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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/12/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 971/2024, promossa da:
(C.F.: ), in persona della Parte_1 P.IVA_1 sua Procuratrice , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_2
Zottarelli,
- appellante - contro
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Ivan Paladini e Antonio Passaro,
- appellata - con la partecipazione al giudizio, quali litisconsorti processuali, di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Maini e Giacomo Zaccaria,
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Schininà, Angelo Frediani, Francesco Androne e Eleonora Candelli,
(C.F.: ), in persona del Prefetto Controparte_4 P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
(C.F. ), in persona del p.t, non Controparte_5 P.IVA_5 CP_6 costituito,
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_6 pro-tempore, non costituita, per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 1531/2023, pubblicata il 24.10.2023.
Conclusioni
1 Per l'appellante:
« - chiedendo la riforma della sentenza appellata, meglio specificata in epigrafe, accertate e dichiarare non estinto per intervenuta prescrizione quinquennale il credito posto in esazione dall'Ente impositore portato nell'intimazione di pagamento n. 024 2022 9002990686000, notificata il 4.10.2022, e, per l'effetto, rigettare la domanda introduttiva – titolata “atto di citazione in opposizione all'esecuzione art. 615 cpc.”
– del giudizio di primo grado, promossa dalla sig.ra , con ogni Controparte_1 conseguenziale statuizione.
2. Vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado da distrarsi in favore dell'avv. Antoniol Zottarelli che si dichiara antistatario»;
Per l'appellata:
«1) rigettare l'appello e dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e/o la nullità dell'atto di citazione in appello proposto dal concessionario per tutti i motivi esposti in narrativa nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2) per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame;
3) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione»;
Per il Controparte_2
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, dichiarato il difetto di legittimazione a contraddire del rispetto all'unico motivo Controparte_2
d'appello e dunque rispetto all'oggetto del presente giudizio d'impugnazione, comunque rigettare tutte le domande da chiunque proposte contro il CP_2
con condanna a compensi e spese di causa, oltre accessori di legge, ovvero
[...] comunque, anche in caso di rigetto dell'appello , compensare le spese nei confronti del e condannare alle spese di lite Controparte_2 Controparte_8 anche a favore di questo ; CP_2
Per il : Controparte_3
«voglia l'on.le Tribunale adito confermare la sentenza appellata, nella parte in cui non accoglie i motivi di opposizione avanzati dalla Sig.ra nei confronti CP_1 del In ogni caso, attesa l'infondatezza dei motivi di Controparte_3 opposizione avanzati in prime cure dalla opponente nei confronti del CP_3
condannare l'appellata Sig.ra alle spese e compensi del
[...] CP_1 doppio grado di giudizio»;
Per la di – UTG: CP_4 CP_4
«In riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'opposizione svolta in primo grado. Con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori come per legge. Solo in subordine, in caso di mancata riforme della sentenza, tenere indenne la dal pagamento delle spese di lite, stante la CP_4 piena legittimità del suo operato».
Fatto e svolgimento del processo
2 1. - Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 3.11.2022, impugnava davanti al Giudice di Pace di Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 02420229002990686, notificata il CP_4
4.10.2022, del complessivo importo di € 14.713,55, dichiarando la volontà di limitare l'opposizione al credito riferito a cartelle per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada. Venivano chiamati in giudizio, oltre all'ente esercente il servizio di riscossione cui era riferita l'intimazione stessa (Agenzia delle Entrate – Riscossione, di seguito ), anche gli CP_9 enti impositori ( Comuni di Lecce, Controparte_4 CP_2
; , quest'ultima peraltro apparentemente estranea alla CP_3 CP_7 materia della violazione del C.d.S.).
2. - In primo grado l'opposizione veniva accolta con sentenza n. 1531/2023 del 24.10.2023, con annullamento dell'intimazione e condanna di alle spese, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale ex art. 28 CP_9
L. 689/1981 stante l'inapplicabilità della sospensione emergenziale prevista dalla normativa sulla pandemia “Covid”.
3. - ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo, quale unico CP_9 motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L. 689/1981 e della normativa emergenziale (artt. 67–68 D.L. 18/2020 e successive proroghe), che avrebbe determinato una sospensione del corso della prescrizione pari a 542 giorni (8.3.2020 – 31.8.2021), con conseguente non maturazione del quinquennio alla data dell'intimazione del 4.10.2022.
4. - Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello insistendo sull'inapplicabilità della sospensione “Covid” alle sanzioni amministrative in riscossione e sulla maturata prescrizione.
5. - Si sono altresì costituiti gli enti impositori Controparte_2
e (litisconsorti Controparte_3 Controparte_10 processuali), riportandosi alle difese già svolte, evidenziando in particolare il difetto di legittimazione a contraddire su domande ed eccezioni riguardanti le fasi successive alla consegna del ruolo ad CP_9
Motivi della decisione
6. – Per quanto concerne le questioni oggetto di devoluzione a questo Giudice di appello, occorre premettere che l'impugnazione di si fonda CP_9 su un solo motivo (circoscritto all'incidenza della normativa emergenziale
“Covid” sul corso della prescrizione dei crediti sanzionatori nella fase di riscossione) e che nessuna delle altre parti ha proposto appello incidentale od anche solo sollecitato, in via di eventuale subordine, l'esame di questioni assorbite dalla suddetta decisione assunta in punto prescrizione.
Pertanto, il thema decidendum del presente grado rimane confinato allo scrutinio della prescrizione successiva alla formazione dei ruoli che hanno originato la riscossione esattoriale di cui trattasi, con particolare riguardo alla valutazione se trovi o meno applicazione la sospensione dei termini nel
3 periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 come previsto dalle normative sull'emergenza pandemica e che sarebbero applicabili ratione temporis.
7. – Premesso quanto sopra, si deve osservare che l'art. 68 D.L. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) – per quanto rileva ai fini di causa - ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti (e, in correlazione, delle attività di riscossione) dapprima sino al 31.05.2020 e poi, a seguito di svariate proroghe, sino al 31.08.2021, ovvero per complessivi 542 giorni (8.3.2020 – 31.8.2021).
La norma rinvia espressamente all'art. 12 D.Lgs. 159/2015, riguardante la sospensione dei “termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali”.
Si precisa inoltre che per i carichi affidati all'agente durante il periodo di sospensione e fino al 31.12.2021, lo stesso citato art. 68 D.L. 18/2020 al comma 4 bis — nella versione riscritta dall'art. 4 D.L. 41/2021 (“Sostegni”)
— ha previsto una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate, oltre a ulteriori effetti (12 mesi per il termine di cui all'art. 19, co. 2, lett. a, d.lgs 112/1999).
Detto comma ha natura speciale e si applica solo ai carichi affidati nella finestra temporale coincidente con la sospensione e fino al 31.12.2021.
8. – Tale essendo il quadro normativo di riferimento, non colgono nel segno le argomentazioni della gravata sentenza, laddove si esclude l'applicabilità della normativa emergenziale sul decorso della prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, assumendo che il quinquennio non subisce deroghe e che le proroghe/sospensioni avrebbero riguardato soltanto la notifica delle cartelle/ingiunzioni o gli atti di riscossione coattiva.
L'art. 28 L. 689/1981 si limita a definire la durata della prescrizione (cinque anni) ed a rinviare alle regole codicistiche in tema di interruzione: pertanto, appare priva di una solida base logico-giuridica l'affermazione che tale disposizione, per come formulata, esclude gli effetti sospensivi sopravvenuti previsti da fonte successiva e speciale, quale la disciplina d'emergenza.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sospensione straordinaria dell'art. 67 D.L. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per una durata pari alla sospensione, proprio in ragione dell'espresso richiamo all'art. 12, che estende la sospensione ai termini di “liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione” (cfr. Cass. n. 960/2025).
Quanto poi all'oggetto ed all'estensione della sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020, tale disposizione, nel testo vigente per il periodo di causa, ha sospeso i termini dei versamenti “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, prevedendo inoltre che “si applicano le disposizioni dell'art. 12
4 D.Lgs. 159/2015”: tale rinvio introduce testualmente nel sistema emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza “in materia di … riscossione” per un periodo corrispondente (la finestra temporale, aperta l'8.3.2020, è stata via via prorogata sino al 31.08.2021, per complessivi 542 giorni).
Infine, è evidentemente irrilevante il fatto che il termine avrebbe potuto essere interrotto con semplici atti stragiudiziali: la ratio della sospensione è, infatti, proprio quella di evitare comunicazioni o notifiche nel periodo di emergenza pandemica.
9. – Venendo infine brevemente al caso di specie, poiché l'atto interruttivo consistente nel pignoramento presso terzi è del 24.3.2017 e precede quindi l'avvio della sospensione, il quinquennio ex art. 28 L. 689/1981 — che sarebbe maturato al 24.03.2022 — deve essere incrementato dei menzionati 542 giorni: la scadenza si sposta conseguentemente a settembre 2023 circa, sicché, alla data dell'intimazione (4.10.2022) la prescrizione non era ancora maturata.
L'appellata sentenza merita quindi integrale riforma, con accoglimento dell'appello proposto.
10. – La relativa novità della questione trattata e la notevole complessità delle normative emergenziali, oltre al fatto che il citato arresto di cui alla sentenza della Cassazione n. 960/2025 è intervenuto nelle more del giudizio e non risultano editi precedenti conformi a date anteriori, giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1531/2023 del Controparte_8
Giudice di Pace di CP_4
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui trattasi;
II. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso il 24 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
5
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 971/2024, promossa da:
(C.F.: ), in persona della Parte_1 P.IVA_1 sua Procuratrice , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_2
Zottarelli,
- appellante - contro
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Ivan Paladini e Antonio Passaro,
- appellata - con la partecipazione al giudizio, quali litisconsorti processuali, di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Maini e Giacomo Zaccaria,
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Schininà, Angelo Frediani, Francesco Androne e Eleonora Candelli,
(C.F.: ), in persona del Prefetto Controparte_4 P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
(C.F. ), in persona del p.t, non Controparte_5 P.IVA_5 CP_6 costituito,
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_6 pro-tempore, non costituita, per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 1531/2023, pubblicata il 24.10.2023.
Conclusioni
1 Per l'appellante:
« - chiedendo la riforma della sentenza appellata, meglio specificata in epigrafe, accertate e dichiarare non estinto per intervenuta prescrizione quinquennale il credito posto in esazione dall'Ente impositore portato nell'intimazione di pagamento n. 024 2022 9002990686000, notificata il 4.10.2022, e, per l'effetto, rigettare la domanda introduttiva – titolata “atto di citazione in opposizione all'esecuzione art. 615 cpc.”
– del giudizio di primo grado, promossa dalla sig.ra , con ogni Controparte_1 conseguenziale statuizione.
2. Vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado da distrarsi in favore dell'avv. Antoniol Zottarelli che si dichiara antistatario»;
Per l'appellata:
«1) rigettare l'appello e dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e/o la nullità dell'atto di citazione in appello proposto dal concessionario per tutti i motivi esposti in narrativa nella presente comparsa di costituzione e risposta;
2) per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame;
3) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione»;
Per il Controparte_2
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa deduzione ed eccezione e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, dichiarato il difetto di legittimazione a contraddire del rispetto all'unico motivo Controparte_2
d'appello e dunque rispetto all'oggetto del presente giudizio d'impugnazione, comunque rigettare tutte le domande da chiunque proposte contro il CP_2
con condanna a compensi e spese di causa, oltre accessori di legge, ovvero
[...] comunque, anche in caso di rigetto dell'appello , compensare le spese nei confronti del e condannare alle spese di lite Controparte_2 Controparte_8 anche a favore di questo ; CP_2
Per il : Controparte_3
«voglia l'on.le Tribunale adito confermare la sentenza appellata, nella parte in cui non accoglie i motivi di opposizione avanzati dalla Sig.ra nei confronti CP_1 del In ogni caso, attesa l'infondatezza dei motivi di Controparte_3 opposizione avanzati in prime cure dalla opponente nei confronti del CP_3
condannare l'appellata Sig.ra alle spese e compensi del
[...] CP_1 doppio grado di giudizio»;
Per la di – UTG: CP_4 CP_4
«In riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'opposizione svolta in primo grado. Con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori come per legge. Solo in subordine, in caso di mancata riforme della sentenza, tenere indenne la dal pagamento delle spese di lite, stante la CP_4 piena legittimità del suo operato».
Fatto e svolgimento del processo
2 1. - Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 3.11.2022, impugnava davanti al Giudice di Pace di Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 02420229002990686, notificata il CP_4
4.10.2022, del complessivo importo di € 14.713,55, dichiarando la volontà di limitare l'opposizione al credito riferito a cartelle per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada. Venivano chiamati in giudizio, oltre all'ente esercente il servizio di riscossione cui era riferita l'intimazione stessa (Agenzia delle Entrate – Riscossione, di seguito ), anche gli CP_9 enti impositori ( Comuni di Lecce, Controparte_4 CP_2
; , quest'ultima peraltro apparentemente estranea alla CP_3 CP_7 materia della violazione del C.d.S.).
2. - In primo grado l'opposizione veniva accolta con sentenza n. 1531/2023 del 24.10.2023, con annullamento dell'intimazione e condanna di alle spese, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale ex art. 28 CP_9
L. 689/1981 stante l'inapplicabilità della sospensione emergenziale prevista dalla normativa sulla pandemia “Covid”.
3. - ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo, quale unico CP_9 motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L. 689/1981 e della normativa emergenziale (artt. 67–68 D.L. 18/2020 e successive proroghe), che avrebbe determinato una sospensione del corso della prescrizione pari a 542 giorni (8.3.2020 – 31.8.2021), con conseguente non maturazione del quinquennio alla data dell'intimazione del 4.10.2022.
4. - Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello insistendo sull'inapplicabilità della sospensione “Covid” alle sanzioni amministrative in riscossione e sulla maturata prescrizione.
5. - Si sono altresì costituiti gli enti impositori Controparte_2
e (litisconsorti Controparte_3 Controparte_10 processuali), riportandosi alle difese già svolte, evidenziando in particolare il difetto di legittimazione a contraddire su domande ed eccezioni riguardanti le fasi successive alla consegna del ruolo ad CP_9
Motivi della decisione
6. – Per quanto concerne le questioni oggetto di devoluzione a questo Giudice di appello, occorre premettere che l'impugnazione di si fonda CP_9 su un solo motivo (circoscritto all'incidenza della normativa emergenziale
“Covid” sul corso della prescrizione dei crediti sanzionatori nella fase di riscossione) e che nessuna delle altre parti ha proposto appello incidentale od anche solo sollecitato, in via di eventuale subordine, l'esame di questioni assorbite dalla suddetta decisione assunta in punto prescrizione.
Pertanto, il thema decidendum del presente grado rimane confinato allo scrutinio della prescrizione successiva alla formazione dei ruoli che hanno originato la riscossione esattoriale di cui trattasi, con particolare riguardo alla valutazione se trovi o meno applicazione la sospensione dei termini nel
3 periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 come previsto dalle normative sull'emergenza pandemica e che sarebbero applicabili ratione temporis.
7. – Premesso quanto sopra, si deve osservare che l'art. 68 D.L. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) – per quanto rileva ai fini di causa - ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti (e, in correlazione, delle attività di riscossione) dapprima sino al 31.05.2020 e poi, a seguito di svariate proroghe, sino al 31.08.2021, ovvero per complessivi 542 giorni (8.3.2020 – 31.8.2021).
La norma rinvia espressamente all'art. 12 D.Lgs. 159/2015, riguardante la sospensione dei “termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali”.
Si precisa inoltre che per i carichi affidati all'agente durante il periodo di sospensione e fino al 31.12.2021, lo stesso citato art. 68 D.L. 18/2020 al comma 4 bis — nella versione riscritta dall'art. 4 D.L. 41/2021 (“Sostegni”)
— ha previsto una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate, oltre a ulteriori effetti (12 mesi per il termine di cui all'art. 19, co. 2, lett. a, d.lgs 112/1999).
Detto comma ha natura speciale e si applica solo ai carichi affidati nella finestra temporale coincidente con la sospensione e fino al 31.12.2021.
8. – Tale essendo il quadro normativo di riferimento, non colgono nel segno le argomentazioni della gravata sentenza, laddove si esclude l'applicabilità della normativa emergenziale sul decorso della prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, assumendo che il quinquennio non subisce deroghe e che le proroghe/sospensioni avrebbero riguardato soltanto la notifica delle cartelle/ingiunzioni o gli atti di riscossione coattiva.
L'art. 28 L. 689/1981 si limita a definire la durata della prescrizione (cinque anni) ed a rinviare alle regole codicistiche in tema di interruzione: pertanto, appare priva di una solida base logico-giuridica l'affermazione che tale disposizione, per come formulata, esclude gli effetti sospensivi sopravvenuti previsti da fonte successiva e speciale, quale la disciplina d'emergenza.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sospensione straordinaria dell'art. 67 D.L. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per una durata pari alla sospensione, proprio in ragione dell'espresso richiamo all'art. 12, che estende la sospensione ai termini di “liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione” (cfr. Cass. n. 960/2025).
Quanto poi all'oggetto ed all'estensione della sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020, tale disposizione, nel testo vigente per il periodo di causa, ha sospeso i termini dei versamenti “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, prevedendo inoltre che “si applicano le disposizioni dell'art. 12
4 D.Lgs. 159/2015”: tale rinvio introduce testualmente nel sistema emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza “in materia di … riscossione” per un periodo corrispondente (la finestra temporale, aperta l'8.3.2020, è stata via via prorogata sino al 31.08.2021, per complessivi 542 giorni).
Infine, è evidentemente irrilevante il fatto che il termine avrebbe potuto essere interrotto con semplici atti stragiudiziali: la ratio della sospensione è, infatti, proprio quella di evitare comunicazioni o notifiche nel periodo di emergenza pandemica.
9. – Venendo infine brevemente al caso di specie, poiché l'atto interruttivo consistente nel pignoramento presso terzi è del 24.3.2017 e precede quindi l'avvio della sospensione, il quinquennio ex art. 28 L. 689/1981 — che sarebbe maturato al 24.03.2022 — deve essere incrementato dei menzionati 542 giorni: la scadenza si sposta conseguentemente a settembre 2023 circa, sicché, alla data dell'intimazione (4.10.2022) la prescrizione non era ancora maturata.
L'appellata sentenza merita quindi integrale riforma, con accoglimento dell'appello proposto.
10. – La relativa novità della questione trattata e la notevole complessità delle normative emergenziali, oltre al fatto che il citato arresto di cui alla sentenza della Cassazione n. 960/2025 è intervenuto nelle more del giudizio e non risultano editi precedenti conformi a date anteriori, giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1531/2023 del Controparte_8
Giudice di Pace di CP_4
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui trattasi;
II. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso il 24 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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