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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2024, n. 17822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17822 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT RE nato il [...] ad [...]; RA IV nata il [...] a [...]; RG CE UD IN nata il [...] in [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la ordinanza del 14/11/2023 del tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale di -. Gianluigi Pratola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 novembre 2023, il tribunale del riesame di Perugia, adito ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di NT RE, RA IV, RG CE UD IN, avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Perugia del 22.9.2022, applicativa del sequestro preventivo di capitale sociale e dell'intero asset relativo alla società Top Service s.r.l.s., Top Gestioni s.r.l. e Dauka s.r.I., rigettava la domanda di riesame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17822 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 20/02/2024 2. Avverso la predetta ordinanza NT LO, RA IV, RG CE UD IN, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deducono vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine a gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen., con riguardo all'ipotesi di reato ex art. 512 bis cod. pen. Le argomentazioni del tribunale circa il fumus del reato con riferimento alla posizione di KA AG, in concorso con il quale sono indagati i ricorrenti, non sarebbero applicabili alle posizioni del tre attuali indagati. Si aggiunge, dopo avere citato ampia giurisprudenza in punto di concorso nel reato e in tema di prova del reato ipotizzato a carico, che l'ipotesi di delitto formulata mancherebbe di ogni supporto, atteso, tra l'altro, che i ricorrenti non avrebbero mai avuto conoscenza delle vicende legali che hanno interessato KA AG, le operazioni di costituzione societaria sarebbero state realizzate dagli attuali tre indagati, senza alcun ruolo in tal senso assunto da KA AG, il NT sarebbe imprenditore in proprio da tempo, la RG da sempre svolgerebbe il lavoro di barista, il capitale iniziale per finanziare la Dauka s.r.l. e la Top Gestioni s.r.l. sarebbe stato fornito dalla Torrefazione KA Sir's s.p.a, le società non avrebbero mai ripartito utili, KA AG non avrebbe avuto mai rapporti con clienti e fornitori. Mancherebbe, altresì, ogni elementi dimostrativo del possesso delle ati:ività societarie in questione da parte di KA AG. Pertanto, la motivazione del tribunale sarebbe viziata. Si aggiunge che il tribunale, con riferimento a misure cautelari personali ha annullato la misura cautelare personale applicata agli attuali ricorrenti, e non avrebbe valorizzato elementi indicativi della consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della finalità elusiva perseguita da KA AG e non vi sarebbero dati dimostrativi del dolo necessario in capo al soggetto ritenuto interposto. In ogni caso, il sequestro sarebbe illegittimo, avendo riguardato l'intero capitale delle tre società in questione e quindi anche le quote dei ricorrenti e non solo le quote societarie di KA AG. 4. Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. Dopo avere richiamato i principi in tema di sequestro preventivo, si sostiene che la ordinanza impugnata sarebbe carente in ordine al fumus del reato e non vi sarebbe un sufficiente rapporto strumentale tra i beni appresi, le società (che non presentano una intrinseca pericolosità siccome prive di una reale consistenza 2 patrimoniale) e il reato. Inoltre, non sussisterebbe alcun pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato né di commissione di altri reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi proposti devono essere esaminati congiuntamente, siccome connotati dalle stesse modalità di redazione. I ricorrenti, da una parte, preferiscono insistere in un astratto richiamo di indirizzi giurisprudenziali, dall'altra, utilizzano il medesimo metodo critico, consistente nella mera attestazione, apodittica e priva di ogni allegazione - con violazione del cd. principio di autosufficienza del ricorso — dimostrativa della assenza di elementi in grado di supportare un adeguato fumus del reato e un reale quadro cautelare, peraltro incorrendo in evidenti errori in diritto laddove nella rubrica dei motivi si citano gli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., afferenti il diverso tema dei gravi indizi e delle esigenze cautelari rapportate alle misure cautelari personali, e non reali, quale quella qui in contestazione. Sul piano della redazione corretta del ricorso in cassazione, emerge anche la evidente assenza di una puntuale individuazione e confronto con specifici passaggi motivazionali, con indicazione e specificazione dei vizi di cui essi si ritengono affetti. In proposito, si rammenta che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Non da ultimo, appare emergere, a fronte di un solo formale richiamo a vizi astrattamente sollevabili contro la misura reale in questione, una sostanziale contestazione della motivazione„ nonostante il principio per cui il ricorso per cassazione, proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicanclo o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 — 01 Napoli;
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 3 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20.02.2024.
avverso la ordinanza del 14/11/2023 del tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale di -. Gianluigi Pratola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 novembre 2023, il tribunale del riesame di Perugia, adito ex art. 324 cod. proc. pen. nell'interesse di NT RE, RA IV, RG CE UD IN, avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Perugia del 22.9.2022, applicativa del sequestro preventivo di capitale sociale e dell'intero asset relativo alla società Top Service s.r.l.s., Top Gestioni s.r.l. e Dauka s.r.I., rigettava la domanda di riesame. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17822 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 20/02/2024 2. Avverso la predetta ordinanza NT LO, RA IV, RG CE UD IN, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deducono vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine a gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen., con riguardo all'ipotesi di reato ex art. 512 bis cod. pen. Le argomentazioni del tribunale circa il fumus del reato con riferimento alla posizione di KA AG, in concorso con il quale sono indagati i ricorrenti, non sarebbero applicabili alle posizioni del tre attuali indagati. Si aggiunge, dopo avere citato ampia giurisprudenza in punto di concorso nel reato e in tema di prova del reato ipotizzato a carico, che l'ipotesi di delitto formulata mancherebbe di ogni supporto, atteso, tra l'altro, che i ricorrenti non avrebbero mai avuto conoscenza delle vicende legali che hanno interessato KA AG, le operazioni di costituzione societaria sarebbero state realizzate dagli attuali tre indagati, senza alcun ruolo in tal senso assunto da KA AG, il NT sarebbe imprenditore in proprio da tempo, la RG da sempre svolgerebbe il lavoro di barista, il capitale iniziale per finanziare la Dauka s.r.l. e la Top Gestioni s.r.l. sarebbe stato fornito dalla Torrefazione KA Sir's s.p.a, le società non avrebbero mai ripartito utili, KA AG non avrebbe avuto mai rapporti con clienti e fornitori. Mancherebbe, altresì, ogni elementi dimostrativo del possesso delle ati:ività societarie in questione da parte di KA AG. Pertanto, la motivazione del tribunale sarebbe viziata. Si aggiunge che il tribunale, con riferimento a misure cautelari personali ha annullato la misura cautelare personale applicata agli attuali ricorrenti, e non avrebbe valorizzato elementi indicativi della consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della finalità elusiva perseguita da KA AG e non vi sarebbero dati dimostrativi del dolo necessario in capo al soggetto ritenuto interposto. In ogni caso, il sequestro sarebbe illegittimo, avendo riguardato l'intero capitale delle tre società in questione e quindi anche le quote dei ricorrenti e non solo le quote societarie di KA AG. 4. Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. Dopo avere richiamato i principi in tema di sequestro preventivo, si sostiene che la ordinanza impugnata sarebbe carente in ordine al fumus del reato e non vi sarebbe un sufficiente rapporto strumentale tra i beni appresi, le società (che non presentano una intrinseca pericolosità siccome prive di una reale consistenza 2 patrimoniale) e il reato. Inoltre, non sussisterebbe alcun pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato né di commissione di altri reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi proposti devono essere esaminati congiuntamente, siccome connotati dalle stesse modalità di redazione. I ricorrenti, da una parte, preferiscono insistere in un astratto richiamo di indirizzi giurisprudenziali, dall'altra, utilizzano il medesimo metodo critico, consistente nella mera attestazione, apodittica e priva di ogni allegazione - con violazione del cd. principio di autosufficienza del ricorso — dimostrativa della assenza di elementi in grado di supportare un adeguato fumus del reato e un reale quadro cautelare, peraltro incorrendo in evidenti errori in diritto laddove nella rubrica dei motivi si citano gli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., afferenti il diverso tema dei gravi indizi e delle esigenze cautelari rapportate alle misure cautelari personali, e non reali, quale quella qui in contestazione. Sul piano della redazione corretta del ricorso in cassazione, emerge anche la evidente assenza di una puntuale individuazione e confronto con specifici passaggi motivazionali, con indicazione e specificazione dei vizi di cui essi si ritengono affetti. In proposito, si rammenta che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Non da ultimo, appare emergere, a fronte di un solo formale richiamo a vizi astrattamente sollevabili contro la misura reale in questione, una sostanziale contestazione della motivazione„ nonostante il principio per cui il ricorso per cassazione, proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicanclo o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 — 01 Napoli;
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 3 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20.02.2024.