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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10320 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 25652/2019 r. g. a. c
TRIBUNALE DI NAPOLI 12 SEZIONE CIVILE
Il giorno 10 novembre 2025, alle ore 11,00 nella dodicesima Sezione Civile del
Tribunale di Napoli, all'udienza tenuta dal GOP, dott. OL MA, in sostitu- zione della Dr.ssa Diana Rotondaro, nella la causa iscritta al n. 25652 dell'anno
2019
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA
- dato atto della trattazione dell'udienza fissata per il 10/11/2025 mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c. p. c., come introdotto con
D.LGS. N. 149/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- dato atto della comparizione delle parti mediante le note scritte depositate in sostituzione della suddetta udienza nel termine concesso dal Giudice con l'ordinanza del 21/10/2025;
1
- lette le menzionate note con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e richiesto la decisione della causa;
Il Giudice
Alle ore 17.30 decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c. p. c., come da senten- za che segue, da ritenersi parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Dr. OL MA
N. 25652/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Pao- lo MA in funzione di giudice monocratico, alla pubblica udienza del
13 ottobre 2025, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art.281 sexies c. p. c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione della causa civile iscritta al n. 25652/2019 del
2
Ruolo Generale Affari civili, ai sensi dell'art. 281sexies c.p. c. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - compensi professionali
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Geom. (P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1
dall'avvocato Raffaele Boccia ed elettivamente domiciliata in San Giusep- pe Vesuviano alla via Diaz n. 125
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. arch. (P.IVA ), rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2
dall'avvocato Massimo Collà Ruvolo presso il quale elettivamente domici- lia in Napoli al Centro Direzionale Isola G/1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la espone- Controparte_2
va che con la sottoscrizione dell'incarico del 07.01.2016 era stata incaricata dalla di porre in essere attività professionale consi- Parte_1
stente nella redazione dell'offerta tecnica e della progettazione esecutiva relativi alla gara di appalto dei lavori di restauro da eseguire nell'edificio ex sede del Palazzo di Giustizia di Pesaro, concordando un importo di €
2.500,00 quale compenso spettante ad essa ed, in caso di aggiudica- CP_1
zione della gara di appalto, il pagamento del 2% dell'importo lordo dei la- vori a base di gara dal quale doveva essere decurtato l'importo di euro
2.500,00 a titolo di rimborso già pagato in sede di offerta.
La premesso di aver correttamente espletato Controparte_2
l'incarico affidatole e di essere creditrice nei confronti della CP_4
[...
[...] [...]
del complessivo importo di € 34.744,10, chiedeva che fosse in-
[...]
giunto alla il pagamento della già menzionata Parte_1
somma, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 a decorrere dalla data di aggiudicazione dei lavori sino al saldo effettivo, in favore della ri- corrente.
Con il decreto ingiuntivo n. 4843/2019 del 24.06.2019 il Tribunale di Na- poli ingiungeva alla di pagare alla parte ricorrente, Parte_1
per le causali di cui al ricorso, la somma anzidetta, oltre interessi dalla sca- denza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il predetto D.I. la che contestava la pretesa avversa deducendo che, in Parte_1
considerazione della risoluzione del contratto di appalto avvenuta in data
13.05.2019, i lavori effettivamente da essa realizzati (impianti meccanici e idraulici) risultavano ammontanti ad euro 26.716,11 + iva, e pertanto, risul- tando il contratto di prestazione d'opera stipulato tra e Parte_1
collegato a quello di appalto da un nesso di interdipen- Controparte_1
denza, la risoluzione dell'appalto si ripercuoteva sulla validità dell'altro che risultava ormai sprovvisto di causa. Deduceva, quindi, che il corrispet- tivo concordato tra essa e Parte_1 Controparte_2
determinato nel 2% dell'importo lordo dei lavori a base di gara, per
[...]
effetto della intervenuta risoluzione del contratto di appalto, doveva essere necessariamente ricondotto ad equità dovendosi riferire al valore delle ope- re ultimate e contabilizzate al momento della risoluzione.
Deduceva, in ogni caso, un inadempimento contrattuale da parte della lamentando che la prestazione non fosse Controparte_2
stata correttamente eseguita sussistendo degli errori nella progettazione del- le migliorie proposte in sede di gara, di tal chè l'ammontare del corrispetti- vo doveva quanto meno essere rapportato al valore effettivo delle opere
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realizzate. Chiedeva pertanto la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spe- se e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva la contestando l'opposizione Controparte_2
proposta di cui chiedeva il rigetto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decre- to ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c.p.c., ammessi ed espletati l'interrogatorio formale dell'opponente e le prove testimoniali delle parti, all'udienza del 13.10.2025 all'esito delle pre- cisate conclusioni, il G.U. invitava le parti alla discussione orale indi man- dava in decisione la causa ex art. 281 sexies c. p. c.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Ed invero, giova evidenziare che la ha de- Controparte_2
dotto di aver sottoscritto con la un incarico datato Parte_1
07.01.2016 avente ad oggetto la redazione dell'offerta tecnica e della pro- gettazione esecutiva relativi alla gara di appalto dei lavori di restauro da eseguire nell'edificio ex sede del Palazzo di Giustizia di Pesaro e di aver ri- chiesto il pagamento di quanto pattuito pari ad euro 34.744,10 non corri- sposti, nonostante l'esecuzione delle menzionate prestazioni ed oggetto del d. i. quivi opposto.
La dal canto suo, a fronte della già menzionata Parte_1
domanda monitoria della ha argomentato Controparte_2
di essersi aggiudicata unitamente alla (entrambe costituite come CP_5
R.T.I.) la gara di appalto indetta dal per la realizzazione CP_6 Parte_3
dei lavori di restauro presso la ex sede del palazzo di Giustizia di Pesaro giusta contratto di appalto rep.n.33799 del 13/09/2018 per l'importo totale di € 1.337.048. Argomentava, ancora, che con determinazione del
13/05/2019 l'Ente Appaltante comunicava la risoluzione del contratto di appalto n.33799 del 13/09/2018, indicando tra le cause “il perdurare della grave irregolarità, sia sotto il profilo tecnico che contrattuale, determinata
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dall'inadempimento del contratto di avvalimento che ha costretto il RUP a disporre la sospensione parziale dei lavori dal 27/02/2019 in attesa di po- ter far eseguire le lavorazioni impiantistiche da parte di personale qualifi- cato”, e che, pertanto al momento della risoluzione del contratto de quo, il valore complessivo delle opere eseguite ammontava a circa 150.000,00 eu- ro, specificando che dei lavori effettivamente realizzati, quelli riferibili alle lavorazioni eseguite dalla (impianti meccanici e idrauli- Parte_1
ci, categorie OS28 e OS30) risultavano essere stati quantificati in €
26.716,11 + iva..
Deduceva, altresì, che il contratto di appalto risultava essere collegato a quello di prestazione d'opera stipulato tra e Parte_1 Parte_4
di tal ché la risoluzione del primo doveva necessariamente ripercuo-
[...]
tersi sul secondo con la conseguenza che il corrispettivo concordato tra e , determinato nel 2% dell'importo lordo dei Parte_1 CP_1
lavori a base di gara, per effetto della intervenuta risoluzione del contratto di appalto, doveva essere calcolato con riferimento al valore delle opere ul- timate e contabilizzate, in particolare l'importo del 2% previsto in contratto doveva essere commisurato ai lavori appaltati ed effettivamente eseguiti dalla fino alla risoluzione (pari ad euro 26.716,11), Parte_1
entro i limiti della quota di partecipazione della Parte_1
all'A.T.I. nella misura del 45,71%.
Lamentava, in ogni caso, un inadempimento della in ri- Controparte_2
ferimento al non corretto espletamento dell'incarico affidatole.
Orbene, osserva preliminarmente il Tribunale che, come è noto, nel giudi- zio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posi- zione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanzia- le, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale cia- scuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per
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aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiunti- vo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che, come è noto, il professionista che richiede il pagamento del suo compenso per l'attività professionale svolta ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del cliente, l'espletamento dell'incarico e l'eventuale compenso pattuito ex art. 2233 c.c.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opposta, a sostegno del proprio as- sunto, ha depositato l'incarico datato 07.01.2016, sottoscritto dalle odierne parti in causa, con cui la società opponente ha conferito all'opposta l'incarico per cui è causa, pattuendosi tra le parti un compenso di euro
2.500,00 da versare in sede di offerta oltre, in caso di aggiudicazione della gara di appalto, il pagamento del 2% dell'importo lordo dei lavori a base di gara dal quale doveva essere decurtato l'importo di euro 2.500,00 a titolo di rimborso già pagato in sede di offerta (cfr. in produzione monitoria).
Orbene, l'opponente non ha contestato di aver ricevuto le prestazioni per cui è causa (circostanza che pertanto può ritenersi incontestata tra le parti), essendosi limitata a dedurre che il contratto tra la e Parte_1
la Saab Architettra Soc. Coop. essendo collegato a quello di appalto inter- corrente tra l'R.T.I. (Co. Ge. Sap. ed Controparte_7
il , con la risoluzione di quest'ultimo anche il primo sa- Controparte_8
rebbe rimasto sprovvisto di causa.
Ebbene codesto Giudicante ritiene di non condividere tale contestazione. E infatti, nel contratto del 07.01.2016 le parti hanno convenuto quale com- penso per le opere di progettazione il pagamento della somma di euro
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2.500,00 da corrispondere in sede di offerta specificando che in caso di ag- giudicazione dell'appalto sarebbe stato corrisposto ai progettisti un ulterio- re compenso, pari al 2,00% dell'importo lordo dei lavori a base di gara pari ad € 34.744,11 oltre Iva e Inarcassa.
La postergazione del pagamento al momento dell'aggiudicazione dell'appalto altro non è che una condizione apposta alla clausola contrat- tuale in virtù della quale all'avverarsi di tale condizione, il pagamento sa- rebbe diventato esigibile. In virtù di tale clausola contrattuale il pagamento del 2% si sarebbe verificato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.
A tal proposito l'art. 1353 c.c. stabilisce che “le parti possono subordinare
l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avveni- mento futuro e incerto”. Nel caso che quivi ci occupa, le parti hanno previ- sto l'aggiudicazione dell'appalto (avvenuta in data 27.12.2016) come con- ditio iuris per il pagamento del saldo dei compensi dei progettisti.
L'avveramento della conditio iuris, consistente nell'aggiudicazione dell'appalto, ha fatto sì che il pagamento divenisse esigibile, essendo estra- nee ai progettisti le vicende del contratto di appalto successive relative alla revoca dello stesso.
Da quanto detto, pertanto, si evince che le prestazioni di progettazione sono state svolte dalla la quale, di conseguenza, Controparte_2
ha maturato il diritto al pagamento di quanto pattuito dalle parti con la sot- toscrizione dell'incarico.
Passando ora ad analizzare l'ulteriore eccezione della Parte_1
relativa ai vizi relativi alla redazione del progetto esecutivo delle mi-
[...]
gliorie impiantistiche realizzato dalla anche Controparte_2
questa va disattesa perché sfornita di prova.
Ed infatti l'opponente non ha provato né offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., detto assunto, contestato dalla controparte.
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Dalla documentazione prodotta in atti di causa si evince che la risoluzione del contratto di appalto intervenuta in data 13.05.2019 è dipesa unicamente da responsabilità dell' R.T.I. ( Controparte_9 Parte_1
.
[...]
E infatti con determinazione n. 1315 del 13.05.2019 il Comune di Pesaro disponeva espressamente “…Per quanto tutto sopra esposto e considerato, preso atto da parte del RTI: - della grave irregolarità, sia sotto il profilo tecnico che contrattuale;
- dell'inadeguata gestione del cantiere, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo;
- della infondatezza delle dichiara- zioni dell'appaltatore in ordine all'impossibilità di riprendere i lavori im- piantistici per la mancata approvazione, da parte della DL delle schede tecniche dei materiali relativi alla parte di opere impiantistiche;
- della grave inosservanza di regolamenti e normative in materia di Contratti di lavori pubblici;
- del perdurare degli inadempimenti ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Visto l'art. 136, comma 6 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., che consente alla stazione appaltante, qualora permanga
l'inadempimento contrattuale ed il grave ritardo, di deliberare, su proposta del responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto;
… DE-
TERMINA 1. di risolvere, per tutte le ragioni esplicitate in premessa che qui si richiamano integralmente, il contratto d'appalto Rep. n. 33799 stipu- lato in data 13/09/2018” (cfr. in produzione parte opponente).
Vieppiù che anche dall'attività istruttoria espletata in corso di causa risulta provato il corretto svolgimento delle prestazioni da parte della società op- posta.
Deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a
Sezioni Unite 30 ottobre secondo cui "il creditore e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte nego-
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ziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), men- tre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'at- tore-opponente a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001,
n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cas- saz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007,
n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno,
27 marzo 2015, n. 1439).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato vizi della progettazione posta in essere dalla purtuttavia i suoi assunti non Controparte_2
risultano essere stati provati, come era suo onere ex art. 2697 c.c..
che nell'incarico datato 07.01.2016 la Per_1 Controparte_10
espressamente dichiarato che con la firma degli elaborati grafici “si riterrà pienamente soddisfatta degli elaborati di gara redatti in quanto condivisi durante l'elaborazione degli stessi”. Nel sopra indicato contratto è espres- samente stabilito che: “In caso di aggiudicazione dell'Appalto i progettisti svolgeranno conformemente alle disposizioni di legge ed alle norme rego- lamentari vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici, la eventuale
Progettazione/Adeguamento Esecutivo per approvazione della Committen- te delle ottimizzazioni-migliorie proposte in sede di gara”. Ebbene la com- mittente ha provveduto alla sottoscrizione degli elaborati progettuali delle migliorie approvando di fatto il progetto tanto che il Comune di Pesaro, preso atto del progetto, invitava la a firmare il con- Parte_1
tratto per dare immediato inizio ai lavori.
Non è, pertanto, possibile concludere che l'attività realizzata dalla
[...]
fosse in qualche modo viziata non avendo Controparte_2
l'opponente fornito prova in tal senso essendo anche decaduta dalla prova testimoniale richiesta.
10
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della società opposta con attribuzio- Controparte_2
ne al procuratore avv. to Massimo Collà Ruvolo, per richiesta fattane.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto giudice monocratico, definitiva- mente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiun- tivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna la in persona del legale rappresentan- Parte_1
te p.t., al pagamento in favore della delle Controparte_2
spese di lite che liquida in euro 7.600,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge, con attribu- zione in favore del procuratore dell'opposta, avvocato Massimo Collà Ru- volo, per richiesta fattane.
Così deciso in Napoli,10/11/2025
Il Giudice
Dr. OL MA
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TRIBUNALE DI NAPOLI 12 SEZIONE CIVILE
Il giorno 10 novembre 2025, alle ore 11,00 nella dodicesima Sezione Civile del
Tribunale di Napoli, all'udienza tenuta dal GOP, dott. OL MA, in sostitu- zione della Dr.ssa Diana Rotondaro, nella la causa iscritta al n. 25652 dell'anno
2019
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA
- dato atto della trattazione dell'udienza fissata per il 10/11/2025 mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c. p. c., come introdotto con
D.LGS. N. 149/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- dato atto della comparizione delle parti mediante le note scritte depositate in sostituzione della suddetta udienza nel termine concesso dal Giudice con l'ordinanza del 21/10/2025;
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- lette le menzionate note con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e richiesto la decisione della causa;
Il Giudice
Alle ore 17.30 decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c. p. c., come da senten- za che segue, da ritenersi parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Dr. OL MA
N. 25652/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Pao- lo MA in funzione di giudice monocratico, alla pubblica udienza del
13 ottobre 2025, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art.281 sexies c. p. c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione della causa civile iscritta al n. 25652/2019 del
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Ruolo Generale Affari civili, ai sensi dell'art. 281sexies c.p. c. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - compensi professionali
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Geom. (P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1
dall'avvocato Raffaele Boccia ed elettivamente domiciliata in San Giusep- pe Vesuviano alla via Diaz n. 125
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. arch. (P.IVA ), rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2
dall'avvocato Massimo Collà Ruvolo presso il quale elettivamente domici- lia in Napoli al Centro Direzionale Isola G/1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la espone- Controparte_2
va che con la sottoscrizione dell'incarico del 07.01.2016 era stata incaricata dalla di porre in essere attività professionale consi- Parte_1
stente nella redazione dell'offerta tecnica e della progettazione esecutiva relativi alla gara di appalto dei lavori di restauro da eseguire nell'edificio ex sede del Palazzo di Giustizia di Pesaro, concordando un importo di €
2.500,00 quale compenso spettante ad essa ed, in caso di aggiudica- CP_1
zione della gara di appalto, il pagamento del 2% dell'importo lordo dei la- vori a base di gara dal quale doveva essere decurtato l'importo di euro
2.500,00 a titolo di rimborso già pagato in sede di offerta.
La premesso di aver correttamente espletato Controparte_2
l'incarico affidatole e di essere creditrice nei confronti della CP_4
[...
[...] [...]
del complessivo importo di € 34.744,10, chiedeva che fosse in-
[...]
giunto alla il pagamento della già menzionata Parte_1
somma, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 a decorrere dalla data di aggiudicazione dei lavori sino al saldo effettivo, in favore della ri- corrente.
Con il decreto ingiuntivo n. 4843/2019 del 24.06.2019 il Tribunale di Na- poli ingiungeva alla di pagare alla parte ricorrente, Parte_1
per le causali di cui al ricorso, la somma anzidetta, oltre interessi dalla sca- denza delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il predetto D.I. la che contestava la pretesa avversa deducendo che, in Parte_1
considerazione della risoluzione del contratto di appalto avvenuta in data
13.05.2019, i lavori effettivamente da essa realizzati (impianti meccanici e idraulici) risultavano ammontanti ad euro 26.716,11 + iva, e pertanto, risul- tando il contratto di prestazione d'opera stipulato tra e Parte_1
collegato a quello di appalto da un nesso di interdipen- Controparte_1
denza, la risoluzione dell'appalto si ripercuoteva sulla validità dell'altro che risultava ormai sprovvisto di causa. Deduceva, quindi, che il corrispet- tivo concordato tra essa e Parte_1 Controparte_2
determinato nel 2% dell'importo lordo dei lavori a base di gara, per
[...]
effetto della intervenuta risoluzione del contratto di appalto, doveva essere necessariamente ricondotto ad equità dovendosi riferire al valore delle ope- re ultimate e contabilizzate al momento della risoluzione.
Deduceva, in ogni caso, un inadempimento contrattuale da parte della lamentando che la prestazione non fosse Controparte_2
stata correttamente eseguita sussistendo degli errori nella progettazione del- le migliorie proposte in sede di gara, di tal chè l'ammontare del corrispetti- vo doveva quanto meno essere rapportato al valore effettivo delle opere
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realizzate. Chiedeva pertanto la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spe- se e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva la contestando l'opposizione Controparte_2
proposta di cui chiedeva il rigetto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decre- to ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c.p.c., ammessi ed espletati l'interrogatorio formale dell'opponente e le prove testimoniali delle parti, all'udienza del 13.10.2025 all'esito delle pre- cisate conclusioni, il G.U. invitava le parti alla discussione orale indi man- dava in decisione la causa ex art. 281 sexies c. p. c.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Ed invero, giova evidenziare che la ha de- Controparte_2
dotto di aver sottoscritto con la un incarico datato Parte_1
07.01.2016 avente ad oggetto la redazione dell'offerta tecnica e della pro- gettazione esecutiva relativi alla gara di appalto dei lavori di restauro da eseguire nell'edificio ex sede del Palazzo di Giustizia di Pesaro e di aver ri- chiesto il pagamento di quanto pattuito pari ad euro 34.744,10 non corri- sposti, nonostante l'esecuzione delle menzionate prestazioni ed oggetto del d. i. quivi opposto.
La dal canto suo, a fronte della già menzionata Parte_1
domanda monitoria della ha argomentato Controparte_2
di essersi aggiudicata unitamente alla (entrambe costituite come CP_5
R.T.I.) la gara di appalto indetta dal per la realizzazione CP_6 Parte_3
dei lavori di restauro presso la ex sede del palazzo di Giustizia di Pesaro giusta contratto di appalto rep.n.33799 del 13/09/2018 per l'importo totale di € 1.337.048. Argomentava, ancora, che con determinazione del
13/05/2019 l'Ente Appaltante comunicava la risoluzione del contratto di appalto n.33799 del 13/09/2018, indicando tra le cause “il perdurare della grave irregolarità, sia sotto il profilo tecnico che contrattuale, determinata
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dall'inadempimento del contratto di avvalimento che ha costretto il RUP a disporre la sospensione parziale dei lavori dal 27/02/2019 in attesa di po- ter far eseguire le lavorazioni impiantistiche da parte di personale qualifi- cato”, e che, pertanto al momento della risoluzione del contratto de quo, il valore complessivo delle opere eseguite ammontava a circa 150.000,00 eu- ro, specificando che dei lavori effettivamente realizzati, quelli riferibili alle lavorazioni eseguite dalla (impianti meccanici e idrauli- Parte_1
ci, categorie OS28 e OS30) risultavano essere stati quantificati in €
26.716,11 + iva..
Deduceva, altresì, che il contratto di appalto risultava essere collegato a quello di prestazione d'opera stipulato tra e Parte_1 Parte_4
di tal ché la risoluzione del primo doveva necessariamente ripercuo-
[...]
tersi sul secondo con la conseguenza che il corrispettivo concordato tra e , determinato nel 2% dell'importo lordo dei Parte_1 CP_1
lavori a base di gara, per effetto della intervenuta risoluzione del contratto di appalto, doveva essere calcolato con riferimento al valore delle opere ul- timate e contabilizzate, in particolare l'importo del 2% previsto in contratto doveva essere commisurato ai lavori appaltati ed effettivamente eseguiti dalla fino alla risoluzione (pari ad euro 26.716,11), Parte_1
entro i limiti della quota di partecipazione della Parte_1
all'A.T.I. nella misura del 45,71%.
Lamentava, in ogni caso, un inadempimento della in ri- Controparte_2
ferimento al non corretto espletamento dell'incarico affidatole.
Orbene, osserva preliminarmente il Tribunale che, come è noto, nel giudi- zio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posi- zione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanzia- le, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale cia- scuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per
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aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiunti- vo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che, come è noto, il professionista che richiede il pagamento del suo compenso per l'attività professionale svolta ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del cliente, l'espletamento dell'incarico e l'eventuale compenso pattuito ex art. 2233 c.c.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opposta, a sostegno del proprio as- sunto, ha depositato l'incarico datato 07.01.2016, sottoscritto dalle odierne parti in causa, con cui la società opponente ha conferito all'opposta l'incarico per cui è causa, pattuendosi tra le parti un compenso di euro
2.500,00 da versare in sede di offerta oltre, in caso di aggiudicazione della gara di appalto, il pagamento del 2% dell'importo lordo dei lavori a base di gara dal quale doveva essere decurtato l'importo di euro 2.500,00 a titolo di rimborso già pagato in sede di offerta (cfr. in produzione monitoria).
Orbene, l'opponente non ha contestato di aver ricevuto le prestazioni per cui è causa (circostanza che pertanto può ritenersi incontestata tra le parti), essendosi limitata a dedurre che il contratto tra la e Parte_1
la Saab Architettra Soc. Coop. essendo collegato a quello di appalto inter- corrente tra l'R.T.I. (Co. Ge. Sap. ed Controparte_7
il , con la risoluzione di quest'ultimo anche il primo sa- Controparte_8
rebbe rimasto sprovvisto di causa.
Ebbene codesto Giudicante ritiene di non condividere tale contestazione. E infatti, nel contratto del 07.01.2016 le parti hanno convenuto quale com- penso per le opere di progettazione il pagamento della somma di euro
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2.500,00 da corrispondere in sede di offerta specificando che in caso di ag- giudicazione dell'appalto sarebbe stato corrisposto ai progettisti un ulterio- re compenso, pari al 2,00% dell'importo lordo dei lavori a base di gara pari ad € 34.744,11 oltre Iva e Inarcassa.
La postergazione del pagamento al momento dell'aggiudicazione dell'appalto altro non è che una condizione apposta alla clausola contrat- tuale in virtù della quale all'avverarsi di tale condizione, il pagamento sa- rebbe diventato esigibile. In virtù di tale clausola contrattuale il pagamento del 2% si sarebbe verificato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.
A tal proposito l'art. 1353 c.c. stabilisce che “le parti possono subordinare
l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avveni- mento futuro e incerto”. Nel caso che quivi ci occupa, le parti hanno previ- sto l'aggiudicazione dell'appalto (avvenuta in data 27.12.2016) come con- ditio iuris per il pagamento del saldo dei compensi dei progettisti.
L'avveramento della conditio iuris, consistente nell'aggiudicazione dell'appalto, ha fatto sì che il pagamento divenisse esigibile, essendo estra- nee ai progettisti le vicende del contratto di appalto successive relative alla revoca dello stesso.
Da quanto detto, pertanto, si evince che le prestazioni di progettazione sono state svolte dalla la quale, di conseguenza, Controparte_2
ha maturato il diritto al pagamento di quanto pattuito dalle parti con la sot- toscrizione dell'incarico.
Passando ora ad analizzare l'ulteriore eccezione della Parte_1
relativa ai vizi relativi alla redazione del progetto esecutivo delle mi-
[...]
gliorie impiantistiche realizzato dalla anche Controparte_2
questa va disattesa perché sfornita di prova.
Ed infatti l'opponente non ha provato né offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., detto assunto, contestato dalla controparte.
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Dalla documentazione prodotta in atti di causa si evince che la risoluzione del contratto di appalto intervenuta in data 13.05.2019 è dipesa unicamente da responsabilità dell' R.T.I. ( Controparte_9 Parte_1
.
[...]
E infatti con determinazione n. 1315 del 13.05.2019 il Comune di Pesaro disponeva espressamente “…Per quanto tutto sopra esposto e considerato, preso atto da parte del RTI: - della grave irregolarità, sia sotto il profilo tecnico che contrattuale;
- dell'inadeguata gestione del cantiere, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo;
- della infondatezza delle dichiara- zioni dell'appaltatore in ordine all'impossibilità di riprendere i lavori im- piantistici per la mancata approvazione, da parte della DL delle schede tecniche dei materiali relativi alla parte di opere impiantistiche;
- della grave inosservanza di regolamenti e normative in materia di Contratti di lavori pubblici;
- del perdurare degli inadempimenti ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Visto l'art. 136, comma 6 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., che consente alla stazione appaltante, qualora permanga
l'inadempimento contrattuale ed il grave ritardo, di deliberare, su proposta del responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto;
… DE-
TERMINA 1. di risolvere, per tutte le ragioni esplicitate in premessa che qui si richiamano integralmente, il contratto d'appalto Rep. n. 33799 stipu- lato in data 13/09/2018” (cfr. in produzione parte opponente).
Vieppiù che anche dall'attività istruttoria espletata in corso di causa risulta provato il corretto svolgimento delle prestazioni da parte della società op- posta.
Deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a
Sezioni Unite 30 ottobre secondo cui "il creditore e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte nego-
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ziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), men- tre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'at- tore-opponente a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001,
n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cas- saz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007,
n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno,
27 marzo 2015, n. 1439).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato vizi della progettazione posta in essere dalla purtuttavia i suoi assunti non Controparte_2
risultano essere stati provati, come era suo onere ex art. 2697 c.c..
che nell'incarico datato 07.01.2016 la Per_1 Controparte_10
espressamente dichiarato che con la firma degli elaborati grafici “si riterrà pienamente soddisfatta degli elaborati di gara redatti in quanto condivisi durante l'elaborazione degli stessi”. Nel sopra indicato contratto è espres- samente stabilito che: “In caso di aggiudicazione dell'Appalto i progettisti svolgeranno conformemente alle disposizioni di legge ed alle norme rego- lamentari vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici, la eventuale
Progettazione/Adeguamento Esecutivo per approvazione della Committen- te delle ottimizzazioni-migliorie proposte in sede di gara”. Ebbene la com- mittente ha provveduto alla sottoscrizione degli elaborati progettuali delle migliorie approvando di fatto il progetto tanto che il Comune di Pesaro, preso atto del progetto, invitava la a firmare il con- Parte_1
tratto per dare immediato inizio ai lavori.
Non è, pertanto, possibile concludere che l'attività realizzata dalla
[...]
fosse in qualche modo viziata non avendo Controparte_2
l'opponente fornito prova in tal senso essendo anche decaduta dalla prova testimoniale richiesta.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della società opposta con attribuzio- Controparte_2
ne al procuratore avv. to Massimo Collà Ruvolo, per richiesta fattane.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto giudice monocratico, definitiva- mente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiun- tivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna la in persona del legale rappresentan- Parte_1
te p.t., al pagamento in favore della delle Controparte_2
spese di lite che liquida in euro 7.600,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge, con attribu- zione in favore del procuratore dell'opposta, avvocato Massimo Collà Ru- volo, per richiesta fattane.
Così deciso in Napoli,10/11/2025
Il Giudice
Dr. OL MA
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