Art. 185-bis. (( (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni). )) (( 1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:
a) e' un documento sintetico e autonomo;
b) e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
c) non e' meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
d) e' redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
e) e' preciso e non fuorviante;
f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi;
d) le principali esclusioni per le quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
i) le modalita' di risoluzione del contratto)) ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
a) e' un documento sintetico e autonomo;
b) e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
c) non e' meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
d) e' redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
e) e' preciso e non fuorviante;
f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi;
d) le principali esclusioni per le quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
i) le modalita' di risoluzione del contratto)) ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".