Sentenza 18 maggio 1998
Massime • 1
Le batterie esauste di autoveicoli sono ancora considerate rifiuto speciale ai sensi dell'art. 7, comma terzo lett. i), del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22. La raccolta ed il conseguente stoccaggio delle batterie esauste appartenenti a terzi rientra nella definizione di stoccaggio formulata dall'art. 6, comma primo lett. i) del medesimo provvedimento; pertanto lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi mediante stoccaggio di batterie esauste senza autorizzazione è sanzionata dall'art 51, comma primo del D.L.G. 22 del 1997, che ha ripreso la precedente statuizione dell'art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1998, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Tonini Paolo Presidente del 18/5/1998
2. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N. 1575
4. Dott. Imposimato Ferdinando Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Grillo Carlo Consigliere N. 01577/98
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da CAUZZO MARIO, n. 10.9.40 Milano avverso l'ordinanza del pretore di Milano, che il 2 dicembre 1997 ha respinto l'incidente di esecuzione avverso la sentenza 16 gennaio 1987, divenuta irrevocabile il 7 novembre 1997, con la quale il medesimo giudice lo ha condannato alla pena di mesi due d'arresto e lire ottocentomila d'ammenda per il reato di cui all'art. 25 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva, depositata in questa cancelleria il 29 aprile 1998;
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Il ricorrente ripete in questa sede il motivo già dedotto innanzi al pretore.
Assume la violazione dell'art. 673 cod. proc. pen., in quanto - a suo parere - la contravvenzione in esame sarebbe stata abrogata dall'art.56 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
In particolare asserisce che la materia dei rifiuti sarebbe stata interamente con una sovrapposizione di schemi diversi: è stata eliminata la distinzione tra rifiuti speciali, urbani, tossici e nocivi e per i rifiuti riutilizzabili sono state stabilite procedure semplici.
Nella memoria aggiunge che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso l'esame del tema del riutilizzo.
L'assunto non può essere accolto, in quanto palesemente erroneo. Il ricorrente insiste in una tesi non seguita da alcuna decisione di questa corte, successive all'entrata in vigore del decreto n. 22 del 1997 (tra le più recenti, antecedenti al ricorso, sez. 3 n. 0 9168 del 09/10/97 ud. 15/07/97 rv. 209544 ric. Ciarcià). Va innanzi tutto ricordato che l'imputazione ascritta a CA era la seguente:
reato di cui agli artt. 1, 2, 6, lett. d e 25 comma 1 D.P.R. n. 915 del 1982 perché quale legale rappresentante della ditta C.R.R.F.
effettuava attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi mediante stoccaggio di batterie esauste senza autorizzazione dal 25 marzo 1995).
L'asserzione difensiva contrasta con lo spirito di tutta la legislazione che disciplina la materia, volta a dettare statuizioni sempre più minuziose e rigorose. La prospettazione, se accolta, porterebbe al contrario ad una generale esenzione da pena per qualsiasi illecito prima commesso. Sarebbe sufficiente questa conclusione, per escludere la possibilità di condividere una siffatta interpretazione.
Il decreto n. 22 del 1997 ha abrogato il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, con una disposizione di carattere generale (art. 56). Detta
abrogazione, però, è applicabile soltanto nel caso in cui la normativa pregressa non trovi più una sostanziale regolamentazione in quella sopravvenuta, attraverso la previsione di fattispecie riprodotte o disciplinate diversamente (rispetto a quelle previgenti).
In questi ultimi casi l'"abrogazione" va interpretata non come vera e propria abolitio criminis ma come successione di leggi penali nel tempo e la disciplina da applicare è quella più favorevole, in virtù del dettato dell'art. 2 comma 3 cod. pen.. Per applicare la norma "mitior" è, però, necessario che il procedimento sia ancora pendente e non sia intervenuto il giudicato:
Quest'ultimo non consente per la sua definitività alcuna valutazione comparativa tra due statuizioni succedetesi nel tempo, per applicare quella più favorevole.
In tal caso, è possibile procedere alla revoca della sentenza - nei limiti fissati dall'art. 673 cod. proc. pen. - soltanto quando vi sia stata l'abrogazione, intesa nel senso di "abolitio criminis". Nel caso in esame si trattava dello stoccaggio di rifiuti speciali prodotti da terzi, mediante raccolta di batterie esauste di autoveicoli.
Tale rifiuto è anche attualmente considerato "speciale" dall'art. 7 comma 3 lett. 1) del decreto legislativo n. 22 del 1997. L'attività compiuta dal ricorrente rientra, inoltre, nella definizione di stoccaggio formulata nell'art. 6 comma 1 lett. 1) del medesimo provvedimento e non in quella di cui alla successiva lettera m), che regola il deposito temporaneo, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui il rifiuto è prodotto.
Nella specie, il ricorrente operava non nell'ambito del "luogo di produzione del rifiuto" ma quale legale responsabile della ditta C.R.R.F - Centro Raccolta Rottami Ferrosi - provvedendo proprio alla raccolta ed al conseguente stoccaggio delle batterie esauste, appartenenti a terzi (all'epoca dei fatti risalenti al 1985, non era vigente l'art.
9-quinquies della legge n. 475 del 1988,). Attualmente la condotta ascritta al ricorrente è descritta dall'art.51 comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che ha ripreso la precedente statuizione dell'art. 25 D.P.R. n. 915 del 1982, innovando soltanto in tema di pena.
Adduce con la memoria aggiunta che egli riutilizzava le batterie e richiama la disciplina dei decreti legge reiterati, per dedurre una "non punibilità ambientale". Tale assunto è sfornito di qualsiasi riferimento alle sentenze pronunziate e divenute definitive. In ogni caso non emerge alcun elemento, dal quale si possa desumere l'effettività di questo comportamento.
Nè in sede esecutiva è possibile rinnovare il giudizio di merito. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999