesso immobiliare ubicato in Albenga, già ex Nominativo_1 , oggetto di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2018. Il Comune ha richiesto alla società Resistente_1. S.r.l. il pagamento dell'imposta in misura piena, mentre la contribuente ha sostenuto che l'immobile era da lungo tempo inagibile e inutilizzabile, e quindi soggetto alla riduzione del 50% prevista dalla legge.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della società ritenendo provata l'inagibilità sulla base del verbale di sopralluogo del 12 gennaio 2023, rilasciato nel 2024, rilevando anche un comportamento non collaborativo del Comune.
Nell'appello il Comune contesta questa ricostruzione affermando che il verbale del 2023 non può provare la situazione dell'immobile nel 2018, essendo riferito a un periodo molto successivo;
ritiene quindi errato che la sentenza abbia attribuito all'Ente mala fede per non averlo prodotto in primo grado, trattandosi di documento non pertinente al periodo oggetto di accertamento.
Sostiene inoltre che la contribuente non abbia mai fornito adeguata prova dell'inagibilità per l'anno 2018, né abbia impugnato i precedenti dinieghi comunali alla riduzione dell'imposta, e che non abbia mai versato neppure la quota del 50% dell'IMU, comunque dovuta anche in caso di riconoscimento dello stato di inagibilità.
Il Comune aggiunge poi che il giudice avrebbe dovuto rideterminare la pretesa nei limiti ritenuti corretti, anziché annullare integralmente l'avviso, in applicazione del principio del giudizio tributario come impugnazione–merito.
La società resistente replica che l'appello è infondato perché lo stato di inagibilità dell'immobile non è un fatto nuovo, ma circostanza nota al Comune da molti anni, come dimostrato dalle perizie tecniche, dalla documentazione fotografica e dalle ripetute richieste di sopralluogo rimaste inevase dal 2021. Sottolinea che il verbale del 2023 conferma una condizione di degrado strutturale presente da oltre un decennio e quindi certamente esistente anche nell'anno 2018.
Evidenzia inoltre la condotta omissiva e dilatoria del Comune, che ha rilasciato il verbale solo dopo una sentenza del TAR, a distanza di oltre un anno e mezzo dal sopralluogo.
Richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la riduzione del 50% spetta anche senza formale istanza quando l'Ente è già a conoscenza dello stato dell'immobile, e che non può essere richiesto al contribuente di provare fatti già documentati dall'amministrazione stessa. Infine, ribadisce l'illegittimità delle sanzioni per mancanza dell'elemento soggettivo, per obiettiva incertezza normativa e per violazione dell'istituto della continuazione, già riconosciuto per annualità precedenti.
Sul piano processuale, si precisa che l'istanza per procedere con AD (Udienza a distanza) era stata depositata tardivamente in data 27.1.2026, quando era già scaduto il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza (fissata al 2.2.2026), previsto dall'art. 34-bis d.lgs. 546/1992.
Pertanto, l'odierna udienza di trattazione è stata svolta in presenza, secondo le norme di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Albenga non merita accoglimento, fatta eccezione per la parte in cui la sentenza impugnata ha annullato integralmente l'avviso di accertamento. Alla luce degli elementi acquisiti agli atti, deve essere confermata la spettanza della riduzione dell'IMU al 50% per l'anno d'imposta 2018, mentre devono essere eliminate le sanzioni irrogate, per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'immobile oggetto di imposizione versa da molti anni in condizioni di oggettiva inagibilità e inabitabilità, essendo disabitato da tempo risalente e privo degli impianti e delle dotazioni minime per renderlo utilizzabile. Tale stato è stato confermato dal verbale di sopralluogo del 12 gennaio 2023, rilasciato dall'Ente l'8 agosto 2024, documento che, pur successivo all'annualità in contestazione, attesta un degrado strutturale non riconducibile a un evento improvviso e sopravvenuto, ma manifestazione di una condizione persistente e già presente negli anni precedenti, come peraltro evidenziato dalla stessa documentazione fotografica e dalle perizie prodotte dalla contribuente.
In tale contesto, risulta corretta la valutazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) del d.l. 201/2011, dai quali deriva la riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50%.
Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, non rileva la mancata presentazione di una specifica istanza formale, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la riduzione spetti anche quando l'inagibilità risulti documentalmente nota all'Ente impositore e non sia contestata nella sua oggettività.
Deve pertanto confermarsi la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'imposta in misura piena.
Non può invece essere condivisa la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha annullato integralmente l'avviso di accertamento. Il processo tributario è strutturato quale giudizio di impugnazione– merito;
pertanto, ove la pretesa risulti solo parzialmente infondata, il giudice deve rideterminarla nella misura corretta.
Ne consegue che l'avviso deve essere annullato limitatamente alla parte eccedente il 50% dell'imposta, dovendosi riconoscere come dovuta la residua quota corrispondente alla metà della base imponibile prevista dalla normativa vigente.
Quanto alle sanzioni, ne va confermata l'eliminazione. Infatti, il protratto comportamento del Comune – caratterizzato da ritardi nel rilascio degli atti richiesti e da una complessiva incertezza in ordine ai presupposti applicativi dell'agevolazione – integra una situazione di obiettiva incertezza normativa, che esclude la colpevolezza della contribuente ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 472/1997 e dell'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Alla luce di quanto esposto, l'appello del Comune può essere accolto parzialmente nei limiti sopra indicati, con conferma nel resto della sentenza impugnata relativamente alla riduzione dell'imposta al 50% e alla eliminazione delle sanzioni.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la totale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello dichiara l'IMU dovuta nella misura del 50% e conferma nel resto l'impugnata sentenza. Spese del grado compensate.