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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9122 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.1698/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.1698/2020 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 12.6.2025 TRA
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
P.zza Arenella n.
7 - P.co Nasti, presso lo studio dell'avvocato Marco Pt_1 Membrini, c.f. , che lo rappresenta e difende come C.F._1 da procura alle liti, rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponente E
, nata il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Savastano, c.f.
, come da procura rilasciata su foglio separato da C.F._3 considerare in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e con lui elettivamente domiciliata in viale delle Mimose n. 1 piano 7 scala A int.46, presso Pt_1 la famiglia di;
Persona_1
-opposta Conclusioni: all'udienza del 12.6.2025 celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sentenza viene redatta in conformità degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n.69/09), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Con ricorso monitorio esponeva che nel 2016, in Controparte_1 seguito a un atto transattivo stragiudiziale, aveva concordato con il l'esecuzione di lavori di Parte_1 ripristino e rinforzo strutturale del proprio immobile. Al fine di consentire l'intervento, quest'ultima si era trasferita con la propria famiglia in altro appartamento, pattuendo che i lavori avrebbero dovuto durare non più di 120 giorni e che il Condominio le avrebbe versato una penale di
€100,00 per ogni giorno di ritardo. I lavori erano iniziati l'11.4.2016 e sarebbero dovuti terminare entro il 9.8.2016. Tuttavia, la ricorrente riferiva che la ditta, Parte_2 alla quale erano stati appaltati i lavori dal Condominio, ultimava le opere in ritardo e precisamente alla data del 28.10.2016. Sicché, la ricorrente ritenendo di aver maturato il diritto alla penale, chiedeva il pagamento della somma di €7.800,00 a titolo di penale, oltre €80,88 di interessi legali. La ricorrente, inoltre, affermava di aver tentato di ottenere il pagamento del credito in più occasioni, sia verbalmente che tramite lettere raccomandate, tuttavia il pur avendo riconosciuto il debito in un'assemblea Parte_1 condominiale, non aveva provveduto al saldo. Pertanto, chiedeva al Tribunale di ingiungere al Controparte_2
, di pagare in favore di essa la Parte_1 complessiva somma di €7.800,00 per sorte capitale, oltre €80,88 per interessi legali maturati. In data 2.12.2019, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 8784/2019, così come richiesto dalla ricorrente. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo che i lavori di ripristino e rinforzo strutturale dell'appartamento di proprietà di non Controparte_1 erano stati completati entro i termini inizialmente previsti per cause non imputabili al . Parte_1 Secondo quanto riferiva l'opponente, i lavori erano iniziati l'11.4.2016, a seguito della stipula del contratto di appalto con l' e in Parte_2 esecuzione della transazione del 30.3.2016, che aveva previsto, tra l'altro, la possibilità di corresponsione di una penale in caso di ritardo superiore a 120 giorni. Tuttavia, già nei primi mesi di esecuzione dei lavori, l'opposta per il tramite del proprio consulente tecnico, l'architetto , aveva intimato la Tes_1 sospensione delle opere, sostenendo la presenza di sovraccarichi nei locali e nei terrazzi sovrastanti l'appartamento, senza che tali motivazioni fossero tecnicamente fondate. L'opponente pur non condividendo le Parte_1 ragioni addotte, aveva provveduto a inviare missive in data 30.5.2016 e 17.6.2016 al fine di sollecitare la rimozione dei suddetti sovraccarichi e agevolare la prosecuzione dei lavori. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il aveva depositato, in data Parte_1 1.7.2016, un ricorso ex art.. 700 c.p.c. al fine di ottenere che la conduttrice del terrazzo sovrastante, provvedesse a sgomberare l'area da Controparte_3
- 2 - manufatti e ostacoli. Successivamente, la controversia con la suddetta
[...] era stata definita bonariamente mediante scrittura privata del CP_3 28.7.2016. Ciononostante, il condominio faceva presente che l'opposta continuava ad impedire l'accesso all'appartamento di sua proprietà e soltanto in data 8.9.2016 autorizzava un sopralluogo di verifica. In tale occasione, alla presenza del CTP nominato dal Condominio architetto , nonché CP_4 del Direttore dei lavori architetto e del coniuge della opposta, Per_2
, veniva accertato che la procedura di risanamento adottata era Persona_1 conforme alle migliori pratiche tecniche, come riportato nella relazione tecnica depositata agli atti. Sicché, alla luce di quanto sopra, il Parte_1 riteneva che la consegna dei lavori al 30.10.2016 fosse legittima, considerando la sospensione dei lavori avvenuta a partire dal 16.6.2016 sino al 6.9.2016, per un totale di 82 giorni;
ne conseguiva che nessun ritardo era imputabile al stesso. L'opponente sosteneva, inoltre, che la Parte_1 richiesta di pagamento della penale da parte di fosse Controparte_1 infondata, in quanto il presunto ritardo era dipeso esclusivamente dal comportamento in parte della stessa opposta e in parte dalla conduttrice del terrazzo, Infine, l'opponente chiedeva di essere autorizzato Controparte_3 alla chiamata in causa della suddetta terza al fine di ottenere Controparte_3 la manleva da ogni eventuale pretesa risarcitoria derivante dalla presente controversia, ribadendo che l'opponente aveva adempiuto Parte_1 correttamente a tutte le proprie obbligazioni. Si costituiva nel giudizio
[...] impugnando l'intera opposizione del Controparte_1 Parte_1 chiedendo il rigetto della stessa perché improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto. Richiedeva, altresì, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. L'opposta deduceva che i lavori dovevano intervenire anche sulle infiltrazioni causate dai terrazzi dell'ottavo piano, condotto in locazione dalla condomina la quale aveva impedito l'ingresso con conseguente Controparte_3 intervento giudiziario ex art. 700 c.p.c. da parte del che in data Parte_1 11.4.2016, iniziavano i lavori nell'appartamento della opposta, con sospensione parziale dal 3.6.2016 per motivi legati all'impossibilità di rimuovere tettoia e oggetti pesanti sui terrazzi sovrastanti, nonché per la sospensione estiva dal 9.8.2016 al 5.9.2016; che in tutto il periodo l'accesso all'impresa era sempre stato garantito, salvo le limitazioni derivanti dalla volontà della condomina e dalla sospensione ordinata dal direttore CP_3 dei lavori;
che in data 28.7.2016, veniva raggiunto un accordo con la suddetta per lo sgombero dei terrazzi, ciononostante, i lavori erano proseguiti con estrema lentezza, spesso con un solo operaio presente;
che il sopralluogo tecnico dell'ingegnere era stato eseguito solo l'8.9.2016, pur Tes_2 essendo stato richiesto già a maggio;
che l'appartamento veniva, infine, consegnato il 28.10.2016. Altresì, l'opposta ribadiva che non vi era stato alcun impedimento da parte propria, la quale, al contrario, aveva sollecitato la
- 3 - rapida conclusione dei lavori e concludeva per il rigetto totale dell'opposizione. Con ordinanza del 10.9.2020, a scioglimento della riservata assunta all'udienza tenutasi in pari data, veniva rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo, in quanto non appariva comune al terzo;
inoltre, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, in forza dei dubbi sorti circa l'imputabilità soggettiva del ritardo alla ditta appaltatrice, in quanto la stessa parte opposta aveva riconosciuto che quanto meno, parte del ritardo era imputabile a soggetti diversi. Sicché, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Con la memoria secondo termine ex art. 183 c.6 c.p.c., l'opponente chiedeva di essere ammessa alla prova per testi;
con la memoria secondo termine ex art. 183 c.6 c.p.c., parte opposta chiedeva anch'essa prova per testi, oltre alla disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i giorni occorrenti al completamento dei lavori nel vano cucina dell'appartamento di per il ripristino dei due travetti del solaio Controparte_1 particolarmente lesionati e per l'ultimazione dei lavori a partire dal 30.7.2016 avendo a disposizione due operai. Con ordinanza del 2.7.2021, veniva rigettata la prova testimoniale chiesta dalla parte opponente mentre veniva ammessa quella chiesta dalla parte opposta con le limitazioni ivi indicate;
veniva abilitata la parte opponente alla prova contraria;
veniva rigettata la richiesta di disporre la consulenza tecnica, in quanto i fatti di natura tecnico-valutativa eventualmente oggetto di consulenza non erano al momento decisivi per il presente giudizio. All'udienza del 27.2.2023 veniva espletata la prova testimoniale e rinviata la causa per bonario componimento della controversia. In data 20.6.2023, veniva emessa ordinanza a parziale modifica della precedente del 2.7.2021, con la quale veniva ammessa, con le limitazioni indicate, anche la prova testimoniale di parte opponente, nonché integrati i capi richiesti dalla parte opposta. Espletata la prova testimoniale, in data 27.11.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. Giova ricordare che la clausola penale, disciplinata dagli articoli 1382 e ss. c.c., costituisce un patto con cui le parti convengono che, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il debitore sia tenuto a corrispondere al creditore una somma di denaro predeterminata. Essa assolve una duplice funzione: da un lato, consente una liquidazione anticipata e forfettaria del danno, sollevando il creditore dall'onere della prova;
dall'altro, svolge una funzione coercitiva e dissuasiva, volta a stimolare il debitore all'esatto e tempestivo adempimento. La penale, in quanto obbligazione accessoria, presuppone pur sempre l'imputabilità dell'inadempimento o del ritardo al debitore: ove questo sia giustificato da cause non imputabili, la penale non è dovuta.
- 4 - Orbene, nel caso di specie, le parti hanno convenuto all'art.6 dell'atto di transazione stipulato 1'8.4.2016, che i lavori non avrebbero dovuto avere una durata superiore ai 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di, consegna dei lavori e che in assenza il avrebbe dovuto pagare alla signora Parte_1 una penale di €100,00 per ogni giorno di ritardo Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori. Tuttavia, con l'atto di citazione, il ha eccepito che il ritardo non Parte_1 era imputabile al bensì all'opposta stessa, nonché ad una terza Parte_1 condomina. Tale eccezione è solo parzialmente fondata. Per quanto concerne la posizione della condomina , dalla CP_3 documentazione in atti e dagli elementi acquisiti emerge con chiarezza che la signora conduttrice del terrazzo sovrastante la cucina CP_3 dell'appartamento dell'opposta, si è opposta allo sgombero di detto terrazzo, sul quale insistevano manufatti, arredi e strutture che impedivano l'accesso e la realizzazione delle opere necessarie al ripristino del solaio. Tale comportamento, peraltro, già risalente a tempo anteriore alla stipulazione della transazione, aveva determinato uno stato di fatto ben noto al tanto che quest'ultimo fu costretto a promuovere ricorso ex art. Parte_1 700 c.p.c., depositato in data 1.7.2016, definito solo, con l'accordo intervenuto in data 28.7.2016 e con il successivo effettivo sgombero del terrazzo. Ne consegue che, nel periodo compreso tra la sospensione dei lavori disposta dal Direttore dei lavori in data 3.6.2016 e l'accordo raggiunto con la signora
[...]
il 28.7.2016, l'impossibilità di prosecuzione delle opere deve ritenersi CP_3 riconducibile esclusivamente al comportamento impeditivo della predetta terza, e dunque non 1imputabile al opponente. Parte_1 Ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore non risponde dell'inadempimento quando esso sia determinato da causa a lui non imputabile. In tale arco temporale, pertanto, non può trovare applicazione la clausola penale pattuita all'art. 6 della transazione, mancando il presupposto dell'imputabilità del ritardo al Parte_1 Ed invero, risulta documentalmente provato che, a causa delle condotte ostruzionistiche poste in essere dalla condomina , consistite nel CP_3 rifiuto di consentire l'accesso al proprio appartamento e nel mancato rilascio del permesso di transitare sul terrazzo di sua proprietà per consentire l'esecuzione delle opere comuni l'impresa incaricata dal Condominio si è vista impossibilitata a proseguire regolarmente i lavori. Tale situazione di impedimento, protrattasi dal 3.6.2016 fino al 28.7.2016 compreso, ha determinato una sospensione totale delle attività di cantiere per un periodo pari a 56 giorni complessivi. Tale periodo non può evidentemente gravare sul posto che lo Parte_1 stesso, come emerge anche dalla proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c., ha esperito ogni mezzo utile per rimuovere l'ostacolo frapposto dalla condomina
. Ne consegue che, ai fini della quantificazione della penale, deve CP_3
- 5 - essere detratto dal periodo complessivo di ritardo il lasso temporale non imputabile al essendo inapplicabile la clausola penale in Parte_1 relazione a tale arco temporale. Scomputati i 56 giorni sopra indicati dai 78 giorni di ritardo complessivamente dedotti dall'opposta, residua un ritardo imputabile al di 22 giorni, con conseguente riduzione proporzionale della Parte_1 penale dovuta, che va determinata nell'importo complessivo di €2.200,00, pari ad €100,00 per ciascun giorno di ritardo effettivamente imputabile. Ciò in quanto, con riguardo al periodo successivo allo sgombero del terrazzo, la responsabilità del deve ritenersi pienamente sussistente, atteso Parte_1 che, una volta venuto meno l'impedimento derivante dal comportamento della signora , esso aveva l'onere di assicurare la tempestiva e corretta CP_3 prosecuzione dei lavori, nel rispetto degli obblighi assunti in sede transattiva. Ne deriva che non può essere accolta l'ulteriore eccezione sollevata dal in ordine a una presunta responsabilità di Parte_1 Controparte_1
essendo rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
[...] Il direttore dei lavori, arch. , ha confermato che sul terrazzo, Controparte_5 in corrispondenza de tre zone interessate dai danni, vi era un gazebo con ancoraggio al suolo, con forma ad "L" che insisteva sulla cucina e in parte sul corridoio, una doccia e vari manufatti in cemento, che costituivano le concause delle infiltrazioni. Ma quando riferisce la circostanza che la sig.ra e suo marito avrebbero impedito l'accesso all'appartamento per il CP_1 completamento dei lavori, non ricorda quando precisamente l'impedimento si verificò: “Il periodo durò per qualche mese, non ricordo i mesi precisi”. Pertanto, occorre osservare che la testimonianza resa dall'architetto non può ritenersi decisiva ai fini della determinazione della Controparte_5 responsabilità di pate opposta nella sospensione dei lavori. mancando un nesso certo e diretto tra il ritardo dei lavori e le presunte inibizioni riferite alla opposta. Ciò anche considerando che appare poco credibile che, a fronte di un continuato impedimento posto in essere da parte opposta per il completamento dei lavori, né il direttore dei lavori, né il nella Parte_1 persona dell'amministratore, abbiano mai formulato a suo tempo alcuna diffida. Peraltro, è emerso che la ditta avesse le chiavi dell'appartamento, circostanza confermata anche dalla testimonianza resa sia dall'architetto Tes_1
, il quale riferisce: "……ci siamo incontrati molto spesso, anche di sera,
[...] con il tecnico della ditta che eseguiva i lavori all'interno dell'appartamento, che aveva libero accesso all'appartamento e che apriva con le chiavi in suo possesso, per fare il punto della situazione", che dalla testimonianza resa dal sig. , il quale riferisce: “…..ogni volta che mi sono recato Testimone_3 nell'appartamento della sig.ra mi hanno aperto gli operai che CP_1 stavano lavorando”. In definitiva, alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata. Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo nella misura Con originariamente disposta e riconosciuta la penale in favore della sig.ra
- 6 - per un importo pari a €2.200,00, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla domanda, corrispondente ai 22 giorni di ritardo imputabili al al netto del periodo in cui l'esecuzione dei lavori è stata Parte_1 effettivamente impedita dalla . CP_6 CP_3 Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1698/2020 R.G.A.C., pendente tra
[...]
e ogni contraria Parte_3 Controparte_1 istanza disattesa e questione assorbita, così provvede: a) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal
[...] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_3 n.8784/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 2.12.2019; b) Condanna il al pagamento Parte_1 nei confronti di della somma di € 2.200,00, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla domanda;
c) Condanna il alla rifusione, Parte_1 in favore di delle spese di questo giudizio, che Controparte_1 liquida in € 3.839,00 per compensi oltre spese generali 15%, Cpa e Iva se dovuta. Così deciso in Napoli, il 13.10.2025 Il G.O.P. (dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.1698/2020 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 12.6.2025 TRA
c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
P.zza Arenella n.
7 - P.co Nasti, presso lo studio dell'avvocato Marco Pt_1 Membrini, c.f. , che lo rappresenta e difende come C.F._1 da procura alle liti, rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponente E
, nata il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Savastano, c.f.
, come da procura rilasciata su foglio separato da C.F._3 considerare in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e con lui elettivamente domiciliata in viale delle Mimose n. 1 piano 7 scala A int.46, presso Pt_1 la famiglia di;
Persona_1
-opposta Conclusioni: all'udienza del 12.6.2025 celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sentenza viene redatta in conformità degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n.69/09), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Con ricorso monitorio esponeva che nel 2016, in Controparte_1 seguito a un atto transattivo stragiudiziale, aveva concordato con il l'esecuzione di lavori di Parte_1 ripristino e rinforzo strutturale del proprio immobile. Al fine di consentire l'intervento, quest'ultima si era trasferita con la propria famiglia in altro appartamento, pattuendo che i lavori avrebbero dovuto durare non più di 120 giorni e che il Condominio le avrebbe versato una penale di
€100,00 per ogni giorno di ritardo. I lavori erano iniziati l'11.4.2016 e sarebbero dovuti terminare entro il 9.8.2016. Tuttavia, la ricorrente riferiva che la ditta, Parte_2 alla quale erano stati appaltati i lavori dal Condominio, ultimava le opere in ritardo e precisamente alla data del 28.10.2016. Sicché, la ricorrente ritenendo di aver maturato il diritto alla penale, chiedeva il pagamento della somma di €7.800,00 a titolo di penale, oltre €80,88 di interessi legali. La ricorrente, inoltre, affermava di aver tentato di ottenere il pagamento del credito in più occasioni, sia verbalmente che tramite lettere raccomandate, tuttavia il pur avendo riconosciuto il debito in un'assemblea Parte_1 condominiale, non aveva provveduto al saldo. Pertanto, chiedeva al Tribunale di ingiungere al Controparte_2
, di pagare in favore di essa la Parte_1 complessiva somma di €7.800,00 per sorte capitale, oltre €80,88 per interessi legali maturati. In data 2.12.2019, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 8784/2019, così come richiesto dalla ricorrente. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo che i lavori di ripristino e rinforzo strutturale dell'appartamento di proprietà di non Controparte_1 erano stati completati entro i termini inizialmente previsti per cause non imputabili al . Parte_1 Secondo quanto riferiva l'opponente, i lavori erano iniziati l'11.4.2016, a seguito della stipula del contratto di appalto con l' e in Parte_2 esecuzione della transazione del 30.3.2016, che aveva previsto, tra l'altro, la possibilità di corresponsione di una penale in caso di ritardo superiore a 120 giorni. Tuttavia, già nei primi mesi di esecuzione dei lavori, l'opposta per il tramite del proprio consulente tecnico, l'architetto , aveva intimato la Tes_1 sospensione delle opere, sostenendo la presenza di sovraccarichi nei locali e nei terrazzi sovrastanti l'appartamento, senza che tali motivazioni fossero tecnicamente fondate. L'opponente pur non condividendo le Parte_1 ragioni addotte, aveva provveduto a inviare missive in data 30.5.2016 e 17.6.2016 al fine di sollecitare la rimozione dei suddetti sovraccarichi e agevolare la prosecuzione dei lavori. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il aveva depositato, in data Parte_1 1.7.2016, un ricorso ex art.. 700 c.p.c. al fine di ottenere che la conduttrice del terrazzo sovrastante, provvedesse a sgomberare l'area da Controparte_3
- 2 - manufatti e ostacoli. Successivamente, la controversia con la suddetta
[...] era stata definita bonariamente mediante scrittura privata del CP_3 28.7.2016. Ciononostante, il condominio faceva presente che l'opposta continuava ad impedire l'accesso all'appartamento di sua proprietà e soltanto in data 8.9.2016 autorizzava un sopralluogo di verifica. In tale occasione, alla presenza del CTP nominato dal Condominio architetto , nonché CP_4 del Direttore dei lavori architetto e del coniuge della opposta, Per_2
, veniva accertato che la procedura di risanamento adottata era Persona_1 conforme alle migliori pratiche tecniche, come riportato nella relazione tecnica depositata agli atti. Sicché, alla luce di quanto sopra, il Parte_1 riteneva che la consegna dei lavori al 30.10.2016 fosse legittima, considerando la sospensione dei lavori avvenuta a partire dal 16.6.2016 sino al 6.9.2016, per un totale di 82 giorni;
ne conseguiva che nessun ritardo era imputabile al stesso. L'opponente sosteneva, inoltre, che la Parte_1 richiesta di pagamento della penale da parte di fosse Controparte_1 infondata, in quanto il presunto ritardo era dipeso esclusivamente dal comportamento in parte della stessa opposta e in parte dalla conduttrice del terrazzo, Infine, l'opponente chiedeva di essere autorizzato Controparte_3 alla chiamata in causa della suddetta terza al fine di ottenere Controparte_3 la manleva da ogni eventuale pretesa risarcitoria derivante dalla presente controversia, ribadendo che l'opponente aveva adempiuto Parte_1 correttamente a tutte le proprie obbligazioni. Si costituiva nel giudizio
[...] impugnando l'intera opposizione del Controparte_1 Parte_1 chiedendo il rigetto della stessa perché improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto. Richiedeva, altresì, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. L'opposta deduceva che i lavori dovevano intervenire anche sulle infiltrazioni causate dai terrazzi dell'ottavo piano, condotto in locazione dalla condomina la quale aveva impedito l'ingresso con conseguente Controparte_3 intervento giudiziario ex art. 700 c.p.c. da parte del che in data Parte_1 11.4.2016, iniziavano i lavori nell'appartamento della opposta, con sospensione parziale dal 3.6.2016 per motivi legati all'impossibilità di rimuovere tettoia e oggetti pesanti sui terrazzi sovrastanti, nonché per la sospensione estiva dal 9.8.2016 al 5.9.2016; che in tutto il periodo l'accesso all'impresa era sempre stato garantito, salvo le limitazioni derivanti dalla volontà della condomina e dalla sospensione ordinata dal direttore CP_3 dei lavori;
che in data 28.7.2016, veniva raggiunto un accordo con la suddetta per lo sgombero dei terrazzi, ciononostante, i lavori erano proseguiti con estrema lentezza, spesso con un solo operaio presente;
che il sopralluogo tecnico dell'ingegnere era stato eseguito solo l'8.9.2016, pur Tes_2 essendo stato richiesto già a maggio;
che l'appartamento veniva, infine, consegnato il 28.10.2016. Altresì, l'opposta ribadiva che non vi era stato alcun impedimento da parte propria, la quale, al contrario, aveva sollecitato la
- 3 - rapida conclusione dei lavori e concludeva per il rigetto totale dell'opposizione. Con ordinanza del 10.9.2020, a scioglimento della riservata assunta all'udienza tenutasi in pari data, veniva rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo, in quanto non appariva comune al terzo;
inoltre, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, in forza dei dubbi sorti circa l'imputabilità soggettiva del ritardo alla ditta appaltatrice, in quanto la stessa parte opposta aveva riconosciuto che quanto meno, parte del ritardo era imputabile a soggetti diversi. Sicché, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Con la memoria secondo termine ex art. 183 c.6 c.p.c., l'opponente chiedeva di essere ammessa alla prova per testi;
con la memoria secondo termine ex art. 183 c.6 c.p.c., parte opposta chiedeva anch'essa prova per testi, oltre alla disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i giorni occorrenti al completamento dei lavori nel vano cucina dell'appartamento di per il ripristino dei due travetti del solaio Controparte_1 particolarmente lesionati e per l'ultimazione dei lavori a partire dal 30.7.2016 avendo a disposizione due operai. Con ordinanza del 2.7.2021, veniva rigettata la prova testimoniale chiesta dalla parte opponente mentre veniva ammessa quella chiesta dalla parte opposta con le limitazioni ivi indicate;
veniva abilitata la parte opponente alla prova contraria;
veniva rigettata la richiesta di disporre la consulenza tecnica, in quanto i fatti di natura tecnico-valutativa eventualmente oggetto di consulenza non erano al momento decisivi per il presente giudizio. All'udienza del 27.2.2023 veniva espletata la prova testimoniale e rinviata la causa per bonario componimento della controversia. In data 20.6.2023, veniva emessa ordinanza a parziale modifica della precedente del 2.7.2021, con la quale veniva ammessa, con le limitazioni indicate, anche la prova testimoniale di parte opponente, nonché integrati i capi richiesti dalla parte opposta. Espletata la prova testimoniale, in data 27.11.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. Giova ricordare che la clausola penale, disciplinata dagli articoli 1382 e ss. c.c., costituisce un patto con cui le parti convengono che, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il debitore sia tenuto a corrispondere al creditore una somma di denaro predeterminata. Essa assolve una duplice funzione: da un lato, consente una liquidazione anticipata e forfettaria del danno, sollevando il creditore dall'onere della prova;
dall'altro, svolge una funzione coercitiva e dissuasiva, volta a stimolare il debitore all'esatto e tempestivo adempimento. La penale, in quanto obbligazione accessoria, presuppone pur sempre l'imputabilità dell'inadempimento o del ritardo al debitore: ove questo sia giustificato da cause non imputabili, la penale non è dovuta.
- 4 - Orbene, nel caso di specie, le parti hanno convenuto all'art.6 dell'atto di transazione stipulato 1'8.4.2016, che i lavori non avrebbero dovuto avere una durata superiore ai 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di, consegna dei lavori e che in assenza il avrebbe dovuto pagare alla signora Parte_1 una penale di €100,00 per ogni giorno di ritardo Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori. Tuttavia, con l'atto di citazione, il ha eccepito che il ritardo non Parte_1 era imputabile al bensì all'opposta stessa, nonché ad una terza Parte_1 condomina. Tale eccezione è solo parzialmente fondata. Per quanto concerne la posizione della condomina , dalla CP_3 documentazione in atti e dagli elementi acquisiti emerge con chiarezza che la signora conduttrice del terrazzo sovrastante la cucina CP_3 dell'appartamento dell'opposta, si è opposta allo sgombero di detto terrazzo, sul quale insistevano manufatti, arredi e strutture che impedivano l'accesso e la realizzazione delle opere necessarie al ripristino del solaio. Tale comportamento, peraltro, già risalente a tempo anteriore alla stipulazione della transazione, aveva determinato uno stato di fatto ben noto al tanto che quest'ultimo fu costretto a promuovere ricorso ex art. Parte_1 700 c.p.c., depositato in data 1.7.2016, definito solo, con l'accordo intervenuto in data 28.7.2016 e con il successivo effettivo sgombero del terrazzo. Ne consegue che, nel periodo compreso tra la sospensione dei lavori disposta dal Direttore dei lavori in data 3.6.2016 e l'accordo raggiunto con la signora
[...]
il 28.7.2016, l'impossibilità di prosecuzione delle opere deve ritenersi CP_3 riconducibile esclusivamente al comportamento impeditivo della predetta terza, e dunque non 1imputabile al opponente. Parte_1 Ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore non risponde dell'inadempimento quando esso sia determinato da causa a lui non imputabile. In tale arco temporale, pertanto, non può trovare applicazione la clausola penale pattuita all'art. 6 della transazione, mancando il presupposto dell'imputabilità del ritardo al Parte_1 Ed invero, risulta documentalmente provato che, a causa delle condotte ostruzionistiche poste in essere dalla condomina , consistite nel CP_3 rifiuto di consentire l'accesso al proprio appartamento e nel mancato rilascio del permesso di transitare sul terrazzo di sua proprietà per consentire l'esecuzione delle opere comuni l'impresa incaricata dal Condominio si è vista impossibilitata a proseguire regolarmente i lavori. Tale situazione di impedimento, protrattasi dal 3.6.2016 fino al 28.7.2016 compreso, ha determinato una sospensione totale delle attività di cantiere per un periodo pari a 56 giorni complessivi. Tale periodo non può evidentemente gravare sul posto che lo Parte_1 stesso, come emerge anche dalla proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c., ha esperito ogni mezzo utile per rimuovere l'ostacolo frapposto dalla condomina
. Ne consegue che, ai fini della quantificazione della penale, deve CP_3
- 5 - essere detratto dal periodo complessivo di ritardo il lasso temporale non imputabile al essendo inapplicabile la clausola penale in Parte_1 relazione a tale arco temporale. Scomputati i 56 giorni sopra indicati dai 78 giorni di ritardo complessivamente dedotti dall'opposta, residua un ritardo imputabile al di 22 giorni, con conseguente riduzione proporzionale della Parte_1 penale dovuta, che va determinata nell'importo complessivo di €2.200,00, pari ad €100,00 per ciascun giorno di ritardo effettivamente imputabile. Ciò in quanto, con riguardo al periodo successivo allo sgombero del terrazzo, la responsabilità del deve ritenersi pienamente sussistente, atteso Parte_1 che, una volta venuto meno l'impedimento derivante dal comportamento della signora , esso aveva l'onere di assicurare la tempestiva e corretta CP_3 prosecuzione dei lavori, nel rispetto degli obblighi assunti in sede transattiva. Ne deriva che non può essere accolta l'ulteriore eccezione sollevata dal in ordine a una presunta responsabilità di Parte_1 Controparte_1
essendo rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
[...] Il direttore dei lavori, arch. , ha confermato che sul terrazzo, Controparte_5 in corrispondenza de tre zone interessate dai danni, vi era un gazebo con ancoraggio al suolo, con forma ad "L" che insisteva sulla cucina e in parte sul corridoio, una doccia e vari manufatti in cemento, che costituivano le concause delle infiltrazioni. Ma quando riferisce la circostanza che la sig.ra e suo marito avrebbero impedito l'accesso all'appartamento per il CP_1 completamento dei lavori, non ricorda quando precisamente l'impedimento si verificò: “Il periodo durò per qualche mese, non ricordo i mesi precisi”. Pertanto, occorre osservare che la testimonianza resa dall'architetto non può ritenersi decisiva ai fini della determinazione della Controparte_5 responsabilità di pate opposta nella sospensione dei lavori. mancando un nesso certo e diretto tra il ritardo dei lavori e le presunte inibizioni riferite alla opposta. Ciò anche considerando che appare poco credibile che, a fronte di un continuato impedimento posto in essere da parte opposta per il completamento dei lavori, né il direttore dei lavori, né il nella Parte_1 persona dell'amministratore, abbiano mai formulato a suo tempo alcuna diffida. Peraltro, è emerso che la ditta avesse le chiavi dell'appartamento, circostanza confermata anche dalla testimonianza resa sia dall'architetto Tes_1
, il quale riferisce: "……ci siamo incontrati molto spesso, anche di sera,
[...] con il tecnico della ditta che eseguiva i lavori all'interno dell'appartamento, che aveva libero accesso all'appartamento e che apriva con le chiavi in suo possesso, per fare il punto della situazione", che dalla testimonianza resa dal sig. , il quale riferisce: “…..ogni volta che mi sono recato Testimone_3 nell'appartamento della sig.ra mi hanno aperto gli operai che CP_1 stavano lavorando”. In definitiva, alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata. Va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo nella misura Con originariamente disposta e riconosciuta la penale in favore della sig.ra
- 6 - per un importo pari a €2.200,00, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla domanda, corrispondente ai 22 giorni di ritardo imputabili al al netto del periodo in cui l'esecuzione dei lavori è stata Parte_1 effettivamente impedita dalla . CP_6 CP_3 Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1698/2020 R.G.A.C., pendente tra
[...]
e ogni contraria Parte_3 Controparte_1 istanza disattesa e questione assorbita, così provvede: a) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal
[...] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_3 n.8784/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 2.12.2019; b) Condanna il al pagamento Parte_1 nei confronti di della somma di € 2.200,00, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla domanda;
c) Condanna il alla rifusione, Parte_1 in favore di delle spese di questo giudizio, che Controparte_1 liquida in € 3.839,00 per compensi oltre spese generali 15%, Cpa e Iva se dovuta. Così deciso in Napoli, il 13.10.2025 Il G.O.P. (dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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