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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1037 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/03/2023 ed iscritto al n 1037 - 2023 RG , vertente tra
- , (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata a Reggio Calabria alla via Calveri n° 1 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Tiziano (c.f. , che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. GA ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato;
C.F._6
-resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 14.03.2023 parte ricorrente propone opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000837214 Prot. CP_1
6700.08/02/2023.0061368 (Cron. n 23F76N2AA00360) notificata in data
17.02.2023 dell'importo complessivo di € 10.000,00, con le quali gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016. Parte ricorrente, eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili (prescrizione, decadenza, omessa notifica dell'atto di accertamento e vizio di motivazione).
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso e gradatamente per dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio ove l'opponente provveda al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta pari a euro
1.542,00, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Precisa che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 17.02.2023, sulla base degli accertamenti notificati in data 16.02.2018, nel rispetto dei termini di prescrizione.
§ 2.1. Con ordinanza del 16.04.2024 la causa veniva differita per consentire al ricorrente di valutare se avvalersi del pagamento in misura ridotta indicato dall' , ma parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni CP_1 come formulate nel ricorso introduttivo.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_1 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed
2 onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019).
L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_1 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 2016, è palesemente tardiva la notificazione degli atti di accertamento della violazione da parte dell' CP_1 avvenuta solo in data 16.02.2018.
Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, ridotte al minimo tabellare, considerato l'effettivo valore della causa per l'importo rideterminato dall' , distratte in favore del CP_1 difensore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
p.q.m
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-
000837214 - Prot. 6700.08/02/2023.0061368, notificata in data CP_1
17.02.2023 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la sanzione CP_1 dalla stessa portata;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 1.310,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Tiziana Tiziano dichiaratasi procuratrice antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1037 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/03/2023 ed iscritto al n 1037 - 2023 RG , vertente tra
- , (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata a Reggio Calabria alla via Calveri n° 1 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Tiziano (c.f. , che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. GA ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato;
C.F._6
-resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 14.03.2023 parte ricorrente propone opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000837214 Prot. CP_1
6700.08/02/2023.0061368 (Cron. n 23F76N2AA00360) notificata in data
17.02.2023 dell'importo complessivo di € 10.000,00, con le quali gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016. Parte ricorrente, eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili (prescrizione, decadenza, omessa notifica dell'atto di accertamento e vizio di motivazione).
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso e gradatamente per dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio ove l'opponente provveda al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta pari a euro
1.542,00, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Precisa che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 17.02.2023, sulla base degli accertamenti notificati in data 16.02.2018, nel rispetto dei termini di prescrizione.
§ 2.1. Con ordinanza del 16.04.2024 la causa veniva differita per consentire al ricorrente di valutare se avvalersi del pagamento in misura ridotta indicato dall' , ma parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni CP_1 come formulate nel ricorso introduttivo.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_1 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed
2 onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019).
L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_1 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per i periodi 2016, è palesemente tardiva la notificazione degli atti di accertamento della violazione da parte dell' CP_1 avvenuta solo in data 16.02.2018.
Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, ridotte al minimo tabellare, considerato l'effettivo valore della causa per l'importo rideterminato dall' , distratte in favore del CP_1 difensore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
p.q.m
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-
000837214 - Prot. 6700.08/02/2023.0061368, notificata in data CP_1
17.02.2023 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la sanzione CP_1 dalla stessa portata;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 1.310,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Tiziana Tiziano dichiaratasi procuratrice antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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