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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
914/2024
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del Giudice NL UL, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente (parte ricorrente non comparsa) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. difeso dall'Avv. SEVERINI EMILIO
[...] C.F._2
RICORRENTE
e c.f. , difeso dall'Avv. DE SANTIS CP_1 C.F._3
GIANLUCA
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 preavviso di rilascio notificato in data 29.1.2024, preceduto dall'ordinanza di convalida di sfratto dello sfratto per morosità nei confronti dei resistenti in relazione al contratto di locazione abitativo registrato ind ata 16.3.2023 avente naturale scadenza al 31.3.2027 concluso con la locatrice , la quale ha intimato lo sfratto per il CP_1 mancato pagamento del canone di maggio 2023, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare ed assorbente, anche inaudita altera parte, previa sospensione temporanea dell'esecutività del provvedimento di rilascio dell'immobile, tenuto conto dei minori esistenti nel nucleo familiare nonché del pesante quadro clinico/diagnostico che vede coinvolto il minore , concedere il c.d. termine di grazia nella Persona_1 misura massima prevista dalla legge, con contestuale impegno dei conduttori di corresponsione di quanto dovuto alla proprietà a titolo di canoni scaduti;
occorre 1 rappresentare che i concludenti richiedono il termine di grazia per la prima volta;
In via solo meramente gradata, concedere ai Sigg.ri e Parte_2 Parte_1
un altrettanto congruo termine al fine di consentire l'assegnazione al nucleo
[...] familiare l'assegnazione dell'immobile ad uso abitativo da parte di
[...]
.”. CP_2
Si è costituita l'opposta eccependo l'inammissibilità e/o la nullità dell'atto di citazione perché “firmato di pugno da parte del difensore di parte opponente per di poi essere scansionato per la relativa notifica.” e perché “Nessun decreto di fissazione udienza, peraltro, è stato notificato all'odierno difensore, atteso che, il ricorso (nelle forme di cui sopra – scansionato e non estratto dal fascicolo telematico) è stato notificato unitamente alla scansione della comunicazione pec fatta, da parte delle Cancelleria, all'Avv. Emilio Severino onde renderlo edotto dall'avvenuta fissazione udienza”.
La resistente allega, poi, che i ricorrenti hanno continuato a non corrispondere i canoni di locazione dovuti, gli oneri condominiali e i compensi della fase sommaria.
Essa ha, quindi, chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e la reiezione delle domande.
L'opposizione è in parte infondata e in parte inammissibile.
È infondata nella parte in cui richiama l'art. 6, comma 5, della l. n. 431/1998, ai sensi del quale “Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale
o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale”, atteso che tale disposizione non è pertinente, poiché sia il comma 3 sia il comma 4 fanno riferimento ai provvedimenti di rilascio per finita locazione.
È inammissibile nella parte in cui pare alludere al termine di grazia di cui all'art. 55 della l. n. 392/1978, dal momento che tale termine andava richiesto nella fase di merito, nella quale i ricorrenti sono invece rimasti contumaci.
Per quanto riguarda la richiesta di un termine per termine al fine di consentire l'assegnazione al nucleo familiare l'assegnazione dell'immobile ad uso abitativo da parte di , non può non rilevarsi che ad oggi, dalla notifica del Controparte_2 preavviso di rilascio (29.1.2024) e dal termine fissato per il rilascio (29.2.2024) sono
2 trascorsi quasi due anni, sicché non risulta possibile differire ulteriormente il termine per il rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non sussistendo le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione, e vanno liquidate, in relazione alle tre fasi svolte, in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte resistente, liquidate in € 2.906 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
NL UL
3
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del Giudice NL UL, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente (parte ricorrente non comparsa) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. difeso dall'Avv. SEVERINI EMILIO
[...] C.F._2
RICORRENTE
e c.f. , difeso dall'Avv. DE SANTIS CP_1 C.F._3
GIANLUCA
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 preavviso di rilascio notificato in data 29.1.2024, preceduto dall'ordinanza di convalida di sfratto dello sfratto per morosità nei confronti dei resistenti in relazione al contratto di locazione abitativo registrato ind ata 16.3.2023 avente naturale scadenza al 31.3.2027 concluso con la locatrice , la quale ha intimato lo sfratto per il CP_1 mancato pagamento del canone di maggio 2023, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare ed assorbente, anche inaudita altera parte, previa sospensione temporanea dell'esecutività del provvedimento di rilascio dell'immobile, tenuto conto dei minori esistenti nel nucleo familiare nonché del pesante quadro clinico/diagnostico che vede coinvolto il minore , concedere il c.d. termine di grazia nella Persona_1 misura massima prevista dalla legge, con contestuale impegno dei conduttori di corresponsione di quanto dovuto alla proprietà a titolo di canoni scaduti;
occorre 1 rappresentare che i concludenti richiedono il termine di grazia per la prima volta;
In via solo meramente gradata, concedere ai Sigg.ri e Parte_2 Parte_1
un altrettanto congruo termine al fine di consentire l'assegnazione al nucleo
[...] familiare l'assegnazione dell'immobile ad uso abitativo da parte di
[...]
.”. CP_2
Si è costituita l'opposta eccependo l'inammissibilità e/o la nullità dell'atto di citazione perché “firmato di pugno da parte del difensore di parte opponente per di poi essere scansionato per la relativa notifica.” e perché “Nessun decreto di fissazione udienza, peraltro, è stato notificato all'odierno difensore, atteso che, il ricorso (nelle forme di cui sopra – scansionato e non estratto dal fascicolo telematico) è stato notificato unitamente alla scansione della comunicazione pec fatta, da parte delle Cancelleria, all'Avv. Emilio Severino onde renderlo edotto dall'avvenuta fissazione udienza”.
La resistente allega, poi, che i ricorrenti hanno continuato a non corrispondere i canoni di locazione dovuti, gli oneri condominiali e i compensi della fase sommaria.
Essa ha, quindi, chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e la reiezione delle domande.
L'opposizione è in parte infondata e in parte inammissibile.
È infondata nella parte in cui richiama l'art. 6, comma 5, della l. n. 431/1998, ai sensi del quale “Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale
o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale”, atteso che tale disposizione non è pertinente, poiché sia il comma 3 sia il comma 4 fanno riferimento ai provvedimenti di rilascio per finita locazione.
È inammissibile nella parte in cui pare alludere al termine di grazia di cui all'art. 55 della l. n. 392/1978, dal momento che tale termine andava richiesto nella fase di merito, nella quale i ricorrenti sono invece rimasti contumaci.
Per quanto riguarda la richiesta di un termine per termine al fine di consentire l'assegnazione al nucleo familiare l'assegnazione dell'immobile ad uso abitativo da parte di , non può non rilevarsi che ad oggi, dalla notifica del Controparte_2 preavviso di rilascio (29.1.2024) e dal termine fissato per il rilascio (29.2.2024) sono
2 trascorsi quasi due anni, sicché non risulta possibile differire ulteriormente il termine per il rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non sussistendo le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione, e vanno liquidate, in relazione alle tre fasi svolte, in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte resistente, liquidate in € 2.906 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
NL UL
3