Art. 11. (Funzioni del consiglio). 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
((a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;))
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio ((, previa adeguata consultazione delle imprese;)) ;
d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)) .
((a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;))
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio ((, previa adeguata consultazione delle imprese;)) ;
d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)) .