Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 20/01/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04197/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4197 del 2024, proposto da
Cooperativa Sociale Gialla, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Frateiacci, Graziano Pungì e Francesco Antonio Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, in persona dei legali rappresentanti pp.tt. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della nota ricevuta in data 16.02.2024 con cui l’Agenzia del demanio avanzava una “SECONDA RICHIESTA DI PAGAMENTO (INDENNITÀ)” per l’utilizzo senza titolo della sede di Roma, Viale dell’Arte, n. 16 (RMB1678) (Demanio AGDRC Registro Ufficiale 0001086.29-01-2024U) intimando il pagamento per il predetto titolo, per il periodo dall’1.09.2019 al 31.08.2023, della somma di euro 185.198,66, nonché della nota ricevuta in data 19.02.2024 con cui l’Agenzia del demanio avanzava alla ricorrente una “SECONDA RICHIESTA DI PAGAMENTO (INDENNITÀ)” per l’utilizzo senza titolo della sede di Roma, Via Nomentana, n. 2 (RMB0188) (Demanio AGDRC Registro Ufficiale 0001085.29-01-2024U) intimando alla Cooperativa Sociale Gialla il pagamento per il predetto titolo, per il periodo dall’1.09.2019 al 30.11.2023 della somma di euro 324.870,00, nonché ogni atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese espressamente le due comunicazioni pec dell’Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale, del 29.10.2020 (prot. RMB0188 per la sede di Roma, Via Nomentana n. 2 e prot. RMB0678 per la sede di Roma, Via dell’Arte, n. 16) con cui, dando atto che il MIT aveva reso noto che, a decorrere dall’1.09.2019, la Cooperativa Sociale Gialla risulta essere il nuovo concessionario degli asili nido aziendali in forza di contratti prot. n. 39099 del 30.08.2019 (CIG 8002051D5F) dall’1.09.2019 al 30.11.2019 e prot. n. 55873 del 29.11.2019 (CIG 7896925CA7) dall’1.12.2019 al 31.08.2022, comunicava che il canone annuo dovuto è pari a euro 46.300,00 per l’asilo nido di Viale dell’Arte, n. 16 Roma e di euro 76.440,00 per l’asilo nido di Via Nomentana, n. 2, Roma, richiedendo per il periodo dall’1.09.2019 al 30.11.2020 il pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro 57.875,00 per la sede di Via dell’Arte, n. 16 e di euro 95.550,00 per la sede di Via Nomentana, n. 2, oltre al deposito cauzionale, il pagamento delle prime due mensilità dei canoni (dicembre 2020 e gennaio 2021), marche da bollo e spese di registrazione, nonché le due note del 29.11.2023 con cui l’Agenzia del demanio, Direzione Roma Capitale avanzava alla ricorrente una prima richiesta di pagamento di indennità per utilizzo senza titolo per la sede di Viale dell’Arte, n. 16, per il periodo dall’1.09.2019 al 31.08.2023, di euro 185.198,66 oltre interessi e per la sede di Via Nomentana, n. 2, per il periodo dall’1.09.2019 al 30.11.2023, di euro 324.870,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IS RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 14 aprile 2024 e depositato il successivo 16 aprile, la Cooperativa Sociale Gialla ha impugnato gli atti in epigrafe indicati;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di stile;
- successivamente, con memoria depositata in data 17 dicembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la violazione del divieto di bis in idem , essendosi pronunciato sulla medesima questione il giudice ordinario, e ha poi contestato, nel merito, le avverse pretese;
- con memoria depositata in data 23 dicembre 2025, parte ricorrente, nel dichiarare di avere - al contempo - adito il giudice ordinario “prudenzialmente” (al fine di “evitare la maturazione di decadenze in ragione di eventuali eccezioni di difetto di giurisdizione” ), ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con compensazione delle spese di lite, essendosi nelle more pronunciato sulla medesima questione il Tribunale ordinario di Roma e pendendo, allo stato, il giudizio d’appello sulla sentenza (n. 12163/2025) dallo stesso pronunciata;
- all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, nell’aderire alla richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, l’Avvocatura dello Stato ha insistito per la condanna alle spese della parte ricorrente;
Ritenuto che:
- dal carattere univoco della predetta “rinuncia irrituale” sia possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 84, co. 4, c.p.a., a tenore del quale “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017);
- pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.;
- le spese di lite vadano integralmente compensate, avuto riguardo al carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali in ordine al riparto di giurisdizione nella materia de qua ;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA LB di EZ, Presidente
IS RI, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS RI | MA LB di EZ |
IL SEGRETARIO