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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16841 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11023 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/06/1956), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. FUSCALDO MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 12/08/1952), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROMANO CLAUDIO e dell'avv. PIETRONIRO RAFFAELLA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
12/03/1988 contraeva in Roma matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione nascevano le figlie (1988), (1991) e Per_1 Per_2
(1996), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Per_3
intollerabile, tanto che il aveva lasciato la casa familiare, immobile CP_1
in locazione, e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale CP_2
dei coniugi con assegnazione della casa familiare alla ricorrente, obbligo del di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro CP_1
300,00 mensili nonché di provvedere al pagamento dei canoni locatizi scaduti e rimasti insoluti.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva CP_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 21/10/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta, 3
all'esito della discussione orale rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 CP_1
matrimonio dagli stessi contratto il 12/03/1988.
Relativamente alle statuizioni accessorie, mette conto evidenziare che in mancanza di figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autonomi non può farsi luogo all'assegnazione della casa familiare in favore di alcuno dei due coniugi e il godimento dell'immobile segue l'ordinario regime civilistico.
Estranea all'oggetto del presente giudizio è, inoltre, la domanda afferente il pagamento dei canoni scaduti e rimasti insoluti afferenti l'immobile Ater costituente casa familiare, domanda che deve, pertanto,
essere dichiarata inammissibile.
In ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal pensionato, alla moglie, inoccupata, premesso che all'esito della CP_1
discussione orale il resistente si è dichiarato disponibile a corrispondere alla coniuge, a tale titolo, l'importo mensile di euro 200,00, così non contestando la sussistenza del relativo diritto, il collegio reputa equo il suindicato importo di euro 200,00 mensili tenuto conto delle seguenti circostanze: la è inoccupata, vive nella casa familiare, unitamente Pt_1
alla figlia (1988) e al di lei figlio minore, immobile per il quale Per_1
corrisponde il canone mensile di euro 290,00 e dal quale il si è già CP_1
allontanato, trovando ospitalità dalle sorelle e vivendo anche in auto;
il 4
non titolare di beni immobili al pari della è percettore di CP_1 Pt_1
un trattamento pensionistico di euro 1.030,00 mensili netti su dodici mensilità, giusta Modello Persone Fisiche 2024, afferente i redditi dell'anno
2023.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11023/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 07/06/1956) e (ROMA
[...] CP_1
(RM) 12/08/1952) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
12/03/1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 469, parte I, serie 01, anno 1988, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
dispone che il marito corrisponda alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, a far data dalla domanda (15/03/2024) ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna il al versamento, in favore della dei relativi importi;
CP_1 Pt_1
dichiara inammissibile la domanda relativa al pagamento dei canoni di locazione afferenti la casa familiare scaduti e insoluti e non luogo a 5
provvedere sulla domanda di assegnazione della casa familiare;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 22/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11023 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 07/06/1956), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. FUSCALDO MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 12/08/1952), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROMANO CLAUDIO e dell'avv. PIETRONIRO RAFFAELLA
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2024 le parti discutevano oralmente il procedimento e precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
12/03/1988 contraeva in Roma matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione nascevano le figlie (1988), (1991) e Per_1 Per_2
(1996), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta Per_3
intollerabile, tanto che il aveva lasciato la casa familiare, immobile CP_1
in locazione, e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale CP_2
dei coniugi con assegnazione della casa familiare alla ricorrente, obbligo del di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro CP_1
300,00 mensili nonché di provvedere al pagamento dei canoni locatizi scaduti e rimasti insoluti.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva CP_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 21/10/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta, 3
all'esito della discussione orale rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 CP_1
matrimonio dagli stessi contratto il 12/03/1988.
Relativamente alle statuizioni accessorie, mette conto evidenziare che in mancanza di figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autonomi non può farsi luogo all'assegnazione della casa familiare in favore di alcuno dei due coniugi e il godimento dell'immobile segue l'ordinario regime civilistico.
Estranea all'oggetto del presente giudizio è, inoltre, la domanda afferente il pagamento dei canoni scaduti e rimasti insoluti afferenti l'immobile Ater costituente casa familiare, domanda che deve, pertanto,
essere dichiarata inammissibile.
In ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal pensionato, alla moglie, inoccupata, premesso che all'esito della CP_1
discussione orale il resistente si è dichiarato disponibile a corrispondere alla coniuge, a tale titolo, l'importo mensile di euro 200,00, così non contestando la sussistenza del relativo diritto, il collegio reputa equo il suindicato importo di euro 200,00 mensili tenuto conto delle seguenti circostanze: la è inoccupata, vive nella casa familiare, unitamente Pt_1
alla figlia (1988) e al di lei figlio minore, immobile per il quale Per_1
corrisponde il canone mensile di euro 290,00 e dal quale il si è già CP_1
allontanato, trovando ospitalità dalle sorelle e vivendo anche in auto;
il 4
non titolare di beni immobili al pari della è percettore di CP_1 Pt_1
un trattamento pensionistico di euro 1.030,00 mensili netti su dodici mensilità, giusta Modello Persone Fisiche 2024, afferente i redditi dell'anno
2023.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11023/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 07/06/1956) e (ROMA
[...] CP_1
(RM) 12/08/1952) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il
12/03/1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, n. 469, parte I, serie 01, anno 1988, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
dispone che il marito corrisponda alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, a far data dalla domanda (15/03/2024) ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna il al versamento, in favore della dei relativi importi;
CP_1 Pt_1
dichiara inammissibile la domanda relativa al pagamento dei canoni di locazione afferenti la casa familiare scaduti e insoluti e non luogo a 5
provvedere sulla domanda di assegnazione della casa familiare;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 22/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi