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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. seconda, sentenza 20/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda composta dai signori dr. Giovanni Ilarda, Presidente relatore dr.ssa Luisa Turco, Giudice, dr. Salvatore Crispino Sanfilippo, Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1161/2023 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Ricorrente 1 (P.IVA_1), difesa da Difensore 1 (CF_1) ed elettivamente domiciliata presso Email_1,
nei confronti di
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, elettivamente domiciliata presso Email_2,
avverso il seguente atto impugnato
- avviso di accertamento TY503AG00931 per I.V.A., imposte sui redditi ed I.R.A.P. dell'anno 2016 e contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni
Motivi della decisione
La società ricorrente ha impugnato nei confronti dell'amministrazione finanziaria, che si è costituita, un avviso di accertamento di debiti tributari per I.V.A., imposte sui redditi ed I.R.A.P. dell'anno 2016 e il contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni.
Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di legge, dovendosi rigettare l'istanza con la quale è stata richiesta la rimessione in termini.
Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 30.12.2022 ed è stato notificato alla controparte, invece, il 31.12.2022, mentre il certificato medico manoscritto, prodotto a supporto dell'istanza di rimessione in termini, rilasciato da un medico libero professionista in data 30.12.2022 e dal quale risulta che il procuratore della società ricorrente risultava “affetto da crisi ipertensiva con emicrania e con ansia e vertigini rotatorie” con conseguente consiglio “di abituale terapia antiipertensiva, visita otorinolaringoiatrica e riposo”, non è idoneo a giustificarne l'accoglimento
La patologia diagnosticata, infatti, non è tale da configurare una grave malattia che possa costituire un totale impedimento allo svolgimento dell'attività professionale (Cass. 2025, n. 26617), né tanto meno un impedimento assoluto (SS.UU. 2025, n. 6431), non potendosi trascurare, inoltre, che in calce al ricorso risulta apposta la data del 26.12.2022 e che, pertanto, lo stesso era stato già redatto diversi giorni prima della data del 30.12.2022 in cui il difensore avrebbe accusato il malore, di talché nessuna ulteriore attività di studio e riflessione era necessaria, né, del resto, è stata minimamente prospettata;
l'ipertensione, l'emicrania e le vertigini non potevano impedire una attività semplice e meramente materiale di apposizione della firma digitale, che risulta apposta soltanto il 31.12.2022, né una attività di notificazione con posta elettronica certificata in pari data, trattandosi di attività che poteva essere anche demandata a terzi nell'ambito del dovere professionale del difensore di organizzare le proprie attività.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte costituita che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 12.1.2026.
Il Presidente estensore Giovanni Ilarda
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda composta dai signori dr. Giovanni Ilarda, Presidente relatore dr.ssa Luisa Turco, Giudice, dr. Salvatore Crispino Sanfilippo, Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1161/2023 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Ricorrente 1 (P.IVA_1), difesa da Difensore 1 (CF_1) ed elettivamente domiciliata presso Email_1,
nei confronti di
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, elettivamente domiciliata presso Email_2,
avverso il seguente atto impugnato
- avviso di accertamento TY503AG00931 per I.V.A., imposte sui redditi ed I.R.A.P. dell'anno 2016 e contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni
Motivi della decisione
La società ricorrente ha impugnato nei confronti dell'amministrazione finanziaria, che si è costituita, un avviso di accertamento di debiti tributari per I.V.A., imposte sui redditi ed I.R.A.P. dell'anno 2016 e il contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni.
Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di legge, dovendosi rigettare l'istanza con la quale è stata richiesta la rimessione in termini.
Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 30.12.2022 ed è stato notificato alla controparte, invece, il 31.12.2022, mentre il certificato medico manoscritto, prodotto a supporto dell'istanza di rimessione in termini, rilasciato da un medico libero professionista in data 30.12.2022 e dal quale risulta che il procuratore della società ricorrente risultava “affetto da crisi ipertensiva con emicrania e con ansia e vertigini rotatorie” con conseguente consiglio “di abituale terapia antiipertensiva, visita otorinolaringoiatrica e riposo”, non è idoneo a giustificarne l'accoglimento
La patologia diagnosticata, infatti, non è tale da configurare una grave malattia che possa costituire un totale impedimento allo svolgimento dell'attività professionale (Cass. 2025, n. 26617), né tanto meno un impedimento assoluto (SS.UU. 2025, n. 6431), non potendosi trascurare, inoltre, che in calce al ricorso risulta apposta la data del 26.12.2022 e che, pertanto, lo stesso era stato già redatto diversi giorni prima della data del 30.12.2022 in cui il difensore avrebbe accusato il malore, di talché nessuna ulteriore attività di studio e riflessione era necessaria, né, del resto, è stata minimamente prospettata;
l'ipertensione, l'emicrania e le vertigini non potevano impedire una attività semplice e meramente materiale di apposizione della firma digitale, che risulta apposta soltanto il 31.12.2022, né una attività di notificazione con posta elettronica certificata in pari data, trattandosi di attività che poteva essere anche demandata a terzi nell'ambito del dovere professionale del difensore di organizzare le proprie attività.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte costituita che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Agrigento 12.1.2026.
Il Presidente estensore Giovanni Ilarda