Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1562/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Roberto Migliorino, rappresentante e difensore;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giulio Bonanno, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 18/6/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 9/10/2007, in costanza del quale sono nati i figli PE
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) e di essersi separati Per_2 consensualmente in forza del decreto di omologa n. 1478/2019 del 15-27/3/2019, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 18953/2018 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 19/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto, in particolare,
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“1. il sig. e la sig.ra continueranno a vivere separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dichiarano i coniugi che i figli e avranno residenza prevalente presso la casa PE Per_2 materna, in Altavilla (PA), strada Portella dello Scirocco snc;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita: il Padre potrà vedere e tenere con se i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore
20:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli con assegno mensile pari CP_1 ad euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio); gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. Quanto all'assegno Unico Universale in favore dei figli o qualsiasi altro sussidio a sostegno dei figli comunque denominato, i coniugi riconoscono il diritto a percepire tali somme in misura pari al
100% in favore della ricorrente sig.ra genitore ove entrambi i figli hanno la Parte_1 residenza prevalente;
6. Entrambi i genitori si obbligano al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e purché previamente concordate e debitamente documentate di comune PE Per_2 accordo tra di essi. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
7. I comparenti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno divorzile;
8. I coniugi dichiarano, altresì, che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni
2 reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9. Le Parti manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore e alla presente dichiarazione viene attribuito il valore di nulla-osta da valere per qualsiasi Autorità competente.
10. Tutte le spese relative al presente procedimento rimangono compensate tra le parti.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
9/10/2007;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 18953/2018 R.G., definito con decreto di omologa n. 1478/2019 del 15-27/3/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 9/10/2007 da nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2007, al n. 103, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
3 Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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