Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il GOP dott. Roberto VALENTINO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 37641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da i Roma Roma (C.F. Parte_1 Parte_2
- P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Viola con studio P.IVA_1 P.IVA_2
in Roma, Vicolo Orbitelli n. 31 giusta procura in atti
-OPPONENTE- nei confronti di
P.I.V.A , difesa e rappresentata Controparte_1 P.IVA_3
dall'Avvocato Mario Ferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Giacomo Puccini, 10 in virtù di mandato in atti
-OPPOSTA-
***
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17 settembre 2024, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo – premettendo Controparte_1
di essere creditrice nei confronti della di Roma della somma capitale di € 43.024,33, Parte_1
in forza della convenzione del 30.03.2009 per cui si rendeva garante nella quota del 70% dei finanziamenti erogati, - ricorreva al Tribunale di Roma per sentire emettere decreto ingiuntivo nei suoi confronti, con specifico riferimento al finanziamento di € 150.000,00 erogato a favore del . Parte_3
1
Con atto di citazione notificato in data 06.07.2020 la C.C.I.A.A. di Roma proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta:
- nel merito, in via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 7091/2020 (nrg 18156/2020), notificato il 28 maggio 2020, per essere la pretesa di pagamento avanzata dalla del tutto infondata in Controparte_1
fatto e in diritto, inammissibile e improcedibile e non provata per le ragioni/per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare che la C.C.I.A.A. di Roma non è in ogni caso debitrice nei confronti della di alcuna somma e che nulla deve Controparte_1
a quest'ultima;
- sempre nel merito, in via principale: previo accertamento del collegamento negoziale tra
Convenzione Quadro/Convenzione di Attuazione/Contratto di mutuo e/o prestito e/o finanziamento e le relative garanzie fideiussorie, nonché previo accertamento dei dedotti inadempimenti/violazioni della Banca, anche sulla scorta della “causa in concreto” dei contratti/convenzioni/garanzie intercorsi, per l'effetto dichiarare, per i fatti/per i motivi di cui in narrativa, la conseguente nullità / invalidità / illegittimità / inefficacia / inesigibilità delle garanzie fideiussorie prestate dalla di Roma e che quindi l'odierna opponente non è in Pt_1
ogni caso debitrice nei confronti della di alcuna somma e che Controparte_1 nulla deve a quest'ultima;
- in via subordinata: dichiarare la C.C.I.A.A. di Roma debitrice nei confronti della
[...]
della eventuale minor somma che risulterà provata dalla medesima in Controparte_1 corso di causa. Con ogni riserva di merito ed istruttoria anche all'esito delle eventuali difese avversarie”.
L'opponente eccepiva che: il decreto ingiuntivo era stato emesso in carenza dei presupposti di legge anche per quanto riguardava il quantum;
la violazione dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti nelle Convenzioni intercorse tra le parti al fine di poter accedere al finanziamento assistito dalla garanzia della di Roma che, nel caso di specie, riguarderebbe la Parte_1
violazione relativa allo scopo del finanziamento, mancando l'investimento strumentale
2 all'attività; la violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Con decreto del 05.09.2020 la data di prima udienza, fissata in citazione per il 12.11.2020 veniva differita al 24.02.2021 per la sola questione della provvisoria esecutorietà e fissata l'udienza di prima comparizione al 23.09.2021.
Con comparsa di risposta depositata in data 04.01.2021 si costituiva Controparte_1
la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare concedere la
[...]
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (n. 7091/2020 - R.G. 18156/2020); nel merito in via principale respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la opposizione proposta da con conferma Parte_4
del decreto ingiuntivo opposto (n. 7091/2020 - R.G. 18156/2020); in via subordinata condannare , in persona del Parte_4
legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi che risulteranno comunque dovuti a ll'esito del presente giudizio;
in ogni caso Controparte_1
condannare , in persona del Parte_4
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio.
Nel chiedere il rigetto dell'opposizione, deduceva, in particolare, la natura autonoma della garanzia prestata dalla Camera di Commercio, con conseguente inopponibilità da parte della medesima di qualsivoglia eccezione inerente al rapporto garantito.
All'udienza del 24.02.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 23.09.2021 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc.
All'udienza del 24.02.2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al dì
11.09.2024, udienza rinviata d'ufficio al 17.09.2024 in cui veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'articolo 190 cpc.
§§§
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
L'opposta ha provato – con le limitazioni di cui infra - l'esistenza del proprio credito nei confronti dell'originario debitore il Parte_3
, a mezzo dei documenti versati in atti, ovvero la sottoscrizione di un contratto
[...]
di finanziamento di prestito finanziario n. 576314000 sottoscritto in data 16.01.2014 e il relativo piano di ammortamento (allegati 22 e 23 alla comparsa di costituzione).
Passando poi all'esame della garanzia, si osserva quanto segue.
3 Dalle produzioni documentali è emerso che la di Commercio di Roma, con la Pt_4
menzionata Convenzione di attuazione dei precedenti accordi intercorsi con la Commissione
ABI del Lazio, si fosse impegnata a prestare garanzia nell'interesse delle imprese associate a
Confidi con riferimento alle obbligazioni assunte dalle medesime in relazione alle linee di credito concesse loro dalla Banca, nella misura del 70%: dall'analisi della Convenzione si evince la natura autonoma di tale garanzia, avendo i contraenti previsto che, trascorsi 30 giorni dall'intimazione del pagamento al debitore principale, la Banca, per ottenere quanto dovuto, potesse rivolgersi alla Camera di Commercio, la quale avrebbe dovuto corrispondere l'importo delle rate scadute senza poter proporre eccezioni. Nell'assunto dell'opposta, la garante non sarebbe stata pertanto legittimata ad opporle alcuna eccezione a fronte della escussione della garanzia prestata.
Sennonché, si ritiene che il garante autonomo possa comunque far valere nei confronti del creditore, al fine di paralizzare la sua pretesa, le eccezioni che attengano al rapporto di garanzia.
Nel caso di specie, avendo l'opponente sollevato eccezioni in ordine all'operatività della garanzia in relazione al rapporto di finanziamento per cui è causa, deve ritenersi gravasse sull'opposta l'onere della prova della circostanza: l'autonomia del rapporto tra creditore e garante, non esime infatti il primo dall'onere di provare il titolo sul quale si fonda la sua pretesa.
Ritiene il giudicante che la parte opposta non abbia assolto all'onere sulla medesima incombente, in quanto la produzione documentale operata è del tutto inidonea a comprovare la circostanza che la avesse assunto l'obbligazione di garanzia con Parte_4
specifico riferimento al rapporto di finanziamento – intercorso tra l'opposta e il
[...]
- oggetto di causa, in attuazione della Parte_3
Convenzione intercorsa tra le parti.
Trova inoltre riscontro la fondatezza dell'ulteriore doglianza dell'opponente in ordine al fatto che l'Istituto di credito avrebbe comunque omesso di documentare di avere assolto agli oneri sullo stesso incombenti in base agli artt. 9 e 10 della Convenzione intercorsa tra le parti, in primis l'esito dell'eventuale azionamento in executivis del credito garantito, prius indefettibile per la successiva attivazione della garanzia a prima richiesta;
anche tale eccezione si ritiene, del resto, proponibile, in quanto attinente al rapporto di garanzia e non al rapporto garantito.
L'opposta, infatti, non ha documentato di aver intrapreso azioni esecutive nei confronti del debitore, seppure fosse a ciò tenuta a mente dei predetti artt. 9 e 10 della Convenzione, ma unicamente di aver ottenuto nei suoi confronti un'ingiunzione di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opponente nella misura di
€ 286,00 per spese vive ed € 6.713,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per la fase di
4 studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 37641/2020 promossa da Parte_5
Roma contro così
[...] Controparte_1
provvede:
- accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 7091/2020 del 11.05.2020 emesso dal
Tribunale di Roma, che, per l'effetto, viene revocato;
- condanna opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese e onorari di lite che si liquidano in € 286,00 per spese vive ed € 6.713,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
Roma 9 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Roberto Valentino
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