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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NT LO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1127/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Rossi Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Carmela Filice e Manuela Varani
-RESISTENTE- e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Abele
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.06.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo opposizione CP_1 Controparte_3 all'intimazione di pagamento n. 03420229000916228000 notificatale in data 27.05.2022 dal concessionario della riscossione.
L'intimazione de qua conteneva diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito di cognizione del giudice del lavoro, segnatamente:
- Cartella di pagamento n. 03420110006688202000, notificata il 10.10.2011;
- Cartella di pagamento n. 03420110051669870000, notificata il 20.12.2011;
- Avviso di addebito n. 33420170000034434000, notificato il 24.03.2017.
1 Parte ricorrente eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito ex art. 3, comma 9, Legge
335/1995, maturata successivamente alla notifica dei titoli. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di avvenuta prescrizione del credito fatto valere nonché la dichiarazione di nullità, annullamento, e inesigibilità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle/avvisi ivi contenuti.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei titoli recati dall'intimazione di pagamento opposta, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di notifica dei titoli è fondata per quanto di ragione.
3.1. Occorre premettere che nel caso de quo rilevano due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
2 sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3.2. Orbene, il credito previdenziale recato dalle cartelle di pagamento n.
03420110006688202000, notificata il 10.10.2011, e n. 03420110051669870000, notificata il 20.12.2011, si è prescritto. In particolare, l ha prodotto in questo CP_2 giudizio atti intermedi che hanno interrotto la prescrizione, ovvero le intimazioni di pagamento n. 034201690001338250000, notificata in data 8.06.2016, e n.
03420169004601764000, notificata in pari data (cfr. all.ti non numerati . CP_2
Conseguentemente, la prescrizione sarebbe maturata in data 08.06.2021 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione, sicchè la prescrizione del credito previdenziale recato dalle citate cartelle di pagamento si è perfezionata il 15.04.2022, ovvero prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta avvenuta il 27.05.2022.
L'applicabilità, nel caso di specie, della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed 3 emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
3.3. Con riferimento all'avviso di addebito n. 33420170000034434000, notificato il
24.03.2017, l'opposizione è infondata perché nessuna prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'avviso di addebito può dirsi maturata. Invero, per detto avviso la prescrizione sarebbe maturata in data 24.03.2022 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione, sicché, il decorso della prescrizione (che sarebbe maturata in data 30.01.2023) è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta avvenuta il 27.05.2022.
Da quanto precede, consegue l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
4. Le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara prescritti i crediti previdenziali di cui alle cartelle di pagamento n. 03420110006688202000 e n. CP_1
03420110051669870000, e, conseguentemente, annulla le citate cartelle di pagamento nonchè l'intimazione di pagamento n. 03420229000916228000 nella parte a cui ad esse si riferisce;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 03.11.2025.
Il Giudice
NT LO
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