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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA IN nella causa civile iscritta al n°
11163/2021 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MANDALA' PP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via XX Settembre 65, a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in proprio e n.q. di legale rappresentante Controparte_1
della rappresentata e difesa dall'avv.to BOCHICCHIO Controparte_2
DONATELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA
BENEVENTO 30 a PARTINICO.
- GIÀ in Controparte_3 Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo D'Alleo e dall'Avv. Andrea D'Alleo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi difensori in Palermo, Via R. Mondini, 11.
, rappresentato e difeso dall'avv.to CASSIBBA Parte_2
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA
TORQUATO TASSO 4, a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 03/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
1 S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02/12/2021, il sig. Parte_1
convenne in giudizio , la e
[...] Controparte_1 CP_2
la avendo premesso: Controparte_3
di essere stato assunto inizialmente con contratto a tempo determinato e poi con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della con mansioni CP_2
di manovale elettrico;
di aver subito un grave infortunio, in data 1° dicembre 2014, mentre era impegnato in operazioni di posa di conduttori elettrici presso un impianto in località Contrada Barbaro, Calatafimi-Segesta, nell'ambito di lavori appaltati da
(già ) e subappaltati alla Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
che, in particolare, durante l'intervento, mentre si trovava su una scala appoggiata alla parete della cabina elettrica per effettuare l'ammarro dei nuovi conduttori, era stato colpito da una scarica elettrica provocata da un corto circuito, causato dalla presenza di tensione non disattivata nell'impianto, cadendo dalla scala e subendo gravi lesioni fisiche e psichiche;
che, a causa del suddetto infortunio era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Alcamo e poi trasferito al centro ustioni dell'Ospedale Civico di
Palermo, ov'era rimasto per circa due mesi;
di aver subito diversi interventi chirurgici, tra cui una meniscectomia al ginocchio destro, e riportato lesioni permanenti come la paralisi della mano sinistra, ernia muscolare, cicatrici deturpanti, e disturbi psichici cronici (ansia, insonnia, depressione), che avevano determinato una condizione di grave invalidità, con difficoltà motorie, limitazioni nella vita quotidiana e una profonda sofferenza morale ed esistenziale;
che la responsabilità dell'infortunio andava ascritta in via solidale a tre
[... soggetti: la la sua amministratrice , e la Controparte_2 Controparte_1
dal momento che la società committente non aveva Controparte_5
provveduto a disattivare la tensione elettrica né a informare adeguatamente la ditta esecutrice dei lavori e la datrice di lavoro, dal canto suo, aveva incaricato il
2 sig. di eseguire l'operazione senza effettuare alcuna verifica sulla Pt_1
sicurezza dell'impianto, violando gravemente le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Chiese, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente ricorso e tutte le domande ed eccezioni ivi contenute, perché fondate in fatto e in diritto e assistite da prove idonee e pertanto, nel merito:
- ritenere e dichiarare la responsabilità solidale ex artt. 1218, 2087, 2043,
205, 2051 e 2055 c.c. degli odierni convenuti per le conseguenze lesive tutte subite dal Sig. a seguito del sinistro/infortunio del 01.12.2014 Parte_1
e ciò quale frutto di colpa per negligenza, imprudenza ed imperizia e per quanto tutto descritto sopra in fatto e in diritto e conseguentemente condannare in solido gli odierni convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti subiti, per come sopra specificatamente e dettagliatamente indicati, nonché quantificati, in favore dell'odierno attore, sig. a titolo di Parte_1
danno biologico differenziale da personalizzarsi tenuto conto del complessivo danno biologico personalizzato, morale ed esistenziale-psichico e danno patrimoniale per danno emergente con particolare riferimento al maggior danno biologico da riconoscersi in sede civilistica rispetto al previdenziale;
al danno morale psichico-esistenziale; al danno biologico temporaneo (diverso da quello di natura patrimoniale temporaneo, coperto dall'indennità giornaliera di tutela di cui al DPR 1124/1965, e, segnatamente dall'art. 66, comma 1 n. 1); al danno da perdita di chance patrimoniale e non patrimoniale;
al danno esistenziale anche se ricompreso nel biologico, stante la diversa definizione di biologico ai fini e dato che il danno biologico, nel Codice delle Assicurazioni CP_6
Private comprende anche il danno esistenziale escluso, invece, dalla definizione che fa riferimento al solo danno dinamico e alla vita di relazione CP_6
peraltro senza prevedere le personalizzazioni possibili e normativamente previste del C.A.P. oppure mediante la personalizzazione delle tabelle dei vari Tribunali;
al danno da perdita della capacità lavorativa generica che non rientra nel danno
3 previdenziale da infortunio, peraltro quasi mai liquidato all'interno del danno biologico;
al danno patrimoniale differenziale per le menomazioni pari o superiori al 16% in cui l' eroga una rendita, ove sussista una differenza CP_6
tra il pregiudizio patrimoniale effettivamente subito e la capitalizzazione della rendita considerato che ai fini del calcolo della rendita la retribuzione CP_6
percepita dal soggetto non viene presa in considerazione nel suo intero ammontare ma solo per una percentuale rapportata alla gravità delle lesioni), per un complessivo importo differenziale che ammonta alla somma complessiva di €. 191.656,31, restando ferme comunque le diverse somme minori o maggiori di quelle che potranno essere indicate o indicande a titolo risarcitorio che il
Tribunale adito vorrà ritenere eque, perché equitativamente liquidabili, e rispondenti a giustizia”.
Si costituì in giudizio e in proprio e n.q. di legale Controparte_1
rappresentante della contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_2
chiese il rigetto;
in particolare dedusse che l'attività svolta dal e dal Pt_1
preposto fosse arbitraria, abnorme e non autorizzata, in violazione del Pt_2
PdL ricevuto da , visto che l'aggancio del cavo alla parete della Controparte_3
cabina non era previsto né richiesto, e fu deciso autonomamente dai due lavoratori, senza alcuna preventiva comunicazione al datore di lavoro o al committente.
Chiese quindi escludersi la propria responsabilità nella causazione dell'infortunio o in subordine riconoscersi la responsabilità prevalente o esclusiva di per aver omesso di disalimentare completamente la Controparte_3
cabina e per aver fornito un PdL lacunoso nonché la manleva da parte del preposto ritenuto responsabile per aver autorizzato un'attività non Pt_2
prevista.
Resistette, in giudizio, anche negando ogni responsabilità Controparte_3
per l'infortunio, sostenendo che la cabina ANAS non rientrava nell'area di lavoro prevista dal PdL consegnato alla , il quale riguardava esclusivamente il tratto CP_2
di linea tra il primo sostegno e il , e prevedeva espressamente che CP_7
4 l'aggancio alla cabina dovesse avvenire solo previa richiesta di disattivazione e con un nuovo PdL.
Dedusse, in particolare, che i lavori eseguiti sulla parete della cabina furono svolti motu proprio dalla squadra , in violazione delle istruzioni tecniche e CP_2
senza alcuna autorizzazione e che i pirex passa-muro, che causarono la folgorazione, erano parte della cabina (che alimentava più linee e che non era stata disattivata integralmente, come noto ai tecnici ) e non della linea oggetto dei CP_2
lavori, e dovevano essere considerati in tensione, come da normativa CEI;
l'infortunio, pertanto, era stato causato esclusivamente da una condotta negligente e imperita della squadra , in particolare del preposto CP_2 Pt_2
A seguito della chiamata in garanzia da parte della venne CP_2
disposta da questo Giudice con ordinanza del 2.10.2022, l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in giudizio di Parte_2
Questi, ritualmente costituitosi, contestò a sua volta la ricostruzione del ricorrente e ogni addebito di responsabilità, sostenendo di aver operato in conformità alle direttive ricevute dal proprio superiore, il geom. e di Per_1
aver agito sulla base della convinzione – fondata su documentazione tecnica e indicazioni ricevute – che la cabina fosse fuori tensione.
Dedusse, in particolare, che l'infortunio, sarebbe stato causato da una tensione residua nei pirex passa-muro, non segnalata né visibile, e comunque non riconducibile a sua negligenza, ritenendo pertanto responsabile dello stesso esclusivamente la committente per non aver esercitato Controparte_3
l'impianto in sicurezza e per aver consegnato un piano di lavoro (PdL) errato e incompleto;
in subordine, il sig. chiese di essere manlevato dalla datrice Pt_2
di lavoro e dalla sua legale rappresentante CP_2 Controparte_1
La causa, dopo alcuni infruttuosi rinvii per trattative, è stata istruita mediante l'audizione del teste indicato dal ricorrente e la nomina di un consulente Tes_1
tecnico d'ufficio, quindi, disposta la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
5 Sulla dinamica dell'evento infortunistico oggetto del presente ricorso nonché sulla responsabilità degli odierni convenuti nella causazione dello stesso appare di decisivo rilievo il giudicato formatosi all'esito del giudizio instaurato, dinanzi al Tribunale di Palermo, dall per il recupero, in via di regresso, delle CP_6
indennità corrisposte al lavoratore infortunato.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22844/2025 del 07/08/2025, infatti, rigettando i ricorsi proposti in via principale e in via incidentale dalle parti del suddetto giudizio, ha integralmente confermato la sentenza della Corte
d'Appello di Palermo n. 802/2022 pubbl. il 28/07/2022 (All. 18 convenuto
. Pt_2
Appare, quindi, opportuno riportarsi al contenuto di essa, visto il suo valore di res iudicata, per la ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio.
Come già accennato, l'infortunio sul lavoro che ha coinvolto il lavoratore il 1° dicembre 2014, si è verificato durante Parte_1
l'esecuzione di lavori di rifacimento di una linea elettrica aerea in territorio di
Calatafimi Segesta, appaltati da (oggi Controparte_4 Controparte_3
alla e da questa subappaltati alla Parte_3 CP_2
In particolare, il lavoratore, mentre si trovava su una scala per eseguire un'operazione di messa a terra dei conduttori, è stato colpito da una scarica elettrica provocata dal contatto con isolatori passamuro “pyrex” ancora in tensione, collocati sulla parete esterna della cabina ANAS. Tali componenti non erano inclusi nel piano di lavoro (PDL) redatto da E-Distribuzione, che prevedeva interventi limitati alla linea aerea dal primo palo in uscita dalla cabina fino al PTP Barbaro.
L' , che aveva già corrisposto al lavoratore le indennità previste, ha CP_6
agito in regresso per ottenere il rimborso delle somme versate, pari a €
705.875,89, chiamando in causa la il suo amministratore unico e CP_2
responsabile della sicurezza il preposto al cantiere Controparte_1 Pt_2
e la stazione appaltante
[...] Controparte_3
6 La Corte d'Appello ha esaminato le diverse posizioni delle parti, del tutto assimilabili a quelle esposte nel presente giudizio, escludendo in primo luogo una qualsiasi responsabilità nella causazione dell'infortunio da parte di
[...]
dal momento che : “1)tutta la linea oggetto del PDL consegnato CP_5
alla era priva di tensione;
2) la cabina ANAS non era compresa nel CP_2
suddetto PDL, con la conseguenza che ad essa le maestranze della CP_2
non avrebbero dovuto neppure avvicinarsi, dovendo terminare i lavori all'altezza del primo palo in uscita dalla cabina, distante dalla stessa diversi metri;
3) alla era stato fatto espresso obbligo di chiedere preventivamente il CP_2
distacco della corrente dalla cabina prima di ammarrare i cavi alla stessa (v. piano di lavoro)” (pag. 9 della sentenza).
È stata invece affermata la responsabilità della e CP_2 CP_1
, e del preposto
[...] Parte_2
In particolare, la Corte ha rinvenuto la responsabilità della sig.ra , CP_1
in qualità di amministratore unico e responsabile della sicurezza, “nell'omessa vigilanza circa il rispetto delle disposizioni di lavoro e delle correlate norme di sicurezza da parte del preposto al cantiere (prima del e poi del Tes_2
, nella conseguente responsabilità ex art. 2049 c.c. per la loro condotta Pt_2
negligente e, si aggiunga, anche in una culpa di eligendo, apparendo del tutto palese l'inadeguatezza del a ricoprire il ruolo di preposto affidatogli il Pt_2
28.11.2014” (cfr. pag. 14 della sentenza).
Per quanto riguarda il la Corte ha rilevato che : “Nell'impartire al Pt_2
una direttiva in aperto contrasto con il PDL che indicava la porzione di Pt_1
impianto oggetto di intervento, in tal modo contravvenendo a specifiche prescrizioni di sicurezza ed esponendo, dunque, il lavoratore ad un concreto rischio per la propria incolumità, il ha in tutta evidenza posto in essere Pt_2
una condotta gravemente colposa che ha integrato eziologicamente la causa più prossima dell'infortunio; né vale ad esimerlo da responsabilità l'aver chiesto ed ottenuto l'assenso verbale del geom. (direttore del cantiere) Per_1
all'esecuzione di lavori non previsti nel PDL: la scelta delle concrete modalità di
7 effettuazione delle attività di cantiere era, infatti, rimessa al e suo era il Pt_2
compito di vigilare che le stesse si svolgessero secondo le disposizioni aziendali e conformemente alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
disposizioni che, nel caso di specie, imponevano di attenersi al PDL che vietava qualsiasi attività nei pressi della cabina, della quale non era stata chiesta la disattivazione dell'energia elettrica” (cfr. pag. 15).
La Corte ha poi escluso che l'evento infortunistico fosse addebitabile ad un
“rischio elettivo”, cioè ad un comportamento arbitrario del lavoratore, precisando che “non è dunque dirimente, nel caso di specie, al fine di escludere la responsabilità del datore di lavoro, che l'infortunio si sia verificato al di fuori dei limiti dell'attività lavorativa oggetto del piano di lavoro;
esso è infatti avvenuto nell'espletamento delle mansioni lavorative tipiche, nel compimento di attività connesse e in qualche modo riconducibili all'attività di lavoro ed anzi, nel caso di specie, proprio su espressa indicazione del preposto”.
In conclusione, la Corte ha condannato la e CP_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della Parte_2 CP_6
somma di € 705.875,89, oltre interessi, così ripartendo la responsabilità dei coobbligati: 25% a carico della 25% a carico di e CP_2 Controparte_1
50% a carico di Parte_2
Come già osservato la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi principali e incidentali proposti, rispettivamente, dalla e e da CP_2 Controparte_1
avverso la suddetta pronuncia, rendendo così ormai Parte_2
intangibile l'accertamento dei fatti ivi contenuto.
Alla luce di quanto sin qui osservato, i convenuti CP_2 CP_1
e devono ritenersi, a differenza di
[...] Parte_2 Controparte_3
solidalmente responsabili (seppur nelle percentuali sopra individuate) per
[...]
l'infortunio occorso al ricorrente e per i danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti da esso.
Passando, quindi, all'individuazione e quantificazione degli stessi, deve subito premettersi che il ricorrente chiede il risarcimento dei seguenti danni:
8 “- maggior danno biologico riconosciuto in sede civilistica rispetto al previdenziale;
- danno morale;
- danno biologico temporaneo (diverso da quello di natura patrimoniale temporaneo, coperto dall'indennità giornaliera del sistema di tutela di cui al
DPR 1124/1965, e, segnatamente dall'art. 66 comma 1 n. 1);
- danno da perdita di chance;
- danno esistenziale anche se ricompreso nel biologico, stante la diversa definizione di biologico a fini va rilevato che il danno biologico, nel CP_6
Codice delle Assicurazioni Private comprende anche il danno esistenziale (artt.
138 e 139), escluso, invece, dalla definizione che fa riferimento al solo CP_6
danno dinamico e alla vita di relazione (art. 13, D. Lgs. 23.2.2000, n. 38), peraltro senza prevedere le personalizzazioni possibili normativamente previste nel C.A.P. (20% per le micropermanenti e 30% per le macro) oppure mediante la personalizzazione (auspicata dalle stesse sentenze di San IN) delle tabelle dei vari Tribunali;
- danno da perdita della capacità lavorativa generica che non rientra nel danno previdenziale da infortunio, peraltro quasi mai liquidata all'interno del danno biologico, (sul punto si è affermato che la parte del danno biologico relativa alla perdita della capacità lavorativa generica - cioè alla menomazione potenzialmente reddituale inclusa nel danno alla salute insieme ad altre voci di pregiudizio interrelazionale - è ontologicamente una cosa diversa dalla capacità di lavoro generica di rilevanza previdenziale, intesa come attitudine al lavoro, la cui diminuzione è causa di perdita patrimoniale da mancato guadagno e dà diritto alle prestazioni Né, rispetto a questi enunciati, deve apparire CP_6
contraddittorio il fatto che il risarcimento del danno biologico abbia per così dire assorbito anche la menomazione della generica attitudine al lavoro, poiché non già di un "assorbimento" si tratta, ma di rilevanza di uno stesso fatto sotto due diversi profili, uno di danno patrimoniale, danno - conseguenza, in senso
9 ampio e risarcito dall' ed uno di danno alla persona, come tale danno – CP_6
evento,, costituente componente del danno biologico);
- danno patrimoniale differenziale per menomazioni pari o superiori al
16% in cui l' eroga una rendita, ove sussista una differenza tra il CP_6
pregiudizio patrimoniale effettivamente subito e la capitalizzazione della rendita
considerato che ai fini del calcolo della rendita la retribuzione CP_6
percepita dal soggetto non viene presa in considerazione nel suo intero ammontare ma solo per una percentuale rapportata alla gravità delle lesioni”
(pag. 15 del ricorso).
Le suddette domande meritano una trattazione distinta e vanno solo parzialmente accolte.
In termini generali va ricordato che l'art. 13 comma 1° del d. lgs. N. 38/2000 ha esteso la copertura assicurativa dell' (prima circoscritta al danno CP_6
patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica) alla lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata, che viene indennizzata, per le menomazioni di grado invalidante a carattere permanente compreso tra il 6% ed il 15%, mediante indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione e, per quelle superiori, mediante liquidazione di una rendita.
Recita testualmente l'art. 13 co. 1° d. lgs. n. 38/2000:
“In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.
La formulazione dell'art. 13 d.lgs. 38/00 non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall' , fondata sugli elementi identificativi espressamente indicati, ossia la CP_6
10 sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso v. Cass. 12326/09).
L'assenza di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato - peraltro espressa in termini di indennizzo - a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
Può trattarsi di danni, o meglio di voci di danno, che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c., definite quali danni complementari ovvero non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, il danno esistenziale o danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate dalla CP_6
giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente.
Va, pertanto, affermata la coesistenza tra l'istituto dell'indennizzo ex art 13
d.lgs. n. 38/2000 e il risarcimento del danno biologico secondo i criteri civilistici;
conseguentemente, deve altresì affermarsi il diritto del lavoratore di agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro, o di altri terzi danneggianti, per il c.d. danno differenziale, secondo la disciplina dettata dall'art. 10 D.P.R. 1124/65, che al comma 6, prevede espressamente la configurabilità e la risarcibilità (a determinate condizioni) di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall' non coprano l'intero danno risarcibile. CP_6
Se è vero che originariamente l'art. 10 del DPR del 1965 non poteva riferirsi al danno differenziale biologico – danno all'epoca non configurato dall'ordinamento - è però anche vero che l'estensione delle prestazioni assicurative al danno biologico ad opera del d. lgs. 38/00 ha influito CP_6
sull'ambito di applicazione della norma, consentendo di includere nel danno differenziale risarcibile anche quello biologico.
11 Tale assunto, ormai del tutto pacifico in giurisprudenza, è confortato anche da un elemento testuale dato dal fatto che l'art. 13 qualifica l'emolumento a carico dell' come “indennizzo”, termine che, dal punto di vista della teoria CP_6
generale del diritto, indica un concetto del tutto distinto da quello di
“risarcimento”; l'utilizzo del termine indennizzo in luogo di risarcimento sottolinea come i due istituti rispondano ad una differente ratio.
Infatti il risarcimento ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa;
essa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato;
invece, l'indennizzo previsto nel sistema di assicurazione obbligatoria da infortuni sul lavoro è corrisposto solo laddove il danno sia conseguenza di un evento avente origine in una causa violenta e sia accaduto in occasione di lavoro, senza che sul suo riconoscimento incidano né la colpa del datore di lavoro né la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo).
Diversa è, infatti, la legittimazione costituzionale dei due sistemi: quello indennitario si fonda sull'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita;
quello risarcitorio sull'art. 32 Cost. oltre che nell'art. art. 31 della c.d.
Carta di Nizza, ove si prevede che «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose» e, dunque, alle esigenze di piena ed integrale tutela del diritto alla salute;
pertanto, la norma previdenziale prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno;
per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente.
Conclusivamente sul punto, come anche di recente ribadito dalla Suprema
Corte, “La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 CP_6
del d.lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate
12 dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato.
La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost. L'assicurazione non copre tutto il danno biologico CP_6
conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo” (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n. 19973, Cass.,
Sez. Lav., n. 23263, entrambe del 2017, richiamate da Cass. 9112/2019, qui citata).
Pertanto, l'esonero da responsabilità (alla cui stregua anche questo Tribunale ha, in altre controversie, ritenuto la carenza di legittimazione passiva della società) è riconosciuto ex lege al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall' ; l'art. 10 D.P.R. n. 1125/65, sdoppia, CP_6
infatti, la tutela del danneggiato in due obbligazioni divisibili e non solidali, con l'esonero parziale del datore di lavoro che, anche in caso di esclusiva responsabilità, non può essere condannato a pagare l'intero danno ma solo il differenziale costituito dalle somme eccedenti le indennità erogate dall' CP_6
(salvo poi il regresso dell'Istituto per l'ipotesi di condotte, a carico del datore, integrabili fattispecie di reato).
Tale principio, funzionale ad evitare, in capo all'infortunato, sia tutele non integrali che, d'altro lato, indebite locupletazioni, ha trovato chiare affermazioni nella giurisprudenza di legittimità; a tal proposito la Suprema Corte ha infatti ancora chiarito: “La norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e
13 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra
l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata CP_6
locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia CP_6
tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione”
(Cass., 25 maggio 2004, n. 10035). E' dunque del tutto costante l'orientamento secondo cui l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato o tecnopatico e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, riguarda soltanto le componenti del danno coperte dalla stessa assicurazione obbligatoria, la cui individuazione, peraltro, è mutata nel corso degli anni (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3616/1996; 859/1997; 8182/2001; 1114/2002; 16250/2003 e da ultimo 10834/2010). Conseguentemente detta limitazione, con riferimento alle fattispecie che, come la presente, ricadono ratione temporis nel vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, riguarda non soltanto il danno patrimoniale, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica (cfr. il
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74), coperto dall'assicurazione obbligatoria, ma anche il danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico), per la parte eccedente l'indennizzo liquidato dall' . CP_6
Operate tali premesse, nel caso odierno, il ricorrente ha chiesto condannarsi le parti convenute al risarcimento dei diversi profili di danno sia patrimoniali che non scaturenti dall'infortunio, alcuni dei quali di natura c.d. differenziale ovvero già indennizzati parzialmente dall' (ed in ispecie il danno biologico ed CP_6
14 esistenziale nonché il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica) sia quelli c.d. complementari ovvero esulanti dall'indennizzo erogato dall' (in particolare la personalizzazione del danno CP_6
biologico, il danno morale, il danno biologico temporaneo e il danno da perdita di chance).
Con riguardo al danno biologico differenziale ed alla sua c.d. personalizzazione, tenendo conto dei riflessi “esistenziali” di tale danno, giova premettere quanto condivisibilmente accertato dal CTU, ovvero che: “L'evento infortunistico in cui rimase coinvolto il in data 01.12.2014, fu Pt_1
caratterizzato da episodio di “elettrocuzione” da scarica elettrica molto elevata.
Da tale episodio, al Lavoratore sono residuate le seguenti conseguenze, ampiamente compatibili con il suddetto evento infortunistico: Disturbo post traumatico da stress cronico, ad oggi di grado medio-grave, in trattamento farmacologico e psicoterapico. Esiti cicatriziali visibili, coinvolgenti gli arti superiori e l'arto inferiore destro (sede in cui, alla coscia destra, si è anche manifestata ernia muscolare in sede del m. retto femorale, strumentalmente accertata – eco del 24.11.2015, oltre che tramite v. chirurgica del 29.12.2015 –
v. atti). Grave sofferenza neurogena assonale e mielinica nel territorio di pertinenza del nervo ulnare sinistro, con ipostenia dell'arto omolaterale in soggetto sinistrorso.
2) Con applicazione, dunque, delle usuali metodiche di calcolo, si perviene ad una valutazione globale del danno biologico pari al 56 % (cinquantasei per cento), con riferimento ai parametri di cui alle Tabelle SIMLA “.
Tale valutazione medico legale, congruamente argomentata e ribadita in sede di chiarimenti, appare del tutto condivisibile oltre che coerente con la quantificazione del danno biologico, operata dall' in sede amministrativa CP_6
nella misura del 54%.
Appare, quindi, subito evidente che già in termini di valutazione medico legale il danno biologico patito dal ricorrente sia superiore a quello quantificato
15 (e indennizzato) dall' e quindi meritevole di ristoro, seppur nei termini CP_6
differenziali di cui si dirà oltre.
In ordine all'ulteriore voce di danno azionata dal ricorrente, ovvero il danno esistenziale, giova, innanzitutto premettere che secondo l'orientamento recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona (Cass. S.U. n.
26972 del 2008): infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c..
Appare, in altri termini, necessario specificare perché ed in quale misura l'indennizzo liquidato dall' non sia in grado di ristorare il danno alla CP_6
persona patito dall'assicurato, nei suoi profili più strettamente “esistenziali”.
Ebbene, nel caso di specie, la sussistenza di un tale profilo di danno è adeguatamente emersa dalle dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_3
moglie del ricorrente (”sono la moglie del ricorrente dal 2008, precedentemente eravamo fidanzati ed il fidanzamento è durato 15 anni. Abbiamo due figli ora di
15 e 8 anni. Il nostro rapporto è di lunga durata e solido. L'incidente è occorso quando ero incinta del mio secondo figlio ed ha stravolto la nostra esistenza. Mio marito prima dedito alla famiglia ed al lavoro, ma anche circondato da amici, a causa delle gravi sofferenze subite e dei postumi dell'incidente ha cambiato vita. Per quanto riguarda i postumi, la folgorazione ha leso il braccio sinistro, ledendo in particolare il nervo ulnare;
tale lesione, oltre a impedire l'utilizzo della mano sinistra (mio marito è mancino) ha prodotto un costante dolore sordo che non lo lascia riposare bene e lo rende molto nervoso. Tra l'altro
16 anche i muscoli delle cosce, luogo di fuoriuscita della scarica elettrica, hanno subito dei danni, tali da rendere difficoltosa e faticosa la sua deambulazione. Tra
l'altro, a causa delle ustioni subite, deve tener sempre coperto sia il braccio sinistro che le cosce. Per tutti questi motivi, a differenza del passato, non vuole uscire o avere rapporti sociali, rimanendo spesso apatico e a casa. I suoi amici non l'hanno lasciato solo, lo vengono a trovare e lo stingono ad uscire di casa, ma lui lo fa con molta ritrosia. Tra l'altro anche per le sue condizioni sono io a dover seguire i nostri figli che sono comunque la sua principale ragione di gioia.”).
Orbene, dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate è dato presumere che l'infortunio per cui è causa abbia inciso sulla quotidianità e sulle abitudini di vita del ricorrente, apportandovi delle modifiche peggiorative, in forza delle quali deve, dunque, ammettersi la risarcibilità del danno esistenziale in tale sede azionato, sotto forma di “personalizzazione” del danno biologico.
Venendo ora alla quantificazione delle superiori poste di danno, occorrerà in primo luogo calcolare il danno non patrimoniale (comprensivo dei suoi aspetti morali ed esistenziali) secondo i criteri civilistici, per poi scomputare quanto percepito dall' a titolo di indennità. CP_6
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. III, 26 giugno 2015 n°
13222), ha statuito che “per calcolare il “danno biologico c.d. differenziale” è necessario:
(a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora CP_6
il danno biologico”.
Al riguardo giova evidenziare come l , con provvedimento del CP_6
26.6.2016 (cfr. all. 6), ha riconosciuto quale conseguenza dell'infortunio occorso al ricorrente un danno biologico nella misura del 54%, corrispondendogli fino al
12.7.2024 (cfr. prospetto prodotto da parte ricorrente in data 26.7.2024) CP_6
17 una rendita, la cui quota destinata a ristorare il danno biologico e maggiorata di interessi, risulta pari ad euro 75.613,35, cui va aggiunta la restante parte capitalizzata dall' alla medesima data, e pari ad ulteriori euro 231.493,70, CP_8
pari a complessivi euro 307.109,05.
Ciò chiarito, ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto al ricorrente per il suddetto danno biologico (pari al 56%), può utilizzarsi la tabella elaborata dal Tribunale di Milano nel 2024, dal momento che ad essa la Corte di
Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3
Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. n. 20895 del
15/10/2015, Cass. n. 28290 del 22/12/2011, Cass. n. 14402 del 30/06/2011, Cass.
n. 12408 del 07/06/2011).
Orbene, le citate tabelle prevedono - in relazione alla percentuale di invalidità permanente del 56% ed all'età del lavoratore alla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti (cfr. Cass. 14364/2019: “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio
2017, n. 3121, Rv. 642722-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2013, n. 10303, Rv.
623138-01)”) ovvero al termine del periodo di inabilità temporanea, assoluta e parziale (quantificata dal CTU in complessivi 410 giorni dopo l'evento) e quindi pari ad anni 40, una quantificazione complessiva del danno biologico permanente e del danno morale pari ad euro 543.495.
Da tale somma va sottratta la quota “biologica” della rendita (somma CP_6
dei ratei erogati rivalutati + capitalizzazione) già indicata, pari ad euro
307.109,05.
In definitiva il danno non patrimoniale (biologico e morale) permanente differenziale subito dal ricorrente va quantificato in euro 236.387,95.
18 Nelle tabelle di Milano i parametri già tengono conto degli aspetti "morali" e
"relazionali" propri del danno non patrimoniale, cui vanno applicate le ulteriori percentuali di aumento (nella specie, fino al 25% in più) previste per la c.d.
"personalizzazione" relativa ad aspetti relazionali (ovvero i profili di carattere
“esistenziale” sopra descritti) del tutto soggettivi e specifici.
Ebbene, nel caso di specie, si reputa opportuno operare, sulla base delle allegazioni e prove offerte in riferimento al danno esistenziale patito dal ricorrente, un aumento del 10%, tenendo conto dell'indubbio peggioramento della qualità di vita e del c.d. fare areddituale dello stesso, significativamente temperato dal positivo contesto familiare ed amicale nel quale è inserito.
Pertanto, tenendo conto della “personalizzazione” di cui si è detto, il risarcimento delle suddette poste di danno va quantificato in complessivi euro
260.026,74 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi – id est cessazione dell'inabilità temporanea - ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia.
Va, poi, accolta l'ulteriore domanda concernente il risarcimento del danno biologico temporaneo subito dal ricorrente, in ragione dell'infortunio e non coperto dall' . CP_6
Il CTU, rispondendo ad apposito quesito, ha condivisibilmente concluso sul punto che: “A causa dell'evento infortunistico oggetto del presente giudizio e delle correlate lesioni, è derivato un periodo di “inabilità temporanea assoluta”
(corrispondente al periodo di ricovero ospedaliero presso il Centro Ustioni di
Palermo) di giorni sessanta;
inoltre è residuato lungo periodo di inabilità temporanea parziale al 50 % , quantificabile in giorni 350 circa”.
Passando alla quantificazione del suddetto danno, vanno nuovamente richiamate le Tabelle di Milano del 2024 che quantificano in euro 115 il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (nelle sue due componenti di “danno biologico/dinamicorelazionale” e danno da “sofferenza soggettiva interiore
19 media presumibile”), suscettibile di una maggiorazione fino al 50% quale
“Aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità”.
Ribadendo quanto sopra evidenziato in relazione agli aspetti “esistenziali” del danno biologico permanente subito dal ricorrente, appare equo maggiorare del 10% anche il danno biologico temporaneo (assoluto e parziale) dallo stesso patito, nei 410 giorni successivi all'infortunio.
Il danno biologico temporaneo va, quindi, quantificato in euro 14.547,50
(euro 115 per 60 gg., maggiorato del 10%) per il periodo di c.d. ITA e in euro
22.137,50 (57,5 per 350gg. maggiorato del 10%), per quello di ITP, pari a complessivi euro 36.685,00, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro ed indi annualmente rivalutate secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Vanno, invece, rigettate le ulteriori pretese risarcitorie, concernenti il risarcimento del danno da perdita di chance e del danno patrimoniale da incapacità lavorativa generica.
Tali pretese, genericamente argomentate in ricorso, afferiscono essenzialmente al risarcimento del danno patrimoniale, emergente e da lucro cessante, subito dal lavoratore che a seguito dell'infortunio veda ridotta se non addirittura elisa la sua capacità di guadagno.
Tale danno, come accennato, è composto da due elementi: da un lato v'è il danno emergente costituito dalla retribuzione eventualmente persa dalla data dell'infortunio a quella della liquidazione del danno e dall'altro, il lucro cessante costituito dalle opportunità di guadagno future, perdute a causa della ridotta (o azzerata) capacità lavorativa (sia generica che specifica).
In altri termini al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità del danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di
20 attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. Anche in tale ipotesi, infatti, l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza dell'evento lesivo si riflette comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.
Entrambi i profili di danno, presuppongono del resto l'assolvimento da parte del danneggiato di un adeguato onere di allegazione e prova;
lo stesso, conformemente ai generali principi di ripartizione dell'onere della prova, è tenuto a fornire precise allegazioni e prove utili a dimostrare quale fosse la sua capacità lavorativa generica e specifica e soprattutto a dimostrare che, come ventilato anche in ricorso, la quota dell'indennizzo erogato dall' a titolo di “danno CP_6
patrimoniale”, non sia sufficiente a risarcire integralmente tale danno.
Nel caso odierno, tali allegazioni e prove difettano.
Ed infatti, nonostante il CTU abbia convincentemente concluso che
:”L'evento infortunistico del 1.12.2014 ha comportato, nel concreto, per le motivazioni superiormente argomentate ed in considerazione della qualifica e mansione per lunghi anni rivestita dal (per le quali, dunque, lo stesso si Pt_1
è qualificato), grave compromissione della capacità lavorativa specifica, quantificabile nella misura del 100 %”, era onere del ricorrente dimostrare che l'indennizzo erogato dall' sia inidoneo a coprire l'intera perdita CP_6
patrimoniale patita, anche in termini di chance di maggiori guadagni futuri.
Giova, infatti, precisare che dal prospetto del 12.7.2024, risulta che CP_6
l' , alla suddetta data, gli ha già corrisposto una rendita per il “danno CP_8
patrimoniale” (maggiorata di interessi e dell'assegno di incollocabilità concesso a seguito di istanza amministrativa del 2.11.2021) pari ad euro 112.874,91, cui va aggiunta l'ulteriore rendita capitalizzata, pari ad euro 354.801,39.
In assenza di qualsiasi allegazione o prova che era onere di parte ricorrente fornire in ordine alle effettive opportunità di guadagno perse in relazione alla capacità lavorativa specifica posseduta, deve ritenersi tale erogazione economica
21 del tutto sufficiente a ristorare il danno emergente ed il lucro cessante patito dal ricorrente a causa del grave infortunio sofferto.
In termini conclusivi i convenuti la e Controparte_1 Controparte_2
vanno condannati, in solido fra loro (seppur tenendo conto Parte_2
delle rispettive quote di responsabilità, pari al 25% per le prime due ed al 50% per il sig. e di quanto eventualmente già versato dalla sig.ra Pt_2 CP_1
al ricorrente in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n.
1030/2022 del 13.7./29.9.29022, all. 5 quater produzione ), a CP_1
corrispondere al ricorrente:
a titolo di danno biologico differenziale, morale ed esistenziale, la somma di euro 260.026,74 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi (ovvero dal 15.1.2016) ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia;
a titolo di danno biologico temporaneo (ITA e ITP) la somma di euro
36.685,00, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro ed indi annualmente rivalutate secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Sussistono giusti motivi, connessi alla complessità della fattispecie e ai difformi precedenti giurisprudenziali (in particolare la sentenza del Tribunale di
GL Palermo che aveva ritenuto l'E-Distribuzione corresponsabile dell'infortunio), per compensare integralmente le spese di lite fra il ricorrente e la suddetta società.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti, in solido fra loro, le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna i convenuti CP_1
, la e in solido fra loro (tenendo conto
[...] Controparte_2 Parte_2
delle rispettive quote di responsabilità, pari al 25% per le prime due ed al 50%
22 per il sig. e di quanto eventualmente già versato dalla sig.ra Pt_2 CP_1
al ricorrente in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n.
1030/2022 del 13.7./29.9.2902), a corrispondere al ricorrente:
a titolo di danno biologico differenziale, morale ed esistenziale, la somma di euro 260.026,74 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi (15.1.2016) ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia;
a titolo di danno biologico temporaneo (ITA e ITP) la somma di euro
36.685,00, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro ed indi annualmente rivalutate secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra il ricorrente e la
[...]
Controparte_5
Condanna i restanti convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in euro 10.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in solido fra loro, le spese della CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 4.11.2025
IL GIUDICE
DA IN
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA IN nella causa civile iscritta al n°
11163/2021 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MANDALA' PP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via XX Settembre 65, a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in proprio e n.q. di legale rappresentante Controparte_1
della rappresentata e difesa dall'avv.to BOCHICCHIO Controparte_2
DONATELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA
BENEVENTO 30 a PARTINICO.
- GIÀ in Controparte_3 Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo D'Alleo e dall'Avv. Andrea D'Alleo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi difensori in Palermo, Via R. Mondini, 11.
, rappresentato e difeso dall'avv.to CASSIBBA Parte_2
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA
TORQUATO TASSO 4, a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 03/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
1 S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02/12/2021, il sig. Parte_1
convenne in giudizio , la e
[...] Controparte_1 CP_2
la avendo premesso: Controparte_3
di essere stato assunto inizialmente con contratto a tempo determinato e poi con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della con mansioni CP_2
di manovale elettrico;
di aver subito un grave infortunio, in data 1° dicembre 2014, mentre era impegnato in operazioni di posa di conduttori elettrici presso un impianto in località Contrada Barbaro, Calatafimi-Segesta, nell'ambito di lavori appaltati da
(già ) e subappaltati alla Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
che, in particolare, durante l'intervento, mentre si trovava su una scala appoggiata alla parete della cabina elettrica per effettuare l'ammarro dei nuovi conduttori, era stato colpito da una scarica elettrica provocata da un corto circuito, causato dalla presenza di tensione non disattivata nell'impianto, cadendo dalla scala e subendo gravi lesioni fisiche e psichiche;
che, a causa del suddetto infortunio era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Alcamo e poi trasferito al centro ustioni dell'Ospedale Civico di
Palermo, ov'era rimasto per circa due mesi;
di aver subito diversi interventi chirurgici, tra cui una meniscectomia al ginocchio destro, e riportato lesioni permanenti come la paralisi della mano sinistra, ernia muscolare, cicatrici deturpanti, e disturbi psichici cronici (ansia, insonnia, depressione), che avevano determinato una condizione di grave invalidità, con difficoltà motorie, limitazioni nella vita quotidiana e una profonda sofferenza morale ed esistenziale;
che la responsabilità dell'infortunio andava ascritta in via solidale a tre
[... soggetti: la la sua amministratrice , e la Controparte_2 Controparte_1
dal momento che la società committente non aveva Controparte_5
provveduto a disattivare la tensione elettrica né a informare adeguatamente la ditta esecutrice dei lavori e la datrice di lavoro, dal canto suo, aveva incaricato il
2 sig. di eseguire l'operazione senza effettuare alcuna verifica sulla Pt_1
sicurezza dell'impianto, violando gravemente le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Chiese, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente ricorso e tutte le domande ed eccezioni ivi contenute, perché fondate in fatto e in diritto e assistite da prove idonee e pertanto, nel merito:
- ritenere e dichiarare la responsabilità solidale ex artt. 1218, 2087, 2043,
205, 2051 e 2055 c.c. degli odierni convenuti per le conseguenze lesive tutte subite dal Sig. a seguito del sinistro/infortunio del 01.12.2014 Parte_1
e ciò quale frutto di colpa per negligenza, imprudenza ed imperizia e per quanto tutto descritto sopra in fatto e in diritto e conseguentemente condannare in solido gli odierni convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti subiti, per come sopra specificatamente e dettagliatamente indicati, nonché quantificati, in favore dell'odierno attore, sig. a titolo di Parte_1
danno biologico differenziale da personalizzarsi tenuto conto del complessivo danno biologico personalizzato, morale ed esistenziale-psichico e danno patrimoniale per danno emergente con particolare riferimento al maggior danno biologico da riconoscersi in sede civilistica rispetto al previdenziale;
al danno morale psichico-esistenziale; al danno biologico temporaneo (diverso da quello di natura patrimoniale temporaneo, coperto dall'indennità giornaliera di tutela di cui al DPR 1124/1965, e, segnatamente dall'art. 66, comma 1 n. 1); al danno da perdita di chance patrimoniale e non patrimoniale;
al danno esistenziale anche se ricompreso nel biologico, stante la diversa definizione di biologico ai fini e dato che il danno biologico, nel Codice delle Assicurazioni CP_6
Private comprende anche il danno esistenziale escluso, invece, dalla definizione che fa riferimento al solo danno dinamico e alla vita di relazione CP_6
peraltro senza prevedere le personalizzazioni possibili e normativamente previste del C.A.P. oppure mediante la personalizzazione delle tabelle dei vari Tribunali;
al danno da perdita della capacità lavorativa generica che non rientra nel danno
3 previdenziale da infortunio, peraltro quasi mai liquidato all'interno del danno biologico;
al danno patrimoniale differenziale per le menomazioni pari o superiori al 16% in cui l' eroga una rendita, ove sussista una differenza CP_6
tra il pregiudizio patrimoniale effettivamente subito e la capitalizzazione della rendita considerato che ai fini del calcolo della rendita la retribuzione CP_6
percepita dal soggetto non viene presa in considerazione nel suo intero ammontare ma solo per una percentuale rapportata alla gravità delle lesioni), per un complessivo importo differenziale che ammonta alla somma complessiva di €. 191.656,31, restando ferme comunque le diverse somme minori o maggiori di quelle che potranno essere indicate o indicande a titolo risarcitorio che il
Tribunale adito vorrà ritenere eque, perché equitativamente liquidabili, e rispondenti a giustizia”.
Si costituì in giudizio e in proprio e n.q. di legale Controparte_1
rappresentante della contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_2
chiese il rigetto;
in particolare dedusse che l'attività svolta dal e dal Pt_1
preposto fosse arbitraria, abnorme e non autorizzata, in violazione del Pt_2
PdL ricevuto da , visto che l'aggancio del cavo alla parete della Controparte_3
cabina non era previsto né richiesto, e fu deciso autonomamente dai due lavoratori, senza alcuna preventiva comunicazione al datore di lavoro o al committente.
Chiese quindi escludersi la propria responsabilità nella causazione dell'infortunio o in subordine riconoscersi la responsabilità prevalente o esclusiva di per aver omesso di disalimentare completamente la Controparte_3
cabina e per aver fornito un PdL lacunoso nonché la manleva da parte del preposto ritenuto responsabile per aver autorizzato un'attività non Pt_2
prevista.
Resistette, in giudizio, anche negando ogni responsabilità Controparte_3
per l'infortunio, sostenendo che la cabina ANAS non rientrava nell'area di lavoro prevista dal PdL consegnato alla , il quale riguardava esclusivamente il tratto CP_2
di linea tra il primo sostegno e il , e prevedeva espressamente che CP_7
4 l'aggancio alla cabina dovesse avvenire solo previa richiesta di disattivazione e con un nuovo PdL.
Dedusse, in particolare, che i lavori eseguiti sulla parete della cabina furono svolti motu proprio dalla squadra , in violazione delle istruzioni tecniche e CP_2
senza alcuna autorizzazione e che i pirex passa-muro, che causarono la folgorazione, erano parte della cabina (che alimentava più linee e che non era stata disattivata integralmente, come noto ai tecnici ) e non della linea oggetto dei CP_2
lavori, e dovevano essere considerati in tensione, come da normativa CEI;
l'infortunio, pertanto, era stato causato esclusivamente da una condotta negligente e imperita della squadra , in particolare del preposto CP_2 Pt_2
A seguito della chiamata in garanzia da parte della venne CP_2
disposta da questo Giudice con ordinanza del 2.10.2022, l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in giudizio di Parte_2
Questi, ritualmente costituitosi, contestò a sua volta la ricostruzione del ricorrente e ogni addebito di responsabilità, sostenendo di aver operato in conformità alle direttive ricevute dal proprio superiore, il geom. e di Per_1
aver agito sulla base della convinzione – fondata su documentazione tecnica e indicazioni ricevute – che la cabina fosse fuori tensione.
Dedusse, in particolare, che l'infortunio, sarebbe stato causato da una tensione residua nei pirex passa-muro, non segnalata né visibile, e comunque non riconducibile a sua negligenza, ritenendo pertanto responsabile dello stesso esclusivamente la committente per non aver esercitato Controparte_3
l'impianto in sicurezza e per aver consegnato un piano di lavoro (PdL) errato e incompleto;
in subordine, il sig. chiese di essere manlevato dalla datrice Pt_2
di lavoro e dalla sua legale rappresentante CP_2 Controparte_1
La causa, dopo alcuni infruttuosi rinvii per trattative, è stata istruita mediante l'audizione del teste indicato dal ricorrente e la nomina di un consulente Tes_1
tecnico d'ufficio, quindi, disposta la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
5 Sulla dinamica dell'evento infortunistico oggetto del presente ricorso nonché sulla responsabilità degli odierni convenuti nella causazione dello stesso appare di decisivo rilievo il giudicato formatosi all'esito del giudizio instaurato, dinanzi al Tribunale di Palermo, dall per il recupero, in via di regresso, delle CP_6
indennità corrisposte al lavoratore infortunato.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22844/2025 del 07/08/2025, infatti, rigettando i ricorsi proposti in via principale e in via incidentale dalle parti del suddetto giudizio, ha integralmente confermato la sentenza della Corte
d'Appello di Palermo n. 802/2022 pubbl. il 28/07/2022 (All. 18 convenuto
. Pt_2
Appare, quindi, opportuno riportarsi al contenuto di essa, visto il suo valore di res iudicata, per la ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio.
Come già accennato, l'infortunio sul lavoro che ha coinvolto il lavoratore il 1° dicembre 2014, si è verificato durante Parte_1
l'esecuzione di lavori di rifacimento di una linea elettrica aerea in territorio di
Calatafimi Segesta, appaltati da (oggi Controparte_4 Controparte_3
alla e da questa subappaltati alla Parte_3 CP_2
In particolare, il lavoratore, mentre si trovava su una scala per eseguire un'operazione di messa a terra dei conduttori, è stato colpito da una scarica elettrica provocata dal contatto con isolatori passamuro “pyrex” ancora in tensione, collocati sulla parete esterna della cabina ANAS. Tali componenti non erano inclusi nel piano di lavoro (PDL) redatto da E-Distribuzione, che prevedeva interventi limitati alla linea aerea dal primo palo in uscita dalla cabina fino al PTP Barbaro.
L' , che aveva già corrisposto al lavoratore le indennità previste, ha CP_6
agito in regresso per ottenere il rimborso delle somme versate, pari a €
705.875,89, chiamando in causa la il suo amministratore unico e CP_2
responsabile della sicurezza il preposto al cantiere Controparte_1 Pt_2
e la stazione appaltante
[...] Controparte_3
6 La Corte d'Appello ha esaminato le diverse posizioni delle parti, del tutto assimilabili a quelle esposte nel presente giudizio, escludendo in primo luogo una qualsiasi responsabilità nella causazione dell'infortunio da parte di
[...]
dal momento che : “1)tutta la linea oggetto del PDL consegnato CP_5
alla era priva di tensione;
2) la cabina ANAS non era compresa nel CP_2
suddetto PDL, con la conseguenza che ad essa le maestranze della CP_2
non avrebbero dovuto neppure avvicinarsi, dovendo terminare i lavori all'altezza del primo palo in uscita dalla cabina, distante dalla stessa diversi metri;
3) alla era stato fatto espresso obbligo di chiedere preventivamente il CP_2
distacco della corrente dalla cabina prima di ammarrare i cavi alla stessa (v. piano di lavoro)” (pag. 9 della sentenza).
È stata invece affermata la responsabilità della e CP_2 CP_1
, e del preposto
[...] Parte_2
In particolare, la Corte ha rinvenuto la responsabilità della sig.ra , CP_1
in qualità di amministratore unico e responsabile della sicurezza, “nell'omessa vigilanza circa il rispetto delle disposizioni di lavoro e delle correlate norme di sicurezza da parte del preposto al cantiere (prima del e poi del Tes_2
, nella conseguente responsabilità ex art. 2049 c.c. per la loro condotta Pt_2
negligente e, si aggiunga, anche in una culpa di eligendo, apparendo del tutto palese l'inadeguatezza del a ricoprire il ruolo di preposto affidatogli il Pt_2
28.11.2014” (cfr. pag. 14 della sentenza).
Per quanto riguarda il la Corte ha rilevato che : “Nell'impartire al Pt_2
una direttiva in aperto contrasto con il PDL che indicava la porzione di Pt_1
impianto oggetto di intervento, in tal modo contravvenendo a specifiche prescrizioni di sicurezza ed esponendo, dunque, il lavoratore ad un concreto rischio per la propria incolumità, il ha in tutta evidenza posto in essere Pt_2
una condotta gravemente colposa che ha integrato eziologicamente la causa più prossima dell'infortunio; né vale ad esimerlo da responsabilità l'aver chiesto ed ottenuto l'assenso verbale del geom. (direttore del cantiere) Per_1
all'esecuzione di lavori non previsti nel PDL: la scelta delle concrete modalità di
7 effettuazione delle attività di cantiere era, infatti, rimessa al e suo era il Pt_2
compito di vigilare che le stesse si svolgessero secondo le disposizioni aziendali e conformemente alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
disposizioni che, nel caso di specie, imponevano di attenersi al PDL che vietava qualsiasi attività nei pressi della cabina, della quale non era stata chiesta la disattivazione dell'energia elettrica” (cfr. pag. 15).
La Corte ha poi escluso che l'evento infortunistico fosse addebitabile ad un
“rischio elettivo”, cioè ad un comportamento arbitrario del lavoratore, precisando che “non è dunque dirimente, nel caso di specie, al fine di escludere la responsabilità del datore di lavoro, che l'infortunio si sia verificato al di fuori dei limiti dell'attività lavorativa oggetto del piano di lavoro;
esso è infatti avvenuto nell'espletamento delle mansioni lavorative tipiche, nel compimento di attività connesse e in qualche modo riconducibili all'attività di lavoro ed anzi, nel caso di specie, proprio su espressa indicazione del preposto”.
In conclusione, la Corte ha condannato la e CP_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della Parte_2 CP_6
somma di € 705.875,89, oltre interessi, così ripartendo la responsabilità dei coobbligati: 25% a carico della 25% a carico di e CP_2 Controparte_1
50% a carico di Parte_2
Come già osservato la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi principali e incidentali proposti, rispettivamente, dalla e e da CP_2 Controparte_1
avverso la suddetta pronuncia, rendendo così ormai Parte_2
intangibile l'accertamento dei fatti ivi contenuto.
Alla luce di quanto sin qui osservato, i convenuti CP_2 CP_1
e devono ritenersi, a differenza di
[...] Parte_2 Controparte_3
solidalmente responsabili (seppur nelle percentuali sopra individuate) per
[...]
l'infortunio occorso al ricorrente e per i danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti da esso.
Passando, quindi, all'individuazione e quantificazione degli stessi, deve subito premettersi che il ricorrente chiede il risarcimento dei seguenti danni:
8 “- maggior danno biologico riconosciuto in sede civilistica rispetto al previdenziale;
- danno morale;
- danno biologico temporaneo (diverso da quello di natura patrimoniale temporaneo, coperto dall'indennità giornaliera del sistema di tutela di cui al
DPR 1124/1965, e, segnatamente dall'art. 66 comma 1 n. 1);
- danno da perdita di chance;
- danno esistenziale anche se ricompreso nel biologico, stante la diversa definizione di biologico a fini va rilevato che il danno biologico, nel CP_6
Codice delle Assicurazioni Private comprende anche il danno esistenziale (artt.
138 e 139), escluso, invece, dalla definizione che fa riferimento al solo CP_6
danno dinamico e alla vita di relazione (art. 13, D. Lgs. 23.2.2000, n. 38), peraltro senza prevedere le personalizzazioni possibili normativamente previste nel C.A.P. (20% per le micropermanenti e 30% per le macro) oppure mediante la personalizzazione (auspicata dalle stesse sentenze di San IN) delle tabelle dei vari Tribunali;
- danno da perdita della capacità lavorativa generica che non rientra nel danno previdenziale da infortunio, peraltro quasi mai liquidata all'interno del danno biologico, (sul punto si è affermato che la parte del danno biologico relativa alla perdita della capacità lavorativa generica - cioè alla menomazione potenzialmente reddituale inclusa nel danno alla salute insieme ad altre voci di pregiudizio interrelazionale - è ontologicamente una cosa diversa dalla capacità di lavoro generica di rilevanza previdenziale, intesa come attitudine al lavoro, la cui diminuzione è causa di perdita patrimoniale da mancato guadagno e dà diritto alle prestazioni Né, rispetto a questi enunciati, deve apparire CP_6
contraddittorio il fatto che il risarcimento del danno biologico abbia per così dire assorbito anche la menomazione della generica attitudine al lavoro, poiché non già di un "assorbimento" si tratta, ma di rilevanza di uno stesso fatto sotto due diversi profili, uno di danno patrimoniale, danno - conseguenza, in senso
9 ampio e risarcito dall' ed uno di danno alla persona, come tale danno – CP_6
evento,, costituente componente del danno biologico);
- danno patrimoniale differenziale per menomazioni pari o superiori al
16% in cui l' eroga una rendita, ove sussista una differenza tra il CP_6
pregiudizio patrimoniale effettivamente subito e la capitalizzazione della rendita
considerato che ai fini del calcolo della rendita la retribuzione CP_6
percepita dal soggetto non viene presa in considerazione nel suo intero ammontare ma solo per una percentuale rapportata alla gravità delle lesioni”
(pag. 15 del ricorso).
Le suddette domande meritano una trattazione distinta e vanno solo parzialmente accolte.
In termini generali va ricordato che l'art. 13 comma 1° del d. lgs. N. 38/2000 ha esteso la copertura assicurativa dell' (prima circoscritta al danno CP_6
patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica) alla lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata, che viene indennizzata, per le menomazioni di grado invalidante a carattere permanente compreso tra il 6% ed il 15%, mediante indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione e, per quelle superiori, mediante liquidazione di una rendita.
Recita testualmente l'art. 13 co. 1° d. lgs. n. 38/2000:
“In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.
La formulazione dell'art. 13 d.lgs. 38/00 non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall' , fondata sugli elementi identificativi espressamente indicati, ossia la CP_6
10 sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso v. Cass. 12326/09).
L'assenza di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato - peraltro espressa in termini di indennizzo - a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
Può trattarsi di danni, o meglio di voci di danno, che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c., definite quali danni complementari ovvero non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, il danno esistenziale o danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate dalla CP_6
giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente.
Va, pertanto, affermata la coesistenza tra l'istituto dell'indennizzo ex art 13
d.lgs. n. 38/2000 e il risarcimento del danno biologico secondo i criteri civilistici;
conseguentemente, deve altresì affermarsi il diritto del lavoratore di agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro, o di altri terzi danneggianti, per il c.d. danno differenziale, secondo la disciplina dettata dall'art. 10 D.P.R. 1124/65, che al comma 6, prevede espressamente la configurabilità e la risarcibilità (a determinate condizioni) di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall' non coprano l'intero danno risarcibile. CP_6
Se è vero che originariamente l'art. 10 del DPR del 1965 non poteva riferirsi al danno differenziale biologico – danno all'epoca non configurato dall'ordinamento - è però anche vero che l'estensione delle prestazioni assicurative al danno biologico ad opera del d. lgs. 38/00 ha influito CP_6
sull'ambito di applicazione della norma, consentendo di includere nel danno differenziale risarcibile anche quello biologico.
11 Tale assunto, ormai del tutto pacifico in giurisprudenza, è confortato anche da un elemento testuale dato dal fatto che l'art. 13 qualifica l'emolumento a carico dell' come “indennizzo”, termine che, dal punto di vista della teoria CP_6
generale del diritto, indica un concetto del tutto distinto da quello di
“risarcimento”; l'utilizzo del termine indennizzo in luogo di risarcimento sottolinea come i due istituti rispondano ad una differente ratio.
Infatti il risarcimento ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa;
essa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato;
invece, l'indennizzo previsto nel sistema di assicurazione obbligatoria da infortuni sul lavoro è corrisposto solo laddove il danno sia conseguenza di un evento avente origine in una causa violenta e sia accaduto in occasione di lavoro, senza che sul suo riconoscimento incidano né la colpa del datore di lavoro né la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo).
Diversa è, infatti, la legittimazione costituzionale dei due sistemi: quello indennitario si fonda sull'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita;
quello risarcitorio sull'art. 32 Cost. oltre che nell'art. art. 31 della c.d.
Carta di Nizza, ove si prevede che «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose» e, dunque, alle esigenze di piena ed integrale tutela del diritto alla salute;
pertanto, la norma previdenziale prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno;
per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente.
Conclusivamente sul punto, come anche di recente ribadito dalla Suprema
Corte, “La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 CP_6
del d.lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate
12 dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato.
La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost. L'assicurazione non copre tutto il danno biologico CP_6
conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo” (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n. 19973, Cass.,
Sez. Lav., n. 23263, entrambe del 2017, richiamate da Cass. 9112/2019, qui citata).
Pertanto, l'esonero da responsabilità (alla cui stregua anche questo Tribunale ha, in altre controversie, ritenuto la carenza di legittimazione passiva della società) è riconosciuto ex lege al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall' ; l'art. 10 D.P.R. n. 1125/65, sdoppia, CP_6
infatti, la tutela del danneggiato in due obbligazioni divisibili e non solidali, con l'esonero parziale del datore di lavoro che, anche in caso di esclusiva responsabilità, non può essere condannato a pagare l'intero danno ma solo il differenziale costituito dalle somme eccedenti le indennità erogate dall' CP_6
(salvo poi il regresso dell'Istituto per l'ipotesi di condotte, a carico del datore, integrabili fattispecie di reato).
Tale principio, funzionale ad evitare, in capo all'infortunato, sia tutele non integrali che, d'altro lato, indebite locupletazioni, ha trovato chiare affermazioni nella giurisprudenza di legittimità; a tal proposito la Suprema Corte ha infatti ancora chiarito: “La norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e
13 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra
l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata CP_6
locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia CP_6
tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione”
(Cass., 25 maggio 2004, n. 10035). E' dunque del tutto costante l'orientamento secondo cui l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato o tecnopatico e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, riguarda soltanto le componenti del danno coperte dalla stessa assicurazione obbligatoria, la cui individuazione, peraltro, è mutata nel corso degli anni (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3616/1996; 859/1997; 8182/2001; 1114/2002; 16250/2003 e da ultimo 10834/2010). Conseguentemente detta limitazione, con riferimento alle fattispecie che, come la presente, ricadono ratione temporis nel vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, riguarda non soltanto il danno patrimoniale, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica (cfr. il
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74), coperto dall'assicurazione obbligatoria, ma anche il danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico), per la parte eccedente l'indennizzo liquidato dall' . CP_6
Operate tali premesse, nel caso odierno, il ricorrente ha chiesto condannarsi le parti convenute al risarcimento dei diversi profili di danno sia patrimoniali che non scaturenti dall'infortunio, alcuni dei quali di natura c.d. differenziale ovvero già indennizzati parzialmente dall' (ed in ispecie il danno biologico ed CP_6
14 esistenziale nonché il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica) sia quelli c.d. complementari ovvero esulanti dall'indennizzo erogato dall' (in particolare la personalizzazione del danno CP_6
biologico, il danno morale, il danno biologico temporaneo e il danno da perdita di chance).
Con riguardo al danno biologico differenziale ed alla sua c.d. personalizzazione, tenendo conto dei riflessi “esistenziali” di tale danno, giova premettere quanto condivisibilmente accertato dal CTU, ovvero che: “L'evento infortunistico in cui rimase coinvolto il in data 01.12.2014, fu Pt_1
caratterizzato da episodio di “elettrocuzione” da scarica elettrica molto elevata.
Da tale episodio, al Lavoratore sono residuate le seguenti conseguenze, ampiamente compatibili con il suddetto evento infortunistico: Disturbo post traumatico da stress cronico, ad oggi di grado medio-grave, in trattamento farmacologico e psicoterapico. Esiti cicatriziali visibili, coinvolgenti gli arti superiori e l'arto inferiore destro (sede in cui, alla coscia destra, si è anche manifestata ernia muscolare in sede del m. retto femorale, strumentalmente accertata – eco del 24.11.2015, oltre che tramite v. chirurgica del 29.12.2015 –
v. atti). Grave sofferenza neurogena assonale e mielinica nel territorio di pertinenza del nervo ulnare sinistro, con ipostenia dell'arto omolaterale in soggetto sinistrorso.
2) Con applicazione, dunque, delle usuali metodiche di calcolo, si perviene ad una valutazione globale del danno biologico pari al 56 % (cinquantasei per cento), con riferimento ai parametri di cui alle Tabelle SIMLA “.
Tale valutazione medico legale, congruamente argomentata e ribadita in sede di chiarimenti, appare del tutto condivisibile oltre che coerente con la quantificazione del danno biologico, operata dall' in sede amministrativa CP_6
nella misura del 54%.
Appare, quindi, subito evidente che già in termini di valutazione medico legale il danno biologico patito dal ricorrente sia superiore a quello quantificato
15 (e indennizzato) dall' e quindi meritevole di ristoro, seppur nei termini CP_6
differenziali di cui si dirà oltre.
In ordine all'ulteriore voce di danno azionata dal ricorrente, ovvero il danno esistenziale, giova, innanzitutto premettere che secondo l'orientamento recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona (Cass. S.U. n.
26972 del 2008): infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c..
Appare, in altri termini, necessario specificare perché ed in quale misura l'indennizzo liquidato dall' non sia in grado di ristorare il danno alla CP_6
persona patito dall'assicurato, nei suoi profili più strettamente “esistenziali”.
Ebbene, nel caso di specie, la sussistenza di un tale profilo di danno è adeguatamente emersa dalle dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_3
moglie del ricorrente (”sono la moglie del ricorrente dal 2008, precedentemente eravamo fidanzati ed il fidanzamento è durato 15 anni. Abbiamo due figli ora di
15 e 8 anni. Il nostro rapporto è di lunga durata e solido. L'incidente è occorso quando ero incinta del mio secondo figlio ed ha stravolto la nostra esistenza. Mio marito prima dedito alla famiglia ed al lavoro, ma anche circondato da amici, a causa delle gravi sofferenze subite e dei postumi dell'incidente ha cambiato vita. Per quanto riguarda i postumi, la folgorazione ha leso il braccio sinistro, ledendo in particolare il nervo ulnare;
tale lesione, oltre a impedire l'utilizzo della mano sinistra (mio marito è mancino) ha prodotto un costante dolore sordo che non lo lascia riposare bene e lo rende molto nervoso. Tra l'altro
16 anche i muscoli delle cosce, luogo di fuoriuscita della scarica elettrica, hanno subito dei danni, tali da rendere difficoltosa e faticosa la sua deambulazione. Tra
l'altro, a causa delle ustioni subite, deve tener sempre coperto sia il braccio sinistro che le cosce. Per tutti questi motivi, a differenza del passato, non vuole uscire o avere rapporti sociali, rimanendo spesso apatico e a casa. I suoi amici non l'hanno lasciato solo, lo vengono a trovare e lo stingono ad uscire di casa, ma lui lo fa con molta ritrosia. Tra l'altro anche per le sue condizioni sono io a dover seguire i nostri figli che sono comunque la sua principale ragione di gioia.”).
Orbene, dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate è dato presumere che l'infortunio per cui è causa abbia inciso sulla quotidianità e sulle abitudini di vita del ricorrente, apportandovi delle modifiche peggiorative, in forza delle quali deve, dunque, ammettersi la risarcibilità del danno esistenziale in tale sede azionato, sotto forma di “personalizzazione” del danno biologico.
Venendo ora alla quantificazione delle superiori poste di danno, occorrerà in primo luogo calcolare il danno non patrimoniale (comprensivo dei suoi aspetti morali ed esistenziali) secondo i criteri civilistici, per poi scomputare quanto percepito dall' a titolo di indennità. CP_6
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. III, 26 giugno 2015 n°
13222), ha statuito che “per calcolare il “danno biologico c.d. differenziale” è necessario:
(a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora CP_6
il danno biologico”.
Al riguardo giova evidenziare come l , con provvedimento del CP_6
26.6.2016 (cfr. all. 6), ha riconosciuto quale conseguenza dell'infortunio occorso al ricorrente un danno biologico nella misura del 54%, corrispondendogli fino al
12.7.2024 (cfr. prospetto prodotto da parte ricorrente in data 26.7.2024) CP_6
17 una rendita, la cui quota destinata a ristorare il danno biologico e maggiorata di interessi, risulta pari ad euro 75.613,35, cui va aggiunta la restante parte capitalizzata dall' alla medesima data, e pari ad ulteriori euro 231.493,70, CP_8
pari a complessivi euro 307.109,05.
Ciò chiarito, ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto al ricorrente per il suddetto danno biologico (pari al 56%), può utilizzarsi la tabella elaborata dal Tribunale di Milano nel 2024, dal momento che ad essa la Corte di
Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3
Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. n. 20895 del
15/10/2015, Cass. n. 28290 del 22/12/2011, Cass. n. 14402 del 30/06/2011, Cass.
n. 12408 del 07/06/2011).
Orbene, le citate tabelle prevedono - in relazione alla percentuale di invalidità permanente del 56% ed all'età del lavoratore alla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti (cfr. Cass. 14364/2019: “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio
2017, n. 3121, Rv. 642722-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2013, n. 10303, Rv.
623138-01)”) ovvero al termine del periodo di inabilità temporanea, assoluta e parziale (quantificata dal CTU in complessivi 410 giorni dopo l'evento) e quindi pari ad anni 40, una quantificazione complessiva del danno biologico permanente e del danno morale pari ad euro 543.495.
Da tale somma va sottratta la quota “biologica” della rendita (somma CP_6
dei ratei erogati rivalutati + capitalizzazione) già indicata, pari ad euro
307.109,05.
In definitiva il danno non patrimoniale (biologico e morale) permanente differenziale subito dal ricorrente va quantificato in euro 236.387,95.
18 Nelle tabelle di Milano i parametri già tengono conto degli aspetti "morali" e
"relazionali" propri del danno non patrimoniale, cui vanno applicate le ulteriori percentuali di aumento (nella specie, fino al 25% in più) previste per la c.d.
"personalizzazione" relativa ad aspetti relazionali (ovvero i profili di carattere
“esistenziale” sopra descritti) del tutto soggettivi e specifici.
Ebbene, nel caso di specie, si reputa opportuno operare, sulla base delle allegazioni e prove offerte in riferimento al danno esistenziale patito dal ricorrente, un aumento del 10%, tenendo conto dell'indubbio peggioramento della qualità di vita e del c.d. fare areddituale dello stesso, significativamente temperato dal positivo contesto familiare ed amicale nel quale è inserito.
Pertanto, tenendo conto della “personalizzazione” di cui si è detto, il risarcimento delle suddette poste di danno va quantificato in complessivi euro
260.026,74 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi – id est cessazione dell'inabilità temporanea - ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia.
Va, poi, accolta l'ulteriore domanda concernente il risarcimento del danno biologico temporaneo subito dal ricorrente, in ragione dell'infortunio e non coperto dall' . CP_6
Il CTU, rispondendo ad apposito quesito, ha condivisibilmente concluso sul punto che: “A causa dell'evento infortunistico oggetto del presente giudizio e delle correlate lesioni, è derivato un periodo di “inabilità temporanea assoluta”
(corrispondente al periodo di ricovero ospedaliero presso il Centro Ustioni di
Palermo) di giorni sessanta;
inoltre è residuato lungo periodo di inabilità temporanea parziale al 50 % , quantificabile in giorni 350 circa”.
Passando alla quantificazione del suddetto danno, vanno nuovamente richiamate le Tabelle di Milano del 2024 che quantificano in euro 115 il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (nelle sue due componenti di “danno biologico/dinamicorelazionale” e danno da “sofferenza soggettiva interiore
19 media presumibile”), suscettibile di una maggiorazione fino al 50% quale
“Aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità”.
Ribadendo quanto sopra evidenziato in relazione agli aspetti “esistenziali” del danno biologico permanente subito dal ricorrente, appare equo maggiorare del 10% anche il danno biologico temporaneo (assoluto e parziale) dallo stesso patito, nei 410 giorni successivi all'infortunio.
Il danno biologico temporaneo va, quindi, quantificato in euro 14.547,50
(euro 115 per 60 gg., maggiorato del 10%) per il periodo di c.d. ITA e in euro
22.137,50 (57,5 per 350gg. maggiorato del 10%), per quello di ITP, pari a complessivi euro 36.685,00, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro ed indi annualmente rivalutate secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Vanno, invece, rigettate le ulteriori pretese risarcitorie, concernenti il risarcimento del danno da perdita di chance e del danno patrimoniale da incapacità lavorativa generica.
Tali pretese, genericamente argomentate in ricorso, afferiscono essenzialmente al risarcimento del danno patrimoniale, emergente e da lucro cessante, subito dal lavoratore che a seguito dell'infortunio veda ridotta se non addirittura elisa la sua capacità di guadagno.
Tale danno, come accennato, è composto da due elementi: da un lato v'è il danno emergente costituito dalla retribuzione eventualmente persa dalla data dell'infortunio a quella della liquidazione del danno e dall'altro, il lucro cessante costituito dalle opportunità di guadagno future, perdute a causa della ridotta (o azzerata) capacità lavorativa (sia generica che specifica).
In altri termini al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità del danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di
20 attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. Anche in tale ipotesi, infatti, l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza dell'evento lesivo si riflette comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.
Entrambi i profili di danno, presuppongono del resto l'assolvimento da parte del danneggiato di un adeguato onere di allegazione e prova;
lo stesso, conformemente ai generali principi di ripartizione dell'onere della prova, è tenuto a fornire precise allegazioni e prove utili a dimostrare quale fosse la sua capacità lavorativa generica e specifica e soprattutto a dimostrare che, come ventilato anche in ricorso, la quota dell'indennizzo erogato dall' a titolo di “danno CP_6
patrimoniale”, non sia sufficiente a risarcire integralmente tale danno.
Nel caso odierno, tali allegazioni e prove difettano.
Ed infatti, nonostante il CTU abbia convincentemente concluso che
:”L'evento infortunistico del 1.12.2014 ha comportato, nel concreto, per le motivazioni superiormente argomentate ed in considerazione della qualifica e mansione per lunghi anni rivestita dal (per le quali, dunque, lo stesso si Pt_1
è qualificato), grave compromissione della capacità lavorativa specifica, quantificabile nella misura del 100 %”, era onere del ricorrente dimostrare che l'indennizzo erogato dall' sia inidoneo a coprire l'intera perdita CP_6
patrimoniale patita, anche in termini di chance di maggiori guadagni futuri.
Giova, infatti, precisare che dal prospetto del 12.7.2024, risulta che CP_6
l' , alla suddetta data, gli ha già corrisposto una rendita per il “danno CP_8
patrimoniale” (maggiorata di interessi e dell'assegno di incollocabilità concesso a seguito di istanza amministrativa del 2.11.2021) pari ad euro 112.874,91, cui va aggiunta l'ulteriore rendita capitalizzata, pari ad euro 354.801,39.
In assenza di qualsiasi allegazione o prova che era onere di parte ricorrente fornire in ordine alle effettive opportunità di guadagno perse in relazione alla capacità lavorativa specifica posseduta, deve ritenersi tale erogazione economica
21 del tutto sufficiente a ristorare il danno emergente ed il lucro cessante patito dal ricorrente a causa del grave infortunio sofferto.
In termini conclusivi i convenuti la e Controparte_1 Controparte_2
vanno condannati, in solido fra loro (seppur tenendo conto Parte_2
delle rispettive quote di responsabilità, pari al 25% per le prime due ed al 50% per il sig. e di quanto eventualmente già versato dalla sig.ra Pt_2 CP_1
al ricorrente in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n.
1030/2022 del 13.7./29.9.29022, all. 5 quater produzione ), a CP_1
corrispondere al ricorrente:
a titolo di danno biologico differenziale, morale ed esistenziale, la somma di euro 260.026,74 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi (ovvero dal 15.1.2016) ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia;
a titolo di danno biologico temporaneo (ITA e ITP) la somma di euro
36.685,00, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro ed indi annualmente rivalutate secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Sussistono giusti motivi, connessi alla complessità della fattispecie e ai difformi precedenti giurisprudenziali (in particolare la sentenza del Tribunale di
GL Palermo che aveva ritenuto l'E-Distribuzione corresponsabile dell'infortunio), per compensare integralmente le spese di lite fra il ricorrente e la suddetta società.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti, in solido fra loro, le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna i convenuti CP_1
, la e in solido fra loro (tenendo conto
[...] Controparte_2 Parte_2
delle rispettive quote di responsabilità, pari al 25% per le prime due ed al 50%
22 per il sig. e di quanto eventualmente già versato dalla sig.ra Pt_2 CP_1
al ricorrente in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n.
1030/2022 del 13.7./29.9.2902), a corrispondere al ricorrente:
a titolo di danno biologico differenziale, morale ed esistenziale, la somma di euro 260.026,74 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della stabilizzazione dei postumi (15.1.2016) ed indi annualmente rivalutata secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia;
a titolo di danno biologico temporaneo (ITA e ITP) la somma di euro
36.685,00, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro ed indi annualmente rivalutate secondo indici Istat fino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali fino all'effettivo pagamento.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra il ricorrente e la
[...]
Controparte_5
Condanna i restanti convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in euro 10.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in solido fra loro, le spese della CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 4.11.2025
IL GIUDICE
DA IN
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