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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 306/2025 tra tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. SANTONICOLA CIRO, oggi sostituito dall'avv. Elisa Mazzucato Parte_1
Per Controparte_2
Parte ricorrente rinuncia alla domanda di pagamento delle differenze retributive e per il resto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire avendo già riconosciuto il l'anno 2013 ai soli fini giuridici. CP_1
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 306/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA Parte_1 C.F._1 CIRO e dell'avv. ALDO ESPOSITO, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7 presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_3
), (C.F. , con il patrocinio dei funzionari P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 [...]
e , elettivamente domiciliato presso Controparte_5 Controparte_6 l' sito in Borgo Scroffa n.
2 - Controparte_7
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont Con ricorso depositato in data 25.2.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio il hiedendo: “1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera nella parte in cui non riconosce ai fini giuridici l'anno 2013; 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; 3. Condannare la resistente ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
4. Condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera;
5. Condannare al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali;
6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratore per dichiarato anticipo.”. Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. La causa, discussa all'udienza odierna, è così decisa. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto. Il ricorrente è un docente di ruolo assunto a tempo indeterminato ed assunto in servizio a far data dal 1.7.2016 (all. 3 ric.). Con decreto di ricostruzione di carriera del 31.1.2017 l'anno 2013, in cui aveva prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, veniva computato ai soli fini giuridici, leggendosi nel decreto
“anno riconosciuto”, con l'espressa indicazione che lo stesso non sarebbe stato utile, di contro, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. Ebbene, la questione è ormai stata definitivamente risolta non la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha chiaramente distinto - per quanto attiene all'annualità 2013 - gli aspetti economici, che non possono essere riconosciuti, rispetto a quelli giuridici che invece devono trovare formale ed integrale riconoscimento.
Invero, con Ordinanza n. 16133 dell'11.6.2024 la Cassazione ha così disposto: “(..) le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Nello stesso senso da ultimo è la sentenza della Cassazione n. 13619 del 21.5.2025 la quale così dispone: “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, la domanda dev'essere respinta, assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite per la controvertibilità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 306/2025 tra tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. SANTONICOLA CIRO, oggi sostituito dall'avv. Elisa Mazzucato Parte_1
Per Controparte_2
Parte ricorrente rinuncia alla domanda di pagamento delle differenze retributive e per il resto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire avendo già riconosciuto il l'anno 2013 ai soli fini giuridici. CP_1
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 306/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA Parte_1 C.F._1 CIRO e dell'avv. ALDO ESPOSITO, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7 presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_3
), (C.F. , con il patrocinio dei funzionari P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 [...]
e , elettivamente domiciliato presso Controparte_5 Controparte_6 l' sito in Borgo Scroffa n.
2 - Controparte_7
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont Con ricorso depositato in data 25.2.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio il hiedendo: “1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera nella parte in cui non riconosce ai fini giuridici l'anno 2013; 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; 3. Condannare la resistente ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
4. Condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera;
5. Condannare al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali;
6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratore per dichiarato anticipo.”. Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. La causa, discussa all'udienza odierna, è così decisa. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto. Il ricorrente è un docente di ruolo assunto a tempo indeterminato ed assunto in servizio a far data dal 1.7.2016 (all. 3 ric.). Con decreto di ricostruzione di carriera del 31.1.2017 l'anno 2013, in cui aveva prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, veniva computato ai soli fini giuridici, leggendosi nel decreto
“anno riconosciuto”, con l'espressa indicazione che lo stesso non sarebbe stato utile, di contro, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. Ebbene, la questione è ormai stata definitivamente risolta non la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha chiaramente distinto - per quanto attiene all'annualità 2013 - gli aspetti economici, che non possono essere riconosciuti, rispetto a quelli giuridici che invece devono trovare formale ed integrale riconoscimento.
Invero, con Ordinanza n. 16133 dell'11.6.2024 la Cassazione ha così disposto: “(..) le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Nello stesso senso da ultimo è la sentenza della Cassazione n. 13619 del 21.5.2025 la quale così dispone: “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, la domanda dev'essere respinta, assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite per la controvertibilità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri