TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 5.6.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1338 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
(C.F. ), nata a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
RI (RM), Via del Sasso n. 51b, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gemelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Premuda n.16, giusta procura in atti
E
l' (Cod. Fisc. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Sede legale in Roma alla Via P.IVA_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti a rogito notaio elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale Distrettuale di Roma, Persona_1
Via Ceasare Beccaria 29.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al tribunale di Roma ha chiesto l'annullamento Parte_1
dell'avviso si addebito n. 39720230018605783000 notificato, in data 16 gennaio 2024, da
[...]
, Via Giulio Romano n. 46, 00196, per il recupero di somme dovute per CP_2
l'inadempimento all'obbligo di versamento contributi I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)
relativi al periodo gennaio 2021/dicembre 2022, quale socia e amministratore unico della società
Tempo Way S.r.l.s.;
Si è costituito l' eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in quanto ai sensi CP_1
dell'art. 444 cpc secondo cui “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie 1 indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso perché tardivo e comunque infondato considerando che l'attività di amministratore del socio deve considerarsi attività lavorativa che legittima l'iscrizione alla gestione commerciale d'ufficio.
All'udienza del 31.5.2024 la ricorrente ha aderito all'eccezione di incompetenza per territorio e il giudice, preso atto dell'adesione ha rimesso gli atti al tribunale di Civitavecchia, assegnando alle parti termine di 30 giorni per la riassunzione
Con ricorso depositato il 20.6.2024, ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Parte_2
CP_ Civitavecchia e l' si è costituita riportandosi alla memoria già depositata innanzi al tribunale di Roma.
Alla prima udienza del 5.6.2025 il giudice, lette le note depositate dalle parti, ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente si rileva che il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art 24 dlgs
46/1999 in quanto volto a contestare l'esistenza del presupposto per la nascita dell'obbligo contributivo del quale l' chiede l'adempimento. CP_1
Non può accogliersi l'eccezione di tardività del ricorso non essendo precisato dall' la data CP_1
di deposito dello stesso presso il Tribunale di Roma, ed essendo la riassunzione innanzi a questo giudice tempestiva.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art 1 co 2023 della l 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
2 componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Nel caso di specie non è provato lo svolgimento da parte di con abitualità e Parte_1
prevalenza, elemento che in quanto costituivo della pretesa di deve essere dallo stesso CP_1
provato in base al principio generale di cui all'art 2697 c.p.c.
Sul punto l' non ha formulato istanze istruttorie affidandosi solo alla presunzione semplice, CP_1
che il socio amministratore di società commerciale svolge attività lavorativa per la società
dovendosi qualificare l'attività di gestione anche non a contatto con l'utenza attività lavorativa di natura commerciale.
Tale presunzione non può ritenersi né condivisibile, né sufficiente a ritenere assolto l'onere della prova a carico di . CP_1
D'altronde anche di recente la Cassazione ha affermato che “in tema di contributi previdenziali,
qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla
3 partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” ( Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018).
A fronte di questo orientamento, coerente con i principi generali in tema di onere della prova non può ritenersi operante quella presunzione prospettata dall' in forza della quale il socio unico CP_1
amministratore di una società commerciale svolga anche attività lavorativa per la società.
Il contrasto nella giurisprudenza di merito e il mutamento della giurisprudenza di legittimità sul tema giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art 92 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ACCOLGIE il ricorso
ANNULLA l'avviso di addebito n. 39720230018605783000 notificato alla ricorrente, in data 16
gennaio 2024, da – SEDE DI ROMA, Via Giulio Romano n. 46, 00196 CP_1
SPESE compensate
Civitavecchia li 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
4