Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 28720 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. ssa Fulvia De Luca Giudice rel dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/08/2024 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. OMAZZI LUCIA CARLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. LETO CLELIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 13/9/2024
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
Precisazione delle conclusioni parti congiunte: provvedere come da accordo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/08/2024 premesso di aver divorziato Parte_1
da con sentenza n. 10010/2021 del Tribunale di Milano, ha chiesto a questo CP_1
Tribunale la modifica delle condizioni.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 13/9/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 13/2/2025 le parti, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo e chiedevano che il tribunale volesse recepirlo. Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti urgenti, rimetteva al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 19/02/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno concordato la revoca dell'assegno paterno per la figlia, pacificamente autonoma e attualmente domiciliata in Australia e la liquidazione della resistente con una tantum. Il tribunale valuta equa l'una tantum concordata. L'accordo non è contrario a norme imperative o ordine pubblico e va accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 10010/2021 Tribunale di Milano, così decide:
1) REVOCA l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne;
Per_1
2) REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
3) REVOCA l'assegno di divorzio in favore della signora, il quale viene liquidato con una una tantum di euro 50.000,00. La resistente si impegna a lasciare l'abitazione entro il 1 giugno
2025. Il ricorrente si impegna a versare i 50 mila euro al rilascio della abitazione.
4) DICHIARA compensate le spese di lite
5) MANDA al Cancelliere per comunicazione Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19/02/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato