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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1258 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 19.12.2024, promossa
DA
(c.f ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (c.f. ), C.F._2 Pt_3 Pt_4 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Storoni ed Ede Orsatti presso i cui indirizzi ed Email_1
pagina 1 di 13
posta in calce all'atto di citazione
- attori -
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Dini presso il cui indirizzo ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla Email_3
comparsa di risposta
- convenuta -
In punto a: delibera associazione.
Conclusioni
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e
allegazione disattesa nel merito, in via principale. accertare e dichiarare la nullità,
ovvero disporsi l'annullamento, della delibera assembleare del 1° luglio 2020
adottata dalla , Controparte_1
raccolta dal Notaio presso il Suo studio in Cagli (PU), Rep. n. Persona_1
pagina 2 di 13 42885, racc. n. 20252, registrata a Urbino (PU), il 6.7.2020, al n. 1053 Serie 1T,
per tutti i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, ordinare all'Associazione
convenuta, tramite gli organi associativi competenti, di provvedere all'idonea
convocazione dell'assemblea dell'associazione – mediante avviso spedito a
ciascun associato - avente come ordine del giorno: i) l'informativa circa il
pronunciamento del Tribunale in ordine alla caducazione della delibera del 1°
luglio 2020 e del relativo statuto oggetto di modifica;
ii) le deliberazioni necessarie
a provvedere alla eventuale approvazione di un nuovo statuto;
iii) l'assunzione di
determinazioni in ordine ai soggetti responsabili dell'adozione degli atti invalidi
dichiarati nulli e/o annullati;
conseguentemente, disporsi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 614bis C.p.c., la condanna dell'Associazione convenuta alla
corresponsione di una somma almeno pari ad € 500,00 in favore di ciascuno
degli Attori, per ogni violazione o inosservanza successiva all'emissione della
pronuncia, da accertarsi ogni 7 giorni, all'ordine di convocazione dell'assemblea
degli associati finalizzata a prendere atto dell'intervenuta caducazione della
modifica statutaria e a deliberare le necessarie decisioni di adeguamento alla
pronuncia giudiziale, salva ogni migliore prescrizione e determinazione che, ai
pagina 3 di 13 sensi e per gli effetti dell'art. 614bis C.p.c., il Tribunale ritenesse di voler
formulare per garantire la concreta attuazione della propria pronuncia IN VIA
ISTRUTTORIA Ordinarsi l'esibizione in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.
210 c.p.c., sia nei confronti dell'Associazione convenuta,
[...]
, Controparte_2
con sede in Pesaro (PU), Via Federici s.n.., c.f. e p.iva , in persona P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. (c.f.: Parte_5
), residente in [...], sia nei C.F._4
confronti del sig. nella sua qualità di Presidente della ridetta Parte_5
associazione e soggetto tenuto a dare corso agli incombenti afferenti alla
convocazione dell'Assemblea degli associati e a constatare la regolarità della
costituzione dell'Assemblea medesima: - di tutte le comunicazioni agli associati
effettuate in ordine alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la data
del 1° luglio 2020; - della totalità delle deleghe conferite da tutti gli associati per
l'assemblea del 1° luglio 2020. Con vittoria di spese di giudizio e compensi di
procuratore, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.p.a.”.
Per la convenuta:
pagina 4 di 13 “in via preliminare e pregiudiziale -Accertarsi e dichiararsi l'operatività della
clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello statuto di
[...]
Cont
approvato tramite verbale di Controparte_3
assemblea del 1° luglio 2020 (e/o art. 18 del vecchio statuto se applicabile - cfr.
doc. 4), e per l'effetto dichiarare pag. 17 l'improcedibilità/l'irritualità/l'infondatezza
della domanda giudiziale ivi intrapresa, perché da definirsi in arbitrato.
subordinatamente e nel merito rigettare la pretesa dell'avversario per quanto in
atto tutto dedotto e allegato. spese vinte come per legge”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 29.6.2023 , Parte_1
e , premesso d'essere soci dell' Parte_2 Pt_3 Pt_4 [...]
convenivano in giudizio la stessa Controparte_1
associazione, domandando che fosse dichiarata nulla o annullata la deliberazione approvata dall'assemblea degli associati in data 1.7.2020; che fosse ordinata all'associazione la convocazione dell'assemblea sull'ordine del giorno indicato in citazione con la condanna al pagamento di €.500,00 “per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia”.
pagina 5 di 13 Gli stessi attori deducevano che la deliberazione era nulla per difetto di convocazione, nonché per mancanza del quorum costitutivo e deliberativo.
Si costituiva l , la quale Controparte_1
contestava le domande, eccependone la improcedibilità in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello statuto;
che gli attori erano privi di legittimazione in quanto “decaduti” ed “inattivi” per mancato pagamento della quota associativa;
che l'assemblea era stata regolarmente convocata, la delibera approvata con i quorum prescritti;
che gli attori aveva prestato “acquiescenza”
alla deliberazione in ragione della transazione intervenuta il 14.12.2021; che inammissibile era la richiesta di provvedimenti sanzionabili ex art. 614 bis c.p.c.
Concludeva, pertanto, per l'improcedibilità ed il rigetto delle domande con il favore delle spese.
L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 19.12.2024
pagina 6 di 13 Rilevato che le questioni poste dagli impugnanti riguardano l'omessa convocazione dell'assemblea e la violazione dei quorum (costitutivo e deliberativo), questioni tutte strettamente attinenti all'interpretazione ed applicazione dell'art. 13 dello statuto disciplinante il processo formativo della volontà dell'ente, è da ritenere la sussumibilità della controversia sotto l'art. 25
dello statuto, il quale prevede che “qualunque controversia sorgesse in
dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa
formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro
amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di
procedure dando luogo ad un arbitrato irrituale”.
Non può dirsi, invero, che il predetto art. 13 attenga alla sfera dei diritti indisponibili, onde le relative controversie non siano compromettibili in arbitri;
né a tale sfera appartengono le modifiche statutarie nella specie deliberate dall'assemblea, consistenti nell'assunzione da parte dell'Associazione della forma sociale di impresa e nell'approvazione del nuovo statuto.
La giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con pagina 7 di 13 esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, ha precisato che a tal fine l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla (cfr. Cass. 2005 n. 3772).
Il principio è ribadito in materia di impugnazione delle deliberazioni delle associazioni (cfr. Cass. 2011 n. 30519, secondo cui “le controversie associative
possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che
coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili”; in una fattispecie di impugnazione per convocazione tardiva ed erroneo calcolo delle maggioranze).
Le irregolarità lamentate dagli attori, invece, non attengono alla violazione di norme inderogabili e non comportano la nullità della delibera impugnata,
restando applicabile ai vizi denunciati il principio della conversione delle cause di nullità delle delibere associative in cause di annullamento (cfr. sul punto Cass.
pagina 8 di 13 1975 n. 1018, secondo cui “poiché l'art 23 cod civ prevede soltanto ipotesi di
annullabilità e non anche di nullità delle deliberazioni delle associazioni
riconosciute, deve ritenersi che con tale norma, applicabile anche alle
associazioni non riconosciute, il legislatore abbia convertito, per quanto riguarda
le suddette deliberazioni, le cause di nullità in cause di annullabilità”).
Non ignora il giudicante che, in tempi peraltro assai risalenti, la giurisprudenza di legittimità ha parlato, in materia societaria, d'inesistenza della deliberazione societaria assunta in difetto della maggioranza richiesta dall'atto costitutivo della società (si veda Cass. 13 gennaio 1987, n. 133), e che tale assunto è stato ripreso con riferimento alle deliberazioni delle associazioni (si veda Cass. 1993 n. 1408), ma siffatta affermazione, che dovrebbe ovviamente a maggior ragione valere per il difetto di quorum deliberativo, è stata confutata dalla giurisprudenza successiva.
Si è al riguardo osservato che “neppure nel contesto normativo anteriore alla suaccennata riforma del 2003 (con la quale il legislatore ha chiaramente manifestato l'intento di togliere spazio alla figura giurisprudenziale dell'inesistenza giuridica delle deliberazioni societarie) si sarebbe potuto sostenere che una pagina 9 di 13 deliberazione adottata in difformità dalle disposizioni di legge o dello statuto in materia di quorum deliberativi non abbia i lineamenti essenziali richiesti per integrare il modello legale di una decisione assunta dai soci della società in ordine alle proposte riportate nell'ordine del giorno dell'assemblea. Una siffatta deliberazione, proveniente da un'assemblea formata da soggetti legittimati ad assumerla e conclusasi con la proclamazione del risultato, è certamente un atto giuridico venuto ad esistenza. La deliberazione è stata assunta e l'esito ne è stato proclamato e reso pubblico. L'eventuale errore nel computo dei voti, se fosse effetto di una mera svista, non potrebbe logicamente produrre conseguenze maggiori di quanto accade per l'errore ostativo in ambito negoziale;
se invece -
come si sostiene essere avvenuto nella fattispecie in esame - si fosse in presenza di un'errata valutazione circa le modalità di calcolo del quorum, operato secondo regole diverse da quelle legali o statutarie, ciò non potrebbe che tradursi in una non conformità alla legge (nella parte in cui questa dispone, appunto, in ordine alle suddette modalità di calcolo); ma in nessun caso potrebbe condurre a conseguenze più radicali, come quelle dell'ipotizzata inesistenza della deliberazione proclamata, palesemente contrarie alle fondamentali esigenze di pagina 10 di 13 certezza e di affidamento che ispirano (ed ispiravano anche nel regime anteriore alla cennata riforma societaria) la disciplina dell'art. 2377 c.c. e segg. Si tratta,
quindi, di una deliberazione semmai, annullabile, la cui stabilità ed i cui effetti non possono perciò essere messi in discussione ove, entro il termine di decadenza fissato dal citato art. 2311, nessuno dei soggetti a ciò legittimati abbia proposto azione di annullamento” (Cass. 2011 n. 1361)
In definitiva, i vizi che ravvisano gli attori, che si riducono ad un'asserita anomalia del procedimento di convocazione ed al computo non corretto delle maggioranze occorrenti per l'approvazione della deliberazione impugnata, anche ove - in ipotesi - esistenti, non potrebbero determinare altro che la non conformità
alla legge ed allo statuto del processo formativo della volontà dell'ente. E l'azione volta a far dichiarare l'invalidità della delibera così approvata ed esistente non eccede l'oggetto della clausola compromissoria.
Quanto, infine, all'assunto della difesa attrice, secondo cui la presente controversia non potrebbe essere oggetto di compromesso in ragione della prevista esclusione dall'arbitrato (art. 838 bis c.p.c.) delle controversie nelle quali si prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, come quelle ex art. 23
pagina 11 di 13 c.c., si rileva che detto assunto non è pertinente, giacché nella specie trattasi di associazione non riconosciuta, alle cui deliberazioni non è riferibile il potere di impugnativa del pubblico ministero: in tal senso la giurisprudenza di legittimità,
afferma che “il potere d'impugnativa del pubblico ministero, con riguardo alle
deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23
primo comma cod. civ., e, correlativamente, la sua qualità di parte necessaria
nelle controversie da altri instaurate per l'annullamento di dette deliberazioni,
devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute, in
considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo
ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza
dell'autorità amministrativa” (Cass. 1990 n. 2983).
Conclusivamente, rientrando la controversia nell'oggetto della clausola compromissoria statutaria, che prevede un arbitrato irrituale, le domande di parte attrice vanno dichiarate improponibili per rinuncia all'azione (cfr. sul punto Cass.
sez. un. 2002 n. 16044).
3 – La complessità in diritto della controversia ed i cennati diversi orientamenti sono giusto motivo per compensare le spese di lite.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , e , contro Parte_1 Parte_2 Parte_6 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara improponibili le domande avanzate da , Parte_1 Parte_2
e ;
[...] Parte_6
2) compensa le spese processuali.
Così deciso a Pesaro il 7.5.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – L'eccezione di arbitrato va esaminata con priorità, perché dirimente.