Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2026, n. 9681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9681 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
AULA 'B'
Numero registro generale 25765/2024 Numero sezionale 1445/2026 Numero di raccolta generale 9681/2026 Data pubblicazione 15/04/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DR NZ
- Presidente -
Dott. GUGLIELMO CINQUE
- Consigliere-
Dott. DARIO CONTE
- Consigliere-
Dott. ILEANA FEDELE
- Consigliere -
-Rel. Consigliere -
Oggetto
SANZIONI
DISCIPLINARI RAPPORTO PRIVATO
R.G.N. 25765/2024
Cron. Rep.
Ud. 18/03/2026
PU
- E' STATO
DISPOSTO D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI
Dott. NI DE NI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 25765-2024 proposto da:
DIFFUSIONE
OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI:
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO RI EL GEMELLI IRCCS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO;
2026
- ricorrente -
1445
RI EL, rappresentato
contro
e
difeso dall'avvocato
AN IC;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2965/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/09/2024 R.G.N. 754/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026 dal Consigliere Dott. NI DE NI;
Firmato Da: DR NZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014 Firmato Da: NI DE NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 77bbd31641591226
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dotti raccolta generale 9681/2026 Data pubblicazione 15/04/2026 MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ALESSANDRO RAFFO per delega verbale avvocato MARCO MARAZZA;
udito l'avvocato AN IC.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 20 settembre 2024, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli nei confronti di IE OR, dipendente della Fondazione con mansioni di infermiere, avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione conservativa della sospensione per 5 giorni dal lavoro e dalla retribuzione irrogata al OR per violazione dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari di cui al d.l. n. 44/2021, avendo egli, rimasto inosservante al predetto obbligo, secondo quanto attestato dall'Ordine per le Professioni Infermieristiche di Roma in data 17.2.2022 e comunicato alla Fondazione il successivo 22.2.2022, prestato regolarmente servizio nei mesi di maggio e giugno del 2021 e per non aver inoltrato, come prescritto dalla Fondazione al personale non ancora vaccinato, la relativa comunicazione alla Sorveglianza Sanitaria. La decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto, posto che in base alla formulazione dell'art. 4, d.l. n. 44/2021 vigente ratione temporis la verifica dello stato vaccinale doveva avvenire a cura delle ASL quali unici enti pubblici abilitati ad agire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il difetto, nella specie accertato, di tale comunicazione da parte della ASL ostava a che la Fondazione procedesse all'accertamento dell'effettiva sottoposizione a vaccinazione del dipendente e all'irrogazione
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della sanzione disciplinare, trattandosi per di più di normativa raccolta generale 9681/2026 Data pubblicazione 15/04/2026 speciale destinata a prevalere sulla regola generale di cui all'art. 2087 c.c.. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Fondazione Agostino Gemelli,
Policlinico
Universitario
affidando
l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, IE OR. Le parti hanno poi depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la Fondazione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.l. n. 44/2021 e d.l. n. 172/2021, conv. in I. n. 3/2022, imputa alla Corte territoriale il travisamento dell'addebito contestato dato, non dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, ma dall'aver prestato servizio senza essersi vaccinato essendo già all'epoca lo stato vaccinale indicato dalla legge quale presupposto per il legittimo espletamento delle mansioni di operatore sanitario, la cui violazione comportava comunque, a prescindere dalle modalità di comunicazione della mancata vaccinazione, l'inadempimento di obblighi rilevanti sul piano disciplinare in base al disposto dell'art.
4-ter, comma 5, d.l. n. 44/2021, modalità, peraltro, da ritenersi osservate dalla Fondazione ricorrente, posto che l'iniziativa disciplinare è stata assunta a seguito della segnalazione da parte dell'Ordine per le Professioni Infermieristiche di Roma del 17.2.2022, abilitata all'epoca, stante la novella di cui al d.l. n. 172/2021 che a ciò autorizzava, ad accertare e comunicare alle strutture datrici l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente.
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Con il secondo motivo, denunciando la violazione ufalsteraccolta generale 9681/2026 Data pubblicazione 15/04/2026 applicazione degli artt. 2087 c.c., 20, 25, 39, 41 e 42 c.p.c. d.lgs. n. 81/2008, la Fondazione ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale laddove, nel negare la rilevanza disciplinare che lo stesso d.l. n. 44/2021, all'art. 4 ter. Comma 5, annette allo svolgimento di attività lavorativa da parte degli operatori sanitari in assenza della vaccinazione, disconosce la riconducibilità della fattispecie, integrata altresì dalla violazione dell'obbligo introdotto dalla Fondazione di comunicazione dello stato vaccinale alla Sorveglianza Sanitaria, all'ambito di operatività dell'obbligo di garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e della disciplina di cui al d.lgs. n., 81/2008. Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente si rivelano meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte con la pronunzia n. 26918/2024 resa in causa sostanzialmente sovrapponibile alla cui motivazione ci si richiama espressamente, per essere le doglianze della Fondazione, odierna ricorrente, colte a contestare l'assunto della Corte territoriale per cui la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del lavoratore non poteva essere disposta al di fuori di un accertamento della violazione dell'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione effettuato senza il rispetto delle procedure previste dalla norma evocata, sostenendosi, in sostanza, la natura costitutiva dell'atto di accertamento da parte della ASL e giungendosi altresì a negare che il provvedimento sanzionatorio possa trovare giustificazione ai sensi dell'art. 2087 c.c. o anche del d.lgs. n. 81/2008.
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Va a riguardo innanzitutto rilevato come dall'entrata in vigore raccolta generale 9681/2026 Data pubblicazione 15/04/2026 della disciplina richiamata sia sorto immediatamente l'obbligo, per determinati lavoratori individuati dalla normativa, di sottoporsi a vaccinazione per rendere la prestazione, in mancanza della quale la stessa difettava di un requisito legale essenziale per essere resa;
in modo che la complessa attività procedimentale stabilita dalla stessa disposizione aveva solo la finalità strumentale di accertare e dichiarare l'avvenuto rispetto dell'obbligo vaccinale e anche l'eventuale omissione della procedura da parte del datore di lavoro non rendeva "possibile e lecita una prestazione ormai vietata dal chiaro disposto della legge (cfr. Cass. n. 12211/2024). Quanto, poi, al rapporto tra le procedure previste dall'art. 4 d.l. n. 44/2021 e l'osservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti nell'adempimento degli obblighi derivante dal d.lgs. n. 81/2008, oltre che dall'art. 2087 c.c., è appena il caso di rammentare che la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 5/2023) ha condivisibilmente sottolineato come gli obblighi di sicurezza imposti da tali normative abbiano valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto di lavoro, con la conseguenza che la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, rendendo certamente giustificata la reazione disciplinare del datore. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa che non abbisogna di altro accertamento in fatto decisa nel merito con l'accoglimento della domanda originaria e la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo Infine, in caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione della generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei
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terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 dNgston raccolta generale 9681/2026 Data pubblicazione 15/04/2026 196/2003
P.Q.M.
La Corte accoglie, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la legittimità della sanzione irrogata dalla Fondazione ricorrente all'odierno controricorrente in data 27.5.2022. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione della generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 18 marzo 2026
Il Consigliere relatore Nicola De Marinis
La Presidente
NA ON
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Firmato Da: DR NZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4ca8090470db0014 Firmato Da: NI DE NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 77bbd3164159122b
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