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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. AR G. Di CO - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.932/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
VI AN.
- APPELLANTE - contro rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Marinelli. Controparte_1
-APPELLATA - Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione del 6.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.558/2022, pubblicata il 25 febbraio 2022, il Tribunale di Palermo G.L., in accoglimento del ricorso, aveva condannato l' Controparte_2
- ad inquadrare nel profilo di Specialista tecnico/amministrativo Controparte_1
(parametro 193 della area professionale II – Area operativa amministrazione e servizi) a far data dal 5 maggio 2008;
- al pagamento in favore della ricorrente della somma di €46.242,09 oltre accessori, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica del primo atto di messa in mora (datato 12 novembre 2012), a titolo di differenze retributive fra quanto percepito in costanza di rapporto e quanto le sarebbe spettato in ragione del superiore inquadramento;
- alla rifusione delle spese di lite.
1 Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il Parte 25.08.2022, l' (d'ora in avanti anche lamentando: Controparte_2
- la propria natura di società per azioni a totale partecipazione pubblica, avente come socio unico la Regione Siciliana, destinataria della disciplina dettata dall'art.52 d.lgs. n.165/2001 (“L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore”), dall'art.7 l.r. n.21/2006 (“nel caso di assunzioni di nuovo personale, l' Controparte_2 procede nel rispetto del piano industriale e con procedure di evidenza pubbliche svolte dalla stessa ”), dall'art.1 comma 10 l.r. n.25/2008 (“è fatto divieto alle CP_2
Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato”) e dall'art.20 comma quarto l.r. n.11/2020 (“è fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrate in vigore della presente legge”);
- l'inconferenza dell'art.18 all. A del R.D. 148/1931, come interpetrato dalla Suprema Corte nei ripetuti pronunciamenti richiamati dall'adito magistrato (“la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”), il quale al comma terzo (“per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”), sembra richiamare, piuttosto che escludere, l'efficacia di prescrizioni normative disciplinanti procedure di evidenza pubblica per l'assunzione di nuovo personale;
- l'insussistenza dei presupposti necessari per l'inquadramento superiore, stante la mancanza di prova circa la presenza di un “posto da non coprirsi mediante esame” e l'assenza documentale di ordini in forma “scritta” e “certa” redatti ad iniziativa del direttore dell'azienda e volti a destinare la ricorrente a mansioni superiori;
- la carenza di elementi istruttori diretti a sostenere l'assunto attoreo non versandosi in Parte un'ipotesi di assenza di contestazione ex art.115 c.p.c. (per avere, invece, l' sin dalla memoria di costituzione “dopo aver rilevato la genericità delle deduzioni della ricorrente”,
“seppure sulla scorta dei frammentari e temporalmente confusi elementi forniti da quest'ultima”, “espressamente contestato la circostanza che la stessa avesse mai svolto qualsiasi mansione non corrispondente al profilo di appartenenza attribuitole
2 dall'azienda”) e non risultando la documentazione versata in atti dalla ricorrente “idonea ad assolvere gli oneri probatori su di lei incombenti”;
- la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, accolta dal primo giudice limitatamente al periodo dal 5 al 12 novembre 2007, nell'assenza di un utile atto interruttivo [“i doc. 10 e Parte 11 allegati al ricorso contengono una lettera ricevuta dall il 12 novembre 2012 ed una seconda lettera del 23 novembre 2017, priva tuttavia di alcun avviso di ricevimento, che comunque si pone oltre il quinquennio dalla precedente missiva (e che quindi potrebbe salvare dalla prescrizione soltanto il quinquennio ad essa precedente)”] e nell'inconfigurabilità di una sospensione del termine prescrizionale in costanza di rapporto
[“essendo pacifico che la abbia il requisito dimensionale superiore ai quindici Parte_1 dipendenti, appare chiaro allora che l'eventuale condanna di quest'ultima al pagamento delle differenza retributive vada limitata al quinquennio precedente la proposizione della domanda (6.9.2018, data di notifica del ricorso)”];
- l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle liquidate in favore del CTU. Ha resistito in giudizio, con memoria del 25.09.2024, , insistendo per Controparte_1 la conferma della sentenza oggetto di gravame e deducendo a tal fine che:
- “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica … sono regolati dalla disciplina civilistica del contratto di lavoro, a meno che il legislatore non abbia introdotto delle disposizioni eccezionali (e dunque di stretta interpretazione) relative a specifici aspetti”;
- “non vi è alcun tertium genus tra il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e quello svolto in favore dei soggetti privati. La disciplina generale rimane infatti quella del lavoro alle dipendenze dell'impresa, fatte salve eventuali deroghe, espressamente contenute in disposizioni di fonte legislativa”;
- “non trova dunque applicazione diretta quanto previsto dal D. lgs. 30 marzo 2001, n.165” perché diretto a regolamentare “esclusivamente il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, elencate dall'art. 1 c. 2”;
- la Corte di Cassazione, con le coeve sentenze n.35421 e 3542 dell'1.12.2022, “ha distinto in modo netto le nuove assunzioni dall'assegnazione a mansioni superiori”, cosicché appare corretta la scelta del primo giudice di non ritenere “assimilabile l'attribuzione di mansioni superiori a una nuova assunzione”, così escludendo “l'applicazione alla fattispecie in esame delle disposizioni invocate da controparte nel primo motivo di appello”;
- il Tribunale è pervenuto a qualificare l'attività dell'avv. “come propria del CP_1 parametro 193”, sulla base di un adeguato confronto tra le invocate declaratorie contrattuali e la “descrizione delle attività svolte dall'odierna appellata, contenuta nel ricorso, e non oggetto di specifica contestazione”;
- la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art.18 cit. in quanto “che il posto non fosse da coprirsi mediante esame, e la vacanza non derivasse da malattie o aspettative del titolare è dimostrato dalla pluriennale copertura del posto stesso da parte dell'avv.
3 ”, ” che la reggenza si sia protratta per oltre sei mesi è provato dalla costante CP_1 assegnazione dell'appellata ai compiti minuziosamente descritti in ricorso, e il cui Parte svolgimento non è stato contestato dall , che “la prolungata copertura del posto, e la presenza di reiterate disposizioni riguardanti compiti propri del profilo superiore” costituiscano “elementi presentivi” della “presenza di un ordine del direttore dell'azienda di copertura della posizione in questione”;
- controparte “non ha mai contestato la tempestiva ricezione degli atti interruttivi della prescrizione ai quali si fa riferimento nella sentenza impugnata, né ha sollevato la questione relativa alla data di ricezione della lettera citata”, in ogni caso “per giurisprudenza ormai costante, nel rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti non Parte appartenenti al novero delle pubbliche amministrazioni – tale è l' – in conseguenza dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto”;
- ogni dubbio in ordine ai presupposti fattuali per l'accoglimento della domanda di superiore inquadramento potrebbe “essere dimostrato dalle prove testimoniali articolate fin dal ricorso di primo grado” e sulla cui ammissione insiste in appello. Parte Indi - escussi i testi (direttore generale dell dal Testimone_1
31.03.2016 al suo collocamento in quiescenza datato marzo 2022), Testimone_2 Parte (dipendente dal 9.11.1987 al 30.06.2024, capo unità organizzativa amministrativa tecnica, in servizio dal 2009 al 2016 presso l'Ufficio del Personale), (alle Testimone_3 dipendenze della società appellante dal 1988 al 31.12.2020, responsabile, a decorrere dal 2006, dell'ufficio legale) e (in quiescenza dal 2022, dal 2007 a maggio Testimone_4
2009 dirigente del settore personale dell , dal giugno 2009 ad aprile Parte_2
2010 direttore della sede di Catania, dal giugno 2010 al 2017 dirigente presso Pt_1
l'ufficio del personale dell , con un interruzione di circa tre anni perché Parte_2 nuovamente nominato direttore dell' - la causa, all'udienza del Parte_3
6.11.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello merita accoglimento. Ragioni di ordine sistematico inducono a trattare in via prioritaria e congiuntamente, per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure, il secondo e il terzo motivo di appello, perché entrambi diretti a stigmatizzare la scelta dell'adito magistrato di inquadrare le mansioni della nel parametro 193 (“specialista tecnico/amministrativo”), anziché CP_1 ricondurle a quelle già caratterizzanti il suo formale inquadramento nel parametro retributivo 140 (“Operatore qualificato di ufficio”). In linea generale, si ricorda che, chiamata ad interpretare il contenuto precettivo dell'art.2103 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità, ha ripetutamente affermato che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire
4 un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso ex plurimis Cass. 22 novembre 2019 n.30580; 7 settembre 2016 n.18943; 27 settembre 20110 n.20272; 16 febbraio 2005 n.3069; Cass. 20.11.2000 n.14981): a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli. Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. 06 settembre 2000 n.11752 e Cass. 08 febbraio 2000 n.1394) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. In sostanza il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore (o comunque le conseguenti differenze retributive) “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025; Cass.civ., Sez. Lav., 30.10.2008 n.26233 ) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ. Sez. Lav. 28.04.2015, n.8589, Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925; Cass. civ., Sez. Lav., 06.03.2007 n.5128). Tanto presso, il CCNL del 27.11.2000 per il Settore degli Autoferrotranvieri contempla all'art.2 lettera B) la classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico, introducendo le Aree professionali. In particolare, rientra tra i profili professionali dell'Area Amministrazione e Servizi dell'Area professionale 2^, quello, riconosciuto dal primo giudice, dello Specialista Tecnico amministrativo (193), cui appartengono quei lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa ed in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima. Rientra invece nella Area 3^ dell'Area Operativa Amministrazione e Servizi il profilo professionale, di formale inquadramento della Maniscalco, dell'Operatore qualificato d'ufficio del parametro 140- 155 proprio dei lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute.
5 Alla luce della prova testimoniale espletata in appello ritiene questa Corte, in difformità alle conclusioni del primo giudice, che non siano emersi adeguati e convergenti elementi a sostegno della domanda della ricorrente volta al riconoscimento delle rivendicate mansioni superiori. In particolare dalle deposizioni dei testi escussi non sono rinvenibili quella “autonomia operativa” esercitata “in via continuativa” e quei “compiti di notevole contenuto professionale” espletati “nell'ambito di direttive di massima”, caratterizzanti il profilo professionale di “Specialista Tecnico amministrativo”, parametro 193. Nel dettaglio, nei ricordi del teste (“Io non ho mai lavorato insieme all'avv. Tes_1
, ma la stessa era presente, con funzioni di verbalizzante, durante le riunioni CP_1 del Consiglio di Amministrazione che si tenevano circa una volta ogni due mesi … posso riferire che qualche volta ha anche istruito delle pratiche relative all'ufficio legale, circostanza che conosco in quanto la stessa in quelle occasioni mi chiese dei CP_1 Parte consigli … ha prestato la propria attività anche presso il settore Personale dell' , occupandosi sostanzialmente, dei procedimenti disciplinari”) l'impegno lavorativo della si concentrava nella verbalizzazione delle periodiche riunioni (non più di sei CP_1 all'anno) del Consiglio di amministrazione e in un generico contributo (“occupandosi sostanzialmente, dei procedimenti disciplinari”) al funzionamento dell'Ufficio del personale (circostanza fra l'altro non direttamente appresa dal teste, ma dallo stesso desunta dalle episodiche richieste di “consigli” da parte della stessa ricorrente). Narrava poi il teste “Io posso riferire nel periodo dal 2009 al 2016, allorquando Tes_2
l'avv. ha prestato servizio presso l'ufficio del Personale, che quella data era CP_1 composto esclusivamente dal Dirigente (prima dott. e poi dott. ) e da Per_1 Tes_4 me stesso … L'avv. mi ha affiancato nella trattazione di tutte le pratiche CP_1 gestite dall'Ufficio del Personale … preciso però che la natura della sanzione da irrogare era rimessa alla valutazione del direttore generale, io e l'avv. potevano al CP_1 massimo proporre la sanzione che ritenevamo più opportuna rispetto alla disciplina di settore”. L'odierna appellata non agiva, dunque, con rilevante autonomia operativa né nella fase di avvio del procedimento disciplinare, durante la quale ella affiancava (e certamente non sovraintendeva) il capo dell'unità organizzativa, né al momento della irrogazione della sanzione (scelta rimessa ad una esclusiva determinazione volitiva del Direttore generale). Ininfluente è poi la circostanza raccontata dal medesimo teste (“Dalla fine di marzo 2010 sino alla metà di settembre dello stesso anno, sono stato assente dal lavoro per motivi di salute;
in quel periodo, stante la mia assenza, l'avv. , per tutte incombenze CP_1 relative all'ufficio del Personale, interagiva con il dirigente (dott. ) o con il Tes_4 direttore generale (ing. ”), perché non accompagnata da un'ulteriore (e Per_2 necessaria) specificazione circa gli interventi gestionali concretamente espletati dall'appellata in tale periodo e stante la concentrazioni della riferita (generica) sostituzione in un limitato arco temporale (inferiore ai sei mesi) inidoneo a consentire la piena operatività dell'art.18 r.d. n.148/1931 (“Il direttore, dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto”).
6 Di analogo contenuto è la deposizione della teste , già responsabile dell'Ufficio legale Tes_3
(struttura preso la quale ha prestato servizio la ricorrente, per circa un anno, tra o 2007 e Parte il 2008) dell “all'epoca l'ufficio era composto, oltre che da me quale dirigente, da 4 avvocati iscritti all'albo e 4 amministrativi, tra i quali la … ricordo che la CP_1 dott.ssa si occupava delle pratiche delle esecuzioni mobiliari da parte di terzi CP_1 nei confronti dei dipendenti per il pignoramento dello stipendio o anche da parte dei creditori nei confronti della stessa Ricordo altresì che in quel periodo io Pt_1 partecipavo all riunioni con le società partecipate dall' e con me veniva la Pt_1
, la quale mi aiutava nella verbalizzazione … per quanto riguarda i CP_1 pignoramenti, l'appellata, utilizzando un modello prestampato, trasmetteva la nota informativa all'Ufficio Economico (in caso di pignoramento ai danni dell' o Pt_1 all'Ufficio Personale (nel caso di pignoramento ai danni del dipendente). L'appellata non si recava mai in udienza, né forniva indicazioni o suggerimenti legali agli avvocati in merito alla gestione delle singole pratiche di pignoramento … che io ricordi non ha mai fornito alcun suggerimento ai legali dell in merito alla gestione delle singole Pt_1 pratiche”. La presenza di un dirigente e di quattro avvocati in servizio presso l'ufficio legale, la mera adibizione alla verbalizzazione delle riunione con le società partecipate, l'utilizzazione di modelli prestampati per dare corso alle note informative propedeutiche ai pignoramenti e l'assoluta estraneità alla fase di gestione delle pratiche di pignoramento appaio elementi univocamente convergenti, nella loro individualità e complessità, ad escludere quel margine di autonomia operativa richiesta al fine del superiore inquadramento. Meramente induttiva, perché ricavata da sporadiche conversazioni con la ricorrente, è poi la riferita assegnazione della alla elaborazione delle relazioni preliminari CP_1 all'avvio dei procedimenti disciplinari da trasmettere al Direttore Generale (“Posso riferire la circostanza in quanto occasionalmente l'appellata mi ha chiesto dei consigli in materia”). Autonomia operativa non riscontrabile neppure all'esito della deposizione del Tes_4
(dirigente del settore personale dell presso il quale è stata assegnata l'appellata dal Pt_1
2007 al 2009), laddove l'adozione del provvedimento disciplinare era rimessa ad una determinazione collegiale, non certo ad un'unilaterale opzione volontaristica della ricorrente, richiedente nei casi più complessi anche la sottoscrizione del Direttore generale (“la , si occupava, unitamente al funzionario , dei procedimenti CP_1 Tes_2 disciplinari;
la e predisponevano le lettere di contestazione che CP_1 Tes_2 sottoscrivevano unitamente al dirigente, che in quel periodo ero proprio io;
sempre i 2 dipendenti esaminavano le eventuali giustificazioni dell'incolpato … la scelta di archiviare o procedere nell'iter disciplinare era concordato da me, da e da CP_1
; erano gli stessi dipendenti oltre me, a firmare il provvedimento conclusivo di Tes_2 archiviazione o di erogazione della sanzione, ma in tal caso era firmato dal direttore generale”).
7 Egualmente insufficiente a sostenere l'assunto attoreo è la documentazione allegata alla produzione di parte:
- gli ordini di servizio del 12.02.2009 (all.2) e del 19.05.2016 (all.15) certificano esclusivamente l'assegnazione della , quale collaboratrice, rispettivamente CP_1 presso l'Ufficio di Presidenza e presso l'Ufficio legale, senza nulla specificare circa contenuto e dislocazione temporale del suo impegno;
- i verbali del consiglio di amministrazione o di riunioni sindacali (all.3), dei quali cinque Parte su sette anteriori all'assunzione dell'appellata alle dipendenze dell sono sottoscritti dalla esclusivamente in qualità di “segretario verbalizzante” senza che da una CP_1 lettura degli stessi emerga un qualsiasi intervento dialettico di quest'ultima;
- gli occasionali pareri (all.4, 5 e 6), così come i tre provvedimenti disciplinari (all.7, 8 e 9), recano, oltre la firma dell'appellata, la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio o di altro organo verticistico aziendale al quale i provvedimenti nella loro genesi e vincolatività all'esterno appaiono imputabili;
- la nota per l'audizione di un dipendente (all.13) è redatta “d'ordine del Direttore”;
- i documenti da 16 a 19 nulla aggiungono in tema di autonomia operativa e complessità dei compiti concretamente espletati. L'assenza di prova circa lo svolgimento di mansioni superiori assorbe l'esame delle ulteriori ragioni di gravame.
3) Per quanto suesposto la sentenza impugnata può trovare integrale conferma. Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di , unitamente a quelle liquidate in Controparte_1 favore del CTU nominato in primo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.558/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 25 febbraio 2022, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell elle spese del doppio Parte_1 grado del giudizio, che liquida, per il primo, in euro 3.972,00 e per il presente grado in euro 4.996,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge. Pone in via definitiva carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio espletata in primo grado. Così deciso in Palermo il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
AR G. Di CO
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