Trib. Brindisi, sentenza 24/12/2025, n. 1707
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione normativa emergenziale

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa emergenziale, in particolare l'art. 68 D.L. 18/2020, abbia comportato una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per 542 giorni (8.3.2020 – 31.8.2021). Pertanto, la prescrizione quinquennale, che sarebbe maturata il 24.03.2022, è stata posticipata a settembre 2023 circa, rendendo non ancora maturata alla data dell'intimazione (4.10.2022). La sentenza di primo grado, che aveva escluso tale applicabilità, è stata riformata.

  • Rigettato
    Inammissibilità, infondatezza e/o nullità dell'atto di appello

    Il Tribunale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e rigettando l'opposizione. Di conseguenza, le difese dell'appellata sono state respinte.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione a contraddire

    Il Tribunale, accogliendo l'appello principale, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato l'opposizione. Le questioni relative alla legittimazione a contraddire degli enti impositori sono state superate dalla decisione sul merito della prescrizione.

  • Rigettato
    Infondatezza dei motivi di opposizione

    Il Tribunale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Pertanto, la richiesta di conferma della sentenza è stata rigettata.

  • Rigettato
    Operato legittimo della Prefettura

    Il Tribunale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Di conseguenza, le difese della Prefettura sono state respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brindisi, sentenza 24/12/2025, n. 1707
    Giurisdizione : Trib. Brindisi
    Numero : 1707
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

    Testo completo