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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 711/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizio Leopardo;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Leopardo;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la casa coniugate, sita in Civitavecchia, Via Achille Montanucci 16, di cui la Sig.ra è proprietaria Pt_1
e la casa ove la Sig.ra si trasferirà con i figli, sita in Montalto di Castro, Via Ferento 13, di cui la Pt_1 sig.ra è nuda ria, rimarranno assegnate alla stessa, per accordo dette parti. Pt_1
Nel frattempo, il Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi CP_1 nell'immobile condot ne sito in Montalto di Castro, Via Aurelia Tarquinia 49C, avendo già prelevato dall' abitazione familiare tutti i propri effetti personali;
Per_ i figli minori e sono collocati presso la madre in regime di affidamento condiviso con Per_1 esercizio congiunto detta responsabilità genitoriale per te questioni di maggiore interesse per i figli - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto delle inclinazioni naturali, capacità ed ispirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore dei minori. Il padre vedrà e terrà con se i figli minori secondo accordi con l'altro genitore e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati a partire dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando li accompagnerà presso l'abitazione della madre;
2 pomeriggi infrasettimanali il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuota fino al mattino successivo, quando li accompagnerà a scuola;
Durante le vacanze natalizie sarà assicurato che ciascun genitore terrà con sé i figli minori alternativamente nella giornata del 24 dicembre o netta giornata del 25 dicembre, ad anni alterni, così come per te altre festività dove sarà garantita un'alternanza negli anni, fatto salvo diverso accordo dei genitori;
Durante le vacanze estive, fatto salvo diverso accordo dei genitori, i figli minori trascorreranno 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di comunicazione nei primi 7 gg. di agosto ad anni alterni con ciascun genitore); Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400,00 (Quattrocentoeuro /00) entro il giorno 15 di ogni mese (euro 200,00 a figlio), oltre al diritto delta Sig.ra a richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico per i figli. Parte_1
contribuirà inoltre al 50% dette spese straordinarie non coperte dati' assegno di CP_1 mantenimento, così come indicate dal protocollo sottoscritto dati' Ordine degli Avvocati di Civitavecchia. Le parti hanno dichiarato che con l'accordo raggiunto in sede di separazione hanno provveduto a regolamentare e quietanzare ogni reciproca pendenza economica, ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale e non, comunque, inerente e conseguente al toro matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per ogni ragione, causa e/o titolo, con compensazione integrale delle spese del presente procedimento. Le parti hanno prestato reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 711/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizio Leopardo;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Leopardo;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la casa coniugate, sita in Civitavecchia, Via Achille Montanucci 16, di cui la Sig.ra è proprietaria Pt_1
e la casa ove la Sig.ra si trasferirà con i figli, sita in Montalto di Castro, Via Ferento 13, di cui la Pt_1 sig.ra è nuda ria, rimarranno assegnate alla stessa, per accordo dette parti. Pt_1
Nel frattempo, il Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi CP_1 nell'immobile condot ne sito in Montalto di Castro, Via Aurelia Tarquinia 49C, avendo già prelevato dall' abitazione familiare tutti i propri effetti personali;
Per_ i figli minori e sono collocati presso la madre in regime di affidamento condiviso con Per_1 esercizio congiunto detta responsabilità genitoriale per te questioni di maggiore interesse per i figli - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto delle inclinazioni naturali, capacità ed ispirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore dei minori. Il padre vedrà e terrà con se i figli minori secondo accordi con l'altro genitore e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati a partire dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando li accompagnerà presso l'abitazione della madre;
2 pomeriggi infrasettimanali il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuota fino al mattino successivo, quando li accompagnerà a scuola;
Durante le vacanze natalizie sarà assicurato che ciascun genitore terrà con sé i figli minori alternativamente nella giornata del 24 dicembre o netta giornata del 25 dicembre, ad anni alterni, così come per te altre festività dove sarà garantita un'alternanza negli anni, fatto salvo diverso accordo dei genitori;
Durante le vacanze estive, fatto salvo diverso accordo dei genitori, i figli minori trascorreranno 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di comunicazione nei primi 7 gg. di agosto ad anni alterni con ciascun genitore); Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400,00 (Quattrocentoeuro /00) entro il giorno 15 di ogni mese (euro 200,00 a figlio), oltre al diritto delta Sig.ra a richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico per i figli. Parte_1
contribuirà inoltre al 50% dette spese straordinarie non coperte dati' assegno di CP_1 mantenimento, così come indicate dal protocollo sottoscritto dati' Ordine degli Avvocati di Civitavecchia. Le parti hanno dichiarato che con l'accordo raggiunto in sede di separazione hanno provveduto a regolamentare e quietanzare ogni reciproca pendenza economica, ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale e non, comunque, inerente e conseguente al toro matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per ogni ragione, causa e/o titolo, con compensazione integrale delle spese del presente procedimento. Le parti hanno prestato reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone