Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, atteso che l'art. 36 lett. d), cui rinvia l'art. 37 cod. proc. pen., limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave, ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata.
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Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione,, rilevando l'inimicizia grave solo nei rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata. La presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2014, n. 43884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43884 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 07/10/2014
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1924
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 19001/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 8/4/2014 della Corte d'appello di Trieste, Collegio per i procedimenti di ricusazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Riello Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MB LE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 8/4/2013 con la quale la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dal medesimo MB LE nei confronti del Dr. TT FI, presidente della Sezione penale del Tribunale di Trieste.
2. Al riguardo deduce distorsione dei fatti e violazione di legge ed eccepisce il carattere non endoprocessuale del fatto oggetto di ricusazione, vale a dire la circostanza che il difensore del MB, avv. Edoardo Longo, aveva interposto atto di denuncia penale per minaccia nei confronti del Dr. OT.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è palesemente inammissibile.
2. In punto di diritto è del tutto pacifico che la presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. d), poiché il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30443 del 18/06/2003 Cc. (dep. 21/07/2003) Rv. 226571). Del resto - ha precisato la S.C. - non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8429 del 10/01/2007 Cc. (dep. 28/02/2007) Rv. 236253).
3. In ogni caso, secondo l'insegnamento di questa Corte, le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, posto che l'art. 36 lett. d), cui rinvia l'art. 37, limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata, atteso che la norma fondamentale (l'art. 36, cui si riallaccia, in gran parte specularmente, l'art. 37) distingue espressamente il difensore e la parte privata, menzionando nelle lettere a), b), d), e) la parte privata quale titolare di posizione (sostanziale) obbligante il giudice all'astensione, e nelle sole lettere a) e b) il difensore quale portatore di posizione consimile (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 974 del 14/02/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204336; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 45799 del 22/11/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220508).
4. Pertanto il fatto che l'avv. Longo abbia presentato una denuncia penale contro il dr. TT, dolendosi della minaccia di essere deferito all'ordine degli avvocati è circostanza assolutamente irrilevante ai fini della ricusazione proposta dal MB contro il suddetto magistrato.
5. Quanto poi alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal suddetto magistrato, sfavorevoli nei confronti di una protesta inscenata in un'aula del Tribunale dagli esponenti del movimento Trieste libera cui aderisce il ricusante, le stesse non sono espressive di inimicizia grave nei confronti dell'imputato ma costituiscono legittimo esercizio del diritto di critica (art. 21 Cost.) che certamente non può essere censurato dall'imputato.
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014