Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è irrilevante la incolpevole ignoranza da parte del cittadino italiano delle norme penali dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo, quando il fatto è previsto come reato dalla legge italiana. (Nella specie, il ricorrente, richiesto in consegna dalle autorità tedesche per detenzione e spaccio di stupefacenti, dopo essersi indebitamente allontanato dal territorio dello Stato di emissione, a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, aveva dedotto di aver ignorato incolpevolmente la disposizione di legge che gli imponeva di restare a disposizione dell'autorità giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2008, n. 21751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21751 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/05/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1421
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 16570/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 22 da:
IA US nato il [...];
avverso la sentenza 18 aprile 2008 della Corte di appello di Messina che ha disposto la sua consegna all'Autorità di Deggendorf (D), in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 4 marzo 2008. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza degli indizi di colpevolezza avuto riguardo:
1. all'arresto, avvenuto in Germania 7 settembre 2006, in flagranza di reato;
2. al rinvenimento di sostanza stupefacente;
3. alla chiamata di correo di Mare LI CH;
4. ai riscontri offerti sul punto dall'agente sotto copertura "AR".
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce testualmente "l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche", rilevando la totale carenza della necessaria indicazione e motivazione degli indizi di prova a carico dell'imputato".
Il motivo è radicalmente infondato per più profili.
Innanzitutto, perché l'indicazione motivazionale esiste (punto F 1 del provvedimento impugnato) ed appare completa, e in secondo luogo perché, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, va rilevato che per consolidata giurisprudenza, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità del detto presupposto, deve limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007-5/2/2007, Ramoci, Rv. 235348 tra le tante, (Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005- 14/9/2005, Hussain, Rv, 232118118; Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005- 26/9/2005, Ilie, Rv. 232053 Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006-15/5/2006, Cusini, Rv. 233549120; Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007-28/2/2007, Piaggio).
Pertanto, non è compito dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione verificare quale sia l'attendibilità e la concreta portata probatoria della chiamata in correità posta a fondamento della domanda di consegna da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, la quale soddisfa così il suo onere motivazionale con la mera indicazione ditale fonte di prova (Sez. 6, n. 41758 del 19/12/2006 - 20/12/2006, Brugnetti, non mass. sul punto 122).
Secondo il ricorrente poi, a tale pretesa carenza sulla prospettazione degli indizi, si accompagnerebbe nel provvedimento una manifesta contraddittorietà, nel punto in cui si attribuisce al ricercato l'episodio di cessione di 40 grammi di cocaina all'agente sotto copertura, quando risulterebbe invece che la detta cessione è stata posta in essere dal correo CH: orbene l'argomentazione è errata nelle sue premesse posto che risulta agli atti che, in realtà, la cessione di CH a AR ha riguardato solo 5 grammi di cocaina, ed il fatto risulta validato dal resoconto dell'agente sotto copertura.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta poi la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8, dell'art. 27 Cost. e violazione del principio di proporzionalità della pena, osservando che la motivazione del provvedimento di custodia cautelare in carcere sarebbe stata fondata, non tanto per il "pericolo di fuga", quanto per "fuga", con ciò non valutando l'elemento soggettivo del IA il quale non era stato edotto, ne' conosceva i rischi del suo allontanamento dal territorio dello Stato straniero, essendo egli stato in allora scarcerato per decorso dei termini di legge per la custodia cautelare in carcere ed ignorava di dover rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria straniera. In ogni caso il IA aveva giustificato la sua assenza per ragioni che i giudici tedeschi hanno ritenuto insufficienti. Da ciò secondo il difensore l'incolpevole ignoranza della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato di arresto europeo e l'applicabilità dell'art. 8.
Il motivo è palesemente infondato.
La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8 stabilisce che non si fa luogo a consegna del cittadino italiano, che versa in una condizione di incolpevole ignoranza, solo quando il fatto non è preveduto come reato dalla legge italiana. Peraltro, tanto non si realizza affatto nell'odierna fattispecie che concerne condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti penalmente perseguite in entrambi gli Stati.
Con un terzo motivo il ricorso prospetta la mancata verifica dell'attendibilità del chiamante in correità, citando un unico, isolato e superato precedente (Sez. 6, n. 12453 del 3/4/2006- 7/4/2006, P.G. in proc. Nocera, Rv. 233543123), nel quale la Corte ha ritenuto che il controllo sulla gravità indiziaria comporti l'esame da parte dell'Autorità richiesta della credibilità del dichiarante, secondo i canoni del diritto interno, ovvero tenendo presente la sua personalità, il suo passato, i suoi rapporti con l'accusato, e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione, e quindi la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Ritiene il Collegio che il motivo debba essere valutato in termini di inammissibilità, non solo perché trattasi di inattuale orientamento, ma perché, in fatto, alla prospettazione di responsabilità del IA si è giunti sulla base di chiamata di correo riscontrata dalle dichiarazioni dell'agente sotto copertura. Con un quarto motivo di impugnazione si rileva l'applicabilità nella specie in via analogica della disposizione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 25, comma 3, lett. a), non essendosi il IA
allontanato nei primi 45 giorni dalla sua scarcerazione. Da ultimo si contesta la violazione del principio di proporzionalità, applicabile secondo il ricorrente nella specie ben potendo il giudice tedesco, a fronte di un misura richiesta solo per fini processuali, utilizzare strumenti altri e diversi dalla cattura dell'imputato e/o indagato, quali ad esempio la videoconferenza.
Anche tali doglianze sono manifestamente infondate: la prima, per l'assenza dei presupposti in fatto per l'applicazione della regola di analogia nella fattispecie in questione;
la seconda, perché rientra nella discrezionale insindacabilità dello Stato straniero regolare la tipologia e la qualità della risposta giudiziaria in punto di misure cauteli, salva la ricorrenza di uno dei casi che impongono il rifiuto della consegna a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art.18. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008