CASS
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2025, n. 35188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35188 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GI HI IM LE NU SO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 15/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
RITENUTO IN FATTOe CONSIDERATO IN DIRITTO È stato, in proposito, sostenuto che la decisione del giudice per le indagini preliminari contrasterebbe con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui non è ammessa la costituzione di parte civile nelle udienze fissate a seguito di giudizio immediato per la trattazione delle istanze di applicazione concordata della pena.
5.Il primo motivo di impugnazione è dedotto in carenza di interesse. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35188 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SO NU Data Udienza: 01/10/2025 Nel caso di specie, deve essere rimarcato che il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto esistenti motivi per compensare le spese di lite sostenute dalla parte civile costituita e che, di conseguenza, il ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’impugnata sentenza. Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.
7. La richiesta di correzione di errore materiale non è consentita stante l’inammissibilità del ricorso.
8. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Consigliere estensore NU SO 2 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
RITENUTO IN FATTOe CONSIDERATO IN DIRITTO È stato, in proposito, sostenuto che la decisione del giudice per le indagini preliminari contrasterebbe con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui non è ammessa la costituzione di parte civile nelle udienze fissate a seguito di giudizio immediato per la trattazione delle istanze di applicazione concordata della pena.
5.Il primo motivo di impugnazione è dedotto in carenza di interesse. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35188 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SO NU Data Udienza: 01/10/2025 Nel caso di specie, deve essere rimarcato che il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto esistenti motivi per compensare le spese di lite sostenute dalla parte civile costituita e che, di conseguenza, il ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’impugnata sentenza. Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.
7. La richiesta di correzione di errore materiale non è consentita stante l’inammissibilità del ricorso.
8. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Consigliere estensore NU SO 2 3