TRIB
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/05/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8660/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT MA UA VE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8660/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
, con il patrocinio dell'avv. STANISLAO MARCELLO, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA PONTE DI TAPPIA C/O AVV.RENATO DI
GIANNI 82, NAPOLI
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
SIMONE MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA
COLONNA, 14 80121 NAPOLI, presso il difensore avv. DE SIMONE MARIA
ROSARIA
CONVENUTO
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
DE SIMONE MARIA ROSARIA elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA
COLONNA, 14 80121 NAPOLI presso il difensore avv. DE SIMONE MARIA
ROSARIA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 in qualità di debitore principale,
[...] Parte_2 Parte_3
e nella qualità di fideiussori, spiegavano opposizione avverso il Parte_4 decreto ingiuntivo n. 1883/2018 emesso il 18.07.2018 e notificato il 01.08.2018, con cui il Tribunale di NT MA UA VE ingiungeva a
[...] nonché Parte_5 Parte_6
1
[...] e di pagare, in solido tra loro, la somma di euro Parte_4 Parte_2
115.664,95 oltre interessi come da domanda, quest'ultima solo fino a concorrenza di € 38.679,10 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, d cui €
76.985,85 quale saldo debitore del c/c ordinario n. 21028975 ed € 38.679,10 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 4481962 - assistito da garanzia fideiussoria di sino a concorrenza di € 71.000. Parte_2
A sostegno dell'opposizione, eccepivano la non conformità della documentazione prodotta in copia non autenticata ai relativi originali e Parte_3
e disconoscevano ex art. 214 c.p.c. tutte le Parte_4 Parte_2 sottoscrizioni, perché non autografe, apposte in calce alle fideiussioni del
23.05.2014 e 14.10.2015, dunque l'intervenuta liberazione con contestuale estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c.. Deducevano, inoltre, il difetto di prova del credito, fondato sul solo certificato ex art. 50 TUB e, per quanto attiene al rapporto di conto corrente, l'illegittimo addebito di maggiori spese, nonché interessi superiori a quelli contrattualmente pattuiti, interessi usurari, dunque l'applicabilità dell'art. 1815 c.c.. In relazione al mutuo chirografario eccepivano l'indeterminatezza dei tassi per ricorso all'Euribor, la difformità dell'ISC applicato rispetto a quello pattuito e l'applicazione di tassi usurari sin dalla pattuizione per il tasso di mora. Concludevano, quindi, chiedendo “Si accolga
l'opposizione così come spiegata dalla di Parte_1
debitore principale e, per l'effetto, si accerti e dichiari, in Persona_1 ragione di quanto innanzi meglio dedotto (ivi incluso eventuale illegittimità e nullità degli addebiti per difetto di forma ad substantiam), che nulla è dovuto ad alcun titolo ovvero, in via subordinata, si accerti l'esatto ammontare della debitoria epurando i conteggi dall'applicazione di interessi, tassi, spese, ecc. contra legem e, comunque, da ogni esborso che non trovi giustificazione in apposita contrattualistica revocandosi, perciò, l'opposto decreto ingiuntivo con il favore delle spese di lite da attribuire al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario. 2) Si accolga l'opposizione così come spiegata da tutti i fideiussori e, previo accertamento che questi non hanno vergato alcuna delle disconosciute firme, si dichiari che nulla devono ad alcun titolo all'opposta Controparte_1 revocandosi, perciò, l'opposto decreto ingiuntivo con il favore delle spese di lite da attribuire al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario. 3) In via gradata e sempre in accoglimento dell'opposizione così come spiegata, si accerti
e dichiari la violazione ad opera della dei principi di correttezza Controparte_1
e buona fede nonché la violazione di quanto previsto dall'art. 1955 e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria che i fideiussori sono liberi dall'obbligazione garantita, si dichiari l'avvenuta estinzione della fideiussione stessa e, dunque, che i predetti nulla devono, ad alcun titolo, alla opposta P_ revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
4) In via ancor più gradata, si accolga l'opposizione così come spiegata dai fideiussori e, per l'effetto, si dichiari la decadenza della dalle garanzie fideiussorie in uno all'estinzione Controparte_1 delle stesse - per l'intervenuto spirare del termine - con ordine di liberazione degli opponenti dall'obbligazione di garanzia, dichiarando ancora che gli stessi
2 nulla devono ad alcun titolo alla convenuta revocando l'opposto decreto P_ ingiuntivo”.
Con comparsa di risposta depositata il 18.02.2019 si costituiva P_
. eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande per eccessiva
[...] genericità, in quanto non circoscritte, e deducendone l'infondatezza. Pur eccependo la genericità del disconoscimento, proponeva istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti di fideiussione del 23.5.2014 e 14.10.2015.
Affermava l'inopponibilità delle spiegate eccezioni da parte dei garanti, in virtù della natura autonoma ed a prima richiesta delle fideiussioni omnibus concesse, evincibile dall'art. 7 delle condizioni generali. Contestava inoltre la dedotta liberazione ex art. 1955 c.c. ed il difetto di prova del credito, avendo invece depositato, sin dalla fase monitoria, gli estratti conto, anche scalari, relativi al c/c n. 211028975 relativi all'intera durata del rapporto. Deduceva inoltre la genericità delle contestazioni e la legittima applicazione delle condizioni pattuite e la Par inconferenza delle doglianze in ordine alla discrepanza tra pattuito ed applicato. Concludeva, pertanto “IN VIA PRELIMINARE - per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in assenza di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- per la declaratoria di inammissibilità delle generiche domande relative ai rapporti oggetto di causa per le motivazioni meglio indicate in narrativa;
IN VIA
ISTRUTTORIA - per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'avversa eccezione di disconoscimento di sottoscrizione e di conformità della copia all'originale e, solo in via subordinata, per l'accoglimento dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. che si articolerà, se del caso, nelle opportune sede istruttorie;
- per il rigetto dell'avversa richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, rivestendo la stessa carattere meramente esplorativo e strumentale;
NEL MERITO - per il rigetto della proposta opposizione del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1883/2018, per le tutte le ragioni gradatamente esposte nel presente atto;
- nella denegata ipotesi, che si esclude, di modifica o revoca del decreto ingiuntivo sub iudice, per la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà comunque dovuto all'esito del giudizio, con compensazione tra le maggiori somme dovute alla in virtù dei rapporti CP_3 sopra indicati e le somme che dovessero risultare eventualmente dovute all'opponente a qualsiasi titolo;
- con vittoria di compensi e spese secondo la vigente normativa, con condanna degli opponenti anche ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria”.
Con memoria depositata il 30.09.2019 interveniva ex art. 111 cpc
[...]
mandataria e procuratrice speciale di Controparte_4 Controparte_2
[...
cessionaria del credito di , facendo proprie tutte le difese della P_ convenuta Controparte_1
Rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate sia la CT grafologica che quella contabile, la causa, medio tempore assegnata a questo giudice - a far data
3 dal 2.4.2021- veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla effettiva titolarità attiva del rapporto controverso.
Giova richiamare, in proposito, la sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione, hanno affermato che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile anche d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Va, altresì, considerato che per affermare la titolarità del credito ceduto lo stesso deve essere individuabile, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n.
4334/2020).
Ebbene, nel caso in esame può ritenersi provata la titolarità in capo alla
[...]
del credito oggetto di cessione poiché dall'esame degli allegati (link CP_2 ipertestuale multimediale) alla Gazzetta ufficiale parte seconda n. 91 del
03.08.2019 (depositata in atti) risulta che tra i crediti ceduti in blocco è inserita anche la posizione recante il numero di NDG 83418851 relativo al rapporto a sofferenza n. 21028975 (cfr saldaconto ex art. 50 TUB).
Passando al merito, la sola opposizione proposta da è Parte_2 fondata e merita accoglimento alla luce dell'accertata apocrifia della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione del 23.5.2014. Va invece rigettata l'opposizione proposta dalla debitrice principale e dai fideiussori e . Parte_3 Parte_4
Ciò detto, la ha assolto al proprio onere probatorio relativamente alla CP_3 domanda di adempimento azionata in sede monitoria, avendo provato il titolo fondante il proprio diritto di credito nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, avendo depositato il contratto di conto corrente n. 211028975, il contratto di finanziamento chirografario n. 4481962 ed i contratti di fideiussione omnibus e la fideiussione specifica (rilasciata da ed i relativi Parte_8 estratti conto ed allegato l'altrui inadempimento. In sede di opposizione, ha poi depositato il piano di ammortamento del finanziamento chirografario.
Di contro, gli opponenti, convenuti in senso sostanziale, non hanno assolto a al proprio onere probatorio non avendo provato i fatti estintivi della pretesa, dunque di aver adempiuto l'obbligazione ovvero la non debenza della stessa.
Va infatti disattesa l'eccezione di nullità delle clausole concernenti l'applicazione di interessi ultralegali.
Per quanto attiene agli interessi anatocistici, risultano pattuiti in ossequio della normativa vigente.
Invero, è noto che la Delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel disciplinare la materia della capitalizzazione, oltre a prevedere la necessaria reciprocità del
4 conteggio degli interessi debitori e creditori, ha altresì stabilito, all'art. 6, che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto" (cfr. App. Palermo, 17 febbraio 2017;
Cass., nn. 9140/2020, 26769/2019 e 26779/2019).
Ebbene, nel caso di specie risulta prevista la reciprocità temporale, ossia trimestrale, degli interessi.
Altrettanto vale per l'eccepita applicazione di interessi ultralegali ed usurari sia al contratto di mutuo chirografario che al contratto di conto corrente.
Difatti, dall'elaborato peritale redatto dal CT, dr. , dal quale non Persona_2 vi sono ragioni per discostarsi, in quanto fondato su criteri di logicità e perizia, poiché elaborato sulla scorta dei principi ormai consolidati in ambito giurico- contabile, si evince che nel contratto di mutuo chirografario esaminato non vi è stato alcun superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione, risalente al 23.05.2014. Nella specie, il TAEG applicato era pari al 8,074%, dunque inferiore al tasso soglia allora vigente, pari al 8,6625%.
Appaiono altresì prive di pregio le osservazioni del CTP di parte attrice, secondo cui il superamento del tasso soglia scaturirebbe dall'applicazione del tasso di mora fissato contrattualmente al 2%.
Difatti correttamente il CT ne ha escluso la sommatoria sic et simpliciter, così come disposto dalle istruzioni della Banca d'Italia di cui ai “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” in cui si legge “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela…”.
Appare altresì del tutto generica l'eccezione di indeterminatezza del credito per ricorso all'Euribor.
Occorre infatti sottolineare che, con decisione del 4 dicembre 2013, C-851/2013, e del 7 dicembre 2016, C-8530/2016, la Commissione Antitrust Europea ha accertato un'infrazione unica e continuata nella condotta di alcune banche appartenenti al panel per aver partecipato a un cartello finalizzato ad alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e, quindi, il rendimento medio Euribor, pubblicato nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, allo scopo di conseguire profitti nel mercato.
Ebbene, a prescindere dunque dalla decisione che verrà assunta dalla Sezioni
Unite della Corte di Cassazione – che attualmente hanno rinviato la decisione all'esito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, investita della questione pregiudiziale dalla Corte d'Appello di Cagliari – il contratto in essere non risulta stipulato nell'arco temporale 2005-2008 in cui sarebbe stata accertata l'intesa anticoncorrenziale a livello europeo.
Ebbene, applicando in via analogica il ragionamento ormai seguito dalla
5 giurisprudenza maggioritaria per le fideiussioni omnibus, in ambito delle c.d. azioni stand alone - poiché il contratto risulta stipulato in un periodo diverso da quello sanzionato - spettava alla stessa parte opponente fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito tale da determinare una manipolazione dell'Euribor relativo ai finanziamenti e la contrarietà a principi di buona fede e correttezza del predetto rinvio.
Sul punto, invero, parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo prodotto alcun documento, né, tanto meno, articolato alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di una sussistente intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. In difetto di tale prova, non può che disattendersi l'eccezione di nullità della clausola per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Altrettanto infondata, oltre che del tutto generica, appare l'eccezione Par concernente la difformità tra pattuito ed applicato.
In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore
Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità Par e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, pertanto non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. Di guisa che la sanzione non può certamente essere quella della nullità, non rientrando, il caso di specie neppure nel novero del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa).
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della Par banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Per quanto attiene al caso di specie parte opponente non ha allegato specificamente le difformità asseritamente riscontrate, né tantomeno provato che
6 tali asserite difformità abbiano cagionato un danno.
Anche per quanto attiene al conto corrente n. 21028975, il CT ha escluso il superamento del tasso soglia antiusura sia computando, sia scomputando, la
Commissione di MA Scoperto. Ha infatti operato un doppio conteggio, da cui è merso che, scomputando la CMS, il Teg applicato ammontava al 11,55% e computandola al 12,45%, dunque sempre inferiore al tasso soglia del 15,135% allora vigente.
Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura originaria, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità l'eventuale usura sopravvenuta non
è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi se non in quelle ipotesi in cui lo sconfinamento possa essere riferibile a modifiche contrattuali (e non per effetto dell'automatico andamento dei tassi).
Dall'indagine espletata è emersa, quindi, la corretta determinazione dei tassi, alla luce dei criteri offerti dalla giurisprudenza ormai consolidata utilizzati dal consulente che è pervenuto alle esposte risultanze, frutto di valutazioni condivisibili, coerenti ed esenti da censura nei singoli passaggi motivazionali, in ordine alle modalità di calcolo del TEG e del TAEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., rispettose della normativa di riferimento e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dell'usura sul tasso di mora.
In conclusione, il contratto in oggetto va considerato pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina antiusura che delle norme civilistiche attinenti alla determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate, pertanto la domanda del debitore principale va integralmente rigettata.
Passando all'esame delle domande dei fideiussori, è fondato il disconoscimento operato da relativamente alle sottoscrizioni Parte_2 apposte sul contratto del 23.05.2014.
All'uopo occorre sottolineare che il CT, dr.ssa con Persona_3 perizia e metodo logico da cui il Tribunale non intende discostarsi, ha, infatti, accertato l'alta probabilità che le sottoscrizioni verificate siano apocrife, in quanto le “firme esaminate in originale hanno evidenziato caratteristiche divergenti, nel Ductus, ritmo grafico, nelle pendenze, nella coesione, nelle estensione delle “t”, nella forma e struttura delle maiuscole, degli occhielli, nel tratto finale.
Somiglianza nella pressione dove si è rilevato una congruente pressione omogenea con lievissime differenziazioni di spessore, elemento comune a molti soggetti, non determinate per l'attribuzione”.
L'accurato esame delle scritture comparative ha evidenziato nello specifico che
“Incongruenze ideografiche si rinvengono nella vergatura della maiuscola “M”.
Non vi è corrispondenza nell'ampiezza e estensione delle asteggiate, festonate, composte, assiepate e strette, quelle in verifica;
quelle autografe ampie nelle larghezze, il movimento non presenta quella compostezza che caratterizza le verificate. Nel caso specifico le firme in verifica si caratterizzano per una diversa automatizzazione anche nella formazione della “t”, che nelle verificande si
7 presenta sotto forma di “l” notevolmente estesa rispetto all'estensione delle maiuscole. Nel converso le autografe presentano un movimento ideografico che va a formare una “t” tagliata in basso, mentre le verificande terminano con la formazione delle “i” vergata sotto forma di “e”, in “T2” il tratto finale protende verso l'alto. Il paragone con le autografe a nostra disposizione non rileva in nessuna firma tale movimento. Divergono i grafemi che seguono la “M” semplificati in linea orizzontale nelle autografe con particolare riferimento alle verificande “T1” e “T3”. Nelle “T2” e “T4” vi è la tendenza a formare
l'occhiello “a”, in T4 il gesto finale procede con un movimento a semicerchio oblungo e tratto finale con occhiello chiuso ad arpione. Per poter attribuire con certezza una determinata scrittura ad un soggetto è necessario che tutti gli elementi convergano è sufficiente un solo elemento di pregnante valore identificativo per ipotizzare la non riferibilità. In questo caso sono emersi più elementi divergenti pertanto in base a quanto emerso si può concludere che:
L'esame delle indagate e la comparazione con le autografie acquisite ed offerte propendono con alta probabilità alla non riferibilità alla mano della signora
”. Parte_2
Sono, invece, state valutate come autografe le firme dei signori Parte_3
e . La CT ha, infatti, affermato con certezza che “gli Parte_4 accertamenti espletati consentono alla sottoscritta CT di rispondere serenamente al quesito formulato dall'Illustrissimo Giudice con il seguente motivato parere conclusivo: Si è dimostrato che:
1.Le firme Parte_3 esaminate in originale sono riconducibili alle scritture autografe di Parte_3
Le firme esaminate in copia risultano riconducibili
[...] Parte_3 alle scritture autografe .Le firme esaminate Parte_3 Parte_4 in copia risultano riconducibili alle autografe. Nelle firme sono emerse caratteristiche grafomotorie in tutti gli elementi quali Dutus Ritmo, rigo, coesione, dimensioni, estensioni, rapporto con il rigo, pendenze, forma e struttura dei singoli grafemi, pressione scrittoria sulle firme in originale
[...]
”. Parte_3
Passando dunque al merito dell'eccezione sollevata da Parte_3
e , a prescindere dalla natura accessoria od autonoma della Parte_4 garanzia, la stessa appare del tutto infondata.
Occorre rammentare che la disposizione in esame prevede l'estinzione della fideiussione per effetto della condotta del creditore che, per fatto proprio, non permetta al fideiussore la surroga nei suoi diritti, non applicabile al caso di specie, attesa l'insussistenza di una condotta “positiva” del creditore, ovvero di una violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto, integrante - peraltro - un fatto quantomeno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione, ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950
c.c., e non già nella sola maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cass. Civ. ord. n. 4175/2020).
Ebbene, nel caso di specie i fideiussori non hanno allegato né tantomeno provato
8 che condotte illegittime della abbiano determinato la lesione di uno dei CP_3 richiamati diritti dei fideiussori stessi, tali da determinare la liberazione degli stessi dalla garanzia prestata. Né può ascriversi alla Banca una “colpa” per l'asserito ritardo nella richiesta di adempimento nei confronti dei fideiussori, risultando provata in via documentale una interlocuzione con il debitore principale
(v. all. proposta di rientro del 5.10.2017) per la definizione della debitoria, poi non raggiunta.
È invece tardiva, l'eccezione di intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c. poiché sollevata dagli opponenti solo nella comparsa conclusionale.
Tale eccezione, non rilevabile d'ufficio soggiacendo alle c.d. preclusioni assertive, non potrebbe neppure essere oggetto di rimessione in termini. Inoltre,
l'art. 6 delle condizioni di contatto prevedeva che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
In conclusione, va accolta la sola opposizione proposta da e Parte_2 revocato il decreto ingiuntivo nei suoi soli confronti.
Va invece rigettata l'opposizione proposta da Parte_1
[... in qualità di debitore principale, in Parte_9 qualità di fideiussori.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
e , nella misura liquidata in
[...] Parte_3 Parte_4 dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Vanno poste definitivamente a carico Parte_1
e anche le spese di entrambe le CT Parte_3 Parte_4
(grafologica e contabile).
P.Q.M.
Il Tribunale di NT MA UA VE, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1 nonché e e conferma nei loro confronti Parte_3 Parte_4 il decreto ingiuntivo n. 1883/2018 emesso il 18.07.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca Parte_10 nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1883/2018 nella parte in cui il
Tribunale di NT MA UA VE ingiunge a di pagare Parte_2 in solido alle altre parti la somma di euro 38.679,10 oltre interessi come da domanda;
3. Condanna e Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in Parte_4 favore di che liquida in € 2.090,00 per onorari, oltre spese P_
9 generali ed accessori di legge;
4. Condanna e Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in Parte_4 favore di , che liquida in € 9.923,00 per onorari, Controparte_2 oltre spese generali ed accessori di legge;
5. Pone definitivamente a carico di Parte_1
e , in solido tra loro, le spese di CT Parte_3 Parte_4
(contabile e grafologica), nella misura liquidata con separati decreti.
NT MA UA VE, 4 maggio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT MA UA VE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8660/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
, con il patrocinio dell'avv. STANISLAO MARCELLO, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA PONTE DI TAPPIA C/O AVV.RENATO DI
GIANNI 82, NAPOLI
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
SIMONE MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA
COLONNA, 14 80121 NAPOLI, presso il difensore avv. DE SIMONE MARIA
ROSARIA
CONVENUTO
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
DE SIMONE MARIA ROSARIA elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA
COLONNA, 14 80121 NAPOLI presso il difensore avv. DE SIMONE MARIA
ROSARIA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 in qualità di debitore principale,
[...] Parte_2 Parte_3
e nella qualità di fideiussori, spiegavano opposizione avverso il Parte_4 decreto ingiuntivo n. 1883/2018 emesso il 18.07.2018 e notificato il 01.08.2018, con cui il Tribunale di NT MA UA VE ingiungeva a
[...] nonché Parte_5 Parte_6
1
[...] e di pagare, in solido tra loro, la somma di euro Parte_4 Parte_2
115.664,95 oltre interessi come da domanda, quest'ultima solo fino a concorrenza di € 38.679,10 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, d cui €
76.985,85 quale saldo debitore del c/c ordinario n. 21028975 ed € 38.679,10 quale saldo residuo del finanziamento chirografario n. 4481962 - assistito da garanzia fideiussoria di sino a concorrenza di € 71.000. Parte_2
A sostegno dell'opposizione, eccepivano la non conformità della documentazione prodotta in copia non autenticata ai relativi originali e Parte_3
e disconoscevano ex art. 214 c.p.c. tutte le Parte_4 Parte_2 sottoscrizioni, perché non autografe, apposte in calce alle fideiussioni del
23.05.2014 e 14.10.2015, dunque l'intervenuta liberazione con contestuale estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c.. Deducevano, inoltre, il difetto di prova del credito, fondato sul solo certificato ex art. 50 TUB e, per quanto attiene al rapporto di conto corrente, l'illegittimo addebito di maggiori spese, nonché interessi superiori a quelli contrattualmente pattuiti, interessi usurari, dunque l'applicabilità dell'art. 1815 c.c.. In relazione al mutuo chirografario eccepivano l'indeterminatezza dei tassi per ricorso all'Euribor, la difformità dell'ISC applicato rispetto a quello pattuito e l'applicazione di tassi usurari sin dalla pattuizione per il tasso di mora. Concludevano, quindi, chiedendo “Si accolga
l'opposizione così come spiegata dalla di Parte_1
debitore principale e, per l'effetto, si accerti e dichiari, in Persona_1 ragione di quanto innanzi meglio dedotto (ivi incluso eventuale illegittimità e nullità degli addebiti per difetto di forma ad substantiam), che nulla è dovuto ad alcun titolo ovvero, in via subordinata, si accerti l'esatto ammontare della debitoria epurando i conteggi dall'applicazione di interessi, tassi, spese, ecc. contra legem e, comunque, da ogni esborso che non trovi giustificazione in apposita contrattualistica revocandosi, perciò, l'opposto decreto ingiuntivo con il favore delle spese di lite da attribuire al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario. 2) Si accolga l'opposizione così come spiegata da tutti i fideiussori e, previo accertamento che questi non hanno vergato alcuna delle disconosciute firme, si dichiari che nulla devono ad alcun titolo all'opposta Controparte_1 revocandosi, perciò, l'opposto decreto ingiuntivo con il favore delle spese di lite da attribuire al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario. 3) In via gradata e sempre in accoglimento dell'opposizione così come spiegata, si accerti
e dichiari la violazione ad opera della dei principi di correttezza Controparte_1
e buona fede nonché la violazione di quanto previsto dall'art. 1955 e, per l'effetto, previo accertamento e declaratoria che i fideiussori sono liberi dall'obbligazione garantita, si dichiari l'avvenuta estinzione della fideiussione stessa e, dunque, che i predetti nulla devono, ad alcun titolo, alla opposta P_ revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
4) In via ancor più gradata, si accolga l'opposizione così come spiegata dai fideiussori e, per l'effetto, si dichiari la decadenza della dalle garanzie fideiussorie in uno all'estinzione Controparte_1 delle stesse - per l'intervenuto spirare del termine - con ordine di liberazione degli opponenti dall'obbligazione di garanzia, dichiarando ancora che gli stessi
2 nulla devono ad alcun titolo alla convenuta revocando l'opposto decreto P_ ingiuntivo”.
Con comparsa di risposta depositata il 18.02.2019 si costituiva P_
. eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande per eccessiva
[...] genericità, in quanto non circoscritte, e deducendone l'infondatezza. Pur eccependo la genericità del disconoscimento, proponeva istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti di fideiussione del 23.5.2014 e 14.10.2015.
Affermava l'inopponibilità delle spiegate eccezioni da parte dei garanti, in virtù della natura autonoma ed a prima richiesta delle fideiussioni omnibus concesse, evincibile dall'art. 7 delle condizioni generali. Contestava inoltre la dedotta liberazione ex art. 1955 c.c. ed il difetto di prova del credito, avendo invece depositato, sin dalla fase monitoria, gli estratti conto, anche scalari, relativi al c/c n. 211028975 relativi all'intera durata del rapporto. Deduceva inoltre la genericità delle contestazioni e la legittima applicazione delle condizioni pattuite e la Par inconferenza delle doglianze in ordine alla discrepanza tra pattuito ed applicato. Concludeva, pertanto “IN VIA PRELIMINARE - per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in assenza di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- per la declaratoria di inammissibilità delle generiche domande relative ai rapporti oggetto di causa per le motivazioni meglio indicate in narrativa;
IN VIA
ISTRUTTORIA - per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'avversa eccezione di disconoscimento di sottoscrizione e di conformità della copia all'originale e, solo in via subordinata, per l'accoglimento dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. che si articolerà, se del caso, nelle opportune sede istruttorie;
- per il rigetto dell'avversa richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, rivestendo la stessa carattere meramente esplorativo e strumentale;
NEL MERITO - per il rigetto della proposta opposizione del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1883/2018, per le tutte le ragioni gradatamente esposte nel presente atto;
- nella denegata ipotesi, che si esclude, di modifica o revoca del decreto ingiuntivo sub iudice, per la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà comunque dovuto all'esito del giudizio, con compensazione tra le maggiori somme dovute alla in virtù dei rapporti CP_3 sopra indicati e le somme che dovessero risultare eventualmente dovute all'opponente a qualsiasi titolo;
- con vittoria di compensi e spese secondo la vigente normativa, con condanna degli opponenti anche ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria”.
Con memoria depositata il 30.09.2019 interveniva ex art. 111 cpc
[...]
mandataria e procuratrice speciale di Controparte_4 Controparte_2
[...
cessionaria del credito di , facendo proprie tutte le difese della P_ convenuta Controparte_1
Rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate sia la CT grafologica che quella contabile, la causa, medio tempore assegnata a questo giudice - a far data
3 dal 2.4.2021- veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla effettiva titolarità attiva del rapporto controverso.
Giova richiamare, in proposito, la sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione, hanno affermato che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile anche d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Va, altresì, considerato che per affermare la titolarità del credito ceduto lo stesso deve essere individuabile, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n.
4334/2020).
Ebbene, nel caso in esame può ritenersi provata la titolarità in capo alla
[...]
del credito oggetto di cessione poiché dall'esame degli allegati (link CP_2 ipertestuale multimediale) alla Gazzetta ufficiale parte seconda n. 91 del
03.08.2019 (depositata in atti) risulta che tra i crediti ceduti in blocco è inserita anche la posizione recante il numero di NDG 83418851 relativo al rapporto a sofferenza n. 21028975 (cfr saldaconto ex art. 50 TUB).
Passando al merito, la sola opposizione proposta da è Parte_2 fondata e merita accoglimento alla luce dell'accertata apocrifia della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione del 23.5.2014. Va invece rigettata l'opposizione proposta dalla debitrice principale e dai fideiussori e . Parte_3 Parte_4
Ciò detto, la ha assolto al proprio onere probatorio relativamente alla CP_3 domanda di adempimento azionata in sede monitoria, avendo provato il titolo fondante il proprio diritto di credito nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, avendo depositato il contratto di conto corrente n. 211028975, il contratto di finanziamento chirografario n. 4481962 ed i contratti di fideiussione omnibus e la fideiussione specifica (rilasciata da ed i relativi Parte_8 estratti conto ed allegato l'altrui inadempimento. In sede di opposizione, ha poi depositato il piano di ammortamento del finanziamento chirografario.
Di contro, gli opponenti, convenuti in senso sostanziale, non hanno assolto a al proprio onere probatorio non avendo provato i fatti estintivi della pretesa, dunque di aver adempiuto l'obbligazione ovvero la non debenza della stessa.
Va infatti disattesa l'eccezione di nullità delle clausole concernenti l'applicazione di interessi ultralegali.
Per quanto attiene agli interessi anatocistici, risultano pattuiti in ossequio della normativa vigente.
Invero, è noto che la Delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel disciplinare la materia della capitalizzazione, oltre a prevedere la necessaria reciprocità del
4 conteggio degli interessi debitori e creditori, ha altresì stabilito, all'art. 6, che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto" (cfr. App. Palermo, 17 febbraio 2017;
Cass., nn. 9140/2020, 26769/2019 e 26779/2019).
Ebbene, nel caso di specie risulta prevista la reciprocità temporale, ossia trimestrale, degli interessi.
Altrettanto vale per l'eccepita applicazione di interessi ultralegali ed usurari sia al contratto di mutuo chirografario che al contratto di conto corrente.
Difatti, dall'elaborato peritale redatto dal CT, dr. , dal quale non Persona_2 vi sono ragioni per discostarsi, in quanto fondato su criteri di logicità e perizia, poiché elaborato sulla scorta dei principi ormai consolidati in ambito giurico- contabile, si evince che nel contratto di mutuo chirografario esaminato non vi è stato alcun superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione, risalente al 23.05.2014. Nella specie, il TAEG applicato era pari al 8,074%, dunque inferiore al tasso soglia allora vigente, pari al 8,6625%.
Appaiono altresì prive di pregio le osservazioni del CTP di parte attrice, secondo cui il superamento del tasso soglia scaturirebbe dall'applicazione del tasso di mora fissato contrattualmente al 2%.
Difatti correttamente il CT ne ha escluso la sommatoria sic et simpliciter, così come disposto dalle istruzioni della Banca d'Italia di cui ai “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” in cui si legge “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela…”.
Appare altresì del tutto generica l'eccezione di indeterminatezza del credito per ricorso all'Euribor.
Occorre infatti sottolineare che, con decisione del 4 dicembre 2013, C-851/2013, e del 7 dicembre 2016, C-8530/2016, la Commissione Antitrust Europea ha accertato un'infrazione unica e continuata nella condotta di alcune banche appartenenti al panel per aver partecipato a un cartello finalizzato ad alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e, quindi, il rendimento medio Euribor, pubblicato nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, allo scopo di conseguire profitti nel mercato.
Ebbene, a prescindere dunque dalla decisione che verrà assunta dalla Sezioni
Unite della Corte di Cassazione – che attualmente hanno rinviato la decisione all'esito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, investita della questione pregiudiziale dalla Corte d'Appello di Cagliari – il contratto in essere non risulta stipulato nell'arco temporale 2005-2008 in cui sarebbe stata accertata l'intesa anticoncorrenziale a livello europeo.
Ebbene, applicando in via analogica il ragionamento ormai seguito dalla
5 giurisprudenza maggioritaria per le fideiussioni omnibus, in ambito delle c.d. azioni stand alone - poiché il contratto risulta stipulato in un periodo diverso da quello sanzionato - spettava alla stessa parte opponente fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito tale da determinare una manipolazione dell'Euribor relativo ai finanziamenti e la contrarietà a principi di buona fede e correttezza del predetto rinvio.
Sul punto, invero, parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo prodotto alcun documento, né, tanto meno, articolato alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di una sussistente intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. In difetto di tale prova, non può che disattendersi l'eccezione di nullità della clausola per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Altrettanto infondata, oltre che del tutto generica, appare l'eccezione Par concernente la difformità tra pattuito ed applicato.
In materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore
Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità Par e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, pertanto non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. Di guisa che la sanzione non può certamente essere quella della nullità, non rientrando, il caso di specie neppure nel novero del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa).
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della Par banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Per quanto attiene al caso di specie parte opponente non ha allegato specificamente le difformità asseritamente riscontrate, né tantomeno provato che
6 tali asserite difformità abbiano cagionato un danno.
Anche per quanto attiene al conto corrente n. 21028975, il CT ha escluso il superamento del tasso soglia antiusura sia computando, sia scomputando, la
Commissione di MA Scoperto. Ha infatti operato un doppio conteggio, da cui è merso che, scomputando la CMS, il Teg applicato ammontava al 11,55% e computandola al 12,45%, dunque sempre inferiore al tasso soglia del 15,135% allora vigente.
Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura originaria, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità l'eventuale usura sopravvenuta non
è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi se non in quelle ipotesi in cui lo sconfinamento possa essere riferibile a modifiche contrattuali (e non per effetto dell'automatico andamento dei tassi).
Dall'indagine espletata è emersa, quindi, la corretta determinazione dei tassi, alla luce dei criteri offerti dalla giurisprudenza ormai consolidata utilizzati dal consulente che è pervenuto alle esposte risultanze, frutto di valutazioni condivisibili, coerenti ed esenti da censura nei singoli passaggi motivazionali, in ordine alle modalità di calcolo del TEG e del TAEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., rispettose della normativa di riferimento e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dell'usura sul tasso di mora.
In conclusione, il contratto in oggetto va considerato pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina antiusura che delle norme civilistiche attinenti alla determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate, pertanto la domanda del debitore principale va integralmente rigettata.
Passando all'esame delle domande dei fideiussori, è fondato il disconoscimento operato da relativamente alle sottoscrizioni Parte_2 apposte sul contratto del 23.05.2014.
All'uopo occorre sottolineare che il CT, dr.ssa con Persona_3 perizia e metodo logico da cui il Tribunale non intende discostarsi, ha, infatti, accertato l'alta probabilità che le sottoscrizioni verificate siano apocrife, in quanto le “firme esaminate in originale hanno evidenziato caratteristiche divergenti, nel Ductus, ritmo grafico, nelle pendenze, nella coesione, nelle estensione delle “t”, nella forma e struttura delle maiuscole, degli occhielli, nel tratto finale.
Somiglianza nella pressione dove si è rilevato una congruente pressione omogenea con lievissime differenziazioni di spessore, elemento comune a molti soggetti, non determinate per l'attribuzione”.
L'accurato esame delle scritture comparative ha evidenziato nello specifico che
“Incongruenze ideografiche si rinvengono nella vergatura della maiuscola “M”.
Non vi è corrispondenza nell'ampiezza e estensione delle asteggiate, festonate, composte, assiepate e strette, quelle in verifica;
quelle autografe ampie nelle larghezze, il movimento non presenta quella compostezza che caratterizza le verificate. Nel caso specifico le firme in verifica si caratterizzano per una diversa automatizzazione anche nella formazione della “t”, che nelle verificande si
7 presenta sotto forma di “l” notevolmente estesa rispetto all'estensione delle maiuscole. Nel converso le autografe presentano un movimento ideografico che va a formare una “t” tagliata in basso, mentre le verificande terminano con la formazione delle “i” vergata sotto forma di “e”, in “T2” il tratto finale protende verso l'alto. Il paragone con le autografe a nostra disposizione non rileva in nessuna firma tale movimento. Divergono i grafemi che seguono la “M” semplificati in linea orizzontale nelle autografe con particolare riferimento alle verificande “T1” e “T3”. Nelle “T2” e “T4” vi è la tendenza a formare
l'occhiello “a”, in T4 il gesto finale procede con un movimento a semicerchio oblungo e tratto finale con occhiello chiuso ad arpione. Per poter attribuire con certezza una determinata scrittura ad un soggetto è necessario che tutti gli elementi convergano è sufficiente un solo elemento di pregnante valore identificativo per ipotizzare la non riferibilità. In questo caso sono emersi più elementi divergenti pertanto in base a quanto emerso si può concludere che:
L'esame delle indagate e la comparazione con le autografie acquisite ed offerte propendono con alta probabilità alla non riferibilità alla mano della signora
”. Parte_2
Sono, invece, state valutate come autografe le firme dei signori Parte_3
e . La CT ha, infatti, affermato con certezza che “gli Parte_4 accertamenti espletati consentono alla sottoscritta CT di rispondere serenamente al quesito formulato dall'Illustrissimo Giudice con il seguente motivato parere conclusivo: Si è dimostrato che:
1.Le firme Parte_3 esaminate in originale sono riconducibili alle scritture autografe di Parte_3
Le firme esaminate in copia risultano riconducibili
[...] Parte_3 alle scritture autografe .Le firme esaminate Parte_3 Parte_4 in copia risultano riconducibili alle autografe. Nelle firme sono emerse caratteristiche grafomotorie in tutti gli elementi quali Dutus Ritmo, rigo, coesione, dimensioni, estensioni, rapporto con il rigo, pendenze, forma e struttura dei singoli grafemi, pressione scrittoria sulle firme in originale
[...]
”. Parte_3
Passando dunque al merito dell'eccezione sollevata da Parte_3
e , a prescindere dalla natura accessoria od autonoma della Parte_4 garanzia, la stessa appare del tutto infondata.
Occorre rammentare che la disposizione in esame prevede l'estinzione della fideiussione per effetto della condotta del creditore che, per fatto proprio, non permetta al fideiussore la surroga nei suoi diritti, non applicabile al caso di specie, attesa l'insussistenza di una condotta “positiva” del creditore, ovvero di una violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto, integrante - peraltro - un fatto quantomeno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione, ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950
c.c., e non già nella sola maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cass. Civ. ord. n. 4175/2020).
Ebbene, nel caso di specie i fideiussori non hanno allegato né tantomeno provato
8 che condotte illegittime della abbiano determinato la lesione di uno dei CP_3 richiamati diritti dei fideiussori stessi, tali da determinare la liberazione degli stessi dalla garanzia prestata. Né può ascriversi alla Banca una “colpa” per l'asserito ritardo nella richiesta di adempimento nei confronti dei fideiussori, risultando provata in via documentale una interlocuzione con il debitore principale
(v. all. proposta di rientro del 5.10.2017) per la definizione della debitoria, poi non raggiunta.
È invece tardiva, l'eccezione di intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c. poiché sollevata dagli opponenti solo nella comparsa conclusionale.
Tale eccezione, non rilevabile d'ufficio soggiacendo alle c.d. preclusioni assertive, non potrebbe neppure essere oggetto di rimessione in termini. Inoltre,
l'art. 6 delle condizioni di contatto prevedeva che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
In conclusione, va accolta la sola opposizione proposta da e Parte_2 revocato il decreto ingiuntivo nei suoi soli confronti.
Va invece rigettata l'opposizione proposta da Parte_1
[... in qualità di debitore principale, in Parte_9 qualità di fideiussori.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
e , nella misura liquidata in
[...] Parte_3 Parte_4 dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Vanno poste definitivamente a carico Parte_1
e anche le spese di entrambe le CT Parte_3 Parte_4
(grafologica e contabile).
P.Q.M.
Il Tribunale di NT MA UA VE, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1 nonché e e conferma nei loro confronti Parte_3 Parte_4 il decreto ingiuntivo n. 1883/2018 emesso il 18.07.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca Parte_10 nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1883/2018 nella parte in cui il
Tribunale di NT MA UA VE ingiunge a di pagare Parte_2 in solido alle altre parti la somma di euro 38.679,10 oltre interessi come da domanda;
3. Condanna e Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in Parte_4 favore di che liquida in € 2.090,00 per onorari, oltre spese P_
9 generali ed accessori di legge;
4. Condanna e Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in Parte_4 favore di , che liquida in € 9.923,00 per onorari, Controparte_2 oltre spese generali ed accessori di legge;
5. Pone definitivamente a carico di Parte_1
e , in solido tra loro, le spese di CT Parte_3 Parte_4
(contabile e grafologica), nella misura liquidata con separati decreti.
NT MA UA VE, 4 maggio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
10