Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Addì
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.7519/2024 R.G.L. promossa
___________ F.A. _________________
___
D A
[...]
nata il [...] in [...] e residente a [...]al Vicolo S. Parte_1 spedizione in forma esecutiva Orsola, 11, C.F.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Scotto di Tella C.F._1 all'Avv.
e Margherita Misuraca, per mandato in atti. _____________
_________
Ricorrente
_____________ _________
C O N T R O
per in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale centrale a Roma (CAP _____________ CP_1 ______
00144) nella via Ciro il Grande n. 21, C.F rappresentato e difeso dal dott. Michele P.IVA_1 _____________
_________ Alcuri, per mandato in atti.
_____________
Resistente _________
Il Cancelliere All'esito dell'udienza del 30.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
Dichiara illegittima la sospensione della indennità di accompagnamento operata dall' nei CP_1
confronti di Parte_1
Condanna l' al ripristino della prestazione con decorrenza dalla data della sospensione dei CP_1
pagamenti sino all'esito della nuova visita di revisione, oltre accessori di legge;
complessivi €.1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA,
disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il la ricorrente conveniva in giudizio l' e premettendo: che a seguito CP_1
della domanda del 28.6.2021, era stata riconosciuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con revisione a dicembre 2022; che in data 01/04/2023, l' sospendeva CP_2
l'erogazione della prestazione per “ assenza alla visita di revisione del 25/01/2023”; che in realtà, la visita non gli era stata comunicata tanto che l' riconoscendo la sussistenza di un giustificato CP_1
motivo, la convocava a visita per il giorno 07/12/2023, ma non ripristinava la prestazione, chiedeva di :“ ripristinare l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dalla data della sospensione
dell'erogazione ( aprile 2023) oltre interessi legali e svalutazioni monetarie come per legge, fino
all'esito del nuovo accertamento medico ove risultasse non confermata la prestazione assistenziale,-
condannare, l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione CP_1
alI'Avv. Eugenio Scotto di Tella ed all'Avv. Margherita Misuraca antistatari.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_1
della domanda di cui chiedeva il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
30.1.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Invero, in ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa dell'erronea e/o mancante notifica della convocazione da parte dell' , non fa venir CP_1
meno i requisiti di legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei
confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi CP_1 pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della
sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già
disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede CP_1
alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.».
Pertanto, la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Ciò detto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta pacifico e non contestato che la ricorrente non abbia mai ricevuto la convocazione alla visita di revisione del 25/01/2023 tanto che lo stesso Istituto, con nota del 20/11/2023, riconosceva la sussistenza di un giustificato motivo della sua assenza e fissava una nuova visita al 07/12/2023, il cui esito non risulta ancora comunicato.
Ora, atteso che la giustificazione appariva fondata, non essendo la mancata presentazione alla visita di revisione del 25.1.2023 imputabile all'invalida, l' avrebbe dovuto revocare la sospensione CP_1
con effetto ex tunc, essendo stata accertata l'insussistenza sin dall'origine dei relativi presupposti,
con piena vigenza dell'art. 25, comma 6 bis, D.L. n° 90/14 conv. in L. 114/2014 che prevede: “Nelle
more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili
e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i
diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione
a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)».
L' , costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto in merito, né ha offerto una prova di segno CP_1
contrario.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sospensione della prestazione appare illegittima, ne consegue l'accoglimento del ricorso con condanna dell' al ripristino della indennità di CP_1
accompagnamento con decorrenza dalla data della effettiva sospensione dei pagamenti sino all'esito della nuova visita di revisione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo il 25.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile