Articolo 1 della Legge 5 agosto 1981, n. 465
Articolo 2
Versione
27 agosto 1981
Art. 1.
L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, societa' per azioni, costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 , per l'importo complessivo di lire 258 miliardi, il primo, e di lire 86 miliardi, ciascuno, gli altri.
Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 86 miliardi ciascuno. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 258 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1981.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 258 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.
Entrata in vigore il 27 agosto 1981