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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11327 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico NA EN riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65837/22 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianmaria V. L. Bonanno
- attore -
E
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Leonilda MARI CP_2
-Convenuta - Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale
FATTO E DIRITTO 1. ha convenuto in giudizio il Condominio sito in Parte_1 CP_1 Controparte_1
, chiedendo “ per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa,
[...] accertare e dichiarare nulla e/o annullare la delibera di cui al punto 8) dell'ordine del giorno adottata in seno all'assemblea condominiale del Controparte_1 tenutasi il giorno 26 maggio 2022. Con condanna del convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali della presente procedura” Ha esposto l'attore che il Condominio sito in è composto da CP_1 Controparte_1 varie unità immobiliari, le quali, nel loro insieme, sono tutte di esclusiva proprietà dei sigg. e In particolare, il sig. detiene la proprietà di una Parte_1 Parte_2 Parte_1 porzione corrispondente a 470,86 millesimi dell'intero condominio, mentre la sig.ra
[...] detiene la proprietà della restante porzione pari a 526,37 millesimi. Pt_2
In data 26 maggio 2022 si teneva l'Assemblea dei comproprietari nel corso della quale veniva deliberato anche il rinnovo dell'incarico all'Amministratore Avv. , attualmente CP_2 in carica, come da punto 8) dell'ordine del giorno. La delibera veniva assunta con il suo voto contrario, rappresentato per delega, e con l'unico voto favorevole della sig.ra alla luce di una maggioranza erroneamente Parte_2 determinata sulla base esclusiva dei millesimi detenuti dai singoli proprietari .
pagina 1 di 2 L'odierno attore, contestava l'approvazione della delibera di cui al punto 8) dell'ordine del giorno perché evidentemente assunta in violazione dell'art. 1136 c.c., che impedisce il ricorso al criterio della maggioranza nel cd. condominio minimo, come nel caso di specie, essendo prevista la sola deliberazione all'unanimità o al più il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 cc.”
2. Si è costituito il assumendo che l'attore ha Controparte_1 impugnato tale delibera senza indicare alcuna soluzione alternativa. Inoltre successivamente alla delibera oggetto del presente giudizio si sono tenute ulteriori assemblee, in particolare l'ultima in ordine temporale che è stata assunta con decisione unanime e che ha di fatto confermato l'incarico all'amministratore pro tempore, Avv. , Nell'assemblea CP_2 del 22/11/2022, infatti, è stato espressamente e all'unanimità conferito l'incarico all'amministratore di stipulare il contratto di appalto con la A tal Controparte_3 riguardo, l'odierno attore ha implicitamente mostrato il suo assenso, la sua acquiescenza e manifestato il venir meno dell'interesse a impugnare la delibera del 26/5/2022.
3. Deve ritenersi cessata la materia del contendere tenuto conto che l'interesse ad impugnare una delibera assembleare comporta che ancora al momento della decisione la stessa delibera possa dispiegare qualche effetto nella organizzazione del condominio o della comunione. Nella specie l'avere l'attore riconosciuto la qualità di amministratore nella successiva assemblea del 22.11.2022 all'Avv. , dimostra il venir meno CP_2 dell'interesse ad impugnare la precedente deliberazione oggetto del presente giudizio. Tenuto conto, comunque, dei dubbi interpretativi cui può dar luogo la fattispecie concreta ovvero se alla delibera impugnata dovesse effettivamente applicarsi la disciplina del c.d. condominio minimo ovvero quella della comunione e, tenuto, altresì conto che l'impugnante ha , impugnato esclusivamente il punto 8 dell'ordine del giorno e non anche i primi 7 punti che erano di evidente urgente trattazione, secondo i principi della c.d. soccombenza virtuale, sussistono serie ragioni alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018 per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti con compensazione integrale delle spese di lite;
Così deciso in Roma il 28 luglio 2025 Il Giudice
NA EN
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