Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1998, n. 1575
CASS
Sentenza 18 maggio 1998

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Le batterie esauste di autoveicoli sono ancora considerate rifiuto speciale ai sensi dell'art. 7, comma terzo lett. i), del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22. La raccolta ed il conseguente stoccaggio delle batterie esauste appartenenti a terzi rientra nella definizione di stoccaggio formulata dall'art. 6, comma primo lett. i) del medesimo provvedimento; pertanto lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi mediante stoccaggio di batterie esauste senza autorizzazione è sanzionata dall'art 51, comma primo del D.L.G. 22 del 1997, che ha ripreso la precedente statuizione dell'art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1998, n. 1575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1575
    Data del deposito : 18 maggio 1998

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