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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA contestazione avvisi di CP addebito indicati in
In nome del Popolo italiano estratto di ruolo, interesse ad agire
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 1227/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Francesca Bianchini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- resistente–
nonché contro
(avv. Francesco Francini) Controparte_2
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
5.12.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data 2.10.2025, Parte_1
per sentire dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito nn. 40920120000541705503,
40920130000469409503, 40920130000469510503 emessi dall' sede di Perugia ed CP_1
emergenti dall'estratto di ruolo prodotto in atti rilasciato dall'agente della riscossione,
per “inesistenza della notificazione” dei titoli esecutivi sottostanti e per intervenuta decadenza e prescrizione dei relativi diritti di credito. Ha premesso di avere concreto interesse ad agire, deducendo che la semplice conoscenza dell'esistenza di una pretesa tributaria è sufficiente a fondare l'impugnazione, ribadendo il principio secondo cui incombe sull'Amministrazione l'onere della prova e dell'allegazione delle ragioni poste a sostegno delle pretese creditorie avanzate nei confronti del contribuente. Ha altresì
rammentato che il Giudice, anche d'ufficio, è tenuto a rilevare la mancata notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali posti a base della richiesta di pagamento, nonché la prescrizione quinquennale delle obbligazioni contributive che ne costituiscono oggetto.
Ha dedotto l'inesistenza delle notifiche e, più in generale, di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, aggiungendo che “sono stati prodotti esclusivamente file .xml,
anziché gli originali in formato .eml o .msg. La notifica tramite PEC è inesistente se l'indirizzo
utilizzato dal notificante non risulta dai pubblici registri ufficiali”. Ha, infine, sostenuto che
“i titoli esattoriali oggetto di giudizio sono sospesi ed estinti per effetto della L. 228/2012”,
avendo il ricorrente presentato istanza di sospensione all' Controparte_2
senza ricevere alcun riscontro entro il termine di 220 giorni.
[...]
Costituitasi con memoria depositata il 6.11.2025, l ha Controparte_3
preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/73. Ha altresì rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva a contraddire rispetto alle deduzioni inerenti al merito della pretesa, rammentando, ad ogni modo, che in tema di prescrizione si applica la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale OV per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Da ultimo, ha eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999.
Costituitosi con memoria depositata il 24.11.2025, l' sulla premessa di aver CP_1
richiesto all'Agente della riscossione la documentazione idonea a dimostrare l'eventuale interruzione del termine di prescrizione, ha prospettato argomentazioni in larga parte analoghe a quelle fornite dalla difesa di , precisando di avere CP_4
correttamente iscritto a ruolo i propri crediti nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
La causa è stata chiamata all'udienza del 5.12.2025. La parte ricorrente non si è
presentata mentre i difensori delle parti resistenti si sono riportati alle conclusioni formulate in atti.
22 Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse ad agire.
In tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, il legislatore, attraverso l'art.
3-bis del d.l. 146/2021, conv. con modif. nella legge 215/2021, ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, il quale – in funzione ricognitiva degli approdi ermeneutici già consolidati presso la Suprema Corte – ha cristallizzato, quale regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle sottese, salvo che il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli uno tra i seguenti pregiudizi tipizzati dalla legge: “a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per
effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste
dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito
della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
In altri termini, la novella ha inteso positivizzare la distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo, stabilendo che solo il primo possiede autonoma valenza impositiva,
configurandosi, il secondo, come un mero elaborato informatico, formato dall'ente della riscossione e rilasciato al contribuente su sua richiesta, del tutto sfornito di autonoma capacità lesiva. Corollario di tale approdo normativo è che il debitore,
qualora fondi la propria opposizione esclusivamente sull'estratto di ruolo (in assenza di atti come l'intimazione di pagamento con preannuncio di riscossione coattiva o preavviso di fermo amministrativo o comunicazione di iscrizione ipotecaria che preannunciano la costituzione di una garanzia reale sui beni del debitoree), dovrà
altresì allegare, come condicio sine qua non legittimante l'esistenza di un concreto interesse all'azione ex art. 100 c.p.c., uno dei pregiudizi tra quelli tipizzati dal comma
4-bis dell'art. 12.
33 Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato unicamente l'estratto di ruolo del
2.10.2025, non risultando allegati ulteriori atti prodromici alla riscossione dei crediti o alla costituzione di garanzia reale sui propri beni. Né risulta articolata alcuna deduzione concreta in ordine al pregiudizio specifico e concreto richiesto dall'art. 12,
comma 4-bis, citato, avendo la difesa di parte ricorrente, in linea puramente astratta,
menzionato la possibilità di pregiudizi a pag. 2 del ricorso1 senza indicare alcuna circostanza concreta in cui detti pregiudizi si sarebbero inverati nel caso in esame. Ne
consegue che, alla luce dei principi richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ad agire, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia (scaglione compreso fra € 26.000,00 ed €
52.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., IVA
e CAP come per legge per l e per € 3.000,00 Controparte_3
CP_ per compenso professionale, oltre r.f. per
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…In particolare, il contribuente subisce limitazioni e impedimenti in relazione a: La compensazione dei crediti con la Pubblica Amministrazione D.P.R. 602/1973; La ricezione di pagamenti con verifica inadempimenti art. 48-bis, D.P.R. 602/1973; La partecipazione ad appalti pubblici art. 80, D.Lgs. 50/2016; L'accesso a finanziamenti privati. Il rilascio delle certificazioni D.U.R.C. e D.U.R.F.; Inibizione rimborsi 730; L'emissione di atti di precetto con imminente esecuzione;
La pendenza o l'esperimento di procedure esecutive o afflittive…”
In nome del Popolo italiano estratto di ruolo, interesse ad agire
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 1227/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Francesca Bianchini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- resistente–
nonché contro
(avv. Francesco Francini) Controparte_2
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
5.12.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data 2.10.2025, Parte_1
per sentire dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito nn. 40920120000541705503,
40920130000469409503, 40920130000469510503 emessi dall' sede di Perugia ed CP_1
emergenti dall'estratto di ruolo prodotto in atti rilasciato dall'agente della riscossione,
per “inesistenza della notificazione” dei titoli esecutivi sottostanti e per intervenuta decadenza e prescrizione dei relativi diritti di credito. Ha premesso di avere concreto interesse ad agire, deducendo che la semplice conoscenza dell'esistenza di una pretesa tributaria è sufficiente a fondare l'impugnazione, ribadendo il principio secondo cui incombe sull'Amministrazione l'onere della prova e dell'allegazione delle ragioni poste a sostegno delle pretese creditorie avanzate nei confronti del contribuente. Ha altresì
rammentato che il Giudice, anche d'ufficio, è tenuto a rilevare la mancata notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali posti a base della richiesta di pagamento, nonché la prescrizione quinquennale delle obbligazioni contributive che ne costituiscono oggetto.
Ha dedotto l'inesistenza delle notifiche e, più in generale, di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, aggiungendo che “sono stati prodotti esclusivamente file .xml,
anziché gli originali in formato .eml o .msg. La notifica tramite PEC è inesistente se l'indirizzo
utilizzato dal notificante non risulta dai pubblici registri ufficiali”. Ha, infine, sostenuto che
“i titoli esattoriali oggetto di giudizio sono sospesi ed estinti per effetto della L. 228/2012”,
avendo il ricorrente presentato istanza di sospensione all' Controparte_2
senza ricevere alcun riscontro entro il termine di 220 giorni.
[...]
Costituitasi con memoria depositata il 6.11.2025, l ha Controparte_3
preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/73. Ha altresì rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva a contraddire rispetto alle deduzioni inerenti al merito della pretesa, rammentando, ad ogni modo, che in tema di prescrizione si applica la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale OV per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Da ultimo, ha eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999.
Costituitosi con memoria depositata il 24.11.2025, l' sulla premessa di aver CP_1
richiesto all'Agente della riscossione la documentazione idonea a dimostrare l'eventuale interruzione del termine di prescrizione, ha prospettato argomentazioni in larga parte analoghe a quelle fornite dalla difesa di , precisando di avere CP_4
correttamente iscritto a ruolo i propri crediti nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
La causa è stata chiamata all'udienza del 5.12.2025. La parte ricorrente non si è
presentata mentre i difensori delle parti resistenti si sono riportati alle conclusioni formulate in atti.
22 Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse ad agire.
In tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, il legislatore, attraverso l'art.
3-bis del d.l. 146/2021, conv. con modif. nella legge 215/2021, ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, il quale – in funzione ricognitiva degli approdi ermeneutici già consolidati presso la Suprema Corte – ha cristallizzato, quale regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle sottese, salvo che il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli uno tra i seguenti pregiudizi tipizzati dalla legge: “a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per
effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste
dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito
della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
In altri termini, la novella ha inteso positivizzare la distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo, stabilendo che solo il primo possiede autonoma valenza impositiva,
configurandosi, il secondo, come un mero elaborato informatico, formato dall'ente della riscossione e rilasciato al contribuente su sua richiesta, del tutto sfornito di autonoma capacità lesiva. Corollario di tale approdo normativo è che il debitore,
qualora fondi la propria opposizione esclusivamente sull'estratto di ruolo (in assenza di atti come l'intimazione di pagamento con preannuncio di riscossione coattiva o preavviso di fermo amministrativo o comunicazione di iscrizione ipotecaria che preannunciano la costituzione di una garanzia reale sui beni del debitoree), dovrà
altresì allegare, come condicio sine qua non legittimante l'esistenza di un concreto interesse all'azione ex art. 100 c.p.c., uno dei pregiudizi tra quelli tipizzati dal comma
4-bis dell'art. 12.
33 Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato unicamente l'estratto di ruolo del
2.10.2025, non risultando allegati ulteriori atti prodromici alla riscossione dei crediti o alla costituzione di garanzia reale sui propri beni. Né risulta articolata alcuna deduzione concreta in ordine al pregiudizio specifico e concreto richiesto dall'art. 12,
comma 4-bis, citato, avendo la difesa di parte ricorrente, in linea puramente astratta,
menzionato la possibilità di pregiudizi a pag. 2 del ricorso1 senza indicare alcuna circostanza concreta in cui detti pregiudizi si sarebbero inverati nel caso in esame. Ne
consegue che, alla luce dei principi richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ad agire, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri orientativi approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia (scaglione compreso fra € 26.000,00 ed €
52.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., IVA
e CAP come per legge per l e per € 3.000,00 Controparte_3
CP_ per compenso professionale, oltre r.f. per
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…In particolare, il contribuente subisce limitazioni e impedimenti in relazione a: La compensazione dei crediti con la Pubblica Amministrazione D.P.R. 602/1973; La ricezione di pagamenti con verifica inadempimenti art. 48-bis, D.P.R. 602/1973; La partecipazione ad appalti pubblici art. 80, D.Lgs. 50/2016; L'accesso a finanziamenti privati. Il rilascio delle certificazioni D.U.R.C. e D.U.R.F.; Inibizione rimborsi 730; L'emissione di atti di precetto con imminente esecuzione;
La pendenza o l'esperimento di procedure esecutive o afflittive…”