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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SESTA CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2739/2024 promossa da:
, con la difesa dell'Avv. Stefania Mannino Parte_1
ATTRICE – opposta contro con il patrocinio dell'Avv. Gianduilio Fanzone Controparte_1
CONVENUTA – opponente
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note e memorie autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec nel termine assegnato dal GE la
[...]
ha intrapreso il giudizio di merito relativo all'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'esecuzione dalla prima avviata presso il terzo Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Con il detto pignoramento presso terzi, notificato in data 8.9.2023 la aveva agito verso Pt_1
la per il credito di euro 35.332,85 in forza del decreto ingiuntivo n. 2287/1989 CP_1
emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti della predetta e dei signori e Controparte_3
. CP_4
pagina 1 di 4 La debitrice aveva proposto opposizione per eccepire la carenza di titolarità del credito, non risultando provate le numerose operazioni di cartolarizzazione descritte dal creditore, né
l'inerenza alle stesse del credito azionato, nonché la prescrizione del credito., stante il lungo tempo intercorso tra l'ottenimento del titolo esecutivo e la notifica del precetto prodromico al pignoramento opposto.
Dopo la rituale costituzione del creditore opposto, a conclusione della fase sommaria il, GE aveva ritenuto infondata la questione relativa alla titolarità del credito, ma sospeso l'esecuzione ritenendo prima facie fondata l'eccezione di prescrizione.
Nel termine assegnato dal GE ha quindi intrapreso il giudizio di merito Parte_1
per insistere nella legittimità dell'esecuzione per la dedotta infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si è costituita nel merito la debitrice opponente, che ha insistito Controparte_1
nell'eccezione di prescrizione e ribadito altresì la deduzione di difetto di prova della titolarità del credito azionato.
Il terzo pignorato non si è costituito, dopo la notifica dell'atto introduttivo – ripetuta validamente dall'attrice, come affermato con ordinanza del 26.11.2024 - e va dichiarato contumace.
Nel corso del giudizio, la convenuta opponente ha dato conto dell'esito del reclamo proposto da avverso la decisione cautelare, concluso sfavorevolmente alla reclamante. Pt_1
Così brevemente ricostruito il tema della decisione, deve osservarsi che il decreto ingiuntivo azionato con il pignoramento nei confronti di risulta emesso nei confronti Controparte_1
di tre soggetti, condebitori in solido, e in precedenza azionato nei confronti di altro condebitore, con l'esecuzione immobiliare RG n. 884/1990. Tale esecuzione, poi, si concluse anticipatamente con l'ordinanza resa dal GE il 4.11.2014.
Orbene, a norma dell'art. 1310 c.c. il pignoramento immobiliare in danno di CP_4
produce effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti dei condebitori non attinti dalla detta iniziativa esecutiva. Tale evento, tuttavia, a norma dell'art. 2945 comma III c.c. ha prodotto un effetto interruttivo istantaneo, e non permanente per l'intero corso dell'esecuzione, stante la chiusura anticipata della detta procedura, non potendosi applicare al caso di specie la deroga normativa invocata dalla parte opposta, odierna attrice.
pagina 2 di 4 Deve al riguardo rilevarsi che a norma dell'art. 1 bis del D.L. n. 64/1999, per le esecuzioni pendenti alla data dell'8.9.1998 l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dall'azione esecutiva si protraeva per tutta la durata del processo esecutivo anche in caso di estinzione dello stesso dichiarato ai sensi dell'art. 1 DL 302/1998.
Orbene, la portata di tale deroga alla disciplina dell'art. 2945 co. III c.c. va interpretata in modo restrittivo, stante la natura derogatoria di una norma generale, e la stessa non appare operante nel caso di specie, giacchè prevista per il solo caso di estinzione della procedura esecutiva, pendente alla data dell'8.9.1998, pronunziata in applicazione dei nuovi termini decadenziali introdotti ai sensi dell'art. 1 dl. 302/1998.
Invero, a fronte del chiaro rilievo compiuto con l'ordinanza resa in fase di reclamo alla luce degli atti in quella sede allegati, secondo cui l'esecuzione immobiliare promossa in danno di fu dichiarata estinta con ordinanza del GE del 4.11.2014 per ragioni diverse dalle CP_4
decadenza introdotte con il dl 302/1998 - ossia per il riscontrato macroscopico errore contenuto nell'atto di pignoramento, con il quale il creditore aveva assoggettato ad espropriazione alcune soltanto delle particelle di un immobile indiviso (come si evince dal decreto del G.E. in data 8.5.2014 steso in calce alla nota integrativa del CTU) – parte opposta, odierna attrice, non ha dedotto né documentato che la causa di estinzione dell'esecuzione fosse riconducibile alla specifica ragione della deroga normativa che invoca, ma contesta tale ricostruzione ermeneutica.
Invero, poiché non risulta che l'estinzione dell'esecuzione sia stata disposta per l'omissione di uno degli adempimenti di nuova introduzione a carico del creditore procedente, ritiene questo giudice che non si applica, perché esula dalla ratio della norma che l'ha prevista, la deroga alla disciplina dell'art. 2945 comma III c.c., stabilita per evitare di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori in sede di prima applicazione di una disciplina particolarmente ricca di adempimenti, la cui inosservanza era gravemente sanzionata (a conforto di tale ricostruzione, cfr. Cass. 12239/2019; 8217/2021; 20614/2024).
Ne consegue che, valendo solo l'effetto interruttivo istantaneo del pignoramento del 1990, in mancanza di altri atti validamente interruttivi della eccepita prescrizione, il credito vantato in forza del decreto ingiuntivo del 1989 deve ritenersi estinto alla data del precetto notificato alla
CP_1
pagina 3 di 4 Il rilievo di tale questione è assorbente di ogni altra, ritenendosi per tal fatta non necessario l'esame delle ulteriori eccezioni attinenti alla titolarità del credito in capo alla , disattese Pt_1
dal GE in fase sommaria e riproposte dall'opponente convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della sola attrice, avuto riguardo al valore della controversia, pari al credito azionato, secondo i criteri di cui a DM 147/2022 e in applicazione di parametri compresi tra i minimi e i medi. Come richiesto ex art. 93 cpc, delle dette spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito per l'opponente convenuta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti del terzo rimasto contumace.
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna aggravata ex art. 96 cpc, atteso che la questione di prescrizione dirimente risulta riservata all'iniziativa della parte che voglia eccepirla, in difetto della quale l'iniziativa recuperatoria è legittima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del Controparte_5
;
[...]
rigetta le domande proposte dall'attrice e, in accoglimento delle Parte_1 domande della convenuta opponente dichiara estinto il credito azionato Controparte_1
dalla prima con il pignoramento presso il terzo Controparte_5
;
[...] condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come peer legge, e ne dispone la distrazione in favore del procuratore costituito per la stessa, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese nei confronti del contumace;
rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata dalla convenuta.
Così deciso in Palermo, il 5 giugno 2025
Il Giudice
Claudia Turco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SESTA CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2739/2024 promossa da:
, con la difesa dell'Avv. Stefania Mannino Parte_1
ATTRICE – opposta contro con il patrocinio dell'Avv. Gianduilio Fanzone Controparte_1
CONVENUTA – opponente
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note e memorie autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec nel termine assegnato dal GE la
[...]
ha intrapreso il giudizio di merito relativo all'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'esecuzione dalla prima avviata presso il terzo Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Con il detto pignoramento presso terzi, notificato in data 8.9.2023 la aveva agito verso Pt_1
la per il credito di euro 35.332,85 in forza del decreto ingiuntivo n. 2287/1989 CP_1
emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti della predetta e dei signori e Controparte_3
. CP_4
pagina 1 di 4 La debitrice aveva proposto opposizione per eccepire la carenza di titolarità del credito, non risultando provate le numerose operazioni di cartolarizzazione descritte dal creditore, né
l'inerenza alle stesse del credito azionato, nonché la prescrizione del credito., stante il lungo tempo intercorso tra l'ottenimento del titolo esecutivo e la notifica del precetto prodromico al pignoramento opposto.
Dopo la rituale costituzione del creditore opposto, a conclusione della fase sommaria il, GE aveva ritenuto infondata la questione relativa alla titolarità del credito, ma sospeso l'esecuzione ritenendo prima facie fondata l'eccezione di prescrizione.
Nel termine assegnato dal GE ha quindi intrapreso il giudizio di merito Parte_1
per insistere nella legittimità dell'esecuzione per la dedotta infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si è costituita nel merito la debitrice opponente, che ha insistito Controparte_1
nell'eccezione di prescrizione e ribadito altresì la deduzione di difetto di prova della titolarità del credito azionato.
Il terzo pignorato non si è costituito, dopo la notifica dell'atto introduttivo – ripetuta validamente dall'attrice, come affermato con ordinanza del 26.11.2024 - e va dichiarato contumace.
Nel corso del giudizio, la convenuta opponente ha dato conto dell'esito del reclamo proposto da avverso la decisione cautelare, concluso sfavorevolmente alla reclamante. Pt_1
Così brevemente ricostruito il tema della decisione, deve osservarsi che il decreto ingiuntivo azionato con il pignoramento nei confronti di risulta emesso nei confronti Controparte_1
di tre soggetti, condebitori in solido, e in precedenza azionato nei confronti di altro condebitore, con l'esecuzione immobiliare RG n. 884/1990. Tale esecuzione, poi, si concluse anticipatamente con l'ordinanza resa dal GE il 4.11.2014.
Orbene, a norma dell'art. 1310 c.c. il pignoramento immobiliare in danno di CP_4
produce effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti dei condebitori non attinti dalla detta iniziativa esecutiva. Tale evento, tuttavia, a norma dell'art. 2945 comma III c.c. ha prodotto un effetto interruttivo istantaneo, e non permanente per l'intero corso dell'esecuzione, stante la chiusura anticipata della detta procedura, non potendosi applicare al caso di specie la deroga normativa invocata dalla parte opposta, odierna attrice.
pagina 2 di 4 Deve al riguardo rilevarsi che a norma dell'art. 1 bis del D.L. n. 64/1999, per le esecuzioni pendenti alla data dell'8.9.1998 l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dall'azione esecutiva si protraeva per tutta la durata del processo esecutivo anche in caso di estinzione dello stesso dichiarato ai sensi dell'art. 1 DL 302/1998.
Orbene, la portata di tale deroga alla disciplina dell'art. 2945 co. III c.c. va interpretata in modo restrittivo, stante la natura derogatoria di una norma generale, e la stessa non appare operante nel caso di specie, giacchè prevista per il solo caso di estinzione della procedura esecutiva, pendente alla data dell'8.9.1998, pronunziata in applicazione dei nuovi termini decadenziali introdotti ai sensi dell'art. 1 dl. 302/1998.
Invero, a fronte del chiaro rilievo compiuto con l'ordinanza resa in fase di reclamo alla luce degli atti in quella sede allegati, secondo cui l'esecuzione immobiliare promossa in danno di fu dichiarata estinta con ordinanza del GE del 4.11.2014 per ragioni diverse dalle CP_4
decadenza introdotte con il dl 302/1998 - ossia per il riscontrato macroscopico errore contenuto nell'atto di pignoramento, con il quale il creditore aveva assoggettato ad espropriazione alcune soltanto delle particelle di un immobile indiviso (come si evince dal decreto del G.E. in data 8.5.2014 steso in calce alla nota integrativa del CTU) – parte opposta, odierna attrice, non ha dedotto né documentato che la causa di estinzione dell'esecuzione fosse riconducibile alla specifica ragione della deroga normativa che invoca, ma contesta tale ricostruzione ermeneutica.
Invero, poiché non risulta che l'estinzione dell'esecuzione sia stata disposta per l'omissione di uno degli adempimenti di nuova introduzione a carico del creditore procedente, ritiene questo giudice che non si applica, perché esula dalla ratio della norma che l'ha prevista, la deroga alla disciplina dell'art. 2945 comma III c.c., stabilita per evitare di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori in sede di prima applicazione di una disciplina particolarmente ricca di adempimenti, la cui inosservanza era gravemente sanzionata (a conforto di tale ricostruzione, cfr. Cass. 12239/2019; 8217/2021; 20614/2024).
Ne consegue che, valendo solo l'effetto interruttivo istantaneo del pignoramento del 1990, in mancanza di altri atti validamente interruttivi della eccepita prescrizione, il credito vantato in forza del decreto ingiuntivo del 1989 deve ritenersi estinto alla data del precetto notificato alla
CP_1
pagina 3 di 4 Il rilievo di tale questione è assorbente di ogni altra, ritenendosi per tal fatta non necessario l'esame delle ulteriori eccezioni attinenti alla titolarità del credito in capo alla , disattese Pt_1
dal GE in fase sommaria e riproposte dall'opponente convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della sola attrice, avuto riguardo al valore della controversia, pari al credito azionato, secondo i criteri di cui a DM 147/2022 e in applicazione di parametri compresi tra i minimi e i medi. Come richiesto ex art. 93 cpc, delle dette spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito per l'opponente convenuta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti del terzo rimasto contumace.
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna aggravata ex art. 96 cpc, atteso che la questione di prescrizione dirimente risulta riservata all'iniziativa della parte che voglia eccepirla, in difetto della quale l'iniziativa recuperatoria è legittima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del Controparte_5
;
[...]
rigetta le domande proposte dall'attrice e, in accoglimento delle Parte_1 domande della convenuta opponente dichiara estinto il credito azionato Controparte_1
dalla prima con il pignoramento presso il terzo Controparte_5
;
[...] condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come peer legge, e ne dispone la distrazione in favore del procuratore costituito per la stessa, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese nei confronti del contumace;
rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata dalla convenuta.
Così deciso in Palermo, il 5 giugno 2025
Il Giudice
Claudia Turco
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